del 14 novembre 2011
che modifica il regolamento (CE) n. 521/2008 che istituisce l’impresa comune «Celle a combustibile e idrogeno»
Preamble
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 187 e l’articolo 188,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Parlamento europeo 1 ,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,
deliberando secondo una procedura legislativa speciale,
considerando quanto segue:
(1) L’impresa comune «Celle a combustibile e idrogeno» («impresa comune FCH») è stata istituita il 30 maggio 2008 a norma del regolamento (CE) 521/2008 del Consiglio 2 dai suoi membri fondatori, il gruppo industriale europeo per l’iniziativa tecnologica congiunta «Celle a combustibile e idrogeno» (il «gruppo industriale») e la Commissione.
(2) Il gruppo di ricerca è diventato membro dell’impresa comune FCH il 14 luglio 2008. Il gruppo di ricerca contribuisce finanziariamente e in natura agli obiettivi dell’impresa comune FCH. Data la composizione particolare dell’impresa FCH e delle sue regole, nonché della natura, degli obiettivi e della portata delle sue attività, i membri del gruppo di ricerca possono beneficiare dei risultati ottenuti alla stessa stregua dei membri del gruppo industriale. Pertanto, è giustificato considerare i contributi in natura del gruppo industriale e del gruppo di ricerca come finanziamenti equivalenti.
(3) Il gruppo di ricerca è diventato un membro dell’impresa comune FCH ed è quindi opportuno considerare che i contributi in natura degli organismi di ricerca (università e centri di ricerca compresi) sono equivalenti al contributo dell’Unione ai sensi dello statuto dell’impresa comune FCH allegato al regolamento (CE) n. 521/2008 (lo «statuto»).
(4) L’impresa comune FCH è operativa da oltre due anni. Nel corso di questo periodo e durante tale periodo è stato completato l’intero ciclo operativo, con la pubblicazione di inviti a presentare proposte, la valutazione delle proposte, i negoziati sui finanziamenti e la conclusione di convenzioni di sovvenzione. L’esperienza maturata durante questo periodo ha dimostrato che i livelli massimi di finanziamento dei progetti dell’impresa comune FCH hanno dovuto essere notevolmente ridotti per tutti i partecipanti. Conseguentemente, il livello di partecipazione alle azioni dell’impresa comune FCH è stato considerevolmente inferiore alle previsioni iniziali.
(5) Il consiglio di direzione ha approvato le modifiche al regolamento (CE) n. 521/2008 conformemente allo statuto.
(6) Il fatto di considerare i contributi in natura di tutti i soggetti giuridici che partecipano alle attività come finanziamenti equivalenti costituirebbe un riconoscimento del gruppo di ricerca in qualità di membro e migliorerebbe i livelli di finanziamento, pur rispettando il principio fondamentale dell’equivalenza, nonché l’esigenza di applicare riduzioni di finanziamento giuste ed equilibrate ai vari tipi di partecipanti.
(7) I costi operativi dell’Ufficio del programma dell’impresa comune FCH («Ufficio del programma») dovrebbero essere sostenuti dai suoi tre membri. È opportuno prevedere che tutti i membri dell’impresa comune FCH abbiano lo stesso scadenziario per i pagamenti.
(8) La Commissione dovrebbe beneficiare di un certo grado di flessibilità per quanto riguarda le misure da adottare in caso di insufficiente equivalenza dei contributi.
(9) Attualmente il livello di finanziamento è fissato dopo ogni valutazione delle proposte pervenute. Al fine di consentire ai beneficiari di stimare la portata del potenziale finanziamento, si dovrebbe prevedere la possibilità per ogni invito a presentare proposte di precisare il livello minimo di finanziamento.
(10) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 521/2008,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 521/2008 è così modificato:
-
all’articolo 6 il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. L’impresa comune FCH può disporre di proprie capacità di revisione contabile interna.»;
-
l’allegato è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
In deroga all’articolo 12, paragrafo 3, dell’allegato del regolamento (CE) n. 521/2008, il presente regolamento di modifica non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti dalle convenzioni di sovvenzione e altri contratti conclusi dall’impresa comune FCH prima dell’entrata in vigore del presente regolamento. In particolare, esso non incide sui livelli massimi di finanziamento ivi stabiliti.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Tuttavia, il punto 2, lettera a), dell’allegato del presente regolamento si applica a decorrere dal 14 luglio 2008.
Final provisions
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 14 novembre 2011 Per il Consiglio Il presidente M. SAWICKI
1 Parere del 13 settembre 2011 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
2 GU L 153 del 12.6.2008, pag. 1 .
Lo statuto dell’impresa comune «celle a combustibile e idrogeno» che figura nell’allegato del regolamento (CE) n. 521/2008 è così modificato:
- all’articolo 15, è aggiunto il seguente paragrafo: «4. Il consiglio di direzione può decidere di stabilire un livello minimo di finanziamento per ogni categoria di partecipanti per un determinato invito a presentare proposte.»