del 5 agosto 2009
che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda l'introduzione di modalità di applicazione relative alla produzione di animali e di alghe marine dell'acquacoltura biologica
Preamble
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 1 , in particolare l'articolo 11, l'articolo 13, paragrafo 3, l'articolo 15, paragrafo 2, l'articolo 16, paragrafo 1 e paragrafo 3, lettere a) e c), l'articolo 17, paragrafo 2, l'articolo 18, paragrafo 5, l'articolo 19, paragrafo 3, secondo comma, l'articolo 22, paragrafo 1, l'articolo 28, paragrafo 6, l'articolo 38, lettere a), b) e c), e l'articolo 40,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 834/2007, in particolare il titolo III, stabilisce le prescrizioni fondamentali relative alla produzione di animali e di alghe marine dell'acquacoltura biologica. Occorre definire le modalità di applicazione di tali prescrizioni modificando il regolamento (CE) n. 889/2008 2 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007.
(2) La comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo su una strategia per lo sviluppo sostenibile dell'acquacoltura europea 3 illustra le prospettive di sviluppo di questo settore per i prossimi dieci anni, al fine di promuovere l'insediamento stabile di questa attività nelle zone rurali e costiere, come alternativa alla pesca in termini di prodotti e di occupazione. La comunicazione sottolinea le potenzialità dell'acquacoltura biologica e l'esigenza di stabilire norme e criteri in materia.
(3) Ai fini di una comune comprensione, occorre completare e correggere le definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 889/2008, onde evitare ambiguità e garantire l'applicazione uniforme delle norme alla produzione di animali e di alghe marine dell'acquacoltura biologica.
(4) La zona di crescita delle alghe marine e degli animali d'acquacoltura di produzione biologica è della massima importanza per la coltura di prodotti sicuri e di alta qualità con un impatto minimo sull'ambiente acquatico. La normativa comunitaria sulla qualità delle acque e sui contaminanti alimentari — tra cui la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque 4 , la direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino) 5 , il regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari 6 del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 852/2004 7 , n. 853/2004 8 e n. 854/2004 9 — stabilisce obiettivi ambientali per l'acqua e garantisce una qualità elevata degli alimenti. È pertanto opportuno elaborare un piano di gestione sostenibile per la produzione di alghe marine e di prodotti dell'acquacoltura, corredato di misure specifiche quali la riduzione dei rifiuti.
(5) La direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati 10 , la direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche 11 e la direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici 12 sono intese a garantire una corretta interazione con l'ambiente, tenendo in considerazione le conseguenze di tali attività sugli obiettivi ambientali per l'acqua fissati in applicazione delle direttive 2000/60/CE e 2008/56/CE. È opportuno disporre la stesura di una valutazione ambientale concernente l'adattamento ottimale all'ambiente circostante e l'attenuazione di eventuali effetti negativi. Poiché la produzione biologica di alghe marine e di animali d'acquacoltura è un'attività relativamente nuova in confronto all'agricoltura biologica, tali valutazioni devono assicurare che essa sia non solo accettabile dal punto di vista ambientale, ma, rispetto ad altre opzioni, più in accordo con l'interesse pubblico generale, più sostenibile e più adatto in termini ambientali.
(6) Lo specifico mezzo acquatico solubile richiede una netta separazione tra unità di acquacoltura biologiche e non biologiche; occorre pertanto definire le opportune distanze di separazione. Vista la variabilità delle situazioni degli ambienti di acqua dolce e marini nell'intero territorio comunitario, è preferibile che le distanze di separazione adeguate siano fissate e livello di Stati membri, in quanto questi ultimi sono più preparati ad affrontare la questione della separazione considerando l'eterogeneità di questi ambienti acquatici.
(7) La coltivazione di alghe marine può avere effetti benefici sotto certi aspetti, come la rimozione dei nutrienti, e può favorire la policoltura. Si dovrà avere cura di non sfruttare eccessivamente le praterie di alghe marine selvatiche per consentirne la ricostituzione ed evitare che la produzione abbia un impatto rilevante sullo stato dell'ambiente acquatico.
(8) Negli Stati membri si registra una crescente penuria di colture proteiche biologiche. Nel contempo, le importazioni di mangimi proteici biologici sono insufficienti a coprire il fabbisogno. La superficie totale coltivata a colture proteiche biologiche non è sufficientemente estesa per soddisfare la domanda di proteine biologiche; occorre pertanto autorizzare, a determinate condizioni, la somministrazione di mangimi proteici provenienti da appezzamenti nel primo anno di conversione.
(9) Poiché la produzione di animali di acquacoltura biologica è appena agli esordi, non si dispone ancora di riproduttori biologici in quantità sufficiente. Si deve consentire, a determinate condizioni, l'introduzione di riproduttori e di novellame non biologici.
(10) La produzione di animali di acquacoltura biologica deve garantire il rispetto delle esigenze proprie di ciascuna specie animale. A questo proposito, le pratiche di allevamento, i sistemi di gestione e gli impianti di contenimento devono rispondere alle esigenze di benessere degli animali. Occorre disciplinare la costruzione e la posa di idonee gabbie e recinti di rete in mare, nonché l'apprestamento di impianti di allevamento a terra. Per ridurre al minimo gli organismi nocivi e i parassiti e garantire uno stato ottimale di salute e di benessere degli animali, occorre fissare coefficienti di densità massimi. Occorrono disposizioni specifiche che tengano conto dell'ampia varietà di specie con particolari esigenze.
(11) Grazie ai recenti progressi della tecnica, si diffondono sempre più in acquacoltura i sistemi a ricircolo, i quali dipendono da un apporto esterno e sono caratterizzati da un elevato consumo energetico, ma consentono di limitare gli scarichi di rifiuti e di evitare le fughe. In base al principio che la produzione biologica deve essere il più naturale possibile, l'uso di tali sistemi non dovrebbe essere autorizzato nell'acquacoltura biologica finché non si disponga di ulteriori conoscenze. Il loro uso potrebbe essere eccezionalmente consentito solo negli incubatoi e nei vivai.
(12) I principi generali della produzione biologica, enunciati agli articoli 4 e 5 del regolamento (CE) n. 834/2007, presuppongono una concezione e una gestione appropriate dei processi biologici, basate su sistemi ecologici che si avvalgono di risorse naturali interne al sistema, secondo metodi che, in particolare nella pratica dell'acquacoltura, rispettano il principio dello sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche. Essi comprendono anche il principio secondo cui, nella produzione acquicola, deve essere conservata la biodiversità degli ecosistemi acquatici naturali. Tali principi si basano sull'analisi del rischio e sul ricorso, se necessario, a misure precauzionali e preventive. A questo scopo occorre chiarire che l'uso di ormoni e di derivati ormonali per stimolare artificialmente la riproduzione degli animali d'acquacoltura è incompatibile con il concetto di produzione biologica e con la percezione che ne hanno i consumatori e che pertanto tali sostanze non devono essere utilizzate nell'acquacoltura biologica.
(13) Il mangime per gli animali d'acquacoltura deve rispondere alle esigenze nutrizionali e rispettare la norma sanitaria vieta la somministrazione ad una specie di materiale proveniente dalla stessa specie, come prescritto dal regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili 13 . È pertanto opportuno adottare disposizioni specifiche per l'alimentazione degli animali d'acquacoltura carnivori e non carnivori.
(14) I pesci e i crostacei carnivori di produzione biologica devono essere nutriti con materie prime provenienti di preferenza dallo sfruttamento sostenibile della pesca, come disposto all'articolo 5, lettera o), del regolamento 834/2007 e secondo la definizione di cui all'articolo 3, lettera e), del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca 14 , oppure con mangimi biologici provenienti dall'acquacoltura biologica. Poiché l'acquacoltura biologica e la pesca sostenibile sono ancora agli esordi, potrebbe verificarsi una penuria di mangime biologico o di mangime proveniente dalla pesca sostenibile; in tal caso occorre autorizzare l'uso di mangimi non biologici, in conformità al regolamento (CE) n. 1774/2002 15 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce le norme sanitarie per le materie prime ottenute da pesci che possono essere utilizzate nell'acquacoltura e vieta la somministrazione di taluni materiali derivati da pesci di allevamento ai pesci di allevamento della stessa specie.
(15) L'uso di talune materie prime per mangimi, di additivi e di coadiuvanti tecnologici di origine non biologica è autorizzato, a condizioni ben precise, ai fini della produzione di animali e di alghe marine dell'acquacoltura biologica. I nuovi prodotti devono essere autorizzati a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 834/2007. Sulla base della raccomandazione di un gruppo di esperti ad hoc 16 in materia di «Mangimi per pesci e prodotti per la pulizia utilizzati nell'acquacoltura biologica», secondo cui tali prodotti, già elencati negli allegati V e VI del regolamento (CE) n. 889/2008 e autorizzati nella produzione biologica animale, dovrebbero essere autorizzati anche nell'acquacoltura biologica e che concludeva affermando che alcuni di questi prodotti sono essenziali per determinate specie ittiche, i prodotti in questione devono essere inseriti nell'allegato VI del predetto regolamento.
(16) L'allevamento di molluschi bivalvi filtratori può avere effetti benefici sulla qualità delle acque costiere grazie alla rimozione dei nutrienti e può favorire la policoltura. Occorre definire norme specifiche per i molluschi, tenendo presente che non è richiesta alcuna integrazione alimentare e che, da questo punto di vista, l'impatto ambientale potrebbe essere quindi inferiore rispetto ad altri comparti dell'acquacoltura.
(17) La gestione della salute degli animali deve mirare soprattutto alla prevenzione delle malattie. In caso di trattamenti veterinari, le misure di cui al presente regolamento devono essere compatibili con la direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie 17 . Devono essere autorizzati, a determinate condizioni, taluni prodotti per la pulizia, la disinfezione e il trattamento antivegetativo degli impianti e dell'attrezzatura di produzione. In presenza di animali vivi, l'uso di disinfettanti richiede particolare cautela e precauzioni per evitare effetti nocivi. I prodotti in questione devono essere autorizzati a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 834/2007. Sulla base della raccomandazione di un gruppo di esperti ad hoc, tali prodotti devono essere inseriti nell'allegato.
(18) Occorre definire norme specifiche per i trattamenti veterinari, che classifichino i vari tipi di trattamenti e, in caso di trattamenti allopatici, ne limitino la frequenza di somministrazione.
(19) I pesci vivi devono essere manipolati e trasportati con cautela, nel rispetto delle esigenze fisiologiche.
(20) La conversione al metodo di produzione biologico richiede un periodo di adattamento di tutti i mezzi di produzione. Occorre determinare il periodo di conversione in funzione del precedente sistema di produzione.
(21) Si è constatato che gli allegati del regolamento (CE) n. 889/2007 contengono lievi errori, che è necessario correggere.
(22) Occorre definire specifici requisiti di controllo che tengano conto delle peculiarità dell'acquacoltura.
(23) Al fine di agevolare la conversione alla nuova normativa comunitaria di aziende che già praticano la produzione biologica secondo norme nazionali o private, occorre adottare misure transitorie.
(24) L'acquacoltura biologica costituisce un settore relativamente nuovo di produzione biologica rispetto all'agricoltura biologica per la quale a livello delle aziende esiste già una lunga esperienza. Visto il crescente interesse dei consumatori per i prodotti biologici dell'acquacoltura è probabile che sempre più unità di acquacoltura passeranno alla produzione biologica. Ciò consentirà rapidamente di maturare esperienza ed acquisire conoscenze tecniche. Inoltre la ricerca programmata dovrebbe permettere di acquisire nuove conoscenze soprattutto sugli impianti di contenimento, l'esigenza di ingredienti alimentari non biologici, la densità di bestiame per alcune specie. Le nuove conoscenze e gli sviluppi tecnici, che contribuiranno al perfezionamento delle tecniche dell'acquacoltura biologica, dovrebbero rispecchiarsi anche nelle nuove regole di produzione. Pertanto occorre prevedere un riesame della legislazione vigente al fine di modificarla laddove opportuno.
(25) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 889/2008.
(26) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione per la produzione biologica,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 889/2008 è così modificato:
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al titolo II è aggiunto il seguente capo 1 bis : «CAPO 1 bis Produzione di alghe marine Articolo 6 bis Campo di applicazione Il presente capo definisce norme di produzione dettagliate per la raccolta e la coltivazione di alghe marine. Esso si applica mutatis mutandis alla produzione di tutte le alghe marine pluricellulari nonché di fitoplancton e di microalghe da utilizzare come mangime per gli animali di acquacoltura. Articolo 6 ter Idoneità del mezzo acquatico e piano di gestione sostenibile 1. Le attività si svolgono in luoghi non esposti alla contaminazione da sostanze o prodotti non autorizzati per la produzione biologica o da inquinanti che comprometterebbero il carattere biologico dei prodotti. 2. Le unità di produzione biologica e non biologica sono adeguatamente separate. La separazione è determinata dalla situazione naturale, da impianti di distribuzione dell'acqua distinti, da opportune distanze, dall'andamento delle maree e dall'ubicazione a monte o a valle dell'unità di produzione biologica. Le autorità degli Stati membri possono designare i luoghi o le zone che ritengono inadatti all'acquacoltura biologica o alla raccolta di alghe marine e possono altresì fissare distanze di separazione minime tra le unità di produzione biologica e non biologica. Se fissano distanze di separazione minime, gli Stati membri ne informano gli operatori, gli altri Stati membri e la Commissione. 3. Per ogni nuova attività di cui si chieda il riconoscimento come produzione biologica e che produca più di 20 tonnellate di prodotti di acquacoltura all'anno è richiesta una valutazione ambientale, proporzionata all'unità di produzione, intesa ad accertare le condizioni dell'unità di produzione e dell'ambiente circostante e i probabili effetti del suo esercizio. L'operatore presenta la valutazione ambientale all'organismo o all'autorità di controllo. Il contenuto della valutazione ambientale si basa sull'allegato IV della direttiva 85/337/CEE del Consiglio . Se l'unità è già stata oggetto di una valutazione equivalente, ne è consentito l'uso per il presente scopo. 4. L'operatore presenta un piano di gestione sostenibile per l'acquacoltura e la raccolta di alghe marine, proporzionato all'unità di produzione. Il piano, che viene aggiornato annualmente, descrive in dettaglio gli effetti ambientali delle attività svolte, il monitoraggio ambientale che verrà condotto e le misure che saranno prese per limitare gli effetti negativi sull'ambiente acquatico e terrestre circostante, indicando, se del caso, il rilascio di nutrienti nell'ambiente per ciclo di produzione o all'anno. Nel piano vengono registrate la manutenzione e la riparazione dell'attrezzatura tecnica. 5. Le aziende acquicole e le aziende specializzate nell'alghicoltura usano di preferenza fonti di energia rinnovabili e riciclano il materiale utilizzato, includendo nel piano di gestione sostenibile un calendario di riduzione dei rifiuti da porre in essere all'inizio delle attività. Se possibile, l'impiego di calore residuo è limitato all'energia da fonti rinnovabili. 6. Per la raccolta delle alghe viene effettuata una stima iniziale, una tantum , della biomassa. Articolo 6 quater Raccolta sostenibile di alghe marine selvatiche 1. Presso l'unità o nei locali dell'azienda devono essere tenuti documenti contabili che consentano all'operatore di accertare e all'autorità o all'organismo di controllo di verificare che i raccoglitori hanno fornito esclusivamente alghe selvatiche prodotte in conformità al regolamento (CE) n. 834/2007. 2. La raccolta viene effettuata in modo tale che le quantità raccolte non incidano in misura rilevante sullo stato dell'ambiente acquatico. Si adottano misure idonee a consentire la rigenerazione delle alghe marine, riguardanti in particolare la tecnica di raccolta, le dimensioni minime, l'età, i cicli riproduttivi e le dimensioni delle alghe restanti. 3. Se le alghe sono prelevate da una zona di raccolta comune o condivisa, si dovrà dimostrare con adeguati documenti giustificativi che l'insieme del raccolto è conforme al presente regolamento. 4. In riferimento all'articolo 73 ter , paragrafo 2, lettere b) e c), nel registro dell'operatore devono essere documentate la gestione sostenibile e l'assenza di impatto a lungo termine sulle aree di raccolta. Articolo 6 quinquies Coltivazione di alghe marine 1. L'alghicoltura in mare utilizza esclusivamente elementi nutritivi naturalmente presenti nell'ambiente o provenienti dalla produzione di animali dell'acquacoltura biologica, in tal caso preferibilmente prodotti nelle immediate vicinanze, nell'ambito di un sistema di policoltura. 2. Negli impianti a terra che si avvalgono di fonti esterne di nutrienti, i livelli di nutrienti negli effluenti devono essere provatamente uguali o inferiori a quelli dell'acqua in entrata. Possono essere utilizzati soltanto i nutrienti di origine vegetale o minerale elencati nell'allegato I. 3. La densità di coltura o l'intensità operativa viene debitamente registrata e deve essere tale da salvaguardare l'integrità dell'ambiente acquatico assicurando che non venga superata la quantità di alghe che può essere tollerata senza effetti negativi per l'ambiente. 4. Le corde e altri attrezzi usati per la coltura delle alghe saranno riutilizzati o riciclati nella misura del possibile. Articolo 6 sexies Interventi antivegetativi e pulizia degli impianti e dell'attrezzatura di produzione 1. Gli organismi incrostanti sono rimossi unicamente a mano o con mezzi fisici e, se del caso, restituiti al mare a debita distanza dal sito di coltura. 2. La pulizia degli impianti e dell'attrezzatura di produzione è effettuata con mezzi fisici o meccanici. Se questi non danno risultati soddisfacenti, possono essere utilizzati soltanto i prodotti elencati nell'allegato VII, sezione 2. GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40 .»;"
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all'articolo 21, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2 Fino al 20 % della quantità media complessiva di alimenti somministrati agli animali può provenire dal pascolo o dal raccolto ottenuto da pascoli o prati permanenti, superfici foraggere perenni o colture proteiche seminate in regime biologico su terreni nel primo anno di conversione all'agricoltura biologica, purché essi facciano parte della stessa azienda e non abbiano fatto parte di un'unità di produzione biologica della stessa azienda nel corso degli ultimi cinque anni. In caso di utilizzazione contemporanea di alimenti in conversione e di alimenti ottenuti da appezzamenti agricoli nel corso del loro primo anno di conversione, la percentuale cumulativa totale di tali alimenti non supera le percentuali massime fissate al paragrafo 1.»;
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al titolo II, capo 3, dopo l'articolo 29 è inserito il seguente articolo 29 bis : «Articolo 29 bis Disposizioni specifiche per le alghe marine 1. Se il prodotto finale è costituito da alghe marine fresche, le alghe appena raccolte sono risciacquate con acqua di mare. Se il prodotto finale è costituito da alghe marine disidratate, il risciacquo può essere effettuato anche con acqua potabile. Per eliminare l'umidità si può utilizzare il sale. 2. È vietato essiccare le alghe mettendole a diretto contatto con una fiamma. Se il processo di essiccazione avviene con l'impiego di corde o altri attrezzi, questi devono essere esenti da trattamenti antivegetativi nonché da detergenti e disinfettanti, salvo se si tratta di uno dei prodotti previsti per tale uso nell'allegato VII.»;
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al titolo II, capo 4, è inserito il seguente articolo 32 bis : «Articolo 32 bis Trasporto di pesci vivi 1. I pesci vivi sono trasportati in vasche adatte, contenenti acqua pulita la cui temperatura e concentrazione di ossigeno disciolto soddisfi le esigenze fisiologiche degli animali stessi. 2. Prima del trasporto di pesci e di prodotti ittici biologici, le vasche vengono pulite, disinfettate e sciacquate meticolosamente. 3. Sono prese le necessarie precauzioni per attenuare lo stress. La densità durante il trasporto non deve raggiungere un livello che risulti pregiudizievole per la specie. 4. Gli operatori conservano i documenti giustificativi dell'applicazione dei paragrafi da 1 a 3.»;
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all'articolo 35, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: «2. Nelle unità di produzione di vegetali, di alghe marine, di animali d'allevamento e di animali d'acquacoltura biologici è vietato il magazzinaggio di fattori di produzione diversi da quelli autorizzati a norma del presente regolamento. 3. I medicinali veterinari allopatici e antibiotici possono essere immagazzinati nelle aziende, purché siano stati prescritti da un veterinario nell'ambito di trattamenti previsti all'articolo 14, paragrafo 1, lettera e), punto ii), o all'articolo 15, paragrafo 1, lettera f), punto ii), del regolamento (CE) n. 834/2007, siano immagazzinati in un luogo sorvegliato e siano iscritti, a seconda dei casi, nel registro degli animali di cui all'articolo 76 del presente regolamento o nel registro di produzione acquicola di cui all'articolo 79 ter del presente regolamento.»;
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al titolo II, capo 5, è inserito il seguente articolo 36 bis : «Articolo 36 bis Alghe marine 1. Il periodo di conversione per un sito di raccolta di alghe marine è di sei mesi. 2. Il periodo di conversione per un'unità di coltivazione di alghe marine è di sei mesi o di un intero ciclo di produzione, se questo è superiore a sei mesi.»;
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il titolo dell'articolo 43 è sostituito dal seguente: «Uso di mangimi non biologici di origine vegetale e animale»;
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all'articolo 59, il primo comma è sostituito dal seguente: «Il presente capo non si applica ai mangimi destinati agli animali da compagnia e agli animali da pelliccia.»;
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nel titolo IV, il titolo del capo 4 è sostituito dal seguente: «Requisiti di controllo per le unità addette alla preparazione di prodotti vegetali, di prodotti a base di alghe, di prodotti animali e di prodotti animali dell'acquacoltura, nonché di alimenti contenenti tali prodotti»;
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nel titolo IV, il titolo del capo 5 è sostituito dal seguente: «Requisiti di controllo per l'importazione di prodotti biologici da paesi terzi»;
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all'articolo 95, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente: «6. Ai fini dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera j), del regolamento (CE) n. 834/2007 e in attesa dell'inclusione di sostanze specifiche ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera f), dello stesso regolamento, possono essere utilizzati unicamente prodotti autorizzati dall'autorità competente.»;
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all'articolo 95 sono aggiunti i paragrafi seguenti: «11. L'autorità competente può autorizzare, per un periodo che termina il 1 o luglio 2013, le unità di produzione di animali d'acquacoltura e di alghe marine che sono state istituite e producono, prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, nel rispetto di norme sulla produzione biologica riconosciute a livello nazionale, a mantenere la qualifica di unità di produzione biologica durante il periodo di adattamento alla normativa introdotta dal presente regolamento, a condizione che tali unità non provochino un indebito inquinamento delle acque con sostanze non autorizzate per la produzione biologica. Gli operatori che beneficiano di questa autorizzazione notificano all'autorità competente gli impianti, gli stagni piscicoli, le gabbie o i lotti di alghe marine interessati.»
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Gli allegati sono modificati in conformità all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .
Esso si applica a decorrere dal 1 o luglio 2010, con le seguenti eccezioni:
a) il punto 4 dell'articolo 1 si applica il giorno dell'entrata in vigore del presente regolamento;
b) le misure correttive di cui al punto 19 dell'articolo 1 e al punto 1, lettere b) e c), dell'allegato si applicano a decorrere dall'entrata in applicazione del regolamento (CE) n. 889/2008.
Il presente regolamento può essere riesaminato sulla base di proposte pertinenti da parte degli Stati membri accompagnate da una motivazione adeguatamente giustificata in vista della modifica del presente regolamento a partire dal 1 o luglio 2013.
Final provisions
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 5 agosto 2009. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione
1 GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1 .
2 GU L 250 del 18.9.2008, pag. 1 .
3 COM(2002) 511 del 19.9.2002.
4 GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1 .
5 GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19 .
6 GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5 .
7 GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1 .
8 GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55 .
9 GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206 .
10 GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40 .
11 GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7 .
12 GU L 103 del 25.4.1979, pag. 1 .
13 GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1 .
14 GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59 .
15 GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1 .
16 Raccomandazioni del gruppo di esperti ad hoc in materia di «Mangimi per pesci e prodotti per la pulizia utilizzati nell'acquacoltura biologica» del 20.11.2008, www.organic-farming.europa.eu
17 GU L 328 del 24.11.2006, pag. 14 .
Gli allegati del regolamento (CE) n. 889/2008 sono modificati come segue:
- l'allegato XII è sostituito dal seguente: «ALLEGATO XII Modello di documento giustificativo di cui all'articolo 68 del presente regolamento, da rilasciare all'operatore a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 834/2007 Testo di immagine Documento giustificativo da rilasciare all'operatore a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 834/2007 1. Numero del documento: 2. Nome e indirizzo dell'operatore: attività principale (produttore, trasformatore, importatore, ecc.): 3. Nome, indirizzo e numero di codice dell'autorità/organismo di controllo 4. Categorie di prodotti/attività: Vegetali e prodotti vegetali: Alghe e prodotti a base di alghe: Animali e prodotti animali: Animali d'acquacoltura e relativi prodotti: Prodotti trasformati: 5. Definiti come: produzione biologica, prodotti in conversione, nonché produzione non biologica in caso di produzione/trasformazione parallela ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 834/2007 6. Periodo di validità: Prodotti vegetali dal … al … Alghe marine dal … al … Prodotti animali dal … al… Prodotti animali dell'acquacoltura dal … al … Prodotti trasformati dal … al … 7. Data del controllo/dei controlli: 8. Il presente documento è stato rilasciato sulla base dell'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 834/2007 e del regolamento (CE) n. 889/2008. L'operatore oggetto della dichiarazione ha sottoposto a controllo le sue attività e soddisfa i requisiti previsti nei regolamenti citati. Data, luogo: Firma per conto dell'autorità/organismo di controllo:»