32009R0861•Regolamento (CE) n. 861/2009 della Commissione, del 17 settembre 2009 , recante divieto di pesca dello spinarolo nelle acque comunitarie e nelle acque internazionali delle zone I, V, VI, VII, VIII, XII e XIV per le navi battenti bandiera dei Paesi Bassi
32009R0861Regulation27 mag 2009
del 17 settembre 2009
recante divieto di pesca dello spinarolo nelle acque comunitarie e nelle acque internazionali delle zone I, V, VI, VII, VIII, XII e XIV per le navi battenti bandiera dei Paesi Bassi
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel quadro della politica comune della pesca 1 , in particolare l’articolo 26, paragrafo 4,
visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca 2 , in particolare l’articolo 21, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 43/2009 del Consiglio, del 16 gennaio 2009, che stabilisce, per il 2009, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura 3 , fissa i contingenti per il 2009.
(2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2009.
(3) È quindi necessario vietare la pesca di detto stock nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di catture da esso prelevate,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Esaurimento del contingente
Il contingente di pesca assegnato per il 2009 allo Stato membro di cui all’allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.
Divieti
La pesca dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate è vietata a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. Sono vietati la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di catture provenienti dallo stock in questione effettuate dalle navi suddette dopo tale data.
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 17 settembre 2009. Per la Commissione Fokion FOTIADIS Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca
1 GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59 .
2 GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1 .
3 GU L 22 del 26.1.2009, pag. 1 .
| N. | 13/T&Q |
|---|---|
| Stato membro | Paesi Bassi |
| Stock | DGS/15X14 |
| Specie | Spinarolo ( Squalus acanthias ) |
| Zona | Acque comunitarie e acque internazionali delle zone I, V, VI, VII, VIII, XII e XIV |
| Data | 27 maggio 2009 |
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