Texto completo
Decisione del 4 novembre 2011
I Corte dei reclami penali
Composizione
Giudici penali federali Tito Ponti, Presidente,
Emanuel Hochstrasser e Patrick Robert-Nicoud,
Cancelliera Susy Pedrinis Quadri
Parti
MINISTERO PUBBLICO DEL CANTONE TICINO,
Richiedente
contro
-
UFFICIO DELL'UDITORE IN CAPO,
-
GIUDICE DEI PROVVEDIMENTI COERCITIVI,
Opponenti
Oggetto
Conflitti di competenza tra le giurisdizioni militari e
civili (art. 37 cpv. 2 lett. d LOAP)
Bundesstrafgericht
Tribunal pénal fédéral
Tribunale penale federale
Tribunal penal federal
Numero dell’incarto: BG.2011.40
La I Corte dei reclami penali, visti:
-
Il procedimento penale aperto nei confronti di A. ed altri per titolo di co-
azione (art. 181 CP), coazione sessuale (art. 189 CP), violenza carnale
(art. 190 CP) e sfruttamento dello stato di bisogno (art. 193 CP)
(inc.2011.7674/BOR del Ministero pubblico del Cantone Ticino [in se-
guito: MP TI]);
-
l’arresto provvisorio di A. avvenuto il 4 ottobre 2011 alle ore 05:20
(act. 1.5);
-
l’istanza di carcerazione preventiva nei confronti di A. presentata il 5 ot-
tobre 2011 alle 20:38 circa dal MP TI al Giudice dei provvedimenti co-
ercitivi (in seguito: GPC) (act. 1.4);
-
la decisione 6 ottobre 2011 con cui il GPC ha ritenuto irricevibile l’istan-
za di carcerazione preventiva per difetto della competenza penale ordi-
naria, ritenendo fondata la competenza delle autorità penali militari
(act. 1.1);
-
lo scritto di medesima data dell’Ufficio dell’uditore in capo, secondo cui
non sarebbe data la giurisdizione militare, essendo la competenza prin-
cipalmente civile (act. 1.2);
-
il reclamo del 6 ottobre 2011 (anticipato via fax) indirizzato alla I Corte
dei reclami penali del Tribunale penale federale (act. 1), con cui il MP TI
ha chiesto di fissare la competenza nell’ambito del procedimento pena-
le aperto nei confronti di A.;
-
le domande di concessione dell’effetto sospensivo e di pronuncia, tra-
mite misure precauzionali, sullo stato di carcerazione preventiva di
A. contenute nel reclamo summenzionato;
-
il decreto del Presidente della I Corte dei reclami penali del Tribunale
penale federale del 7 ottobre 2011, con cui le autorità di perseguimento
penale del Cantone Ticino sono state designate provvisoriamente com-
petenti per istruire e giudicare nell’ambito del procedimento penale
aperto nei confronti di A. (act. 2);
-
la decisione del 19 ottobre 2011 dell’Uditore in capo con la quale
quest’ultimo ha deferito il giudizio dei reati addebitati a A. alla giustizia
civile (act. 6.1);
-
3 -
-
il ritiro, il 21 ottobre 2011, da parte del MP TI del reclamo presentato il
6 ottobre 2011 alla I Corte dei reclami penali del Tribunale penale fede-
rale (act. 6).
Considerato:
-
che, se la procedura è scritta, chi ha interposto reclamo può ritirarlo en-
tro la conclusione dello scambio di scritti e di eventuali complementi di
prova o degli atti (art. 386 cpv. 2 CPP);
-
che la dichiarazione di ritiro vale abbandono della richiesta formulata
nell’atto di reclamo (in questo senso RICHARD CALAME, Commentaire
romand, Basilea 2011, n. 4 ad art. 386 CPP)
-
che, conseguentemente, la procedura può considerarsi terminata e può
essere stralciata dai ruoli (v. MARTIN ZIEGLER, Basler Kommentar, Basi-
lea 2011, n. 4 ad art. 386 CPP):
-
che, per la presente decisione, non vengono prelevate spese (art. 423
cpv. 1 CPP);
-
4 -
Per questi motivi, la I Corte dei reclami penali pronuncia:
-
Causa ritiro del reclamo, la causa è stralciata dai ruoli.
-
Non si prelevano spese giudiziarie.
Bellinzona, il 4 novembre 2011
In nome della I Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Presidente: La Cancelliera:
Comunicazione a
- Ministero pubblico del Cantone Ticino
- Ufficio dell'uditore in capo
- Giudice dei provvedimenti coercitivi
Informazione sui rimedi giuridici:
Contro questa sentenza non è dato alcun rimedio giuridico ordinario.
Palavras-chave
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