32009R0753•Regolamento (CE) n. 753/2009 del Consiglio, del 27 luglio 2009 , recante modifica del regolamento (CE) n. 43/2009 per quanto riguarda le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock ittici
32009R0753Regulation1 gen 2009
del 27 luglio 2009
recante modifica del regolamento (CE) n. 43/2009 per quanto riguarda le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock ittici
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca 1 , in particolare l’articolo 20,
visto il regolamento (CE) n. 1342/2008 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che istituisce un piano a lungo termine per gli stock di merluzzo bianco e le attività di pesca che sfruttano tali stock 2 , in particolare l’articolo 12,
visto il regolamento (CE) n. 302/2009 del Consiglio, del 6 aprile 2009 concernente un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo 3 , in particolare l’articolo 9, paragrafi 3, 4, 5, 7, 8, 9 e 10,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 43/2009 del Consiglio 4 stabilisce, per il 2009, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura.
(2) L’allegato II A del regolamento (CE) n. 43/2009 definisce le norme per la gestione dello sforzo di pesca nel quadro del piano a lungo termine per la gestione degli stock di merluzzo bianco istituito dal regolamento (CE) n. 1342/2008 e fissa in particolare, all’appendice 1, lo sforzo di pesca massimo consentito, espresso in chilowatt-giorni, che ciascuno Stato membro può esercitare nelle zone interessate con i vari gruppi di attrezzi autorizzati. Tenuto conto del regolamento (CE) n. 754/2009 del Consiglio, che esclude taluni gruppi di navi dal regime di gestione dello sforzo di pesca previsto al capitolo III del regolamento (CE) n. 1342/2008 5 , è necessario adeguare lo sforzo massimo consentito quale stabilito all’appendice 1 dell’allegato II A del regolamento (CE) n. 43/2009 deducendo 590 583 chilowatt-giorni dal gruppo di sforzo TR1 nella zona (d) per la Spagna e 148 118 chilowatt-giorni dal gruppo di sforzo TR2 nella zona geografica (a) e 706 625 chilowatt-giorni dal gruppo di sforzo TR2 nella zona geografica (b) per la Svezia. Tenuto conto dell’applicazione retroattiva del regolamento (CE) n. 754/2009 from 1 o febbraio 2009 a decorrere dal 1 o febbraio 2009, i suddetti adeguamenti dovrebbero essere applicati a partire dalla stessa data.
(3) A norma dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 302/2009 concernente un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo, il Consiglio è tenuto a stabilire e ripartire fra gli Stati membri il numero massimo di tonniere con lenze a canna e imbarcazioni con lenze trainate autorizzate a praticare la pesca attiva del tonno rosso nell’Atlantico, di navi che praticano la pesca attiva del tonno rosso nel Mare Adriatico a fini di allevamento e di tonniere con lenze a canna, pescherecci con palangari e pescherecci con lenze a mano che praticano la pesca attiva del tonno rosso fresco nel Mediterraneo. Il Consiglio è inoltre tenuto a decidere in merito alla ripartizione del contingente comunitario di tonno rosso fra gli Stati membri. Il contingente comunitario di tonno rosso sotto taglia si basa sul contingente comunitario assegnato alla Comunità europea dalla raccomandazione ICCAT 08-05 che modifica la raccomandazione ICCAT volta a istituire un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo.
(4) Al fine di raccogliere maggiori informazioni scientifiche sul krill, una specie di fondamentale importanza per l’ecosistema marino antartico, è opportuno dare attuazione a varie recenti raccomandazioni del comitato scientifico per la conservazione delle risorse biologiche marine dell’Antartico istituito nell’ambito della convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche marine dell’Antartico (CCAMLR), ribadite nell’ambito della riunione del comitato scientifico del 2008, per garantire una copertura di osservazione del 100 % sulla pesca del krill nella zona della convenzione CCAMLR ai sensi del diritto comunitario.
(5) Nel quadro dell’accordo di pesca con la Norvegia sono state messe a disposizione della Comunità 750 t supplementari di merluzzo bianco nelle acque norvegesi delle zone CIEM I e II.
(6) È opportuno recepire nel diritto comunitario la proposta relativa alla gestione dello scorfano nel Mare di Irminger e nelle acque limitrofe della zona della convenzione NEAFC per il 2009, presentata da rappresentanti della Comunità europea, delle isole Færøer, della Groenlandia, dell’Islanda, della Norvegia e della Federazione russa nell’ambito di una riunione tenutasi a Londra dal 9 all’11 febbraio 2009 e successivamente approvata dalle parti contraenti della Commissione per la pesca nell’Atlantico nordorientale (NEAFC). Poiché l’accordo è applicabile per tutto il 2009, è opportuno che le possibilità di pesca ivi previste si applichino con effetto retroattivo a decorrere dal 1 o gennaio 2009.
(7) È opportuno recepire nel diritto comunitario le conclusioni della riunione del comitato misto UE/Groenlandia svoltasi il 25 novembre 2008 a Copenaghen in relazione al contingente di scorfano assegnato alla Comunità nelle acque groenlandesi delle zone CIEM V e XIV. Poiché l’accordo concluso con la Groenlandia è collegato all’accordo della NEAFC sulla gestione dello scorfano nel Mare di Irminger e nelle acque limitrofe, è opportuno che le misure adottate per l’attuazione delle conclusioni della riunione del comitato misto UE/Groenlandia si applichino con effetto retroattivo a decorrere dal 1 o gennaio 2009.
(8) Il totale ammissibile di catture (TAC) adottato, per l’ippoglosso nero, nella zona di gestione delle acque comunitarie delle zone IIa e IV e delle acque comunitarie e internazionali della zona VI, per lo sgombro, nelle zone di gestione VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe, nelle acque comunitarie della zona Vb e nelle acque internazionali delle zone IIa, XII e XIV e, per il sugarello, nelle zone di gestione VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe, nelle acque comunitarie della zona Vb e nelle acque internazionali delle zone XII e XIV, dovrebbe includere sia le acque comunitarie che le acque internazionali della zona Vb al fine di evitare dichiarazioni inesatte. È pertanto opportuno modificare di conseguenza le zone di gestione per i suddetti TAC.
(9) Per proteggere il novellame di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo carbonaro e merlano si dovrebbe istituire un sistema di fermi in tempo reale della pesca nel Mare del Nord e nello Skagerrak, conformemente al verbale delle conclusioni delle consultazioni tra la Comunità europea e la Norvegia concordato a Londra il 3 luglio 2009.
(10) È necessario correggere le disposizioni relative alle restrizioni per la pesca del merluzzo bianco, dell’eglefino e del merlano nella zona CIEM VI onde garantire che le deroghe relative alla pesca dello scampo ed alla pesca con reti da traino, ciancioli a strascico o attrezzi analoghi abbiano la stessa portata geografica.
(11) È opportuno recepire nel diritto comunitario la proposta relativa alla protezione degli ecosistemi marini vulnerabili da effetti avversi significativi nella zona della convenzione NEAFC, presentata dai capi delegazione delle parti contraenti della Commissione della pesca nell’Atlantico nordorientale (NEAFC) (la Danimarca a nome delle isole Færøer e della Groenlandia, la Comunità europea, l’Islanda, la Norvegia e la Federazione russa) nell’ambito di una riunione tenutasi a Londra dal 24 al 27 marzo 2009 e successivamente approvata dalle parti contraenti della NEAFC.
(12) Al fine di garantire che le catture di sgombri effettuate da navi di paesi terzi in acque comunitarie siano correttamente conteggiate, è necessario adottare disposizioni di controllo rafforzato applicabili a tali pescherecci. Vista la distribuzione dello stock di sgombro, principalmente presente nelle acque del Regno Unito, è opportuno che le navi di paesi terzi trasmettano i loro resoconti al centro di controllo della pesca del Regno Unito (Edimburgo).
(13) Al fine di garantire la certezza ai pescatori interessati e consentire loro di pianificare quanto prima le loro attività per la campagna di pesca, è necessario concedere una deroga al periodo di sei settimane di cui al punto I.3 del protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali nell’Unione europea, allegato al trattato sull’Unione europea e ai trattati che istituiscono le Comunità europee.
(14) pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 43/2009,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Modifiche del regolamento (CE) n. 43/2009
Il regolamento (CE) n. 43/2009 è così modificato:
è inserito il seguente capitolo VIII bis : «CAPITOLO VIII bis ETICHETTATURA DEL PESCE CONGELATO DOPO LA CATTURA NELLA ZONA DELLA CONVENZIONE NEAFC DA PARTE DI PESCHERECCI COMUNITARI O DI PESCHERECCI DEI PAESI TERZI Articolo 39 bis Etichettatura del pesce congelato Tutto il pesce catturato nella zona della convenzione NEAFC e successivamente congelato è identificato mediante un’etichetta o un timbro chiaramente leggibili. L’etichetta o il timbro, che sono apposti su ogni cassa o blocco di pesce congelato, indicano la specie, la data di produzione, la sottozona e la divisione CIEM nonché il nome del peschereccio che ha effettuato la cattura»;
all’articolo 48 è inserito il seguente paragrafo: «1 bis . Ogni nave che partecipa alle attività di pesca del krill di cui all’articolo 49 ha a bordo almeno un osservatore scientifico designato secondo il programma di osservazione scientifica internazionale della CCAMLR, o che soddisfa i requisiti previsti da tale programma, per l’intera durata delle attività di pesca della campagna»;
all’articolo 50, il paragrafo 4 è soppresso;
| 4) | sono inseriti i seguenti articoli: «Articolo 91 bis Numero massimo di navi dedite alla pesca del tonno rosso nell’Atlantico orientale Il numero massimo di tonniere con lenze a canna e di imbarcazioni con lenze trainate comunitarie autorizzate a pescare attivamente tonno rosso di taglia compresa fra 8 kg o 75 cm e 30 kg o 115 cm nell’Atlantico orientale, e la ripartizione fra gli Stati membri di tale numero massimo, sono fissati come segue: Spagna 63 Francia 44 CE 107 Articolo 91 ter Limiti di cattura per il tonno rosso nell’Atlantico orientale 1. Nei limiti di cattura previsti nell’allegato I D, il limite di cattura del tonno rosso compreso tra 8 kg o 75 cm e 30 kg o 115 cm per le navi comunitarie autorizzate di cui all’articolo 91 bis e la ripartizione di tale limite di cattura fra gli Stati membri sono fissati come segue (in tonnellate): Spagna 599,3 Francia 269,3 CE 868,6 2. Nei limiti di cattura di cui al paragrafo 1, il limite di cattura del tonno rosso di peso non inferiore a 6,4 kg o di lunghezza non inferiore a 70 cm per le tonniere con lenze a canna di lunghezza fuori tutto inferiore a 17 metri incluse fra le navi comunitarie di cui all’articolo 91 bis, e la ripartizione di tale limite di cattura fra gli Stati membri, sono fissati come segue (in tonnellate): Francia 45 CE 45 Articolo 91 quater Numero massimo di navi comunitarie dedite alla pesca costiera artigianale del tonno rosso nel Mediterraneo Il numero massimo di navi comunitarie dedite alla pesca costiera tradizionale autorizzate a pescare attivamente tonno rosso di taglia compresa fra 8 kg o 75 cm e 30 kg o 115 cm nel Mediterraneo, e la ripartizione fra gli Stati membri di tale numero massimo, sono fissati come segue: Spagna 139 Francia 86 Italia 35 Cipro 25 Malta 89 CE 374 Articolo 91 quinquies Limiti di cattura per il tonno rosso nel Mediterraneo applicabili alla pesca costiera artigianale comunitaria Nei limiti di cattura previsti nell’allegato I D, il limite di cattura del tonno rosso di peso compreso tra 8 e 30 kg attribuito alla pesca costiera artigianale comunitaria di pesce fresco effettuata nel Mediterraneo da tonniere con lenze a canna, pescherecci con palangari e pescherecci con lenze a mano ai sensi dell’articolo 91 quater , e la ripartizione di tale limite di cattura fra gli Stati membri, sono fissati come segue (in tonnellate): Spagna 82,3 Francia 71,8 Italia 63,5 Cipro 2,3 Malta 5,3 CE 225,2 Articolo 91 sexies Numero massimo di navi dedite alla pesca del tonno rosso nel Mare Adriatico a fini di allevamento Il numero massimo di navi comunitarie dedite alla pesca attiva del tonno rosso di taglia compresa fra 8 kg o 75 cm e 30 kg o 115 cm nel Mare Adriatico a fini di allevamento, e la ripartizione fra gli Stati membri di tale numero massimo, sono fissati come segue: Italia 68 CE 68 Articolo 91 septies Limiti di cattura per la pesca del tonno rosso nel Mare Adriatico a fini di allevamento Nei limiti di cattura previsti nell’allegato I D, il limite di cattura del tonno rosso compreso tra 8 e 30 kg attribuito alle navi comunitarie che praticano la pesca del tonno rosso nel Mare Adriatico a fini di allevamento ai sensi dell’articolo 91 sexies e la ripartizione di tale limite di cattura fra gli Stati membri sono fissati come segue (in tonnellate): Italia 63,5 CE 63,5 I limiti di cattura comunitari si basano sul contingente comunitario assegnato alla Comunità europea dalla raccomandazione ICCAT 08-05 che modifica la raccomandazione ICCAT volta a istituire un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo." Questo quantitativo può essere rivisto dalla Commissione su richiesta della Francia fino a un limite massimo di 100 tonnellate, secondo quanto indicato dalla raccomandazione ICCAT 08-05.»;" I limiti di cattura comunitari si basano sul contingente comunitario assegnato alla Comunità europea dalla raccomandazione ICCAT 08-05 che modifica la raccomandazione ICCAT volta a istituire un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo." | Spagna | 63 | Francia | 44 | CE | 107 | Spagna | 599,3 | Francia | 269,3 | CE | 868,6 | Francia | 45 | CE | 45 | Spagna | 139 | Francia | 86 | Italia | 35 | Cipro | 25 | Malta | 89 | CE | 374 | Spagna | 82,3 | Francia | 71,8 | Italia | 63,5 | Cipro | 2,3 | Malta | 5,3 | CE | 225,2 | Italia | 68 | CE | 68 | Italia | 63,5 | CE | 63,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spagna | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Francia | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CE | 107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spagna | 599,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Francia | 269,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CE | 868,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Francia | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CE | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spagna | 139 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Francia | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Italia | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cipro | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malta | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CE | 374 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spagna | 82,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Francia | 71,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Italia | 63,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cipro | 2,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malta | 5,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CE | 225,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Italia | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CE | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Italia | 63,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CE | 63,5 |
| 5) | a): la voce relativa alla specie Ippoglosso nero nelle acque comunitarie delle zone IIa e IV e nelle acque comunitarie e internazionali della zona VI è sostituita dalla seguente: «Specie : Ippoglosso nero Reinhardtius hippoglossoides Zona : Acque CE delle zone IIa e IV; acque CE e acque internazionali delle zone Vb e VI (GHL/2A-C46) Danimarca 4 TAC analitico. Si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. Germania 7 Estonia 4 Spagna 4 Francia 69 Irlanda 4 Lituania 4 Polonia 4 Regno Unito 270 CE 720 6 TAC Non pertinente — «Specie : Ippoglosso nero Reinhardtius hippoglossoides — «Specie — : — Ippoglosso nero Reinhardtius hippoglossoides — Zona : Acque CE delle zone IIa e IV; acque CE e acque internazionali delle zone Vb e VI (GHL/2A-C46) — Zona — : — Acque CE delle zone IIa e IV; acque CE e acque internazionali delle zone Vb e VI (GHL/2A-C46) — Danimarca — 4 — TAC analitico. Si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. — Germania — 7 — Estonia — 4 — Spagna — 4 — Francia — 69 — Irlanda — 4 — Lituania — 4 — Polonia — 4 — Regno Unito — 270 — CE — 720 6 — TAC — Non pertinente «Specie : Ippoglosso nero Reinhardtius hippoglossoides: «Specie — : — Ippoglosso nero Reinhardtius hippoglossoides — Zona : Acque CE delle zone IIa e IV; acque CE e acque internazionali delle zone Vb e VI (GHL/2A-C46) — Zona — : — Acque CE delle zone IIa e IV; acque CE e acque internazionali delle zone Vb e VI (GHL/2A-C46) «Specie: : — Ippoglosso nero Reinhardtius hippoglossoides Zona: : — Acque CE delle zone IIa e IV; acque CE e acque internazionali delle zone Vb e VI (GHL/2A-C46) Danimarca: 4 — TAC analitico. Si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. Germania: 7 Estonia: 4 Spagna: 4 Francia: 69 Irlanda: 4 Lituania: 4 Polonia: 4 Regno Unito: 270 CE: 720 6 TAC: Non pertinente |
|---|
| 6) | a): la voce relativa alla specie Merluzzo bianco nelle acque norvegesi delle zone I e II è sostituita dalla seguente: «Specie : Merluzzo bianco Gadus morhua Zona : Acque norvegesi delle zone I e II (COD/1N2AB.) Germania 2 425 Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. Grecia 301 Spagna 2 706 Irlanda 301 Francia 2 226 Portogallo 2 706 Regno Unito 9 410 CE 20 074 TAC 525 000 » — «Specie : Merluzzo bianco Gadus morhua — «Specie — : — Merluzzo bianco Gadus morhua — Zona : Acque norvegesi delle zone I e II (COD/1N2AB.) — Zona — : — Acque norvegesi delle zone I e II (COD/1N2AB.) — Germania — 2 425 — Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. — Grecia — 301 — Spagna — 2 706 — Irlanda — 301 — Francia — 2 226 — Portogallo — 2 706 — Regno Unito — 9 410 — CE — 20 074 — TAC — 525 000 » «Specie : Merluzzo bianco Gadus morhua: «Specie — : — Merluzzo bianco Gadus morhua — Zona : Acque norvegesi delle zone I e II (COD/1N2AB.) — Zona — : — Acque norvegesi delle zone I e II (COD/1N2AB.) «Specie: : — Merluzzo bianco Gadus morhua Zona: : — Acque norvegesi delle zone I e II (COD/1N2AB.) Germania: 2 425 — Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. Grecia: 301 Spagna: 2 706 Irlanda: 301 Francia: 2 226 Portogallo: 2 706 Regno Unito: 9 410 CE: 20 074 TAC: 525 000 » |
|---|
| 7) | a): nella tabella a), la colonna relativa alla Svezia è sostituita dalla seguente: «SE 16 609 739 281 55 853 0 0 13 155 22 130 25 339 » | a) | nella tabella a), la colonna relativa alla Svezia è sostituita dalla seguente: «SE 16 609 739 281 55 853 0 0 13 155 22 130 25 339 » | b) | nella tabella b), la colonna relativa alla Svezia è sostituita dalla seguente: «SE 286 779 830 400 263 772 0 0 80 781 53 078 110 468 » | c) | nella tabella d), la colonna relativa alla Spagna è sostituita dalla seguente: «ES 0 0 0 0 0 13 836 0 1 402 142 » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a) | nella tabella a), la colonna relativa alla Svezia è sostituita dalla seguente: «SE 16 609 739 281 55 853 0 0 13 155 22 130 25 339 » | ||||||
| b) | nella tabella b), la colonna relativa alla Svezia è sostituita dalla seguente: «SE 286 779 830 400 263 772 0 0 80 781 53 078 110 468 » | ||||||
| c) | nella tabella d), la colonna relativa alla Spagna è sostituita dalla seguente: «ES 0 0 0 0 0 13 836 0 1 402 142 » |
| 8) | a): ai punti 5 quater , 5 quater . 1, 5 quater . 2 e 5 quater . 3 le parole «nel Mare del Nord, nello Skagerrak e nella Manica orientale» sono sostituite da «nella Manica orientale»; |
|---|
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
L’articolo 1, punto 6, si applica a decorrere dal 1 o gennaio 2009 l’articolo 1, punto 7, si applica a decorrere dal 1 o febbraio 2009 e l’articolo 1, punto 8, lettere a), b), f) e g), si applica a decorrere dal 1 o settembre 2009.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 27 luglio 2009. Per il Consiglio Il presidente C. BILDT
1 GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59 .
2 GU L 348 del 24.12.2008, pag. 20 .
3 GU L 96 del 15.4.2009, pag. 1 .
4 GU L 22 del 26.1.2009, pag. 1 .
5 Cfr. pag. 16 della presente Gazzetta ufficiale.
6 Di cui 350 t assegnate alla Norvegia, da prelevare nelle acque CE delle zone CIEM IIa e VI. Nella zona CIEM VI tale quantitativo può essere pescato esclusivamente con palangari»
7 Pesca autorizzata soltanto nelle zone CIEM IIa, VIa (a nord di 56° 30′ N), IVa, VIId, VIIe, VIIf e VIIh.
8 Pesca autorizzata nelle acque comunitarie della zona CIEM IVa a nord di 59° N dal 1 o gennaio al 15 febbraio e dal 1 o ottobre al 31 dicembre. Un quantitativo di 3 982 t del contingente delle Isole Færøer può essere pescato nella zona CIEM VIa a nord di 56° 30′ N nel corso di tutto l’anno.
9 TAC concordato dalla CE, dalla Norvegia e dalle Isole Færøer per la zona settentrionale.
10 Pesca autorizzata nelle zone CIEM IV, VIa (a nord di 56° 30′ N), VIIe, VIIf e VIIh.»
11 Non più del 70 % del contingente può essere prelevato nella zona delimitata dalle seguenti coordinate e non più del 15 % del contingente può essere prelevato nella stessa zona nel periodo dal 1 o aprile al 10 maggio (RED/*5X14.).
| Punto n. | Latitudine N | Longitudine O |
|---|---|---|
| 1 | 64° 45 | 28° 30 |
| 2 | 62° 50 | 25° 45 |
| 3 | 61° 55 | 26° 45 |
| 4 | 61° 00 | 26° 30 |
| 5 | 59° 00 | 30° 00 |
| 6 | 59° 00 | 34° 00 |
| 7 | 61° 30 | 34° 00 |
| 8 | 62° 50 | 36° 00 |
| 9 | 64° 45 | 28° 30» |
12 Pesca autorizzata unicamente con reti da traino pelagiche. Pesca autorizzata a est o ovest. Il contingente può essere prelevato nella zona di regolamentazione NEAFC purché siano soddisfatte le condizioni fissate dalla Groenlandia in materia di comunicazione (RED/*51214).
13 3 000 t da pescare con reti da traino pelagiche sono assegnate alla Norvegia e 200 t alle Isole Færøer.
14 Non più del 70 % del contingente può essere prelevato nella zona delimitata dalle seguenti coordinate e non più del 15 % del contingente può essere prelevato nella stessa zona nel periodo dal 1 o aprile al 10 maggio (RED/*5-14.).
| Punto n. | Latitudine N | Longitudine O |
|---|---|---|
| 1 | 64° 45 | 28° 30 |
| 2 | 62° 50 | 25° 45 |
| 3 | 61° 55 | 26° 45 |
| 4 | 61° 00 | 26° 30 |
| 5 | 59° 00 | 30° 00 |
| 6 | 59° 00 | 34° 00 |
| 7 | 61° 30 | 34° 00 |
| 8 | 62° 50 | 36° 00 |
| 9 | 64° 45 | 28° 30» |
Di cui 350 t assegnate alla Norvegia, da prelevare nelle acque CE delle zone CIEM IIa e VI. Nella zona CIEM VI tale quantitativo può essere pescato esclusivamente con palangari» ↩ ↩2 ↩3 ↩4
Pesca autorizzata soltanto nelle zone CIEM IIa, VIa (a nord di 56° 30′ N), IVa, VIId, VIIe, VIIf e VIIh. ↩
Pesca autorizzata nelle acque comunitarie della zona CIEM IVa a nord di 59° N dal 1o gennaio al 15 febbraio e dal 1o ottobre al 31 dicembre. Un quantitativo di 3 982 t del contingente delle Isole Færøer può essere pescato nella zona CIEM VIa a nord di 56° 30′ N nel corso di tutto l’anno. ↩
TAC concordato dalla CE, dalla Norvegia e dalle Isole Færøer per la zona settentrionale. ↩
Pesca autorizzata nelle zone CIEM IV, VIa (a nord di 56° 30′ N), VIIe, VIIf e VIIh.» ↩
Non più del 70 % del contingente può essere prelevato nella zona delimitata dalle seguenti coordinate e non più del 15 % del contingente può essere prelevato nella stessa zona nel periodo dal 1o aprile al 10 maggio (RED/*5X14.). ↩
Pesca autorizzata unicamente con reti da traino pelagiche. Pesca autorizzata a est o ovest. Il contingente può essere prelevato nella zona di regolamentazione NEAFC purché siano soddisfatte le condizioni fissate dalla Groenlandia in materia di comunicazione (RED/*51214). ↩
3 000 t da pescare con reti da traino pelagiche sono assegnate alla Norvegia e 200 t alle Isole Færøer. ↩
Non più del 70 % del contingente può essere prelevato nella zona delimitata dalle seguenti coordinate e non più del 15 % del contingente può essere prelevato nella stessa zona nel periodo dal 1o aprile al 10 maggio (RED/*5-14.). ↩
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"title": "Règlement (CE) n o 753/2009 du Conseil du 27 juillet 2009 portant modification du règlement (CE) n o 43/2009 en ce qui concerne les possibilités de pêche et les conditions associées applicables à certains stocks halieutiques",
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"title": "Council Regulation (EC) No 753/2009 of 27 July 2009 amending Regulation (EC) No 43/2009, as regards fishing opportunities and associated conditions for certain fish stocks",
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"title": "Regolamento (CE) n. 753/2009 del Consiglio, del 27 luglio 2009 , recante modifica del regolamento (CE) n. 43/2009 per quanto riguarda le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock ittici",
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"title": "Verordnung (EG) Nr. 753/2009 des Rates vom 27. Juli 2009 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 43/2009 hinsichtlich der Fangmöglichkeiten und begleitenden Fangbedingungen für bestimmte Fischbestände",
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