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Numero d'incarto:
10.1998.25
Data decisione, Autorità:
29.10.1998, ICCA
Incarto n.
10.98.00025
Lugano,
29 ottobre 1998/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gronchi Pozzoli, vicecancelliera
sedente
per giudicare sull’istanza di delibazione del 3 agosto 1998 presentata da
__________, __________ (D)
(patrocinata
dall’avv. dott. __________ __________, __________)
relativa al decreto
cautelare emesso il 30 luglio 1998 dal giudice unico nei procedimen-ti sommari
della presidenza del Tribunale cantonale di Zugo (Kantonsgerichtspräsidium
Zug) in esito a misure provvisionali chieste dall’istante nei confronti
di
__________, __________
(patrocinato dall’avv. dott. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di
questione: 1. Se dev’essere accolta l’istanza di delibazione;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che il 16 luglio 1998 __________
ha chiesto al giudice unico nei procedimenti sommari della presidenza del
Tribunale cantonale di Zugo che fosse iscritta una restrizione della facoltà di
disporre (art. 960 n. 1 cpv. 1 CC) sulla particella n. 383 RFD di __________,
rivendicando tale immobile come legataria di __________ __________, cittadina
germanica con ultimo domicilio a __________, deceduta il 20 gennaio 1998, cui
il fondo è tuttora intestato;
che, statuendo il 30
luglio 1998, il giudice confederato ha accolto l’istanza senza contraddittorio
e ha ordinato il provvedimento richiesto;
che il 3 agosto 1998 __________
ha postulato la delibazione del predetto decreto nel Cantone Ticino;
che la presidente di
questa Camera ha invitato essa medesima l’ufficiale del registro fondiario, il
4 agosto 1998, a iscrivere in via cautelare, per la durata del procedimento di
delibazione, una restrizione della facoltà di disporre sulla citata particella;
che nel contempo essa ha
impartito all’istante un termine per produrre un attestato della cancelleria
del tribunale da cui risultasse che il decreto non era più suscettibile di
opposizione o di ricorso;
che __________ ha
trasmesso il 29 settembre 1998 a questa Camera un decreto del 2 settembre 1998
con cui lo stesso giudice ha confermato – dopo contraddittorio – la restrizione
della facoltà di disporre, annullando il provvedimento emesso inaudita parte il
30 luglio 1998 e fissando all’istante un termine di 60 giorni per promuovere
l’azione di merito nei confronti di __________, erede della testatrice;
che all’udienza del 23
ottobre 1998, indetta da questa Camera per discutere la delibazione, si è
presentata la sola istante, __________ avendo dichiarato di rinunciare alla
comparizione;
che in tale circostanza
l’interessata ha aggiornato la domanda, chiedendo di delibare il decreto del 2
settembre 1998, sostitutivo di quello emanato il 30 luglio 1998;
e considerando
in diritto: che a norma dell’art. 510
CPC le sentenze civili pronunciate in un altro Cantone devono ottenere
esecuzione nel Cantone Ticino, previo giudizio di delibazione della Camera
civile di appello, se sono passate in giudicato (lett. a), se sono state pronunciate
da un’autorità giudiziaria competente (lett. b) e se le parti sono state legalmente
citate, rappresentate o giudicate in contumacia (lett. c);
che per “sentenze civili”
a norma dell’art. 510 CPC non devono intendersi solo decisioni finali, ma anche
provvedimenti cautelari (Knapp
in: Commentaire de la Constitution fédérale, nota 31 ad art. 61; Vogel, Grundriss des Zivilprozessrechts,
5ª edizione, pag. 400 n. 15 con richiami; cfr. anche l’art. 83 cpv. 1 PC), comprese
le misure provvisionali emanate in pendenza di separazione o divorzio (Rep.
1981 pag. 385 in alto);
che ciò è confermato
indirettamente anche dall’art. 1 cpv. 2 del Concordato intercantonale
sull’esecuzione delle sentenze in materia civile (RS 276), quantunque non sottoscritto
dal Cantone Ticino;
che il decreto emesso il 2
settembre 1998 dal tribunale confederato è passato in giudicato (art. 510 lett.
a CPC) – nell’accezione relativa del termine, trattandosi di decisioni
cautelari (Pelet, Mesures provisionnelles:
droit fédéral ou cantonal?, Losanna 1987, pag. 4 nota 28 con richiami di
dottrina) – il 23 settembre 1998, come risulta dall’attestazione in calce
all’esemplare del decreto prodotto davanti a questa Camera;
che per quanto riguarda la
competenza, questa Camera ha avuto modo di stabilire nella sua prassi recente
che provvedimenti cautelari destinati ad assicurare l’esecuzione effettiva di
una sentenza possono emanare non solo dall’autorità del luogo di situazione
della cosa cui l’esecuzione si riferisce, ma anche – per principio – dal
giudice competente a statuire sull’azione di merito (CFPG, Il Ticino e il
diritto, Lugano 1997, pag. 41 in alto);
che, vista la
giurisprudenza relativa all’art. 538 CC (Schwander
in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Basilea 1998, n. 11 in fine con
rinvii), il decreto in questione può pertanto ritenersi pronunciato da
un’autorità competente (art. 510 lett. b CPC), nulla inducendo a dubitare di
tale competenza, per altro, all’interno del Canton Zugo;
che le parti risultano
essere state regolarmente sentite (art. 510 lett. c CPC), tant’è che il
convenuto ha chiesto la revoca del provvedimento emanato senza contraddittorio,
vedendoselo però confermare dopo un doppio scambio di memoriali (decreto del 2
settembre 1998, pag. 5);
che, ciò posto, sono date
tutte le condizioni cumulative prescritte dall’art. 510 CPC;
che i costi dell’attuale
giudizio vanno a carico dell’istante, il convenuto non avendo avversato la
delibazione e non potendosi quindi considerare soccombente giusta l’art. 148
cpv. 1 CPC;
che per gli stessi motivi
non si giustifica di attribuire ripetibili all’una o all’altra parte;
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’istanza è accolta, nel senso
che il decreto cautelare emesso fra le parti il 2 settembre 1998 dal giudice
unico nei procedimenti sommari della presidenza del Tribunale cantonale di Zugo
(Kantonsgerichtspräsidium Zug) è riconosciuto e dichiarato esecutivo
nel Cantone Ticino.
- Gli oneri processuali,
consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 200.–
b) spese fr.
50.–
fr.
250.–
sono
posti a carico dell’istante. Non si assegnano ripetibili.
- Intimazione:
Per
la Prima Camera civile del Tribunale
d'appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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