B. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
I' office au sens de l'art. 17, mais d 'un simple renvoi a une
disposition
legale; c'est la loi elle-meme qui fixe le delai et le
creancier poursuivant a le droit de s'en tenir
a son texte.
Par ces motifs,
La Chambre des poursuites
et des faillites
prononce:
Le recours est
ecarte.
12. Sentenza del15 gennaio 1901 nella causa Giacomazzi.
Fora deU' esecuzione; domicilio, art. 46legge E. e F. e art. 66 eod. ;
rappresentante legale, art. 471. c.
- In una eseeuzione intentata da Giacomazzi Giov., pel
figlio Alberto, contro Franscioni Sereno fu Giuseppe, da Lo-
danG (Cantone Ticino), con precetto eseeutivo N° 261, il
signor Tunzi Remigio Pietro, da Lodano, al quale il pre-
eetto eseeutivo era stato intimato nella qualita di curatore
deI Franseioni, inoltrava rieorso alle Autorita cantonali di
vigilanza per ottenere l'annullazione deI preeetto eseeutivo
allegando ehe, giusta
il disposto den' art. 46 della legge Esee.
e
Fall, il debitore non poteva essere eseusso nel Ticino,
avendo
il suo domicilio a Soledad (California), ne rieorrendo
nessuna delle eeeezioni stabilite dagli art. 47 e
50 della
Legge federale.
11 rieorrente aggiungeva di non essere rap-
presentante legale deI Franscioni, ma semplice euratore
d'assente, e ehe
il Franscioni non aveVa qualsiasi suecursale
o domicilio speeiale in Isvizzera.
L' Autorita eantonale inferiore di vigilanza respingeva
il
ricorso. L' Autorita superiore inveee l'ammetteva, osservando:
L'Autoritä inferiore aver respinto
il ricorso sulla eonside-
razione ehe
non e provato ehe il debitore, benehe assente
da
lungo tempo dal proprio domieilio in Lodano, ne abbia
aequistato
un altro. Ma dopo la deeisione, essere pervenuta
al curatore una lettera dell' assente ehe indiea appunto co me
suo domieilio Soledad, neUa Contea di Monterey, California.
und Konkurskammer. N0 12.
In tali eondizioni doversi riconoscere ehe a sensi dell'art. 46
della
egge sec. e Fall., l'esecuzione non puo essere pro-
mossa In IsvlZzera, daeehe la legge citata regge completa-
mente la materia dell' esecuzione contro
gIi assenti e non
laseia
luogo ad applicazione di Ieggi cantonali nepp ure a titolo
suppletorio.
2. E contro questa deeisione che il. Giacomazzi ricorre al
Tribunale federale. Esso aUega:
In
giugno deI 1900, all' epoea in cui fu promossa l'eseeu-
zione, il Tunzi era ineontestabilmente euratore deI Fran-
seioni. Questi, prima di emigrare, aveva il suo domicilio a
LOdano, e non risulta ehe abbia acquistato altrove un altro
domicilio. All' ufficiale di Esec. era ignota la dimora deI
debitore e, se non
vi fosse stato il curatore snddetto, avrebbe
dovuto procedere
neUa forma degli assenti, notifieando il
preeetto mediante pubblicazione, perche il luogo di esecu-
zione non poteva essere che quello dell' ultimo domicilio
conoseiuto deI debitore, in Lodano,
ove dimora la sua fa-
miglia colla quale ha comunione
di beni, ed ove trovasi tut-
tom
il suo domieilio politico. La pretesa lettera da Soledad
non puo e.ssere presa in considerazione, prima perche pro-
dotta tardlvamente solo in seconda istanza, poi perehe im-
pugnata dal rieorrente, e perche una semplice lettera privata
dato anehe ehe sia autentiea, non basta
per stabilire u
nuovo domicilio.
Il ricorrente domanda
percio l'annullazione deUa decisione
dell' Autorita eantonale superiore di vigilanza e la eonferma
deI precetto esecutivo 11
giugno 1900.
3. N eHa Sua risposta, il curatore Tunzi contesta ehe il
ereditore non abbia conoseiuto la dimora deI Franseioni. 11
domicilio a Soledad risulta non solo dalla lettera 1
set-
tembre 1899, ma anehe dall' obbligo stesso ehe diede origine
all'esecuzione.
11 ereditore ignorava tanto meno il domicilio
deI Franscioni ehe anch' egli
vive da piiI anni a Soiedad.
Quanto all' opponente, egli e un semplice curatore d'assente
B non un rappresentante legale a sensi delI' art. 47. Per
questi ed altri motivi il rieorso devesi respingere.
XXVII, L -1.901
B. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
In diritto:
- (Il ricorso alle autorita cautonali non e tardivo.). .
- Nel merito, qualunque sia l'importanza da attnbUlrSt
alla lettera 1
settembre 1899, e fuori di dubbio ch? .1'.ese-
euzione non poteva intentarsi a Lodano. Quale donnllC1lio .a
mente deli'art. 46 delia Legge Esec. e Fal!., non puo eonsl-
derarsi ehe il domicilio regolato dal diritto federale, vale a
dire
la dimora stabile ed effettiva di una persona, non un
preteso domieilio fiseale
0 politico nel se?so deI diritto. canto.-
nale. Ora e certo ne e eontestato dal ncorrente, che tl debl-
tore ha lasciato da piu anni Lodano e non vi mantiene qnal
siasi rapporto d'affari, tranne quelli dipendenti dalla sua lll-
teresseuza nei beni di famiglia. D'altra parte la Legge Esee.
e Fall. non
da importanza aIl'ultimo domicilio deI debitore
ehe pel caso di apertura deI fallimento, quando.
il ebitor
cerchi di sottrarsi coUa fuga aU' adempimento deI .SUOl .do:e:l
(art. 54). Pel foro dell' eseeuzione vale invnce Il prmelnlO
deli' art. 48, secondo il quale, quando un debltore non abbla,
o abbia cessato di avere un domicilio stabile, debba pro
ee-
dersi al luogo della sua dimora. Anche Part. 66 della legge
eit. non modifica puuto questo prineipio. Stabilendo .ehe
la
notifieazione deI preeetto eseeutivo abbia da avvelllre me-
diante pubblieazione, quando non sia conosciuto il donicili ,
deI debitore l'articolo suddetto non si riferisee ehe al eaSl
regolati dagii art. 51 e 52, 0 al easo n debitore lontano
di eui non si conosea
il suo vero domlCllIo; ma non ha per
conseguenza di modifieare Ie norme sancite al tinolo II eUa
legge e di creare uu foro di esecuzione non previsto al tItolo
medesimo. Pei debitori i1 cui domieilio legale e all'estero,
non rimane quindi al ereditore ehe
il ripiego den' art. 271,
eoUa eonseguente applieazione deI disposto dnI '.art. 52. Nel
easo conereto uon potendosi costrurre un domlclho
pernonnle
deI Franscioni a Lodano, l'eseeuzione non potrebbe gmstIfi--
carsi ehe dal punto di vista dell' art. 47, con altre parole:
Ia
validitä. deI preeetto eseeutivo non potrebbe sostenernl
ehe qualora il curatore nominato al Franscioni. poss,a e?nSl-
derarsi come un rappreseutante legale a tel'lllllll deU al'tlColo
und Konkurskammer. N° 13.
suindieato. Ma tale non eileaso. Come quella deI domieilio,
a nozione deI rappresentante legale deve essere definita a
stregua deI diritto federale, e non di quello cantonale.
Ora
fra i easi di . tutela previsti dalla legge federale 22 giugno
1881, non figura il titolo di assenza pel quale Benigno Tunzi
e stato nominato curatore. Secondo la giurisprudenza fede-
rale l'assente conserva la piena disposizione dei suoi beni;
Ia nomina di un curatore non modifiea in ehecehesia Ia sua
capacita eivile e col suo ritorno, 0 colla designazione da parte
sua di un mandatario, Ia curatela cessa di pieno diritto (ved.
i vol.
XV, 130, e XVIII, 38). Il curatore d'assente non ri-
veste dunque i caratteri di un rappresentante legale a ter-
mini delI'art. 47 e quantunque abbia per eompito di gerire
gli interessi delI' assente, pure le esecuzioni contro l'assente
non possono essere promosse al domieilio dei curatore.
Per questi motivi,
il Tribunale federale
pronuncia:
Il ricorso
e respinto.
13. Sentenza dei 15 gennaio 1901 nella causa Antognini.
Graduatoria allestita neUe csecuzioni in via di pignoramento.
Art. 146 e s. L.
E. e F. Competenza delle Autorita giudiziarie e
delle
AutoriUl di sorveglianza.
- In una esecuzione promossa dal signor Gianetti
Sebastiano contro Vineenzo Morandi, in
Sant' Antonio (Cantone
Ticino),
per i1 pagamento di 465 fr. 20, venne pignorato un
credito di fr.
580 deI debitore verso certa Marianna BeIJotti.
A questo pignoramento parteciparono suceessivamente
il
signor Angelo Antognini per un credito di fr. 323 e Ia signora
Bulletti Emilia
per un credito di fr. 610, formando cosi il
gruppo n° 146, nel quale furono poi pignorate in via di
completazione anche altre ragioni creditorie deI debitore.