4 A. Staatsrechtliche Entscheidnngen. 1. Abschnitt. Bundesverfassung.
cr l.1ägungen. s lommt l.1cner auf nen Urfnrung nes 1Referbe
fonns, nod) auf oie ?!tri unb ben Drt feiner ?Ser l.1 tUung, nl.ld)
enbnd) baraut an, in l.1efd)em s)J"tne früger bie 1Refurrentin
an nie ftaaWd)en Baften burd) 6teuern beigetragen 9abe. on.
bern e?3 friigt fid) einaig, 00 bel' 1R:efer )efonos au benjenigen
6teuer06jeften ge9öre, über beren .5;)eranaie9un9 3ur teuer fid)
bie BefLagten grunbfiinnd) l.lerftiinbigt 9aben, l.1aS 1.19tte weiteres
beja9t werben mUß, ba biefer lYono?3 einen Beftan tetr Oe?3 ge.
fammten 6c l.1cgUd)en ?Sermögens oer 1Refurrentin bUbet.
2. a oer 1Regierung?3rat bon Bafe(fan be9auntet, n t oas
?Ser9äHnt l.lon 2/
au i / a nur unter einer Bebingung cmerfannt
l.1orben fei, bie nunme9r entfiifIt, fo fann 9ierüber geute nid)t
entjd)ieben, fonbern e?3 mua oie lYrage fpiiterer enbgürtiger 1Regelung
borbe9a(ten l.1erben.
emnad) 9Qt ba?3 Bunbe?3gerid)t
erfemnt:
ler
l(efur?3 wirb im inne bel' rroägungen begrünbet er.
f(iirt unb bemgemiiF ber .R;anton BafeUanbfd)aft nur für bered)ttgt
erflärt, einen bem efd)iift?3umfa ) bel' efd)iiftnnieberlaf1ung in
2teftaI entfnred)enben gei( be?3 1R:eferl.lefonb 3ur teuer 9eran.
3u3iegen.
2. Sentenza del 26 ebbraio 1897 nella causa
Zwilchenbart
8; C'.
A. La Ditta Zwilchenbart. di Basilea tiene a Ohiasso. Oan-
tone Ticino, una sotto-agenzia, il eui genere d'operazioni e
regoIato da apposito regoIamento prodotto in atti. In Iuglio
deI 1896 iI Oomune di Ohiasso rimise al di lei agente un
bollettino d'imposta
per l'importo di fr. 4. 20, eorrispondente
alla prima rata di taglia comunale sulla rendita pel 1896 e
dietro rifiuto della Ditta Zwilchen bart
di eseguire il pana
mento il Municipio di Ohiasso risolse il 22 agosto 1896 di
insistere nell'esazione. Oontro questa risoluzione la Ditta
I. Doppelbesteuerung. NO 2.
Zwilchenbart Oi rieorse al Oonsiglio di Stato sostenendo
d'essere obbligata alle imposte
solo nel Oantone di Basilea,
dove essa paga per tutta la rendita, anche
per quella dipen-
dente dalla sotto-agenzia di Ohiasso. Il ricorso venne
pero
respinto dal Oonsiglio di Stato eon deereto deI 12 settembre
18 6 in prima linea come tardivo, non avendo la Ditta
Zwilchenbart osservato i termini di legge, in seconda linea
eome infondato, la tassazione nel Oomune di Ohiasso essendo
avve?uta so.lo per gli affari eonehiusi nel cantone, pei quali
la Dltta Zwilchenbart
0 deve essere ritenuta eome domi-
eiliata nel
Ticino a stregua deI disposto delI'art. 21 della
lngg fednrale 22 marzo 1888 sulle operazioni delle agenzie
d enngrazlOne
ehe erea per le Societa d'emigrazione un foro
speciale in tutti i cantoni
dove esse fanno degli affari. TI
Oonsiglio di Stato osserva inoItre ehe non eileaso di par-
lare di doppia imposta
non essendo provato ehe nel Oantone
di B.asilea la Ditta ricorrente debba pagare anche per la
rendita proeuratale dalla sotto-agenzia di Ohiasso, e ehe di
fronte al tenore esplicito dell'art.
6, lett. b, paragrafo della
legge tributaria cantonale,
ehe sottopone all'imposta sulla
sostanza e sulla rendita ehe hanno nel Oantone tutte le ditte
eommerciaIi ehe
vi tengono nna succursale, un'agenzia 0 una
:appresennanza qualsiasi 0 ehe vi esercitano un'industria, poeo
Importa dl sapere quale sia
il earattere giuridieo dell'uffieio
di Ohiasso.
. B. La Dntta Zwilchen bart : Oi rieolTe contro questa deci-
Sloue al Tnbunale federale domandando l'annullazione della
taglia pretesa dal Comune di
Ohiasso perehe costituente un
easo di doppia imposta, e adducendo a sostegno di questa
sna affermazione quanta segue: Il ricorso al Oonsiglio
dl Stato non poteva dichiararsi tardivo la eomunicazione
dei prospetti d'imposta avvenuta
all'uffinio di Ohiasso non
e.ssendo vineolante per la sede prineipale ed il diritto di
neorrere
per violazione della Oostituzione federale non po-
tendo .essere intraleiato da disposti di leggi cantonali. In ogni
easo
11 decreto deI Oonsiglio di Stato si riferisee non solo
alle
rate seadute, ma anche all'imposta da pereepirsi piu
6 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
tardi dalla Ditta rieorrente e sotto questo aspetto il rieorso
sarebbe in
ogni easo ammissibile.
Quanto al merito, la giurisprudenza deI Tribunale federale
statuisee
ehe perebe vi sia infrazione al divieto di doppia
imposta
non e neeessario di provare ehe si paghi effettiva-
mente nel Cantone aHa cui sovranitä. tributaria si e sottoposti.
L'art.
21 della Iegge federale 22 marzo 1888 e senza impor-
tanza nel caso attuale, riferendosi solo ad una questione di
foro. TI solo punto rilevante pel ricorso e quello di sapere se
l'ufficio della Ditta Zwilehenbart
Ci a Chiasso eostituisee una
sueeursaIe, oppure una sempliee sotto-agenzia, la questione
di
domieilio dovendosi risolvere appunto in base al earattere
giuridieo ehe riveste quest'uffieio.
Ora il Consiglio di Stato
non ha saputo addurre un solo argomento a eonfutazione
della tesi sostenuta dalla rieorrente ehe a Chiasso essa abbia
una sempliee sotto-agenzia.
TI deereto deI Consiglio di Stato
e basato unieamente sul disposto dell'art. 6, lett. b, para-
grafo, della legge eantonale, il quale obbligando le ditte
eommereiali a pagare le imposte nel Cantone anehe per una
sempliee sotto-agenzia, eontiene una regola contraria
ai prin-
cipi eostituzionali ed aHa giurisprudenza deI Tribunale fede-
rale in materia.
C. Rispondendo alle allegazioni della rieorrente il Con-
siglio di Stato diehiara di non voler opporre l'eeeezione di
tardivitä. deI rieorso inoltrato alle istanze eantonali, e di vo-
lersi limitare, affine di ottenere un giudizio di massima, a
domii.ndare il rigetto deI lieorso nel merito. Per fondare
qllesta sua eonclusione
il Consiglio di Stato adduee in sos-
tanza le stesse argomentazioni eontenute nel suo deereto im-
pugnato e riprodotte di sopra, faeendo rilevare solo riguardo
all'invocato disposto dell'art. 21 della legge federale 22 marzo
1 88 ehe tanto la questione di foro, quanto quella d'imposta,
si basano sul medesimo eriterio, quello deI domieilio, di modo
ehe se la Ditta Zwilehenbart Ci pub essere eitata davanti
i Tribunali ticinesi per l'adempimento dei contratti eonehiusi
nel Cantone, essa non
pub rifiutarsi neppure a pagare le im-
poste per gli affari procuratile dalla sotto-agenzia di Chiasso
I. Doppelbesteuerung. N0 2.
In diritto ;
- Di fronte aHa diehiarazione deI Consiglio di Stato di
voler fare astrazione dell'eeeezione di
tardivitä., il rieorso
deve essere esaminato nel merito. Devesi dunque deeidere
se la Ditta Zwilchenbart
Ci pub essere tenuta al paga-
mento delle imposte nel Ticino
per gli affari ehe essa eon-
ehiude a mezzo della sua agenzia di Chiasso. La questione
dip ende,
eome osserva eon ragione la Ditta rieorrente, dal
vedere se detta agenzia abbia
0 meno il earattere di una
sueeursale.
Se si, l'obbligo della Ditta Zwilchenbart Ci non
e dubbio seeondo la pratiea deI Tribunale federale (ved. la
sentenza nella causa
Cornaz freres, vol. XVIII, 436).
- Ora e chiaro ehe l'ufficio di Chiasso non si pub ritenere
eome suecursale ehe in quanto e autorizzato a eonehiudere
dei eontratti
ehe divengono vineolanti solo eolla firma deI
proprio gerente, senza bisogno ehe vi sia l'approvazione della
sede prineipale.
In quanto ehe e solo riguardo a questi affari
ehe
l'ufftcio di Chiasso si pub eonsiderare eome rappresen-
tante
clell'uffieio principale di Basilea, eome un negozio aeees-
sorio avente attributi ed attivitä. sua propria (vedasi la sen-
tenza deI Trib. fed. nella causa Rommel, vol. XII, pag.
33 e seg.).
- Gli attributi delle sotto-agenzie della Ditta Zwilchenbart
0 sono determinati dal 9 deI rispettivo regolamento, il
quale statuisee ehe tutti i eontratti di trasporto, ad eeeezione
di quelli per viaggi diretti da
Havre a New-York, debbano
essere eonehiusi dalle sotto-agenzie sotto riserva dell'appro-
vazione della sede principale. Anehe l'ufficio di Chiasso non
e clunque autorizzato a conehiudere da solo altri eontratti
ehe quelli ehe eoneernono viaggi diretti da
Havre a New-York,
eib ehe sueeede evidentemente per tutti gIi emigranti ehe
dal Ticino vengono istradati sopra le due suddette
loealit:l.
Riguardo a questi eontratti I'agenzia di Chiasso agisee in
forza
di attributi propri ed assume percib di fronte aHa sede
di Basilea il earattere di una vera filiale.
Per cib ehe riguarda
inveee i eontratti eh' essa
e obbligata di eonehiudere sotto
riserva della ratifiea delta sede di Basilea, la
Bua posizione
8 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
giuridiea non e quella di filiale, ma solo di uffieio interme-
diario, la vera eonelusione dei eontratti avvenendo a Basilea.
4. Da queste eonsiderazioni risnlta ehe il Cantone Tieino
e in diritto di pereepire le imposte sulla rendita della Ditta
Zwilehenbart
Ci per tutti quegli affari ehe l'agenzia di
Chiasso fa eon emigranti ehe vengono istradati sopra Havre-
New-York, ma non pei eontratti ehe abbisognano per la
loro perfezione della ratifiea della sede di Basilea. Le
dispo-
sizioni eontrarie delle leggi eantonali non possono avere
per effetto
di modifieare in eheeehesia i1 tenore di questa
eonc1usione, stante il prineipio ehe il diritto federale prevale
snl diritto eantonale.
Per questi motivi,
il Tt'ibunale fedemle pronuncia :
Il rieorso
e anlesso parzialmente eome ai eonsiderandi
preeedenti.
3.
Urteil l)om 4. Wllira 1897 tn 6nd;len stnufmann.
I. mrno b staufmann in . Sern elratnete am 8. ,januar 1896
bie minberiänrige .ff;aroltna ?me6er l)on un31uH (stanton 2uaern),
tn urfee.
11 Wltt . Srief l)om 11. ,juni 1896 ü6ermitterte ber emetnbc"
ammann bon un3lUH bem staufmann für feine efrau eine
Steuernote, lUorin er 3ur . Se3anrung folgenber Steuern aufge"
forbert lUurbe:
jßoIi3eifteuer :pro 1896 .
6taatßfteuer :pro 1896 .
g;r. 82 77
11 82 78
6umma: lYr. 165 55
egen biefe Steuernnlnge erl o6 staufmann am 26. 6e:ptemlier
1896 lietm emeinberat bon un3lUiI infprael e: Seine nun"
menrtge l efrau fei tm Dfto6er 1895 l)on un3mU nad 6ur"
fee üliergeftebe!t. mm 8. ,januar 1896 fet n6er in lYoIge ber
merene iel ung ber ?mo9njt fnreß Wlanneß, lBern, 3u inrem
?mol norte gelUorben. g;rau staufmann fei bemnael nnel (u3er.
nifel em lfteel te in un3lUU ntel t fteuerpfHel tig. er emeinbe.
I. Doppelbesteuerung. N° 3.
rat lUieß baß efuel) aU5 formellen unb mnterieUen rünben
ab unb fteUte bem . Sefel roerbefiil rer Die 6teuernote noel maI5 au.
III. staufmann refurrierte gegen biefen lBefel tuj3 an baß
,juftiabe:partement bCß stantonß2u3ern. er Ucegierung5rat er"
marf bie lBelel lucrbe am 30. Dfto'6er unter lBerufung auf tor"
ln elle unb materteUe riin'oe: :Dem UCefumnten iei am 12. ,juni
bei Ueberfen'oung ber 6teuernote migeteiU lUorben, bafl er aU
fäUige inf:prael e gegen 6teuerPffiel tigfett ober a):ation inttert
.lieraenn agen 6eim emeinberat unalUH fel riftlid an3u6ringen
ljabe. staufmann l a'6e jebe lfteffamation unterIaffen. ine :Do:p:pel
befteuerung jci üorigen5 niel t nael gelUiejen.
IV. in smiebcrerltlägungßgefud) jtaufmann5 ernärte ber lfte"
gierungßt'ilt burel rfenntniß .lom 21. eaemlier 1896 unoe"
gt'Ünbet. :tler lftegierungßt'ilt fül)rte ba6ei aUß, lftefurrcnt I)ätte
jebenfaUß feine inf:prael e gemäfl 32 beß Iu3cmifel en i5teucr"
gefeneß innert bier3enn agen '6eim emeinberate un3lUU an"
bringen joUen. l)a'6e aoer bie . Sefteuerung einfael ignoriert.
SDer Umftnnb, baj3 er auner bem stanton fiel aufl)ält, fei irre"
leMnt. er UCefurß fei unter aUen Umftänben berjpätet gelUefen
unb, auf benfeI6en materieU einautreten, jei baljer nid t nötig.
V. Wlit UCefurß uom 30. SDeaemoer 1896 at staufmann
beim . Sun'oeßgeriel t folgenbe lBegel)ren gefteUt:
- ß feien bie angefoel tenen ntfel eibungen be5 lftegierung6
rate beß stanton5 2uaern Mm 30. Dfto6er unb 21. e3ember
aufaul eben unb bie UCegierung bon 2uacrn aur lftücferftattung
ber für biefe ntfel einungen beaogenen stan31eigebüljren an3ul)nHen.
- ß fci 'oer UCegterung5rat an3unaUen, auf ben 6teuerrefur5
materiell einautreten.
- bentueU möge ba6 lBunbeßgeriel t, l)on einer lftücfu.leifung
UmgQng nel)menb, auf biefen 6teuerrefur5 feIber eintreten unb
inn aU5 bem ejtel tß:punf e 'oer o:p:pelbefteuet'Ung in bem 6inne
'6egrün'oet erffären, bafl lftefurrmt nur 7/
'oer il m l)on bel'
emeinbe Un3ltlil geforberten 6teuer au lie3nl ten l abe.
ie mU6fünrungen beß lftefurrenten finb im roefentIiel en for"
genbe : em 6unbeßreel tUd en Ber6ote 'oer SDop:pelbefteuerung
gegenü6er l)alien fantouafe g;orml)orfd riften, roie g;riftoeftim"
mungen, feinen mnfpruel auf eltung. ,jm Uebrigen fei ieben"
faM bie Steuergefel ge6ung beß stanton5 2uaern für . einen