AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
10.1995.41
Data decisione, Autorità:
13.01.2000, ICCA
Incarto n.:
10.1995.00041
Lugano
13 gennaio
2000/ld
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa promossa direttamente
in appello (azione creditoria) con petizione del 27 giugno 1986 da
___________,
(patrocinato dall'avv. __________)
contro
(___________),
(patrocinata dall'avv. __________ e
___________, __________
(patrocinato dall'avv. __________);
per
ottenere il pagamento di fr. 109 039.45 con interessi al 5% dall'11 gennaio
1985;
pretesa
cui i convenuti si sono opposti, chiedendo ___________ in via riconvenzionale
il pagamento di fr. 2085.30;
pretesa
cui l'attore si è a sua volta opposto;
esaminati gli atti;
Ritenuto
in fatto: A. ___________ è stato titolare dal 1977 della ditta individuale
___________ __________, attiva nel Canton Ticino e nel Moesano sulla base di un
contratto di agenzia generale concluso il 16/23 dicembre 1976 con la società
anonima ___________. Con un accordo stipulato il 28 marzo 1979 ___________ ha
affidato a ___________ l'incarico di responsabile, dal 1° settembre 1979,
dell'agenzia di __________, subordinata all'agenzia generale di __________ e il
cui raggio d'attività comprendeva il Sopraceneri (escluso il Locarnese) e il
Moesano. Il 27 gennaio 1981 ___________ e ___________ hanno sottoscritto un
nuovo accordo denominato contrat d'agent principal, preventivamente approvato
dalla società di __________ il 10 dicembre 1980.
B. Il
24 settembre 1982 ___________ è stato arrestato per ordine della Procura pubblica
sopracenerina siccome sospettato di truffa per avere indotto ___________ a versargli
provvigioni indebite. Egli è stato rilasciato il 28 settembre successivo, dietro
versamento di una cauzione di fr. 2000.–. Il 30 settembre 1982 ___________ ha
notificato a ___________ la rescissione immediata del contratto. Con sentenza
del 26 novembre 1984 il Pretore del Distretto di __________ ha assolto
___________ per non avere commesso il fatto. Con successivo giudizio del 2
gennaio 1985 il Pretore ha poi riconosciuto a ___________ un'indennità da parte
dello Stato di fr. 5000.– per l'ingiusta carcerazione subita.
C. L'11
gennaio 1985 ___________ ha chiesto a ___________ il versamento dello stipendio
per i mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 1982, oltre la corresponsione
di un'indennità per aumento della clientela e di provvigioni, per un totale di
fr.
36
273.05. ___________ ha risposto il 31 gennaio successivo, opponendosi a tutte
le pretese, sostenendo di essere a sua volta creditore di ___________ e riservandosi
di far valere i propri diritti per vie legali. Nel febbraio del 1985
___________ ha avviato un procedimento esecutivo nei confronti di ___________
per la somma di fr. 36 273.05. Un'istanza di rigetto provvisorio dell'opposizione
presentata da ___________ è stata respinta il 10 luglio 1985 dal Segretario
assessore della giurisdizione di Lugano Distretto, in luogo e vece del Pretore,
per il motivo che "non esiste identità tra l'escusso e il debitore
risultante dai documenti prodotti".
D. Il
27 giugno 1986 ___________ ha convenuto ___________ e ___________, __________,
direttamente davanti al Tribunale d'appello per ottenere il pagamento di fr.
109 039.45 con interessi al 5% dall'11 gennaio 1985. Il 12 novembre 1986
___________ ha instato perché l'attore fosse obbligato a prestare cauzione processuale
giusta l'art. 153 CPC, domanda alla quale ___________ si è opposto il 1°
dicembre 1986. Con decisione del 3 dicembre 1986 questa Camera ha rinviato la
trattazione dell'istanza all'udienza preliminare. Nella sua risposta dell'11
gennaio 1988 ___________, __________, ha chiesto di respingere la petizione,
postulando inoltre il versamento di una somma imprecisata a copertura di ogni
spesa o danno per lite temeraria e instando a sua volta per il deposito di una
cauzione processuale. Nel suo memoriale di stessa data ___________ si è opposto
anch'egli alla petizione e, in via riconvenzionale, ha chiesto che l'attore
fosse tenuto a versargli fr. 2085.30. Il 22 gennaio 1988 ___________ ha fatto
spiccare un precetto esecutivo per fr. 4250.15 nei confronti di ___________, al
quale l'escusso ha sollevato opposizione il 29 gennaio successivo.
E. Nella
sua replica del 9 febbraio 1988 ___________ ha ribadito la pretesa avanzata nei
confronti di ___________, __________, e si è opposto alla domanda di cauzione
processuale. Con memoriale di replica e risposta riconvenzionale di stessa data
l'attore ha confermato la petizione pure nei confronti di ___________,
opponendosi alla pretesa da questi formulata in via riconvenzionale. Nel suo
allegato di duplica e replica riconvenzionale del 14 marzo 1988 ___________ ha
ribadito la sua posizione, ha chiesto la rifusione di ogni danno patito a
motivo dell'indebita lite e ha precisato la domanda riconvenzionale, postulando
il pagamento di fr. 371.– in via principale e di fr. 10 196.80 in via
subordinata. Con scritto del 18 marzo successivo ___________ ha nuovamente
modificato la propria domanda riconvenzionale, postulando il pagamento di fr.
4621.15 in via principale e di fr. 14 446.95 in via subordinata, come pure il
rigetto definitivo dell'opposizione interposta dall'attore al già citato
precetto esecutivo del 22 gennaio 1988. ___________, __________ – nel frattempo
divenuta ___________ (e in seguito __________) – ha duplicato il 16 ottobre
1989 e ___________ ha duplicato alla domanda riconvenzionale il 16 novembre
1989, entrambi rimanendo sulle rispettive posizioni. L'udienza preliminare
davanti al giudice delegato ha avuto luogo il 13 dicembre 1990.
F. Con
decreto del 10 giugno 1992 la seconda Camera civile del Tribunale d'appello ha
respinto le istanze di cauzione processuale. La tassa di giustizia di fr. 300.–
e le spese di fr. 50.– sono state poste a carico di ___________ e di
___________in ragione di un mezzo ciascuno, con obbligo di rifondere a
___________ fr. 300.– per ripetibili.
G. Esperita l'istruttoria, nel suo memoriale conclusivo del 30
ottobre 1997 l'attore ha ribadito la domanda di petizione nei confronti di
entrambi i convenuti, mentre nel suo allegato del 31 ottobre 1997 ___________
ha limitato la domanda riconvenzionale al pagamento di fr. 2085.30, rinunciando
a postulare il rigetto definitivo dell'opposizione e il risarcimento di ogni
danno a motivo dell'indebita lite. ___________non ha presentato memoriale
conclusivo. Le parti hanno rinunciato al dibattimento finale.
Considerando
in diritto: I. Sull'azione
principale
- L'attore avanza pretese sia nei confronti di ___________ sia nei
confronti di __________, che egli ritiene solidalmente responsabili nei suoi
confronti, argomentando di avere concluso con entrambi un contratto di agenzia.
___________sostiene invece che tra essa medesima e l'attore non è sorto alcun
contratto, dal momento che gli accordi sono stati stipulati unicamente con
l'agente generale, ___________. Nei suoi confronti l'azione dovrebbe dunque
essere respinta per carenza di legittimazione passiva.
a) Entrambi
i contratti, quello del 28 marzo 1979 (doc. 62 del convenuto ___________) e
quello del 27 gennaio 1981 (doc. _), indicano espressamente ___________ e
___________ come uniche parti contrattuali: "contrat d'agent principal
entre Monsieur le Dr ___________ … et Monsieur ___________ … " (doc.
citati, pag. 1). Ambedue gli accordi sono stati controfirmati da ___________
per approvazione ("approuvé": doc. citati, ultima pagina in basso).
Già dalla documentazione agli atti, il cui chiaro testo letterale non lascia spazio
a interpretazioni, si evince che ___________ e ___________ hanno inteso
vincolarsi personalmente e che la società di __________ non era quindi considerata
parte al contratto.
b) Lo
stesso attore ha ammesso inoltre di essere sempre stato "convinto di avere
rapporti unicamente con il dott. ___________, e ciò fino all'emanazione della
sentenza doc. _" (replica, ad 4 pag. 3 in basso) con cui il Segretario
assessore della giurisdizione di Lugano Distretto, statuendo nel quadro di una
procedura esecutiva avviata dall'attore contro ___________, ha negato la
legittimazione passiva dell'escusso. ___________ ha dunque inoltrato la
petizione nei confronti di ___________ unicamente "a titolo
cautelativo" (memoriale conclusivo, ad 6 pag. 3 in alto) e per
"evitare eccezioni liberatorie" (replica, ad 1 pag. 2 in mezzo). Ciò
dimostra che l'attore medesimo aveva inteso gli accordi nel senso che questi
vincolavano soltanto ___________ e non la società convenuta.
c) Per
di più, sia nel contratto del 28 marzo 1979 sia in quello del 27 gennaio 1981 è
stata esplicitamente riservata la facoltà per la direzione di __________ di subentrare
all'agente generale come parte al contratto (doc. _ del convenuto ___________,
art. 15 cpv. 2 pag. 7 in basso; doc. _, art. 14 cpv. 2 pag. 8 in alto). Non
risultando che ___________abbia fatto uso di tale diritto, si deve desumere da
tali clausole – a contrario – che ___________non ha inteso divenire
parte agli accordi sottoscritti da ___________ e ___________. In simili
circostanze l'azione volta contro ___________va respinta, siccome infondata,
per carenza di legittimazione passiva.
-
Afferma
l'attore che tra le parti è sorto un contratto d'agenzia (art. 418a
segg. CO), donde – fra l'altro – la sua pretesa di fr. 75 275.– per aumento
di clientela. A parere di ___________ l'intesa configura invece un contratto di
lavoro (art. 319 segg. CO), ciò che esclude ogni indennità per clienti, cui
difettano finanche i requisiti sostanziali dell'art. 418u CO. La
questione è di sapere, ciò premesso, quale contratto sia sorto fra l'attore e
il convenuto. Ora, agente è chi assume stabilmente l'impegno di trattare la
conclusione di affari per uno o più mandanti o di conchiuderne in loro nome o
per loro conto, senza essere vincolato ad essi da un rapporto di lavoro (art.
418a cpv. 1 CO). Lavoratore è invece colui che si obbliga a prestare
servizio al datore di lavoro per un tempo determinato o indeterminato e al
quale il datore di lavoro paga un salario stabilito a tempo o a cottimo (art.
319 cpv. 1 CO). Per qualificare un contratto non è determinante fare
riferimento alla terminologia usata dalle parti, ma occorre esaminare quale sia
stata la loro reale volontà nel caso concreto, avuto riguardo al principio
dell'affidamento (art. 18 CO; DTF 99 II 313 in mezzo, con rinvio).
-
Connotazione
decisiva che distingue un contratto di lavoro da altri contratti è quella della
subordinazione, la quale si configura come un legame personale nei confronti
del datore di lavoro – con obbligo di seguirne le direttive – o anche in un
vincolo di tipo organizzativo e strutturale che comporta per il dipendente una
limitata autonomia e, in generale, l'impossibilità di esplicare la propria
attività nella maniera da lui scelta (DTF 90 II 486 consid. 1, 78 II 36 consid.
1b; JAR 1987 pag. 299 consid. 1; Rehbinder
in: Berner Kommentar, n. 6 segg. ad art. 319 CO; Streiff/von Känel, Leitfaden zum Arbeitsvertragsrecht, 5ª
edizione, n. 8 ad art. 319 CO). Il contratto di agenzia si caratterizza invece
per l'esercizio della professione in locali propri, per l'iscrizione dell'agente
nel registro di commercio, per l'uso di carta intestata propria, per la
pubblicità in proprio nome, per l'assenza di oneri sociali a carico del partner
contrattuale, per l'assenza di indennità per vacanze, per un limitato obbligo
di rendiconto circa l'attività svolta, per la facoltà di incassare denaro per
conto del partner contrattuale e per quella di assumere personale in proprio (Rehbinder, op. cit., n. 53 ad art. 319
CO con riferimenti; Streiff/von Känel, loc.
cit.; Aubert, Quatre cents arrêts
sur le contrat de travail, Losanna 1984, n. 20 segg.).
-
Nella
fattispecie la relazione sorta tra l'attore e il convenuto denota elementi
caratteristici del contratto di lavoro, ma anche del contratto d'agenzia. I
primi appaiono tuttavia preponderanti. Anzitutto gli accordi del 28 marzo 1979
e del 27 gennaio 1981 sono stati stipulati per tempo indeterminato (doc. _,
art. 15 cpv. 1 pag. 7 in basso; doc. _, art. 14 cpv. 1 pag. 7 in basso) con un
periodo di disdetta di tre mesi (doc. _, art. 15 cpv. 3 pag. 8 in alto; doc. _,
art. 14 cpv. 3 pag. 8 in alto), elementi tipici del contratto di lavoro (II
CCA, sentenza del 10 marzo 1993 nella causa A. contro M., consid. 2.1; SJ 1960
pag. 156 consid. 2; Aubert, op.
cit., n. 24 pag. 24). L'attore era inoltre tenuto a lavorare esclusivamente per
il convenuto (doc. _, art. 4 pag. 3 in alto; doc. _, art. 3 cpv. 2 pag. 2 in
basso), al quale era subordinato (doc. _, annesso 1, pag. 2 in mezzo; doc. _,
annesso 1, pag. 2 in mezzo) e del quale doveva seguire gli ordini (doc. _, art.
2 pag. 2 in basso; doc. _, art. 2 pag. 2 in mezzo). Inoltre egli doveva
redigere un rapporto settimanale (doc. _, annesso 1, pag. 1 in basso; doc. _,
annesso 1, pag. 1 in basso) e informare regolarmente l'agente generale
sull'attività e l'organizzazione della sede di __________ (doc. _, annesso 1,
pag. 2 in alto; doc. _, annesso 1, pag. 2 in alto).
La
dipendenza dell'attore traspare anche dal profilo economico: egli era infatti
retribuito mediante versamento di un importo mensile fisso di fr. 5500.–
(composto di provvigioni, di uno stipendio di fr. 1600.– e di un rimborso spese
di fr. 1100.–), con riserva di conguaglio a fine anno (petizione, ad C pag. 5 in
alto; doc. _ del convenuto ___________, punto 6 pag. 1 in fine). E l'importo di
fr. 5500.– "era da intendersi forfettario" (petizione, loc. cit., e
doc. _, loc. cit.), tant'è che l'attore postula il versamento di tre mensilità
di fr. 5500.– per il periodo legale di disdetta, ciò che lascia intravedere uno
stipendio più che una retribuzione fondata su provvigioni, seppure quest'ultima
possibilità non sia esclusa nel contratto di lavoro (Streiff/von Känel, op. cit., n. 5 ad art. 322b CO; SJ 1960
pag. 157 consid. 3a con richiami di dottrina e giurisprudenza; Aubert, op. cit., n. 22 pag. 22 in
mezzo). Anche la pretesa per rimborso spese depone in favore di un contratto di
lavoro (JdT 1980 pag. 83 consid. 3b). Altri elementi sono il diritto dell'attore
a quattro settimane di vacanza l'anno (doc. _, art. 12 pag. 6 in mezzo; doc. _,
art. 11 pag. 6 in mezzo) e al pagamento dei contributi sociali come dipendente
(certificato di salario del 6 ottobre 1982 allegato alla dichiarazione fiscale
doc. _; certificato di salario del 7 marzo 1983 allegato alla dichiarazione
fiscale doc. _; conteggi doc. _; doc. _, art. 13 pag. 7 in basso). L'attore medesimo,
del resto, ha sempre dichiarato le relative entrate come reddito da attività
dipendente (doc. _, pag. 3 in alto; doc. _, pag. 2 in alto).
Ne segue
che il negozio giuridico sorto fra l'attore e il convenuto va trattato alla stregua
di un contratto di lavoro (art. 319 CO). L'art. 418u CO non è quindi
applicabile alla fattispecie, ciò che comporta il rigetto della petizione nella
misura in cui tende all'ottenimento di fr. 75 275.– per aumento di clientela.
- L'attore
rivendica il pagamento dello stipendio per il periodo di disdetta ordinaria di
tre mesi, definendo ingiustificata la rescissione immediata del contratto per lettera
raccomandata del 30 settembre 1982 (doc. _), giacché con sentenza del 26 novembre
1984 (doc. _) il Pretore del Distretto di __________ lo ha prosciolto dai reati
che avevano motivato la resiliazione. Il convenuto respinge la pretesa e
sostiene che, a prescindere dall'esito del procedimento penale, l'attore ha
commesso atti illeciti tali da giustificare il licenziamento in tronco.
a) Il
datore di lavoro e il lavoratore possono in ogni tempo recedere immediatamente
dal rapporto di lavoro per cause gravi (art. 337 cpv. 1 prima frase CO). È considerata
causa grave, in particolare, ogni circostanza che non permetta per ragioni di
buona fede di esigere da chi recede dal contratto che abbia a continuare fino
al normale termine di disdetta (art. 337 cpv. 2 CO; Streiff/von Känel, op. cit., n. 2 ad art. 337 CO). L'esistenza
di cause gravi dev'essere esaminata tenendo conto delle particolarità del
singolo caso (DTF 108 II 446 consid. 2; Rep. 1985 pag. 131 consid. 2). Dottrina
e giurisprudenza tendono nondimeno a individuare cause tipiche, le quali – in linea
di massima – giustificano una risoluzione immediata del contratto (Rep. 1996
pag. 203 consid. 3.1). Tra di esse si annoverano atti illeciti commessi da una
parte in danno dell'altra (DTF 117 II 560 consid. 3b; JAR 1998 pag. 219 consid.
2b/bb, 1997 pag. 202 consid. 3b). Per accertare se sussistano atti illeciti il
giudice civile non è vincolato a un'eventuale assoluzione in sede penale, né
per quanto riguarda i fatti né per quel che è della colpa (art. 53 CO, 112 CPC;
II CCA, sentenza del 26 marzo 1996 nella causa F. contro B., consid. 4.1; Cocchi/Trezzini, CPC annotato, n. 3 ad
art. 112 CPC).
b) Nella
fattispecie il motivo che ha portato al licenziamento dell'attore si riconduce
essenzialmente al fatto che questi aveva indotto il datore di lavoro a
versargli provvigioni, facendogli credere che alle acquisizioni di determinati
affari avessero collaborato anche indicatori esterni. Il procedimento penale –
sfociato come detto in una sentenza di assoluzione – si è limitato all'esame di
due casi particolari che hanno coinvolto ___________, da un lato, e il fratello
dell'attore ___________, dall'altro. Dal fascicolo processuale emerge tuttavia
che l'attore aveva ricevuto provvigioni dall'agente generale anche per la
collaborazione prestata da altre persone, tra le quali ___________ (conteggi
doc. _ del convenuto ___________), ___________ (doc. _) e __________ (doc. _).
Sentiti come testimoni in questa sede, costoro hanno dichiarato di non avere
mai collaborato con l'attore e di non avere mai ricevuto le provvigioni
risultanti dalla predetta documentazione (testimonianza ___________, verbale
del 19 settembre 1994, pag. 1 in basso; testimonianza ___________, verbale
citato, pag. 2 in basso e scritto del 20 settembre 1994 allegato al verbale;
testimonianza __________, verbale dell'11 dicembre 1995, pag. 2 in alto). Il
teste ___________ ha finanche dichiarato di non avere mai conosciuto l’attore,
“che vedo qui per la prima volta" (testimonianza ___________, verbale citato,
loc. cit.). Altre persone indicate dall'attore quali collaboratori esterni, in
particolare __________ (conteggio doc. _ del convenuto ___________) e
__________ (doc. _), hanno confermato per iscritto di non avere ricevuto
provvigione alcuna (lettere del 6 luglio e del 10 agosto 1984 nell'incarto
penale richiamato).
c) Per
quanto concerne poi ___________ e ___________, la falsa indicazione di
collaboratori esterni è stata riconosciuta dallo stesso attore, il quale ha
ammesso davanti alle autorità inquirenti che "in alcuni casi gli agenti
codificati col 040 (mio fratello) e col __________ non avevano avuto parte
attiva nell'acquisizione di questi affari" (verbale d'interrogatorio di
polizia del 25 settembre 1982 allegato al rapporto preliminare nell'incarto
penale richiamato, pag. 1 in mezzo; doc. _ del convenuto ___________). Tale
ammissione è stata confermata tre giorni più tardi dall'attore medesimo, il
quale ha soggiunto che "i casi in cui il codice è stato usato impropriamente,
ove non vi è stata indicazione alcuna da parte del codificato, assieme
assommano a circa fr. 5000.–, cifra questa che potrà essere soggetta a
cambiamenti dopo un più approfondito controllo" (verbale d'interrogatorio
di polizia del 28 settembre 1982 allegato al rapporto preliminare nell'incarto
penale richiamato, pag. 1 in mezzo; doc. _ del convenuto ___________). È vero
che l'ammissione di un fatto nel quadro di un'inchiesta penale non è una confessione
nel senso dell'art. 193 cpv. 1 CPC, ma essa costituisce in ogni modo un indizio
(I CCA, sentenza del 23 settembre 1996 nella causa S. contro C. consid. 3a,
massima pubblicata in: Bollettino OAT n. 14/1997, pag. 12) il quale, unitamente
alle predette deposizioni, lascia trasparire senza equivoco la commissione di
altri illeciti in danno del datore di lavoro.
d) Se
ne conclude che la rescissione immediata del contratto di lavoro appare giustificata
dal comportamento del dipendente verso l'agente generale. La disdetta è inoltre
tempestiva – circostanza del resto non contestata – siccome notificata sei
giorni dopo l'arresto di quest'ultimo e non essendo altresì dimostrato che prima
di allora il datore di lavoro disponesse di informazioni tali da consentirgli
un legittimo licenziamento in tronco. La richiesta di pagamento dello stipendio
per il periodo di disdetta ordinaria si rivela dunque, a sua volta, destituita
di fondamento e va respinta.
- L'attore
chiede il pagamento del salario di fr. 5500.– per il mese di settembre 1982,
periodo durante il quale egli ha regolarmente lavorato. Il convenuto non nega
il mancato versamento dello stipendio, ma sottolinea che dal 1° settembre 1982
esso era stato ridotto a fr. 4700.–: visti i magri risultati conseguiti nel
1981 (doc. _), dall'inizio del 1982 la commissione di portafoglio era infatti
passata da fr. 2600.– a fr. 2000.– mensili, mentre dal mese di settembre 1982 è
entrata in vigore una modifica contrattuale (doc. _), con ulteriore riduzione
della retribuzione a fr. 4700.– mensili (risposta, ad 9c pag. 8 in basso).
Inoltre dal conguaglio dei rapporti di dare e avere tra le parti per il periodo
dal 1° gennaio al 30 settembre 1982 (doc. _), come pure dai conteggi mensili
inerenti al medesimo periodo (doc. _) e dalle ricevute agli atti (doc. _)
risulterebbe un saldo in favore del datore di lavoro di fr. 1364.80, ragione
per cui nulla sarebbe dovuto all'attore.
a) Per
quanto concerne la riduzione dello stipendio, secondo quanto previsto nello
scritto 27 gennaio 1981 del convenuto, firmato per accettazione dall'attore,
dal 1° gennaio 1981 quest'ultimo doveva ricevere "un versamento
forfettario, salvo conguaglio alla fine di ogni anno, di fr. 5500.–" (doc.
_, punto 6, pag. 1 in basso). Dopo di allora non v'è traccia agli atti di
modifiche dello stipendio: nello scritto del 18 gennaio 1982 (doc. _) l'agente
generale si limita a criticare i risultati dell'anno precedente e ad affermare
che "se nel 1982 la produzione budgettata non venisse realizzata, dovrò
sopprimere la garanzia di portafoglio, specificata al Pt 5 della l.
27.1.1981". Nonostante l'ammonimento, il convenuto non ha quindi deciso
alcuna riduzione della commissione di portafoglio. Neppure la modifica contrattuale
del 3 agosto 1982 ha mutato lo stipendio mensile dell'attore. Tale scritto
conferma anzi che "per quanto riguarda la sua rimunerazione, a far stato
dal 1° settembre 1982, valgono integralmente le condizioni specificate nel
contratto di Agente principale con lei perfezionato il 27.1.1981 e che prevede
(…)" (doc. _, pag. 2 in alto). La retribuzione dovuta all'attore per il mese
di settembre 1982 ammonta pertanto, salvo conguaglio, a fr. 5500.–.
b) Per
quanto attiene all'estinzione del credito appena citato, i documenti cui fa riferimento
il convenuto per giustificare le pretese addotte in compensazione (doc. _), se
si eccettuano le ricevute (doc. _), non recano la firma dell'attore, che ne ha
contestato il fondamento (replica, ad 10 pag. 9 in fondo). Trattandosi di
scritture di parte, tali documenti non beneficiano di alcun valore probatorio,
a meno di essere avvalorati dalla testimonianza della persona che li ha
allestiti (v. anche Cocchi/Trezzini, op.
cit., n. 2 ad art. 90 CPC), ciò che non si è verificato in concreto. Quanto al
doc. _, che attesta il versamento al lavoratore di un anticipo di fr. 5000.– il
4 maggio 1982, non è parimenti dimostrato che tale importo debba essere
imputato sulla retribuzione del mese di settembre 1982, incombendo al debitore
l'onere di provare che la prestazione è avvenuta in adempimento della pretesa
fatta valere dal creditore (Cocchi/Trezzini,
op. cit., n. 7 ad art. 183 CPC). Altrettanto dicasi del pagamento di fr.
933.50 attestato dal doc. _, scritto dal quale risulta peraltro espressamente
che la somma versata all'attore si riferisce a un'indennità per vacanze dal 3
al 31 agosto 1981 e non è dunque imputabile sul salario del mese di settembre
1982. Ciò posto, la pretesa di fr. 5500.– avazata dal dipendente si dimostra
fondata e dev'essere accolta.
- L'attore
lamenta il mancato pagamento di fr. 10 896.20 per provvigioni derivanti da un
conteggio dell'8 agosto 1984 allestito dal datore di lavoro (doc. _), il
mancato pagamento di una provvigione di fr. 868.25 per un affare ___________
(onde un totale di fr. 11 764.45) e il mancato pagamento di altre non meglio
quantificate provvigioni per affari ___________, ___________ e ___________
(petizione, ad. D pag. 5 in basso). Il convenuto non contesta il calcolo di fr.
11 764.45, salvo rilevare che dal conteggio dell'8 agosto 1984 emerge un saldo
in favore dell'attore di fr. 10 779.60 e non di fr. 10 896.20. Sostiene però
che la provvigione di fr. 868.25 per l'affare ___________ è già stata pagata e
per il resto oppone in compensazione contropretese per fr. 18 009.65, di modo
che i crediti dell'attore risulterebbero estinti in virtù dell'art. 120 cpv. 1
CO; inoltre contesta le provvigioni per gli affari ___________, ___________ e
___________.
a) Per
quanto riguarda anzitutto i crediti dell'attore, il convenuto sottolinea a
ragione che dal conteggio dell'8 agosto 1984 (doc. _) risulta un saldo di fr.
10 779.60 in favore del dipendente, e non di fr. 10 896.20 (né tanto meno di
fr. 20 896.20 come sostiene l'attore nel suo memoriale conclusivo). Quanto al
credito di fr. 868.25 per l'affare ___________, l'attore ha riconosciuto in
replica di avere già ricevuto la provvigione dal datore di lavoro (memoriale,
ad 12 pag. 11 in mezzo). Il che risulta chiaramente, per altro, dal conteggio
del mese di gennaio 1981 sottoscritto dall'attore medesimo (doc. _ del convenuto
___________). Tale credito è dunque estinto. Per quanto concerne le provvigioni
per gli affari ___________, ___________ e ___________, l'attore non ha
quantificato le sue pretese né con gli allegati preliminari né con le conclusioni.
Ciò non è ammissibile. Su questo punto la petizione non può pertanto essere
esaminata nel merito (art. 165 cpv. 2 lett. g CPC; Cocchi/ Trezzini, op. cit., n. 11 ad art. 165 CPC).
b) Il convenuto fa valere dal canto suo un credito di fr. 377.40 nei
confronti dell'attore, il quale avrebbe prelevato un importo destinato
all'assicurato ___________ a titolo di partecipazione agli utili (doc. _) senza
riversarlo all'avente diritto. L'attore non nega di essere entrato in possesso
della somma, ma sostiene di averla poi trasmessa all'assicurato. Ora, che i fr.
377.40 siano stati versati o no all'avente diritto è irrilevante, dal momento
che il convenuto non risulta essere creditore della partecipazione agli utili,
la quale spetta – per sua stessa ammissione – all'assicurato. Egli non è quindi
titolare della pretesa, che dev’essere respinta.
c) Il
convenuto chiede il pagamento di fr. 353.10 e di fr. 630.35 per provvigioni che
sono state ritirate dall'attore (doc. _) e mai riversate agli aventi diritto
___________ e ___________. Anche in questo caso creditori delle provvigioni risultano
essere tuttavia gli stessi agenti ___________ e ___________, ragione per cui
non si vede a che titolo il convenuto possa vantare diritti in proposito.
d) Il
convenuto postula la restituzione di fr. 2951.60, in seguito all'annullamento
di polizze per le quali l'attore aveva beneficiato delle provvigioni pattuite.
In duplica l'agente generale ha ridotto la sua pretesa di fr. 1714.30, non
avendo potuto reperire la documentazione che attestava l'accredito della provvigione
all'attore (memoriale, ad 10/11.dc, pag. 32 in alto). Il rimanente importo di
fr. 1237.30, che si compone di tre ristorni per fr. 268.– (polizza 6.010.878 in
favore di ___________), fr. 764.10 (polizza 1.833.165 in favore della società
___________ SA, polizza 1.858.051 in favore di ___________) e fr. 205.20 (polizza
1.863.538 in favore di ___________), risulta invece comprovato dalla documentazione
agli atti. La polizza 6.010.878 in favore di ___________ (doc. 74.1) è stata
infatti annullata con effetto dal 1° gennaio 1984 (doc. 74.2) ed è dunque
rimasta in vigore per meno di tre anni (doc. _, annesso 2, punto 13), di modo
che all'agente generale spetta il 25% della provvigione versata di fr. 1114.30
(doc. 74.2.1–74.2.3), ossia fr. 268.–. La polizza __________ in favore della
___________ SA (doc. ) è stata immediatamente annullata (doc.). Le
provvigioni versate all'attore ammontano a fr. 1079.60 (doc. _), di cui fr.
372.30 sono già stati restituiti al convenuto (doc. _). Al rimanente importo di
fr. 707.30 si aggiungono fr. 56.80 relativi alla polizza ___________ (doc. _),
per la quale sono state pagate all'attore provvigioni per fr. 123.80 (doc. _),
in parte non dovute (__________e duplica, ad 10/11.db, pag. 31 in basso).
Infine, la polizza __________ in favore di ___________ (vedi doc. _), per la
quale l'attore ha ricevuto una provvigione di fr. 341.80 (doc. _) non è mai
entrata in vigore (doc. _), sicché il convenuto avrebbe avuto diritto al
rimborso totale. Dato che il conteggio è avvenuto dopo un anno, quest'ultimo ha
chiesto nondimeno il 75% della provvigione versata, ossia fr. 256.30, da cui
sono stati dedotti fr. 51.30 in favore dell'attore (doc. _), per un saldo di
fr. 205.–. Visto quanto precede, la pretesa del convenuto dev'essere accolta
nella misura di fr. 1237.10 (polizza ___________ fr. 268.–, polizze ___________
SA e ___________ fr. 764.10, polizza ___________ fr. 205.–).
e) Il
convenuto fa valere un credito di fr. 140.– inerente alla partecipazione
dell'attore ai costi per l'allestimento di speciali mappette (doc. _). L'attore
in replica non ha contestato la pretesa (memoriale, ad 11e pag. 10 in basso),
che va pertanto ammessa.
f) Il
convenuto avanza un credito di fr. 7047.50, pari alla somma da egli anticipata
per pagare i premi delle assicurazioni personali dell'attore. Quest'ultimo
contesta la pretesa e sostiene che la controparte non ha prodotto la necessaria
documentazione. A ragione, siccome i documenti agli atti (doc. _) costituiscono
scritture private che, per poter assurgere a valore di prova, avrebbero perlomeno
dovuto essere confermate dalla testimonianza della persona che le ha allestite
(Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 2
ad art. 90 CPC), prova che tuttavia non è stata fornita dal convenuto. Non
essendo sufficientemente dimostrata, la pretesa si rivela dunque sprovvista di
buon diritto.
g) L'agente
generale fa valere infine un credito di fr. 4250.– per premi assicurativi
impagati, somma che risulta dagli attestati di carenza beni versati agli atti
quali doc. _. L'attore non ha contestato il credito in quanto tale, ma si è
limitato a rilevare che il convenuto aveva ottenuto un sequestro e che la pretesa
"si estinguerà pertanto nelle more della presente procedura"
(replica, ad 11g pag. 10 in fondo). Dal momento che il credito risulta tuttora
scoperto (vedi doc. _ e scritto 18 marzo 1988 del patrocinatore di
___________), esso può senz'altro essere posto in compensazione con le pretese
avversarie.
h) Ricapitolando,
le pretese dell'attore nei confronti del convenuto per provvigioni ammontano a
fr. 10 779.60 (consid. 7a), mentre le pretese dell'agente generale nei
confronti dell'attore ammontano a fr. 5627.10 (ristorni di provvigione fr.
1237.10 [consid. d], partecipazione a spese fr. 140.– [consid. e], premi
assicurativi scoperti fr. 4250.– [consid. g]). Il saldo in favore dell'attore
assomma pertanto a fr. 5152.50.
- In
conclusione, la petizione nei confronti del convenuto dev'essere accolta nella
misura di fr. 10 652.50 (salario per il mese di settembre 1982 fr. 5500.–
[consid. 6], saldo provvigioni fr. 5152.50 [consid. 7]), con interessi al
saggio del 5% a decorrere dall'11 gennaio 1985, data alla quale risale la prima
richiesta di pagamento dell'attore (doc. _).
II. Sull'azione
riconvenzionale
- Nel suo memoriale dell'11 gennaio 1988 l'agente generale ha fatto
valere in via riconvenzionale una pretesa di fr. 2085.30 nei confronti
dell'attore. Tale importo è stato ridotto a fr. 371.– (subordinatamente
aumentato a fr. 10 196.80) con la replica riconvenzionale del 14 marzo 1988 ed
è stato nuovamente modificato in fr. 4621.15 (subordinatamente fr. 14 446.95)
con scritto del 18 marzo 1988 (act. V). Nel suo memoriale conclusivo il
convenuto ha infine postulato il pagamento di quanto richiesto in petizione,
ossia fr. 2085.30, ciò che corrisponde al saldo in favore del convenuto dopo
compensazione dei crediti reciproci, deduzion fatta del già citato credito di
fr. 4250.– per premi scoperti (memoriale conclusivo del 31 ottobre 1997, ad 6
pag. 10 in alto). Come si è già visto (consid. 6, 7 e 8), dall'esame dei rapporti
di dare e avere tra le parti non emerge tuttavia alcun attivo in favore del convenuto,
ma finanche un debito del medesimo nei confronti dell'attore di fr. 10 652.50.
Ne discende che, contrariamente all'opinione dell’attore riconvenzionale,
estinte per compensazione risultano essere le sue pretese nei confronti
dell'attore, e non viceversa. L'azione riconvenzionale si dimostra quindi
destinata all’insuccesso.
III. Sulle
spese e le ripetibili
-
Gli
oneri processuali dell'azione principale nei confronti di ___________ seguono
la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). Dato che le pretese
dell'attore di fr. 109 039.45 sono state accolte limitatamente a fr. 10 652.50,
si giustifica di porre a suo carico nove decimi dei costi processuali, con
obbligo di rifondere alla controparte un'indennità per ripetibili ridotte. Gli
oneri processuali dell'azione principale nei confronti di ___________seguono
invece la totale soccombenza dell'attore (art. 148 cpv. 1 CPC), che rifonderà
alla controparte un'adeguata indennità per ripetibili. La tassa di giustizia è
fissata in base agli art. 17 cpv. 1 e 23 cpv. 1 LTG. Le ripetibili assegnate ai
convenuti sono commisurate orientativamente al dettato dell'art. 9 cpv. 1 TOA
(art. 150 CPC; Rep. 1985 pag. 96), mentre non si giustifica l'applicazione dell'art.
12 lett. a e c TOA sia perché tali supplementi si applicano solo ove il massimo
della tariffa ad valorem non basti a rimunerare adeguatamente l'avvocato
(Rep. 1983 pag. 104 consid. 4), sia perché la causa direttamente in appello non
ha comportato per i legali maggiori difficoltà rispetto a una causa analoga
promossa davanti al Pretore (Rep. 1984 pag. 67 consid. 3b).
-
La
richiesta di ___________ tendente al risarcimento di ogni danno patito a motivo
dell'indebita lite è stata abbandonata nelle conclusioni, motivo per cui non
necessita alcuna disamina. La medesima domanda formulata da ___________va
respinta, siccome l'azione diretta nei confronti di ___________, pur essendo
infondata, non poteva dirsi temeraria ove appena si pensi che la legittimazione
passiva di ___________ era stata negata nella sentenza del 10 luglio 1985 (doc.
_) con cui il giudice del rigetto dell'opposizione aveva ritenuto che l'escusso
aveva "sottoscritto il contratto (…) unicamente in veste di
rappresentante". Ben poteva quindi sorgere nell'attore il dubbio –
ancorché rivelatosi infondato – che l'accordo fosse stato concluso con
___________e che ___________ avesse agito soltanto in nome e per conto della
società di __________. La convenuta omette inoltre qualsiasi indicazione sul
danno patito e non coperto dalle ripetibili (Cocchi/Trezzini,
op. cit., n. 2 ad art. 152 CPC). Non quantificata, la richiesta si
dimostra quindi irricevibile. Nulla induce peraltro a ritenere che l'indennità
concessa nel presente giudizio non copra adeguatamente i presumibili costi
derivanti dalle prestazioni effettuate dal patrocinatore.
-
Gli
oneri processuali della riconvenzione seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1
CPC) e sono dunque posti a carico di ___________, con obbligo di rifondere a
___________ un'equa indennità per ripetibili. La tassa di giustizia e le
ripetibili vanno commisurate sulla base dei criteri già esposti al considerando
-
Il valore litigioso è quello risultante dallo scritto del 18 marzo 1988
(act. V) con cui l'attore riconvenzionale ha aumentato la sua pretesa, in via
subordinata, a fr. 14 446.95. Si giustifica pertanto l'applicazione di una
tassa di giustizia di fr. 1200.– e l'assegnazione al convenuto riconvenzionale
di fr. 1500.– per ripetibili.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. La
petizione nei confronti di ___________ (già ___________) è respinta.
-
Nella
misura in cui è ricevibile, la petizione nei confronti di ___________ è parzialmente
accolta, nel senso che il convenuto è condannato a versare all'attore fr. 10
652.50 con interessi al 5% dall'11 gennaio 1985.
-
Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 5000.–
b)
disborsi e spese fr. 400.–
fr.
5400.–
sono
posti per un decimo a carico di ___________ e per nove decimi a carico di
___________, che rifonderà a ___________ fr. 9000.– per ripetibili e a
___________ fr. 7000.– per ripetibili ridotte.
-
La domanda
riconvenzionale è respinta.
-
Gli oneri
processuali, consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 1200.–
b)
disborsi e spese fr. 50.–
fr.
1250.–
sono
posti a carico di ___________, che rifonderà a ___________ fr. 1500.– per
ripetibili.
- Intimazione:
– avv.
__________;
– avv.
__________;
– avv.
__________.
Per la prima Camera civile
del Tribunale d'appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster