B. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
In diritto:
- (11 rieorso alle autorita eantonali non e tardivo.). . .
- N el merito, qualunque sia l'importanza da attnbUlrsl
aUa lettera 1" settembre 1899, e fuori di dubbio eh .1'.ese-
cuzione non poteva intentarsi a Lodano. Quale donnllC1lio .a
mente dell'art. 46 deUa Legge Esec. e Fall., non puo conSl-
derarsi ehe il domieilio regolato dal diritto federale, vale a
dire
la dimora stabile ed effettiva di una persona, non un
preteso domieilio fiseale
0 politieo nel senso deI diritto. eant
nale. Ora e eerto, ne e eontestato dal rleorrnnte, ene 11 debl-
tore ha lasdato da piil anni Lodano e non VI mantIene qnal
siasi rapporto d'affari, tranne quelli dipendenti dalla sua 1Il-
teressenza nei beni di famiglia. D'altra parte la Legge Esec.
e Fall. non
da importanza all'ultimo domieilio deI debitore
ehe pel easo di apertura deI falliment.o, quando.
il ebitor
cerehi di sottrarsi eolla fuga a11' ademplmento deI .SUOl .do:e:l
(art. 54). Pel foro delI' eseeuzione vale invnee 11 pnnelnlO
delI' art. 48, seeondo il quale, quando un debltore non abbla,
o abbia eessato di avere un domicilio stabile, debba pro
ce-
dersi al luogo della sua dimora. Anehe l'art. 66 della legge
cit. non modifica punto questo prineipio. Stabilendo .ehe
la
notifieazione dei preeetto eseeutivo abbia a anvenIre.
diante pubblieazione, quando non sia eonosemto 11 dOnleill
deI debitore l'artieolo suddetto non si riferisce ehe al caSl
regolati dagii art. 51 e 52, 0 al caso n debitore lontano
di cui non si conosca il suo vero domlclho;
ma non ha per
conseguenza di modificare le norme sandte al tinolo II ella
legge e di creare un foro di esecuzione non prevlsto al tItolo
medesimo. Pei debitori il cui domicilio legale e all'estero,
non rimane quindi al ereditore che
il ripiego dell' art. 271,
colla conseguente applicazione deI disposto
dnI '.art. 52. Nel
easo eoncreto non potendosi costrurre un
domlcillO pernonnle
dei Fransdoni a Lodano, l'esecuzione non potrebbe gmstIfi-
earsi che dal punto di vista delI' art. 47, con altre parole:
la validita deI precetto esecutivo non pot:enbe sostenernl
ehe qualora il curatore nominato al FranselOnl. poss,a . C?nSl-
derarsi come un rappresentante legale a terIDllll den artleol ;-
und Konkurskammer. N° 13.
suindicato. Ma tale non e il caso. Come quella deI domieilio,
a nozione deI rappresentante legale deve essere definita a
stregua
dei diritto federale, e non di quello eantonaie. Ora
fra i casi di . tutela previsti dalla legge federale 22 giugno
1881, non figura il titolo di assenza pel quale Benigno Tunzi
e stato nominato curatore. Secondo la giurisprudenza fede-
rale l'assente conserva la piena disposizione dei suoi beni;
la nomina di un curatore non modifica in cheechesia la sua
capacitä. civile e col suo ritorno, 0 colla designazione da parte
sua di un mandatario, la curatela cessa di pieno diritto (ved.
i vol.
XV, 130, e XVIII, 38). Il euratore d'assente non ri-
veste dunque i caratteri di un rappresentante legale a ter-
mini dell'art. 47 e quantunque abbia
per eompito di gerire
gli interessi delI' asseute, pure le esecuzioni contro l'assente
non possono essere promosse
al domieilio deI curatore.
Per questi motivi,
i1 Tribunale federale
pronuncia:
Il ricorso
e respinto.
13. Sentenza dei 15 gennaio 1901 nella caUStl Antognini.
Graduatoria allestita neHe csecuzioni in via di pignoramento.
Art.
146 e s. L. E. e F. Competenza delle Autorita giudiziarie e
delle
Autorita di sorveglianza.
- In una esecuzione promossa dal signor Gianetti
Sebastiano contro Vincenzo Morandi, in
Sant' Antonio (Cantone
Ticino),
per il pagamento di 465 fr. 20, venne pignorato un
credito di fr. 580 deI debitore verso certa Marianna BeIJotti.
A questo pignoramento parteciparono suceessivamente il
signor Angelo Antognini per un eredito di fr. 323 e la signora
Bulletti Emilia
per un eredito di fr. 610, formando COS! il
gruppo n" 146, nel quale furono poi pignorate in via di
completazione anehe
altre ragioni ereditorie dei debitore.
B. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
La signora Bellotti pago a saldo deI suo debito fr. 606 nelle
mani
dell'Ufficio, e questi, essendo la somma insufficiente
a soddisfare
i creditori, formo 10 stato di graduazione. Nel
frattempo
pero il signor Antognini era stato pagato di una
parte deI suo credito in un' altra eseeuzione, restando credi-
tore di soli 85 fr. 25. L'Ufficio di Eseeuzioue l'ammetteva
pereio nello stato
di graduatoria solo per questo residuo di
eredito, non per i 323
fr. primitivamente riehiesti. Contro
tale inserizione insorse l' Antognini presso le Autorita canto-
naH di vigilanza, sostenendo di avere diritto al riparto pro-
porzionale sopra l'intiera somma figurante nel verbale di
pignoramento.
L' Autoritä. inferiore di vigilanza respinse il
rieorso come infondato. Inveee l' Autoritä. superiore si diehia-
rava ineompetente a stregua della motivazione segnente:
In qualunque
modo si esamini il ricorso, es so si rivela
diretto contro la graduatoria allestita a termini degli art. 148
e seg. della Iegge Esec. e
Fall., secondo i quali ciaseun cre-
ditore puo impugnare Ia graduatoria avanti il giudiee deI
luogo delI' esecuzione, mediante azione contro gli interessati,
nelle vie della
procedum aceelerata. Ne vale di dire ehe il
eredito Antognini non e contestato quo aHa sua intrinseca
sussistenza, ma solo l'operato
dell'Ufficio nell' allestire la
graduatoria,
attesoebe I'art. 148 non fa distinzione fra i motivi
di eontestazione, ma prevede un solo ed unieo modo di
liquidare
Ie eontestazioni relative aHa eollocazione in gradua-
toria, ehe insorgono fm i diversi interessati. Il vedere quali
sieno
Ie proporzioni seeondo le quali il signor Antognini
debba essere eolloeato nello stato
di riparto, si risolve nella
questione di sapere se il suo credito abbia, in forza della
ehiusura
deI grnppo 146, dei diritti poziori a quelli degli
altri compartecipanti, questione analoga a quelle ehe devono
essere ventilate davanti le
Autorita giudiziarie a mente
deU' art. 148.
2. E eontro questa decisione ehe il signor Antognini rieorre
attualmente al Tribunale federale. Esso aHega: La questione
riguarda
il modo di fare Ia graduatoria ossia Ia proeedura,
e
non l'essenza deI diritto creditorio, ed essa non puo essere
und Konkurskammer. N0 13.
pereio di natum giudiziaria. NeHe eseeuzioni l'ufficiale e in
eento modo un semplice istrnmento ehe eseguisce i diversi
att! della proeedura, senza preoccuparsi deI fondamento deI
credito e dei diritti ehe il creditore fa valere e cio indiffe-
rentemente, tanto se l' esecuzione sia isolata, eome se formi
un grnppo eon delle altre. In quest' ultimo easo Ie questioni
relative
aU' essenza dei diritti ereditori potranno inveee ove
il ricavo risulti insufficiente, dar luogo a eontestazioni ira i
compartecipanti.
Ma l'Uffieio nel fare Ia graduatoria non puo
ne deve giudicare di nulla, limitandosi a classifieare i erediti
materialmente, seeondo ehe fnrono avanzati e seeondo
Ie
norme processuali. Il suo operato non puo quindi dar Iuogo
ad azione giudiziale, ma solo a ricorsi aU' Autoritä. di vigi-
lanza. L'art. 148 prevede la eontestazione deI eredito aItrni
e
non un' azione tendente a far dichiarare il credito propria
. ,
erroneamente ngettato dan' Ufficio. Il rieorrente domanda
pereio l'annullazione della deeisione delI'
Autoritä. di vigilanza
ed
il rinvio alla steRsa degli atti perebe abbia a decidere sul
merito.
3. Rispondendo, l' Autorita eantonale superiore di vigilanza
si riferisee puramente e semplicemente ai motivati della
querelata decisione. I ereditori eointeressati eonehiudono
invece
aHa rejezione deI ricorso.
In di1'itto:
Se per l'allestimento della graduatoria in gene re facessero
stato le regole
degli art. 244 e seg. relative al fallimento,
non
vi ha dubbio ehe Ia tesi adottata dall' Autorita eantonale
superiore di vigilanza sarebbe fondata.
Imperocebe nelIa
proeedura
di fallimento il euratore di massa esamina e veri-
fiea i crediti insinuati (art. 244), deeide sulla loro ammissione
senza essere vineolato alle dichiarazioni deI fallito (art.
245),
forma 10 stato di riparto assegnando ai singoli erediti, nel-
l'imporlo per cui vennero ammessi, il rango loro attribuito
per Iegge (art.
247 e 249), e l'art. 250 dichiara esplicita-
mente ehe qualora
un ereditore intenda impugnare la gra-
duatoria, sia perehe ereda ehe il suo eredito non venne am-
messo nel rango
0 nell' importo dovuto, sia perehe vogIia
B. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
contestare il rango 0 l'ammissione di altri erediti, 10 debba
fare mediante azione giudiziaria, da intentarsi, seeondo
i
easi eontro la massa 0 eontro i terzi ereditori. Tutt' altro
invnee neH' eseeuzione ordinaria. L'art. 146 dichiara sempliee-
mente ehe qualora la somma rieavata non basti a soddisfare
tntti i ereditori
I'nffieio debba formare uno stato di gradua-
, ..
zione seeondo l'ordine delI' art. 219, ritenendo come deClSlva
per la eollazione nelle prime tre classi Ia da:a della d0n,ta
di pignoramento. L'art. 148 non aceenna pOl aHa posSlblhta
di contestare Ia graduatoria ehe mediante azione eontro
gli interessati, senza distingnere com.e fa l' rt. 25? fra l.e
contestazioni relative al eredIto propno od a1 eredlt1 altrm.
L'importanza
di questo disposto si manifesta ancora piu
chiaramente eonfrontando il tenore primitivo delIa legge,
quale sortl dalle deliberazioni delle Camere,
fino alla reda-
ziOIle definitiva. L'art. 169, corrispondente 11.11' attuale art.
148, aveva allora il tenore seguente: La graduatoria potra
essere impugnata entro 10 giorni davanti il giudice deI Iuogo
dove avviene 111. liquidazione, mediante azione giudiziale d
intentarsi contro gli interessati, di cui si voglia contestare Il
rango od il credito. L'articolo 8uddetto non dava quindi
nessuna azione al creditore
per premunirsi contro il fatto
ehe
il suo credito era 8tato respinto, 0 ridotto, 0 collo-
eato in un rango minore, per cui e giuocoforza di ammettere
ehe
il Iegislatore federale intendeva l'obbligo sancito a110ra
nelI' art. 167, identieo 11.11' attuale art. 14 6, nel senso ehe
l'Ufficio di Esee. dovesse da colloeare in graduatoria i singoli
crediti senza ulteriore
esame, pell' importo deI quale era
avvennto il pignoramento. Ne e da presumersi che colle
variazioui apportate
aH' art. 148 nelIa redazione defiuitiva
si abbia voluto modificare questo significato primitivo dell'ar-
ticolo 167 (ora 146). La
differente posizione dell' Ufficio di
Esec. e delI'Uffieio di FaUimento nelI' allestire 111. graduatoria
e anzi pienamente giustifieata dalla diversita di rapporti ehe
esiste
tra 111. procedura di esecuzione e quella di faUimento.
Nel fallimento si procede ad una liquidazione generale
del-
I' intiera sostanza deI debitore in favore di tutti i creditori,
und Konkurskammer. No 13.
i quali neU' amministratore deI fallimento hanno una specie
di rappresentante comune.
Sulla presenza di questo rappre-
sentante si fonda anche
il disposto dell' art. 250 relativa-
mente
aH' azione da intentarsi contro 111. massa. N eUa proee-
-dura in via di pignoramento non esiste invece rappresentanza
dei creditori;
il debitore stesso e ancora in diritto di salva-
guardare le proprie ragioni ed i propri interessi, e nei sin-
:goll grupp i non hanno accesso di regola ehe crediti deter-
minati ammessi a
pal-tecipare al pignoramento, sill. in seguito
a riconoscimento deI debitOl'e (ehe ha ancora il diritto
di
dispvrre dei snoi beni), sia in segnito a decisione deI
giudice nelle cause di rigetto d'opposizione, 0 ehe hanno
ottenuto
un diritto di partecipazione in forza della proeedura .
di cui agli art. 106-109, 0 mediante liquidazione dell' eleneo
meri. Date queste circostanze, un nuovo esame sul!' esistenza
dei singoli crediti appare molto meno indicato, e coll'
accor-
dare ai creditori il diritto di contestare in graduatoria i cre-
diti altrui,
gli interessi dei creditori so no abbastanza garan-
titi.
Da queste considerazioni
e da dedursi che rUfficio di
Esecuzione non aveva
il diritto di respingere il credito deI
ricorrente e
che operando, come ha operato, ha commesso
un atto illegale pell' annuUazione deI quale non potevano
essere adite ehe
le Autorita di sorveglianza. La competenza
delle Autorita giudiziarie in materia di graduatorie, allestite
nelle eseeuzioni in via di pignoramento, si limita alle istanze
giudtziali eolle quali un creditore domanda ehe un credito
ammesso in graduatoria venga stralciato,
0 ridotto ad un!l
somma minore, 0 eoHocato in uua classe susseguente. E
quindi da ritenersi che
l' Autorita eantonale di vigilanza ha
negato a
to1'to Ia sua eompetenza e che il ricorso inoltratole
doveva essere deciso nel merito.
In qual senso cio dovesse
avvenire, risulta chiaramente dalle considerazioni premesse.
Sarebbe quindi inutile di rinviare gli atti alle Autoritä. canto-
naH per una nuova decisione, ed eileaso di annulla1'e gia
fin d'ora la graduatoria allestita, coll' obbligo all' Ufficio di
Esecuzione di formarne
una nuova, nelIa quale il credito deI
ß. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
ricorrente dovra essere inscritto pell' importo integrale di
323 fr., e di fissare un
nuovo termine di 10 giorni per le
relative contestazioni.
Per questi motivi,
il Tribunale federale
pronuncia:
11 ricorso Antocrnini e ammesso e la decisione delI' Autorita
cantonale
superinre di vigilanza annullata nel senso di cui
sopra.
14. ntf4Jeib om 2. ebtUnr 1901 in Snd)en
2e1)rIing :pntronnt Bürtd).
Lohnpfändung. Wer gehört zur Familie des Betriebenen im Sinne
des Art. 93 Sch.-u. Konk.-Ges. 't
I. 3n einer 18etreibung, Me bn 2e1)dtngß:pCltronnt Bürt
gegen ri na, ommiß, in Bürid) I, für eine orberung Olt
79 r. 60 tß. Clnge1)oben 1) Cltte, erflärte bCl lBetrei6ungßClmt
3ürtd) I mit merfügung om 1. se:ptem6er 1900 ben monClt:
Ud)en 201)n on 100 r., eld)en bel' lBetrie6ene ClIß ngeftellter
6ei bel' eibgenöffifd)en lBanf in 3ürtd) oeaie1)t, aI un:pfänboar.
5DCloei ftiitte fid) bClß (mt auf folgenbe tl)Cltfäd)Ud)en mer1)nft
ntffe: 'Ver Sd)ulbner leot in einer S)Cluß1)Cl(tung mit feiner
55ia1)rigen llRutter unb 3 ei Sd) eftern, o )on bie artm mOU(lt
Ud) 15 r. )erbient, a1)renb bie jüngere nod) bie Sd)ule befud)t.
5Der mClter tft )erftorben unb mermögen feine )or1)Cluben. 5Die
smutter, eld)e frü1)er ben lBeruf einer 201)nroafd)erin außgeü6t
1)attf, erbient jent nid)tß mel)r, fonbern oeforgt bie ül)tUng be
S)außl)ClIte .
5Die oetreibenbe läubigertn )erlangte nuf bem ?liege ber lBe
fd)roerbe, e fei eine QUI.lte beß fd)ulbnerifd)en 2ol)ne alß :pfnnb
OClr au erfll'iren. Sie urbe mit tl)ren lBegel)ren )on ben 6eiben
!ClntonCllen 3nftanaen nbgentefen. 5Diefe lBel)örben gtngen bn )on
aUnf bClU bei bel' eftfenung bel' un:pfänboClren 2ol)nquote bie
Unterftü1 ung 6ebürfttgfett fonol)I bel' smutter alß bel' efd) ifter
I
und Konkurskammer. N° 14.
in lBetrnd)t au aieneu fei; aud) aur Unterftii1 ung bel' lentern f ei
bel' Sd)ulbner und) 9etrfd)enber Sitte ge1)nUen.
11. 5Da 2e9rnng :pCltronat erWirte gegen bn o6erinftan3Iid)e
rtenntnm red)taeitig ben ?lieiteraug an baß lBunbengerid)t.
5Die S4Julbbetreibungß unb Jtonfurnfammer aic9t
in rnägung:
llRit runb 9aben bie fantoUCllen 3nftnuaen Clngenommeu
F
ba 6ei bel' eftfenung be un:pfii.nb6Clren 2ol)noetrClgeß beß Sd)ulb
nerß auf b lJütet 'id)t au ne9men fei, a biefer für feine
SJRutter unb efd) ifter tnfolge i9rcr Unterftünungß6ebürftigteit
t1)atfad)Ud) )erroenbet unb Cl au erroenben er aud) red)tHd), .
ober 1)iufld)tli4J ber efd) ifter bod) cnigitenß moraltfd), )er
:pffid)tet tft. Unter biefen morau6fenungen müHen in bel' :tl)nt
bie smuttcr unb Clu bie efd)roifter a( aur ,, amUie" be
Sd)u(bner im Stnne be rt. 93 23etr. ef. ge9örig 6etrad)tet
erben. 5Dte rage aber, inroieneit bel' 2ol)n beß lBetrie6enen
für i1)n unb bie geunnnten q5erfonen 3um Unter9alte nötig fei,
ift eientlid) eine fofd)e bel' ?mürbigungber t9atfäc9,ltd)en" mer
ljälmifie unb bCl1)er ba lBunbeßgeri4Jt 3u i9rer Uoer:prufung
nid)t fom:petent. lBei il)rer 2öfung iit eine red)tHd) unautreffenbe
uffaffung beß gefe (id)en lBegriffeß be tlem Sd)ulbner unb
feiner amme "unumgnngltd) notrombigen" nid)t unterfnufen.
er )om ffi:efurrenten nngerufene ntfd)eib bel' untern 3nftnu3
in Sad)en lBiete( bed:t fid) in feinen ll)Cltfäd)lid)en morClunfenungen
ntit benjenigen beß )orliegeuben %alle feinenll.'eg unb fann be
l)nIb ntd)t aum mergleid)e oeige30gen erben. Übrigen tit er ol)ne
)erbinbUd)e straft für bie nunmel)rige ntfd)eibung. uf bie 6e
fonbere (Cltur ber betriebenen orberung (-ffi:ücferftcdtung frei
miger lBeiträge egen id)terfürrung bel' an il)re S)ingCl6e ge"
fniiVften lBebingungen -) l)nt bie ffi:efurrenttn feIbft nid)t a6ge
ftellt. 5Dtcfe SJJloment lunre benn ClUd) für bie rnge tler
Un:ptänbbClrfett be fd)uIbnerild)en 209ne 09ne lBebeutung.
'Demnn 9Clt bie Sd)u(b6etrei6ung unb stonfurnfammer
erfnnnt:
5Der ffi:efurß irb abgeluiefen.