del 2 marzo 2010
recante modifica del regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario
Preamble
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario 1 , in particolare l’articolo 247,
considerando quanto segue:
(1) A fini di chiarezza è opportuno modificare la struttura dell’articolo 313 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione 2 che stabilisce in quali casi si deve considerare che le merci abbiano posizione comunitaria.
(2) Ai fini dell’istituzione dello spazio europeo per il trasporto marittimo senza frontiere, menzionato nella Comunicazione e nel piano d’azione della Commissione nella prospettiva della creazione di uno spazio europeo per il trasporto marittimo senza frontiere 3 , è necessario semplificare i compiti sia degli operatori economici che delle amministrazioni doganali con riguardo alle merci trasportate per mare fra porti situati nel territorio doganale della Comunità.
(3) In particolare, occorre prevedere una procedura di autorizzazione dei collegamenti marittimi regolari e di registrazione delle navi che utilizzi il sistema elettronico di informazione e comunicazione per il rilascio dei certificati AEO di cui all’articolo 14 quinvicies del regolamento (CEE) n. 2454/93.
(4) Per ridurre l’uso di documenti cartacei, la presentazione di una versione su carta del manifesto trasmesso mediante un sistema di scambio elettronico di dati di cui all’articolo 324 sexies del regolamento (CEE) n. 2454/93 non deve essere richiesta quando le autorità doganali hanno accesso al sistema elettronico d’informazione e comunicazione in cui figura detto manifesto.
(5) Occorre modificare l’articolo 324 quater , paragrafo 1, inserendovi il corretto riferimento alle misure di sicurezza da adottarsi in merito ai timbri. È necessario modificare gli errati riferimenti all’allegato 37 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93 negli elementi d’informazione che figurano nella dichiarazione di transito di cui all’allegato 37 bis di detto regolamento, modificato dal regolamento (CE) n. 1192/2008 4 .
(6) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 2454/93.
(7) Per tutelare le legittime aspettative degli operatori economici, occorre che le autorizzazioni relative a un collegamento marittimo regolare che siano anteriori alla data di applicazione del presente regolamento siano considerate concesse in conformità del presente regolamento. Per garantire che tutte le autorizzazioni siano disponibili nello stesso sistema elettronico, è necessario che le autorizzazioni anteriori vengano registrate nel sistema elettronico d’informazione e comunicazione per il rilascio del certificato AEO.
(8) Occorre consentire agli Stati membri e alle autorità doganali di disporre di tempo sufficiente a creare un sistema elettronico d’informazione e comunicazione totalmente operativo.
(9) Poiché le disposizioni relative ai dati della dichiarazione di transito di cui all’allegato 37 bis del regolamento (CEE) n. 2454/93, modificato dal regolamento (CE) n. 1192/2008, sono d’applicazione dal 1 o luglio 2008, occorre prevedere che le modifiche apportate a dette disposizioni si applichino ugualmente da tale data.
(10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CEE) n. 2454/93 è modificato come segue:
- all’articolo 324 quater , paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Il punto 27 dell’allegato 37 quinquies si applica per analogia.»;
Articolo 2
Le autorizzazioni che istituiscono un servizio di linea regolare anteriori alla data di applicazione menzionata all’articolo 3, paragrafo 2 del presente regolamento, sono considerate rilasciate in conformità del regolamento (CEE) n. 2454/93 modificato dal presente regolamento.
L’autorità doganale di rilascio archivia tali autorizzazioni nel sistema elettronico di informazione e comunicazione di cui all’articolo 14 quinvicies del regolamento (CEE) n. 2454/93 entro un mese dalla data di applicazione di cui all’articolo 3, paragrafo 2.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
I punti 2 e 3 dell’articolo 1 si applicano a decorrere dal 1 o gennaio 2012.
I punti 4 e 6 dell’articolo 1 si applicano a decorrere dal 1 o luglio 2008.
Final provisions
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 2 marzo 2010. Per la Commissione Il presidente José Manuel BARROSO
1 GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1 .
2 GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1 .
3 COM(2009) 10 definitivo.
4 GU L 329 del 6.12.2008, pag. 1 .