32011R1306•Regolamento di esecuzione (UE) n. 1306/2011 del Consiglio, del 12 dicembre 2011 , che chiarisce l’ambito di applicazione dei dazi antidumping definitivi istituiti dal regolamento (CE) n. 261/2008 sulle importazioni di determinati compressori originari della Repubblica popolare cinese
32011R1306Regulation21 mar 2008
del 12 dicembre 2011
che chiarisce l’ambito di applicazione dei dazi antidumping definitivi istituiti dal regolamento (CE) n. 261/2008 sulle importazioni di determinati compressori originari della Repubblica popolare cinese
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea 1 («regolamento di base»), in particolare l’articolo 9 e l’articolo 14, paragrafo 3,
vista la proposta presentata dalla Commissione europea («Commissione»), previa consultazione del comitato consultivo,
considerando quanto segue:
A. PROCEDIMENTO
1. Inchiesta iniziale e dazio antidumping
(1) Il 21 dicembre 2006, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 2 , la Commissione ha annunciato l’apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di determinati compressori originari della Repubblica popolare cinese («inchiesta iniziale»).
(2) Mediante il regolamento (CE) n. 261/2008 3 , il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati compressori originari della Repubblica popolare cinese («misura in questione» e/o «regolamento definitivo»). La misura in questione è scaduta il 21 marzo 2010 4 .
2. Riapertura dell’inchiesta iniziale
(3) L’inchiesta iniziale è stata riaperta su iniziativa della Commissione dopo che alcuni importatori di compressori originari della Repubblica popolare cinese («RPC») hanno sollevato dubbi in merito ai dazi antidumping applicabili alle importazioni dei cosiddetti minicompressori, vale a dire compressori senza serbatoio in grado di funzionare con un’alimentazione a 12 V («minicompressori»).
(4) Nonostante i minicompressori rientrino nella definizione letterale del prodotto in esame di cui all’articolo 1 del regolamento definitivo, dalle informazioni a disposizione della Commissione risultava che i minicompressori fossero diversi dagli altri compressori soggetti alla misura in questione («altri compressori soggetti alla misura in questione»).
(5) È stato pertanto ritenuto opportuno procedere alla riapertura parziale dell’inchiesta per definire con maggiore precisione il prodotto in esame, prevedendo la possibilità di un effetto retroattivo delle conclusioni dalla data di istituzione della misura in questione.
3. Inchiesta attuale
(6) Dopo aver sentito il comitato consultivo, la Commissione ha annunciato, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 5 , la riapertura parziale dell’inchiesta antidumping relativa alle importazioni di determinati compressori originari della RPC avviata conformemente all’articolo 5 del regolamento di base.
(7) La Commissione ha avvisato ufficialmente dell’apertura del procedimento tutte le parti che hanno collaborato all’inchiesta iniziale, nonché le autorità della RPC. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le proprie osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite entro il termine indicato nell’avviso di apertura.
(8) Sono state sentite tutte le parti interessate che ne hanno fatto richiesta dimostrando di avere particolari motivi per chiedere un’audizione.
(9) Quindici parti interessate, compresi undici importatori di minicompressori, un produttore dell’UE e un esportatore cinese di minicompressori, un produttore di compressori dell’UE (uno dei denunzianti nell’inchiesta iniziale) e il suo esportatore collegato cinese hanno presentato osservazioni.
(10) Poiché la presente riapertura dell’inchiesta si limita a chiarire la definizione del prodotto nell’ambito del regolamento definitivo, non è stato fissato alcun periodo di inchiesta per detta riapertura parziale.
(11) Tutte le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali sulla base dei quali sono state formulate le presenti conclusioni. Conformemente all’articolo 20, paragrafo 5, del regolamento di base, è stato concesso alle parti un termine per formulare le loro osservazioni in merito alle informazioni comunicate. Le osservazioni presentate oralmente e per iscritto dalle parti sono state esaminate e, ove opportuno, le conclusioni sono state modificate di conseguenza.
B. PRODOTTO IN ESAME
(12) Il prodotto in esame è lo stesso definito all’articolo 1 del regolamento definitivo, vale a dire compressori alternativi (escluse le pompe per compressori alternativi) di portata non superiore a 2 metri cubi al minuto,
(13) Tale prodotto è attualmente classificato ai codici NC ex 8414 40 10 , ex 8414 80 22 , ex 8414 80 28 ed ex 8414 80 51 .
(14) La presente riapertura d’inchiesta mira a determinare se i cosiddetti minicompressori, vale a dire compressori senza serbatoio in grado di funzionare con un’alimentazione a 12 V, rientrano nella definizione del prodotto di cui all’articolo 1 del regolamento definitivo.
C. RISULTATI DELL’INCHIESTA
1. Metodologia
(15) Al fine di valutare se i minicompressori rientrassero nella definizione del prodotto di cui all’articolo 1 del regolamento definitivo, si è esaminato se i minicompressori e gli altri compressori soggetti alla misura in questione condividessero le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base e le stesse utilizzazioni finali fondamentali. A questo proposito è stata inoltre valutata l’intercambiabilità tra i minicompressori e gli altri compressori soggetti alla misura in questione nell’Unione. Si è inoltre esaminato se l’inchiesta iniziale effettivamente comprendesse e analizzasse i minicompressori.
2. Caratteristiche fisiche e tecniche di base
(16) Con la riapertura dell’inchiesta attuale si è appurato che i minicompressori sono costituiti da un motore elettrico che aziona una pompa, la quale espelle continuamente l’aria a una pressione variabile attraverso il tubo dell’aria ad essa collegato. I minicompressori non sono dotati di serbatoio, generalmente non hanno un regolatore di pressione e sono in grado di funzionare con un’alimentazione a corrente continua di 12 V. Sono relativamente piccoli e dal momento che devono essere facilmente trasportabili il loro peso di norma non supera i 2-3 kg. I minicompressori hanno un tempo massimo di funzionamento (di solito fino a 20 minuti) e la loro portata d’aria normalmente non supera i 50 l/min.
(17) D’altra parte, oltre alla definizione di cui all’articolo 1 ripresa al considerando 12, il regolamento definitivo contiene informazioni dettagliate relative ad altri compressori soggetti alla misura in questione. Nel considerando 17, in particolare, il regolamento definitivo specifica che «un compressore è costituito generalmente da una pompa azionata da un motore elettrico o direttamente o tramite un meccanismo a cinghia. Nella maggior parte dei casi, l’aria pressurizzata è pompata in un serbatoio, da cui esce passando per un regolatore di pressione e un tubo flessibile di gomma. I compressori, in particolare quelli più grandi, possono essere muniti di ruote per essere più mobili». In compressori di questo tipo il serbatoio e il regolatore di pressione consentono un flusso d’aria costante. In genere sono relativamente grandi e il loro peso è di almeno 25 kg, spesso anche superiore. Essi sono concepiti per funzionare con corrente alternata a 120 V e oltre, il loro tempo di funzionamento è illimitato e la loro portata d’aria arriva fino a 2 000 l/min.
(18) Si conclude pertanto che i minicompressori e gli altri compressori soggetti alla misura in questione non condividono le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base.
3. Utilizzazioni finali fondamentali e intercambiabilità
(19) Con la riapertura dell’inchiesta attuale si è constatato che i minicompressori vengono prevalentemente utilizzati nel settore automobilistico, sono destinati al gonfiaggio degli pneumatici e spesso vengono venduti come parte di un kit di riparazione pneumatici assieme a un sigillante che può essere pompato nello pneumatico forato. Alcuni minicompressori vengono usati anche in ambito domestico per gonfiare giocattoli, palloni, materassi ad aria o altri oggetti gonfiabili.
(20) D’altra parte, al considerando 19 il regolamento definitivo specifica che «il prodotto in esame è utilizzato per azionare strumenti pneumatici o per polverizzare, pulire o gonfiare pneumatici e altri oggetti». Tali compressori possono essere usati per attività semiprofessionali o nel settore del «fai da te» per azionare strumenti pneumatici o per polverizzare, dipingere o pulire. Questi impieghi sono possibili grazie a un flusso d’aria costante che può essere regolato. I minicompressori non sono dotati di tale funzionalità.
(21) Le informazioni raccolte hanno mostrato che i minicompressori vengono generalmente venduti a un prezzo decisamente più basso rispetto agli altri compressori. I minicompressori sono destinati a clienti diversi e vengono distribuiti attraverso canali differenti rispetto agli altri compressori soggetti alla misura in questione. Inoltre, mentre i minicompressori di norma vengono venduti come parte del kit di riparazione pneumatici (al posto della ruota di scorta) in dotazione con l’auto, in negozi specializzati per automobili o nei supermercati (per usi alternativi come il gonfiaggio di giocattoli), gli altri compressori soggetti alla misura in questione di solito si trovano solo in negozi specializzati per il «fai da te».
(22) Alla luce di quanto esposto, si può concludere che i minicompressori e gli altri compressori soggetti alla misura in questione hanno utilizzazioni finali diverse, si rivolgono a segmenti di mercato diversi e in linea di principio non sono intercambiabili.
4. Prodotto oggetto dell’inchiesta iniziale
(23) Nessuna delle parti che hanno collaborato all’inchiesta iniziale (tre produttori dell’UE, quattordici produttori esportatori della RPC e un produttore indipendente dell’UE) è coinvolta nella fabbricazione e/o nel commercio di minicompressori. Dall’inchiesta iniziale risulta evidente che all’epoca non sono state raccolte le informazioni rilevanti relative ai minicompressori.
(24) Sembra pertanto che l’inchiesta non intendesse prendere in considerazione i minicompressori, anche se essi non sono stati esplicitamente esclusi.
(25) Ciò viene confermato anche dalla dichiarazione di uno dei denunzianti nell’inchiesta iniziale. A seguito di una richiesta della Commissione, ha indicato chiaramente che a suo parere i minicompressori non dovevano essere oggetto della denuncia e del conseguente procedimento antidumping.
(26) Alla luce di quanto esposto, si conclude che i minicompressori non sono stati oggetto dell’inchiesta iniziale.
D. CONCLUSIONI IN MERITO ALLA DEFINIZIONE DEL PRODOTTO
(27) Dalle conclusioni di cui sopra risulta che i minicompressori e gli altri compressori soggetti alla misura in questione non condividono le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base. Essi hanno utilizzazioni finali diverse, si rivolgono a segmenti di mercato diversi e in linea di principio non sono intercambiabili. Inoltre, i minicompressori non sono stati oggetto dell’inchiesta iniziale. Su queste basi si conclude che i minicompressori e gli altri compressori sono due prodotti diversi.
(28) Quasi tutte le parti che hanno partecipato all’inchiesta attuale conseguente alla riapertura hanno chiesto che i minicompressori vengano esclusi dal campo di applicazione della misura originaria.
(29) D’altra parte, il produttore di minicompressori dell’UE che ha collaborato all’inchiesta ha sostenuto che la misura originaria includeva i suoi prodotti e che tutelava opportunamente i suoi interessi. Di conseguenza ha affermato che il dazio antidumping andrebbe applicato ai minicompressori retroattivamente e in futuro in quanto continuano a verificarsi pratiche di dumping pregiudizievole in relazione ai minicompressori.
(30) A questo proposito si noti che né tale produttore né altri produttori di minicompressori hanno collaborato all’inchiesta iniziale. Inoltre, come si è concluso al considerando 26, i minicompressori non erano stati presi in esame all’epoca dell’inchiesta iniziale. Come stabilito dalla presente inchiesta conseguente alla riapertura, si noti altresì che esistono differenze significative tra i minicompressori e i compressori presi in esame nell’inchiesta iniziale. Di conseguenza la posizione del suddetto produttore di minicompressori dell’UE non può modificare le conclusioni della presente inchiesta conseguente alla riapertura.
(31) Per quanto riguarda l’affermazione relativa al persistere di pratiche di dumping pregiudizievole sui minicompressori e la possibile istituzione di misure antidumping, andrebbe rilevato, come spiegato nei considerando da 23 a 26, che i minicompressori non sono stati presi in esame nell’inchiesta iniziale e che la presente inchiesta conseguente alla riapertura non può stabilire se sia prodotto o si stia producendo un dumping pregiudizievole, dato che la presente inchiesta si limita a chiarire la definizione del prodotto nell’ambito della misura originaria.
(32) Dopo avere ricevuto comunicazione delle conclusioni, il produttore di minicompressori dell’UE ha confermato la propria posizione, sostenendo che l’esclusione retroattiva dei minicompressori dalle misure rafforzerebbe retroattivamente la posizione dei concorrenti cinesi e falserebbe la concorrenza.
(33) A questo proposito, si ricorda che l’inchiesta conseguente alla riapertura non ha analizzato la situazione del mercato dei minicompressori, né intendeva farlo. Essa mirava semplicemente a chiarire se i minicompressori fossero diversi dai compressori presi in esame nell’inchiesta iniziale. L’esito, inoltre, non dovrebbe distorcere la situazione di alcun mercato ma fornire chiarezza per quanto riguarda i dazi applicabili.
(34) Dopo la pubblicazione delle conclusioni, un importatore che ha collaborato all’inchiesta ha affermato che i minicompressori sono di fatto semplici pompe e che per definizione ogni dazio sui compressori non è applicabile alle pompe che sono state esplicitamente escluse dall’ambito dei prodotti coperti dalla misura originaria.
(35) A questo proposito, andrebbe notato che la presente inchiesta conseguente alla riapertura non sostiene tale interpretazione e che dal punto di vista tecnico i minicompressori sono chiaramente compressori in quanto spostano l’aria da un punto a un altro (così come le pompe) ma comprimono anche l’aria all’interno dell’oggetto cui vengono collegati.
(36) Alla luce di quanto esposto, si conclude che i minicompressori (vale a dire compressori senza serbatoio in grado di funzionare con un’alimentazione a 12 V) sono diversi dai compressori presi in esame nell’inchiesta iniziale.
(37) Considerando che i minicompressori non rientravano nell’ambito dell’inchiesta iniziale, il dazio antidumping non dovrebbe essere stato applicato alle importazioni di minicompressori. Di conseguenza è opportuno precisare retroattivamente il campo di applicazione della misura in questione mediante une modifica del regolamento definitivo.
E. APPLICAZIONE RETROATTIVA
(38) Poiché la presente riapertura dell’inchiesta si limita a chiarire la definizione del prodotto e dato che i minicompressori non erano oggetto dell’inchiesta iniziale, né della misura antidumping conseguente, si ritiene opportuno applicare tali conclusioni a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento definitivo.
(39) Di conseguenza si dovrebbe procedere al rimborso o allo sgravio di ogni dazio antidumping definitivo pagato o contabilizzato a norma del regolamento (CE) n. 261/2008 sulle importazioni di minicompressori originari della RPC. Conformemente alla vigente legislazione doganale, il rimborso o lo sgravio deve essere chiesto alle autorità doganali nazionali. Inoltre, al fine di evitare che gli importatori interessati non possano chiedere il rimborso per via delle scadenze previste da tale legislazione, nel caso in cui i termini siano scaduti prima della data di pubblicazione del presente regolamento o il giorno stesso della sua pubblicazione, o qualora scadano entro sei mesi da tale data, essi vanno prorogati in modo da scadere sei mesi dopo la data di pubblicazione del presente regolamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
All’articolo 1 del regolamento (CE) n. 261/2008 il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di compressori alternativi (escluse le pompe per compressori alternativi) di portata non superiore a 2 metri cubi al minuto, rientranti nei codici NC ex 8414 40 10 , ex 8414 80 22 , ex 8414 80 28 ed ex 8414 80 51 (codici TARIC 8414 40 10 10, 8414 80 22 19, 8414 80 22 99, 8414 80 28 11, 8414 80 28 91, 8414 80 51 19 e 8414 80 51 99) e originari della Repubblica popolare cinese. I cosiddetti minicompressori, vale a dire compressori senza serbatoio in grado di funzionare con un’alimentazione a 12 V e classificati ai codici NC sopramenzionati non sono coperti dal dazio antidumping definitivo.»
Per i prodotti non contemplati dall’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 261/2008 quale modificato dal presente regolamento, si procede al rimborso o allo sgravio dei dazi antidumping definitivi pagati o contabilizzati a norma dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 261/2008 nella sua versione iniziale.
Le domande di rimborso o di sgravio sono presentate alle autorità doganali nazionali conformemente alla legislazione doganale applicabile. Nei casi in cui i termini previsti dall’articolo 236, paragrafo 2, del regolamento n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario 6 , siano scaduti prima della data di pubblicazione del presente regolamento o il giorno stesso della sua pubblicazione o qualora scadano entro sei mesi da tale data, essi sono prorogati in modo da scadere sei mesi dopo la data di pubblicazione del presente regolamento.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica retroattivamente a decorrere dal 21 marzo 2008.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2011 Per il Consiglio Il presidente S. NOWAK
1 GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51 .
2 GU C 314 del 21.12.2006, pag. 2 .
3 GU L 81 del 20.3.2008, pag. 1 .
4 GU C 73 del 23.3.2010, pag. 39 .
5 GU C 98 del 30.3.2011, pag. 22 .
6 GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1 .
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