AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
10.1999.15
Data decisione, Autorità:
30.07.2002, IICCA
Incarto n.
10.1999.00015
Lugano
30 luglio
2002/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente
Chiesa e Rusca
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per giudicare nella causa promossa
direttamente in appello, con petizione 18 giugno 1999 da
____________,
rappr. dall'avv. __________
contro
____________ (Svizzera) SA,
rappr. dall'avv. __________
con cui
l’attrice ha chiesto l'annullamento della convenzione di risarcimento 24 agosto
1998 e la condanna della convenuta al pagamento di fr. 346'663.40 oltre
interessi, somma aumentata in replica a fr. 352'866.35;
domande
avversate dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione;
esperita
l'istruttoria di causa, conclusasi con la rinuncia delle parti al dibattimento
finale, già indetto per il 20 settembre 2001;
letti gli allegati conclusionali presentati il 6 rispettivamente 13
settembre 2001;
esaminati gli atti dell'incarto
ritenuto
in fatto:
A. Il
21 maggio 1990, verso le 13.00, in territorio di __________, ____________ -che
nel frattempo ha cambiato il suo cognome in ____________ (atto n. 44 doc.
____________ richiamato)- alla guida della sua vettura Renault 5, è stata
tamponata da un furgone VW 26, condotto da ____________ (cfr. doc. A),
riportando un "colpo di frusta" (distorsione cervicale) e una
contusione lombare (doc. E). L’incidente, apparentemente di moderata gravità,
si è in realtà rivelato più serio del previsto, tanto da originare col passare
del tempo una cervicalgia cronica post-traumatica dopo colpo di frusta e una
sindrome psico-organica post-traumatica con depressione cronica (doc. Z11), la
quale, oltre a importanti cefalee fronto-occipitali e cervicalgie irradianti
nella parte destra del corpo, le ha progressivamente causato problemi di sonno,
una rapida affaticabilità, nonché un notevole rallentamento della capacità di
concentrazione e della memoria fresca (cfr. doc. P, R, S e Z4), tali da comprometterne
gravemente la capacità di attenzione e di apprendimento come pure la
flessibilità intellettuale (doc. Z4).
In
data 1° settembre 1994 l’____________ le ha pertanto accordato una rendita
d’invalidità del 100% dal 1° agosto 1994 e un’indennità per menomazione
dell’integrità fisica del 50% (doc. H e U). Il 3 gennaio 1995 anche l’AI le ha
riconosciuto una rendita d’invalidità al 100%, con effetto dal 1° maggio 1991
(doc. I).
B. Le
trattative con l'assicuratrice RC della vettura di ____________, ____________
(Svizzera) SA, prontamente instaurate dai legali di ____________, sono state
lunghe e laboriose. Il 24 agosto 1998, dopo aver in precedenza già ricevuto
acconti per complessivi fr. 14'000.-, l'avv. __________, in sua rappresentanza,
ha sottoscritto un accordo di liquidazione per ulteriori fr. 91'000.- (doc. D).
C. Con
la petizione in rassegna ____________ ha chiesto l'annullamento della
convenzione di risarcimento, a suo dire manifestamente insufficiente (art. 87
cpv. 2 LCStr), e la condanna ex art. 41 CO e 61 cpv. 1 LCStr della ____________
(Svizzera) SA al pagamento di fr. 346'663.40 oltre interessi, somma aumentata
in replica a fr. 352'866.35. Essa, oltre alla rifusione delle spese legali
preprocessuali (fr. 30'702.95) ed al versamento di un importo per torto morale
(fr. 20’000.-, già dedotti i fr. 40'800.- relativi all’indennità per
menomazione dell’integrità fisica), ha in particolare postulato il risarcimento
dei danni da lei subiti fino alla data di capitalizzazione, fissata al 1°
gennaio 1996 (arrotondati a fr. 59'000.-: perdita di guadagno fr. 32'980.-,
contributi AVS a suoi carico fr. 5’863.- e perdita per l'attività di casalinga
fr. 23'200.-) con i relativi interessi (fr. 73'168.60) e del danno futuro
(perdita di guadagno fr. 180'938.-, contributi AVS a suo carico fr. 14'892.-,
perdita per l'attività di casalinga fr. 79'164.80), il tutto, previa deduzione
delle somme già ricevute dalla controparte a titolo di acconti (fr. 105’000.-).
D. La
convenuta si è opposta alla petizione, non ritenendo assolutamente date le
condizioni di fatto e di diritto per potersi annullare l'accordo transattivo
concluso a suo tempo: in effetti, a parte il fatto che l'accordo in questione
era stato concluso dal legale dell'attrice con piena cognizione di causa, a suo
dire, l'importo concordato a quel momento era del tutto consono, visto e
considerato che non era stata provata né la totale invalidità dell'attrice né
l'esistenza di un nesso causale adeguato tra l'incidente e i danni da lei vantati
e che nemmeno erano state prese in considerazione quali fattori di riduzione le
affezioni di cui essa già soffriva in precedenza; in ogni caso, a fronte del
versamento di fr. 105'000.-, le sue spettanze, nella migliore -per lei- delle
ipotesi, potevano essere quantificate in fr. 110'392.10, o meglio, viste le
precisazioni in replica, in 115'678.15: in particolare, alla stessa potevano
essere riconosciute unicamente la perdita di guadagno e quella dei contributi
AVS, fino alla data di capitalizzazione del 24 agosto 1998 (fr. 22'425.70
rispettivamente fr. 5'863.-) e per il futuro (fr. 74'525.45 rispettivamente fr.
12'864.-), mentre le altre pretese erano infondate, non essendovi alcuna
perdita per attività di casalinga, l'importo riconosciuto a titolo di indennità
per menomazione dell'integrità corrispondendo in concreto all'indennità per
torto morale, mentre il calcolo degli interessi e l'ammontare delle spese
legali preprocessuali erano contestati.
E. In
sede conclusionale le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle loro
precedenti domande e allegazioni. L'attrice ha nondimeno fatto notare che il
credito a suo favore sarebbe stato di gran lunga superiore a quanto da lei
richiesto (perdita di guadagno concreta fr. 134'815.-, perdita contributi AVS
padronali concreta fr. 24'641.85, perdita contributi LPP concreta fr. 27'585.-,
perdita concreta per l'attività di casalinga fr. 162'292.-, perdita di guadagno
capitalizzata al 1° gennaio 2001 fr. 117'776.-, perdita contributi AVS
padronali capitalizzata fr. 22'302.-, perdita contributi LPP capitalizzata fr.
28'100.-, perdita capitalizzata per l'attività di casalinga fr. 295'290.-,
spese legali preprocessuali fr. 23'000.-, indennità per torto morale fr.
30’000.-, dedotti gli acconti ricevuti).
considerando
in diritto:
- Giusta
l'art. 87 cpv. 2 LCStr ogni convenzione che stabilisce un risarcimento
manifestamente insufficiente è impugnabile entro un anno dalla sua conclusione.
Per
potersi prevalere di tale norma, da interpretare in modo restrittivo, la parte
lesa deve dimostrare il carattere manifestamente insufficiente del risarcimento
concordato nella convenzione, ciò che va stabilito facendo capo al criterio
oggettivo della manifesta sproporzione delle prestazioni ai sensi dell'art. 21
CO (DTF 99 II 366 consid. 3b e 4, 109 II 347; Bussy/Rusconi, Code
suisse de la circulation routière, 3. ed., n. 2.1 ad art. 87; Schaffhauser/Zellweger,
Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, Band II: Haftpflicht und
Versicherung, Berna 1988, n. 1581 e 1588), fermo restando che in tale esame, da
effettuarsi sulla base delle circostanze note al momento della conclusione
della convenzione (DTF 99 II 366 consid. 3c, 109 II 347; Bussy/Rusconi,
op. cit., n. 2.5 ad art. 87; Schaffhauser/Zellweger, op. cit., n. 1582),
bisogna pure tenere conto dei vantaggi che il leso ha potuto trarre dalla
rapida evasione del caso, senza le incognite derivanti da un eventuale processo
(DTF 99 II 366 consid. 4; Bussy/Rusconi, op. cit., n. 2.6 ad art.
87; Schaffhauser/Zellweger, op. cit., n. 1581). Se il risarcimento
risulta manifestamente insufficiente, il leso non è più vincolato dalla
convenzione da lui sottoscritta e può nuovamente far valere tutte le sue
pretese (Bussy/Rusconi, op. cit., n. 2.8 ad art. 87).
Nella
presente fattispecie si tratterà pertanto di esaminare se l'indennità di
liquidazione concordata nell'agosto 1998 di complessivi fr. 105'000.-, già
inclusi gli acconti, fosse a quel momento manifestamente insufficiente (consid.
14) e, se del caso, di stabilire l'importo dovuto alla data della sentenza
(consid. 15).
nesso
causale
- La
convenuta contesta innanzitutto di essere tenuta a rispondere nei confronti
dell’attrice, negando l’esistenza di un nesso causale adeguato tra l'incidente
e l'eventuale danno da lei subito, in particolare la sua totale incapacità
lavorativa, evidenziando come nell’attrice vi fosse già una predisposizione a debolezze
fisiche o psichiche, che in ogni caso costituirebbero importanti fattori di
riduzione del risarcimento (art. 44 CO).
2.1 Il
nesso di causalità adeguata presuppone che, secondo il corso ordinario delle
cose e l'esperienza generale della vita, un fatto sia idoneo a provocare un
risultato come quello che si è verificato, così che quest'ultimo appaia in modo
generale favorito da tale fatto (DTF 123 III 110 consid. 3a, 119 Ib
consid. 3c con rif.). Determinante è la prevedibilità oggettiva: occorre dunque
chiedersi se era probabile che il fatto considerato provocasse il risultato che
si è prodotto (DTF 112 II 439 consid. 1d, 101 II 69 consid. 3a con
rif.).
In
casu, per chiarire la questione, occorre innanzitutto stabilire l'esatta
dinamica dell'incidente, che può così essere riassunta.
L'attrice
stava percorrendo il __________ a __________, quando, giunta all'altezza di
__________, la macchina che la precedeva, intenta a svoltare a destra, si è
improvvisamente fermata sulla carreggiata per permettere a un pedone di
attraversare la strada. Nonostante il fondo stradale, rivestito in dadi di
porfido, fosse bagnato, l'attrice riusciva a fermarsi in tempo, evitando la
collisione. Non così il furgone che la seguiva, guidato da ____________, che,
pur frenando, non ha potuto evitare il tamponamento dell'attrice (cfr. schizzo,
doc. B). ____________, sentito in sede testimoniale, ha dichiarato che a quel
momento egli procedeva ad una velocità di circa 40 Km/h e che il suo veicolo,
più pesante dell'auto dell'attrice, essendo di circa 13/14 quintali, non è più
stato riparato, anche perché destinato ad essere sostituito da uno nuovo
(verbale p. 3); l'auto dell'attrice, valutata a quel momento fr. 7'900.-, ha
per contro subito un danno di fr. 2'928.40 (doc. Z24 e 8).
Visto
quanto precede e considerato che a seguito del tamponamento l'auto dell'attrice
è stata spinta in avanti per 6/7 metri (cfr. doc. B e C) e che l'urto ha tra
l'altro causato la rottura del meccanismo del sedile su cui essa si trovava
(doc. C e perizia __________ doc. 8), ben si può concludere, nonostante
l'opposto parere del teste ____________ (secondo cui si è trattato di un
incidente abbastanza banale, p. 3), che si è in realtà trattato di un
tamponamento abbastanza forte (cfr. rapporto ____________ doc. B "tamponamento
abbastanza forte" e perizia __________ doc. 8 "forte urto
posteriore").
Quanto
alle conseguenze dell'incidente per la salute dell'attrice, il teste
____________ ha riferito che essa, appena uscita dall'auto, si lamentava di
aver male alla nuca (cfr. pure rapporto ____________ doc. B, ove sono
menzionati pure dolori alla regione cervicale). Recatasi lo stesso giorno
all'Ospedale __________, dopo gli accertamenti del caso, che escludevano
qualsiasi frattura ossea, è stata -come detto- dimessa con la diagnosi di un
colpo di frusta con contusione lombare (doc. E).
Nonostante
in un primo tempo, e meglio fino all'inizio del 1991, l', sulla
base di alcuni referti medici della dr. __________ (doc. 2 e atto n. 18 doc.
____________ richiamato) e del dr. __________ (doc. 6), avesse nutrito dubbi
sulla credibilità dell'attrice e ciò in assenza di lesioni organiche, esso in
seguito, preso atto dei risultati di successive visite specialistiche (cfr. in
particolare i referti 13.6.1991 e 4.2.1992 della clinica neurologica
dell'Università di __________ doc. P e R, nonché i rapporti 24.7.1992 e 25.8.1993
del centro di riabilitazione ____________ di __________ doc. S e Z4, che erano
concordi nel diagnosticare una sindrome psico-organica da media a medio-grave;
cfr. pure il referto 28.6.1994 del dr. __________ doc. 4, che parlava di stato
da trauma cervicale (colpo di frusta) con evoluzione di una "malattia del
dolore"; cfr. infine la visita medica di chiusura dell'
18.5.1994 doc. Z11 e soprattutto la perizia psichiatrica 17.6.1996 del dr.
____________ doc. Z28, che tra l'altro, confermata l'importanza del referto di
cui al doc. P, diagnosticava all'attrice un disturbo algico associato con
fattori psicologici e con una condizione medica generale cronico), che al
contrario confermavano la credibilità dell'attrice (così espressamente l'atto n.
14 doc. ____________ richiamato, il doc. P e il doc. Z28), si è dovuto
ricredere ed ha infine preso atto dell'effettiva esistenza dei deficit
neuro-psicologici da lei lamentati, che -come già accennato- in seguito si sono
evoluti in una cervicalgia cronica post-traumatica dopo colpo di frusta e in
una sindrome psico-organica post-traumatica con depressione cronica (doc. Z11).
Ritenuto
che l'attuale stato di salute dell'attrice, con l'invalidità e l'incapacità
lavorativa che ne è derivata, è in definitiva dovuto all'aggravamento
psico-organico del "colpo di frusta" da lei subito nell'incidente del
21 maggio 1990 (referto dr. ____________ doc. Z28 "L'infortunio sembra
dunque essere stata l'unica causa dell'attuale quadro clinico. Tuttavia, il
nesso causale può essere di diverso tipo: danno organico post-traumatico,
reazione psichica cronicizzata, combinazione dei due. … appare molto verosimile
che questa atrofia sia, in qualche modo, conseguenza dell'infortunio… Una
patologia cerebrale (causa dell'atrofia) indipendente sembra estremamente
improbabile … Queste componenti sono conseguenza indiretta dell'infortunio …"
e referto clinica __________ doc. 5 "la componente depressiva è di
entità marcata e va messa in relazione con il trauma emotivo subito durante
l'incidente della circolazione del 90"), che a sua volta era
indubbiamente tale da favorire in modo generale l'insorgenza di tale affezione
(cfr. referto 13.6.1991 della clinica neurologica dell'Università di __________
doc. P "diese Befunde entsprechen den typischen neuropsychologischen
Störungen nach Schleudertrauma der oberen HWS mit cerebraler Mitbeteiligung"
e referto dr. ____________ doc. Z28 "Il nesso causale tra questo quadro
clinico e l'infortunio appare molto probabile" e ancora il teste
____________ p. 2 "Nella dottrina le conseguenze del cosiddetto
"colpo di frusta" sono, in una certa percentuale, indicate con
seguiti di tipo organico cronico. Io ritengo che nel caso della signora
____________ il trauma automobilistico abbia avuto come conseguenza le attuali
sue condizioni psico fisiche"), ben si può concludere, dovendosi con
ciò respingere l'eccezione sollevata dalla convenuta, per l'esistenza di un
sufficiente nesso causale adeguato tra gli eventi, ciò che di principio innesca
la responsabilità di quest'ultima.
2.2 Nell'ipotesi,
qui data, di conferma dell'esistenza di un sufficiente nesso causale tra
l'incidente ed i danni patiti dall'attrice, la convenuta ritiene che la
sua responsabilità dovrebbe in ogni caso essere ridotta in quanto l'attrice
stessa, prima dell'incidente, era già affetta da varie affezioni psichiche e
fisiche.
Gli atti di causa hanno innanzitutto permesso di escludere
l'esistenza nell'attrice di una predisposizione psichica, di patologie
psichiatriche pretraumatiche, rispettivamente di tratti rivendicativi, ricerca
di vantaggi secondari o simulazioni: in tali termini, in particolare, si è
espresso il dr. ____________ nella sua perizia psichiatrica allestita nel 1996
(cfr. doc. Z28 p. 4 seg., 7 e 9) -da cui non vi è motivo di discostarsi,
ritenuto che si tratta dell'unica perizia specialistica, eseguita oltretutto,
ultima in ordine di tempo, per conto della convenuta stessa- nella quale egli
di fatto ha smentito gli altri referti medici, comunque non specialistici e non
attuali, siccome allestiti in gran parte nel 1990, che invece evidenziavano un
comportamento estremamente dimostrativo (atto n. 18 doc. ____________.
richiamato) e comunque rivendicativo (doc. 5) dell'attrice.
Quanto alle altre affezioni, il fatto che l'attrice soffrisse di una
sindrome del tunnel carpale rispettivamente di brachialgie a destra non era
sicuramente tale da influenzare la sua incapacità lavorativa (il referto
10.4.1992 della clinica neurologica dell'Università di __________ doc. R
esclude per altro che la sindrome del tunnel carpale destra sia all'origine
delle brachialgie, tanto più che nel 1997 tale sindrome non dava più adito a
disturbi, doc. Z30), dovuta più che altro all'aggravamento della cervicalgia e
alla sindrome psico-organica ad essa associata. Diverso, invece, è il discorso
per le lombalgie di cui essa ha anamnesticamente dichiarato di aver sofferto
alcuni anni prima dell'incidente (cfr. rapporto dr. ____________ 28.6.1994 doc.
4 e referto dr. ____________ doc. 6), senza per altro alcuna necessità di far
capo a medici o ospedali, e che a seguito dello stesso avrebbero pure subito un
notevole peggioramento (cfr. doc. 4): potendosi ritenere o comunque non
potendosi escludere che le stesse abbiano in qualche modo contribuito allo stato
valetudinario attuale dell'attrice, questa Camera ritiene equo ridurre del 10%
le pretese a suo favore.
grado
d'invalidità
-
La
contestazione della convenuta in merito al grado d'invalidità dell'attrice è
ampiamente infondata, visto e considerato che, successivamente alle decisioni
dell'____________ (doc. H) e dell'AI (doc. I), la sua totale invalidità è stata
nuovamente confermata da tutta una serie di certificati medici (da ultimi: atto
n. 114 doc. ____________ richiamato, atto. n. 40 doc. AI richiamato, doc. Z28 e
Z29, atto n. 53 doc. AI richiamato) e in sede testimoniale dal dr. ____________
(p. 2 "Io confermo le mie conclusioni peritali riguardanti l'assoluta
inabilità al lavoro dell'attrice").
-
Prima
di entrare nel merito delle singole posizione di danno, vale la pena ricordare
che in base al principio “ne eat iudex ultra petita partium” di cui all’art. 86
CPC il giudice, confrontato con più posizioni di risarcimento, non è vincolato
all’ammontare di ogni singola posizione di danno richiesta: tale principio vale
in effetti unicamente per il totale dell’importo reclamato in causa nel o nei
petitum, così che in definitiva nulla osta a che, nel rispetto di questo
limite, egli riconosca alla parte di più in una singola posizione e di meno in
un’altra (SJ 1994, p. 94; IICCA 21 ottobre 1994 in re S./E., 7
novembre 1994 in re F./A. SA, 13 febbraio 1995 in re P./O. SA, 6 settembre 1999
in re M./A. AG). Diverso sarà tuttavia il caso se la parte attrice ha dato
l'impressione di "volersi accontentare" in una singola posizione di
un importo più basso.
perdita di guadagno
- Negli
allegati preliminari l'attrice, che al momento dell'incidente lavorava presso
la tipografia __________& Co. SA, svolgendo principalmente l'attività di
ausiliaria di legatoria e da un anno circa, la sera, occupandosi pure della
spedizione del quotidiano "________" (cfr. doc. Z35), ha preteso di
aver avuto uno stipendio mensile di fr. 3'800.- per 13 mensilità nel 1990 e che
lo stesso sarebbe verosimilmente passato a fr. 3'950.- nel 1991, a fr. 4'100.-
nel 1992, a fr. 4'200.- nel 1993, a fr. 4'300.- nel 1994 e a fr. 4'500.- nel
1995, data oltre la quale, dal 1° gennaio 1996, il suo salario andava
capitalizzato; in sede conclusionale, essa ha indicato uno stipendio, per 12
mensilità, di fr. 3'793.- nel 1990, di fr. 3'903.- nel 1991, di fr. 4'013.- nel
1992, di fr. 4'127.- nel 1993, di fr. 4'235.- nel 1994, di fr. 4'372.- nel
1995, di fr. 4'817.- nel 1996, 1997 e 1998, di fr. 4'847.- nel 1999, di fr.
4'930.- nel 2000 e di fr. 5'000.- nel 2001, data dell'auspicata
capitalizzazione. Di diverso parere la convenuta, la quale ha ritenuto che il
suo salario nel 1990 fosse di fr. 3'464.- e che lo stesso sarebbe aumentato
progressivamente, di fr. 67.- ogni anno, fino ad arrivare nell'agosto 1998,
data della capitalizzazione, ad essere di fr. 4'000.-.
5.1 Primo
nodo da sciogliere è quello concernente la data determinante per operare la
capitalizzazione.
Trattandosi
-come detto- di esaminare se l'importo della convenzione di liquidazione 24
agosto 1998 sia manifestamente insufficiente o meno, non è ovviamente
possibile, a questo punto, considerare una data di capitalizzazione successiva
a quel momento. Ora, avendo la convenuta espressamente rifiutato la generosa
proposta dell'attrice di fissare al 1° gennaio 1996 la data di capitalizzazione
(petizione p. 10), ben si può ritenere che la data determinante sia quella del
24 agosto 1998.
5.2 Prima
di accertare i salari che l'attrice ha percepito rispettivamente avrebbe potuto
percepire senza l'incidente, occorre ancora stabilire se essa avesse concrete
possibilità d'avanzamento professionale.
Pacifico
che l'attrice fosse operosa ed efficiente (risposta p. 8), l'eventualità che
essa potesse diventare capo legatoria è stata chiaramente smentita dalla
segretaria della tipografia __________ (teste __________ -), tanto
più che l'attrice non aveva nessuna qualifica professionale, non avendo nemmeno
terminato le scuole medie (cfr. doc. Z28 p. 2). Quanto all'eventualità che essa
potesse divenire responsabile del gruppo donne della spedizione, riferita dalla
teste __________ (che nell'occasione però riporta quanto le avrebbe riferito
l'attrice, dal che la sua irrilevanza, cfr. Cocchi/Trezzini, CPC-TI,
Lugano 2000, m. 1 e n. 738 ad art. 237), il fatto che quel posto fosse allora
già occupato da un signora più anziana sembrava escludere tale ipotesi, almeno
a breve termine; in ogni caso non era evidente che, se quel posto si fosse
liberato, la scelta sarebbe caduta proprio sull'attrice, tanto è vero che la
segretaria della tipografia si è limitata a specificare che in tal caso essa
sarebbe rientrata in linea di conto (teste __________ -). Ad ogni
buon conto nemmeno è stato provato quale sarebbe stato l'eventuale maggior
salario percepibile in tale ipotesi.
5.3 Con
riferimento ai singoli salari annuali, effettivi rispettivamente potenzialmente
conseguibili, si osserva quanto segue:
Atteso
che il salario mensile dell'attrice, calcolato su 13 mensilità, era stato nel
1989 di fr. 3'334.85 (doc. Z34, fr. 43'353.- annui), che dal giugno 1989 al
maggio 1990 è stato di fr. 3'394.25 (atto n. 84 doc. ____________ richiamato,
fr. 44'125.- annui) e di fr. 3'572.30 dal gennaio all'aprile 1990 (atto n. 84
doc. ____________ richiamato, fr. 14'289.25 in 4 mesi), questa Camera ritiene
tutto sommato di poter confermare, per il 1990, l'esattezza del salario da lei
esposto nella sua dichiarazione d'imposta in fr. 3'559.75 (doc. Z34, fr.
46'277.- annui) e ciò, nonostante il datore di lavoro, in una dichiarazione
all'indirizzo dell', nel maggio 1990, abbia indicato in soli fr.
3'464.- il suo salario (doc. 13): di questi, fr. 2'514.25 (cfr. atto n. 73 doc.
____________ richiamato, salario fisso) si riferivano alla sua attività in
legatoria e la rimanenza, mediamente quindi di ca. fr. 1'045.50, all'attività
serale per la spedizione dei giornali. Ritenuto che il minimo salariale
-ossequiato dalla __________& Co. SA anche quando ha disdetto il CCL di
categoria (teste __________ -)- per la categoria di impiegati, cui
l'attrice apparteneva in quanto ausiliaria di legatoria, era passato da fr.
2'384.- nel 1990 a fr. 2'454.- nel 1991 (teste __________ p. 2) e che essa nel
1990 percepiva un importo superiore al minimo e per il suo impegno lo avrebbe
verosimilmente percepito anche in futuro (teste __________ -__), ben si
può ritenere che il suo salario fisso per il 1991 sarebbe stato,
proporzionalmente, di fr. 2'588.10; per la sua attività serale quale addetta
alla consegna del quotidiano "", atteso che la retribuzione
oraria di tale lavoro, comprese tutte le indennità, era nel 1990 di fr. 28.32
(cfr. atto n. 73 doc. ____________ richiamato, fr. 26.15 + 8.33% per vacanze) e
nel 2001 era di fr. 35.22 (teste __________ -__), essa avrebbe dunque
percepito proporzionalmente fr. 1'068.45, dal che una retribuzione complessiva
di fr. 3'656.55, importo più attendibile di quello di fr. 3'753.70 indicato
all'________ dal datore di lavoro (atto n. 25 doc. ____________
richiamato). Per il 1992, ritenuto che il minimo salariale era passato a fr.
2'524.- (teste __________ p. 2), essa avrebbe percepito fr. 2'661.95 quale
salario fisso e fr. 1'091.40 per la consegna dei giornali, in totale fr.
3'753.35. Per il 1993, ritenuto che il minimo salariale era passato a fr.
2'594.- (teste __________ p. 2), tali somme raggiungevano fr. 2'735.80
rispettivamente fr. 1'114.35, complessivamente fr. 3'850.15. Per il 1994,
ritenuto che il minimo salariale era ora di fr. 2'662.20 (teste __________ p.
2), tali somme passavano a fr. 2'807.65 rispettivamente a fr. 1'137.30,
complessivamente a fr. 3'944.95, preferibile a quello di fr. 4'050.- comunicato
all'______ dal datore di lavoro (doc. Z36). Per il 1995, ritenuto che il
minimo salariale per i lavoratori con più anni di attività era salito, dal 1°
maggio, a di fr. 3'000.- (teste __________ p. 2), il suo salario fisso, su
media annua, sarebbe stato di fr. 3'045.15 rispettivamente di fr. 1'160.25,
complessivamente di fr. 4'205.40. Per il 1996, con un minimo salariale ora di
fr. 3'030.- (teste __________ p. 2), tali importi passavano a fr. 3'195.55
rispettivamente a fr. 1'183.20, complessivamente a fr. 4'378.75. Per il 1997,
ritenuto che il minimo salariale era rimasto invariato a fr. 3'030.- (teste
__________ p. 2), tali importi ammontavano a fr. 3'195.55 rispettivamente a fr.
1'206.15, complessivamente a fr. 4'401.70. Per il 1998, invariato il minimo
salariale a fr. 3'030.- (teste __________ p. 2), tali importi erano di fr.
3'195.55 rispettivamente di fr. 1'229.10, complessivamente di fr. 4'424.65.
5.4 Il
salario percepito dall'attrice dalla data dell'incidente (21 maggio 1990) alla
data della capitalizzazione (24 agosto 1998) sarebbe dunque stato di fr.
432'021.05 (1990 parziale fr. 28'151.70, 1991 fr. 47'535.15, 1992 fr.
48'793.55, 1993 fr. 50'051.95, 1994 fr. 51'284.35, 1995 fr. 54'670.20, 1996 fr.
56'923.75, 1997 fr. 57'222.10, 1998 parziale fr. 37'388.30). Per il futuro il
suo salario sarebbe stato di fr. 616'619.20 (= fr. 4'424.65 x 13 x
10.72, tavola 19 Stauffer/Schätzle, coefficiente per una donna di 50 anni con
un'età di pensionamento di 64 anni).
contributi
AVS
- Negli
allegati preliminari l'attrice ha chiesto la rifusione dei contributi AVS da
lei versati, successivamente all'incidente, dal 1992 al 1995 per complessivi
fr. 5'863.-, data a partire dalla quale, dal 1° gennaio 1996, tale somma andava
capitalizzata. Ritenuto che tale posizione di danno, ancorché riconosciuta nel
suo principio dalla convenuta, non rientra tra quelle ammesse dalla
giurisprudenza, che per contro ammette quale danno la perdita dei contributi
sociali versati dal datore di lavoro (DTF 113 II 350, 116 II 296 consid.
4; cfr. il prossimo considerando), la stessa non può essere presa in considerazione
per stabilire se l'indennità di liquidazione concordata nel 1998 sia
manifestamente insufficiente.
perdita
contributi padronali AVS e LPP
- In
sede conclusionale l'attrice ha postulato la rifusione della perdita dei
contributi AVS e LPP versati dal datore di lavoro, la prima nella misura del
4.2% dei salari corrisposti, la seconda nella misura del 7.5% della perdita del
salario coordinato, risultante dalla somma dei salari persi dedotto il salario
minimo di cui agli art. 8 LPP e 5 OPP2. Nonostante tale richiesta sia
irricevibile nell'ambito della domanda creditoria, siccome formulata per la
prima volta in sede conclusionale (art. 78 CPC), essa, rientrando -come detto-
tra le posizioni di danno riconosciute dalla giurisprudenza, può senz'altro
essere considerata per esaminare se la somma oggetto della liquidazione sia
manifestamente insufficiente.
Ritenuto
che l'attrice avrebbe percepito fr. 432'021.05 fino alla data della
capitalizzazione e fr. 616'619.20 per il futuro, ne discende che a titolo di
perdita di contributi AVS padronali le spettavano fr. 18'144.90
rispettivamente fr. 25'898.-.
Più
complesso è invece il calcolo della perdita per contributi LPP: 1990 fr.
1'235.35 (7.5% di fr. 46'276.75 ./. 19'200.- x 7 mesi e 9 giorni : 12), 1991
fr. 2'125.15 (7.5% di fr. 47'535.15 ./ 19'200.-), 1992 fr. 2'039.50 (7.5% di
fr. 48'793.55 ./ 21'600.-), 1993 fr. 2'061.90 (7.5% di fr. 50'051.95 ./
22'560.-), 1994 fr. 2'154.30 (7.5% di fr. 51'284.35 ./ 22'560.-), 1995 fr.
2'354.25 (7.5% di fr. 54'670.20 ./ 23'280.-), 1996 fr. 2'523.30 (7.5% di fr.
56'923.75 ./ 23'280.-), 1997 fr. 2'500.65 (7.5% di fr. 57'222.10 ./ 23'880.-) e
1998 fr. 1'640.- (7.5% di fr. 57'520.45 ./ 23'880.- x 7 mesi e 24 giorni : 12),
complessivamente quindi fr. 18'634.40. Per il futuro la perdita è invece
di fr. 27'046.90 (7.5% di fr. 57'520.45 ./ 23'880.- x 10.72).
danno
per attività domestica
- L'attrice
postula pure la rifusione di tutta una serie di importi a titolo di danno per
la parziale incapacità a svolgere le attività domestiche: mentre negli allegati
preliminari la sua richiesta era limitata al riconoscimento di fr. 80.-
settimanali, pari a 4 ore a fr. 20.- (petizione p. 11 e 12) oppure a 2 ore e 40
minuti a fr. 30.- (replica p. 13), in sede conclusionale essa ha decisamente
aumentato le sue pretese di risarcimento, esponendo un dispendio orario
variante dalle 6 alle 12.35 ore settimanali, remunerate da fr. 24.- a fr. 27.-
all'ora. La convenuta, da parte sua, si è opposta a qualsiasi richiesta in tal
senso, contestano che l'attrice avesse subito un'incapacità nella sua attività
di casalinga.
L’istruttoria
di causa ha confermato che l'incidente ha effettivamente causato all'attrice
una parziale incapacità a svolgere determinate attività domestiche, anche se
non è stato possibile stabilire con esattezza in che percentuale (cfr. teste
____________ p. 2; mentre il referto 25.8.1993 del centro di riabilitazione
____________ di __________, doc. Z4, menziona pure le difficoltà dell'attrice a
svolgere le attività domestiche). Considerati gli inconvenienti patiti
dall'attrice, che a seguito dell'incidente doveva in pratica farsi aiutare sia
per effettuare i lavori di casa più pesanti, come fare le pulizie dei pavimenti
e dei vetri, portare la cesta del bucato, stirare e in parte fare la spesa, sia
per prepararsi da mangiare (cfr. testi __________ p. 3 e 4, __________ p. 6 e
__________; doc. Z16), la necessità di far capo all'aiuto di terzi -siano essi
parenti o estranei (cfr. doc. Z41 e plico doc. Z49)- in ragione di 4 ore
settimanali remunerate fr. 20.- all'ora (il Tribunale federale ha recentemente
stabilito in fr. 22.70 orari la retribuzione dovuta, cfr. DTF 117 II
623; ICCA 23 ottobre 1996 in re Q. e llcc./M. e llcc.; IICCA 15
settembre 1998 in re V./E.), per complessivi fr. 80.-, appare senz'altro
adeguata, anzi decisamente prudenziale, e può senz'altro essere confermata,
senza che sia necessario scomodare gli studi statistici di Brünnger, Die
Bewertung des Arbeitsplatzes in privaten Haushalten e di Schulz-Borck/Hofman,
Schadenersatz bei Ausfall von Hausfrauen und Müttern im Haushalt, già fatti
propri dal Tribunale federale (DTF 108 II 437) o quello più recente di Widmer/Geiser/Sousa-Pouzo,
Gedanken und Fakten zum Haushaltschaden aus ökonomischer Sicht (ZBJV
2000 p. 1 segg.). Il riconoscimento di un maggior dispendio orario postulato
dall'attrice in sede conclusionale non può di contro essere ammesso per almeno
2 motivi: innanzitutto negli allegati preliminari l'attrice, con le
formulazioni "danno concreto minimo" (petizione p. 11)
rispettivamente "bisogna considerare almeno 4 ore settimanali"
(petizione p. 12), aveva chiaramente fatto intendere di ritenersi soddisfatta
con il riconoscimento a suo favore di quell'importo settimanale, per cui il
successivo aumento delle sue richieste rappresenta un comportamento
contraddittorio, come tale costitutivo dell'abuso di diritto (art. 2 cpv. 2
CC); d'altro canto, l'aumento, oltretutto non marginale, non è avvenuto per
adeguarsi a nuove circostanze emerse successivamente all'inoltro della
petizione e della replica.
Tenuto
conto che gli inconvenienti di cui si è detto non sono apparsi nella loro
interezza già al momento dall’incidente ma si sono progressivamente aggravati
fino a sostanzialmente stabilizzarsi a far tempo dal 1994 (testi __________ p.
3 e __________ p. 6; cfr. pure duplica p. 3), questa Camera ritiene senz'altro
giustificato riconoscere all'attrice fino al 1994 un danno ridotto, pari a metà
di quello possibile, e da quella data un danno intero, per complessivi fr.
26'849.35 (= fr. 80.- settimanali x 3 anni, 7 mesi e 9 giorni : 2 + fr.
80.- settimanali x 4 anni, 7 mesi e 24 giorni). Il danno futuro a questo
titolo, pacifica l'applicazione della tavola Stauffer/Schätzle 20a, si fissa in
fr. 75'171.20 (= fr. 80.- x 52 x 18.07).
spese
legali preprocessuali
- L'attrice
ha inoltre chiesto il risarcimento delle spese legali preprocessuali,
quantificandole negli allegati preliminari in fr. 30'702.95, somma in seguito
ridotta in sede conclusionale a fr. 23'000.-. La convenuta si opposta a tale
richiesta.
È
pacifico che le spese legali connesse all’intervento di un legale prima
dell’apertura del processo e non comprese nelle ripetibili costituiscono un
elemento di danno, che può fare oggetto di un’azione di risarcimento. Occorre
tuttavia che sia provata la necessità di tale intervento sia in relazione alla
situazione personale che in relazione alla natura del patrocinio che, a sua
volta, deve essere necessario, utile ed appropriato (Brehm, Berner
Kommentar, N. 28 ad art. 46 CO; DTF 97 II 259; Rep. 1989 p. 492; IICCA
25 aprile 1994 in re G./C. SA, 10 maggio 1994 in re A./B. e llcc., 7 aprile
1997 in re C./B. e lc., 7 maggio 1997 in re C./P., 6 settembre 1999 in re M./A.
AG, 7 maggio 2002 in re M./G. e llcc.).
Nel
caso di specie, l'attrice chiede in sostanza il risarcimento degli onorari
versati ai 2 avvocati che l'hanno successivamente patrocinata prima della
conclusione della liquidazione e al proposito non si può sottacere che la
notevole difficoltà in fatto e in diritto della fattispecie imponeva senz'altro
di far capo ad un legale. Quanto ai singoli interventi, nulla osta innanzitutto
al riconoscimento dell'onorario dell'avv. ________, di fr. 490.- (doc. Z44),
del tutto congruo, già per il motivo che egli ha fatto in modo che la pratica
non venisse liquidata immediatamente (doc. 20 e 21). Anche l'onorario dell'avv.
, di fr. 6'202.95 (somma risultante dalla differenza tra l'importo
della liquidazione e quanto effettivamente riversato alla cliente, cfr. doc.
Z50), può tutto sommato essere riconosciuto: il legale ha in effetti curato la
pratica dal settembre 1992, per oltre 6 anni (doc. 22), tenendo i contatti con
l'AI, l' e l'assicuratore RC, formulando pareri e partecipando alle
trattative per la liquidazione, andate oltretutto parzialmente in porto.
Per
spese legali preprocessuali all’attore vengono quindi riconosciuti
complessivamente fr. 6'692.95.
torto
morale
- L’attrice,
tenuto conto delle sofferenze patite, ha chiesto l’attribuzione a questo titolo
di un‘indennità di fr. 20’000.-, aumentata in sede conclusionale a fr.
30'000.-, già dedotta la somma di fr. 40'800.- (doc. H) percepita a titolo di
indennità per menomazione dell'integrità fisica. La convenuta ne contesta
l’ammontare, ritenendo più che sufficiente il versamento di fr. 40'800.-.
Nella
valutazione del torto morale il giudice gode di ampia libertà di apprezzamento
delle circostanze (genere e gravità del pregiudizio, intensità e durata delle
conseguenze sulla personalità della vittima, grado di colpa dell’autore).
Nel
caso di specie, in conseguenza dell’incidente, l’attrice, quarantaduenne al momento
dei fatti, ha dovuto sottoporsi a numerosissime visite mediche (cfr. il
riassunto degli atti medici in doc. Z28), esami e soggiorni in cliniche
specialistiche (tra i quali 3, ogni volta di oltre un mese, a __________, cfr.
doc. L, S e Z4; una volta all'ospedale di __________, cfr. doc. Z16, e presso
la clinica __________, doc. 5). Nel 1998 -e anche attualmente, la situazione
non essendosi nel frattempo modificata in modo sostanziale (teste ____________
p. 2)- essa soffriva di frequenti cervicalgie e cefalee, che rendevano ancora
necessaria l'effettuazione di fisioterapia ed ergoterapia; ma ad essere particolarmente
preoccupanti e invalidanti erano i problemi dovuti alla sindrome psico-organica
connessa con l’incidente, con un generale rallentamento delle attività
cerebrali, apatia, rapido affaticamento, problemi di concentrazione e perdita
della memoria. Il suo stato, pur permettendole di svolgere gran parte delle attività
normali della vita, come mangiare, vestirsi, lavarsi (anche se deve farsi
aiutare da terzi per alcune attività, come tagliarsi le unghie dei piedi e
asciugarsi i capelli, cfr. teste __________, o fare il bagno, doc. Z16) e
andare in automobile (cfr. teste __________ p. 3 e doc. Z28), la rendeva
completamente incapace al lavoro e bisognosa di assistenza da parte di terzi.
Essa non svolgeva inoltre più alcuno sport (teste __________ p. 3). A seguito
dell'incidente, e soprattutto delle sue conseguenze invalidanti, il suo
compagno non se l'era infine più sentita di vivere con lei (doc. Z28 p. 3 e
teste __________ p. 3), aggravando ulteriormente il suo stato di angustia, già
provato dalla consapevolezza delle proprie incapacità (doc. Z28 p. 5).
Alla
luce di quanto precede e preso atto della giurisprudenza in materia (cfr. Hütte/Ducksch,
Die Genugtuung, 3. ed, Zurigo 1999, VIII/13 1990–1994 N. 35, VIII/15 1990–1994
N. 36, VIII/32 1995–1997 N. 22d e VIII/35 1995–1997 N. 23), questa Camera
ritiene senz’altro di poter confermare la somma di fr. 20’000.– a titolo
di torto morale, già dedotta la somma di fr. 40'800.- a titolo di indennità per
menomazione dell'integrità fisica (IICCA 12 dicembre 1994 in re P./M.S.,
15 settembre 1998 in re V./E.). Il riconoscimento di un importo superiore,
postulato in sede conclusionale, non può essere ammesso neanche in questo caso,
visto che per giurisprudenza è contraria al principio dell'affidamento
l'estensione dell'indennità per torto morale fondata non già su risultanze
istruttorie che hanno messo in luce sofferenze maggiori di quelle considerate
all'inizio, ma riconducibile piuttosto a motivi di opportunità (IICCA 12
dicembre 1994 in re P./M.), tanto più che con la formulazione utilizzata negli
allegati preliminari, secondo cui "si può parlare tranquillamente
di un importo di fr. 20'000.-" (petizione p. 12) rispettivamente "la
richiesta dell'attrice di ottenere, quale indennizzo per torto morale, la metà
di quanto ottenuto dall'____________ come IMI è senz'altro prudente … la
richiesta appare addirittura modesta … la richiesta dell'attrice,
sulla base delle gravissime sofferenze permanenti, risulta quindi in assoluta
sintonia, verso il basso, con la giurisprudenza del Tribunale federale"
(replica p. 14), essa aveva chiaramente lasciato intendere di essere
soddisfatta con un tale importo.
prestazioni
____________ e AI
- Dai
crediti dell’attrice va pacificamente dedotto quanto essa aveva già percepito
fino alla data della capitalizzazione dalle assicurazioni sociali sia a titolo
di indennità giornaliere, fr. 152'043.80 (doc. Z37), sia a titolo di
rendite ____________ e AI.
Dai
doc. I, Z37, Z39 e Z47 risulta che fino alla data della capitalizzazione le
rendite AI sono state di fr. 87'587.20 (1991 fr. 6'520.-, 1992 fr.
10'992.-, 1993 fr. 12'060.-, 1994 fr. 12'060.-, 1995 fr. 12'444.-, 1996 fr.
12'444.-, 1997 fr. 12'768.- e 1998 pro rata fr. 8'299.20), mentre dai doc. Z38
e Z46 si ha che fino a quella data le rendite ____________ sono state di fr.
128'824.- (1994 fr. 12'610.-, 1995 fr. 31'476.-, 1996 fr. 31'476.-, 1997
fr. 32'280.- e 1998 pro rata fr. 20'982.-). Capitalizzate secondo la tavola
Stauffer/Schätzle 19, le rendite AI ammontano a fr. 136'872.95 (fr.
12'768.- x 10.72) e quelle ____________ a fr. 346'041.60 (fr. 32'280.- x
10.72).
interessi
- Resta
ancora da esaminare la decorrenza degli interessi di mora sulle varie posizioni
di danno: mentre gli interessi sull'indennità per torto morale decorrono dalla
data dell’incidente (Brehm, op. cit., N. 101g ad art. 41 CO; JdT
1994 p. 737; IICCA 23 aprile 1993 in re G./H. e lc., 6 settembre 1999 in
re M./A. AG; ICCA 23 ottobre 1996 in re Q./M. e lc.), per le altre prestazioni
ricorrenti -e anche per quelle in deduzione- salvo quelle capitalizzate,
bisogna far capo ad una data media (cfr. Brehm, op. cit., N. 101e ad
art. 41 CO e N. 37 ad art. 46 CO; sentenze IICCA citate).
Ciò
posto, ritenuto che le posizioni attive non capitalizzate devono essere ridotte
del 10% (consid. 2) ed ammontano a fr. 83'653.40 (fr. 432'021.05 + fr.
18'144.90 + fr. 18'634.40 + fr. 26'849.35 + fr. 6'692.95 = fr. 502'342.65, di
cui il 90% è fr. 452'108.40 ./. fr. 152'043.80 ./. fr. 87'587.20 ./. fr.
128'824.-), rispettivamente l'indennità per torto morale a fr. 18'000.-, il
calcolo degli interessi sul danno, dovuti al tasso legale del 5% (art. 73 CO),
è il seguente:
su fr.
83'653.40 dal 7.7.1994 (danno concreto) + fr. 17'276.75
su fr.
2'000.- dal 14.12.1992 (acconto, doc. 16) ./.fr. 577.80
su fr.
2'000.- dal 16.11.1993 (acconto, doc. 17) ./.fr. 485.55
su fr.
10'000.- dal 5.9.1997 (acconto, doc. 18) ./.fr. 484.70
su fr.
18’000.- dal 21.5.1990 (torto morale) + fr. 7'435.-
Ne
discende che a titolo di interessi, all’attrice spetteranno altri fr.
23'163.70.
ricapitolazione
- Ricapitolando,
i crediti a favore dell’attrice sono i seguenti (in corsivo sono indicate le
somme in deduzione):
fr.
388'818.95 perdita salario concreta (90%)
fr.
16'330.40 perdita contributi AVS concreta (90%)
fr.
16'770.95 perdita contributi LPP concreta (90%)
fr.
24'164.40 perdita casalinga concreta (90%)
fr.
554'957.30 perdita salario capitalizzata (90%)
fr. 23'308.20 perdita contributi AVS capitalizzata
(90%)
fr.
24'342.20 perdita contributi LPP capitalizzata (90%) fr.
67'654.10 perdita casalinga capitalizzata (90%)
fr.
6'023.65 spese legali preprocessuali (90%)
fr.
18’000.– indennità torto morale (90%)
fr.
152'043.80 indennità giornaliere
fr.
87'587.20 rendite AI concrete
fr. 128'824. – rendite INSAI concrete
fr.
136'872.95 rendite AI capitalizzate
fr.
346'041.60 rendite INSAI capitalizzate
fr.
23'163.70 interessi
fr.
312'164.30 Totale
- Ritenuto
che secondo la giurisprudenza del Tribunale federale può senz'altro essere
considerato eccessivo ai sensi dell'art. 21 CO un prezzo superiore del 98% al
valore assicurativo dell'oggetto (DTF 61 II 35; cfr. pure ICCTF
26 marzo 2001 dove è stato pure ritenuto eccessivo un prezzo superiore del 122%
rispettivamente del 78% del valore effettivo), ben si può ritenere che nel caso
di specie a fronte di una somma ragionevolmente dovuta di fr. 312'164.30 -somma
per altro assai prudenziale, viste le considerazioni fatte con riferimento al
danno per attività casalinga- la pattuizione di un'indennità di liquidazione di
complessivi fr. 105'000.-, già compresi gli acconti, viola manifestamente i
dettami dell'art. 21 CO, per cui l'attrice è senz'altro legittimata a
dipartirsi dall'accordo (art. 87 cpv. 2 LCStr), concluso oltretutto in maniera
tutt'altro che celere, ad oltre 8 anni dall'incidente, senza che essa nel
frattempo abbia potuto godere di sostanziosi acconti, che in effetti fino a
quel momento erano stati di soli fr. 14'000.-.
È
pertanto a ragione che essa ha chiesto l'annullamento della menzionata
convenzione di liquidazione, ciò che l'autorizza in questa sede a chiedere alla
convenuta il risarcimento di quanto le spetta.
- Per
determinare la misura del risarcimento dovuto all'attrice, si possono in buona
parte riprendere, fatte salve le eccezioni che verranno evidenziate
specificatamente, le posizioni di danno già esaminate per stabilire il
carattere manifestamente insufficiente della convenzione di liquidazione.
Ovviamente il danno concreto andrà calcolato fino alla data della sentenza,
fissata approssimativamente al 1° agosto 2002, e la capitalizzazione avverrà
unicamente da quel momento.
15.1 Il
calcolo della perdita di salario concreta e futura presuppone l'accertamento
del salario conseguibile negli anni 1999-2002. Ora, sulla base dei calcoli
esposti al consid. 5.3, si ha che per il 1999, atteso che il minimo salariale
era aumentato a fr. 3'048.20 (teste __________ p. 2), il salario
"fisso" dell'attrice sarebbe progredito a fr. 3'214.75 e quello
"serale" a fr. 1'252.05, per complessivi fr. 4'466.80. Per il 2000,
ritenuto che il minimo salariale era passato a fr. 3'100.- (teste __________ p.
2), tali somme raggiungevano fr. 3'269.35 rispettivamente fr. 1'275.-,
complessivamente fr. 4'544.35. Per il 2001, atteso che il minimo salariale
-nonostante la diversa previsione resa nel 2000 dal teste __________ (verbale
p. 2), secondo cui lo stesso avrebbe dovuto rimanere invariato- era ora di fr.
3'198.- (teste __________ -__________ p. 3), tali somme si fissavano a fr.
3'372.70 rispettivamente a fr. 1'297.95, complessivamente a fr. 4'670.65, somma
che, in assenza di dati più precisi relativi al 2002, può essere confermata
anche per quest'ultimo anno.
Il
salario percepito dall'attrice dalla data dell'incidente (21 maggio 1990) alla
data della capitalizzazione, che come detto è quella della sentenza, sarebbe
dunque stato di fr. 665'435.70 (1990 parziale fr. 28'151.70, 1991 fr.
47'535.15, 1992 fr. 48'793.55, 1993 fr. 50'051.95, 1994 fr. 51'284.35, 1995 fr.
54'670.20, 1996 fr. 56'923.75, 1997 fr. 57'222.10, 1998 fr. 57'520.45, 1999 fr.
58'068.40, 2000 fr. 59'076.55, 2001 fr. 60'718.45, 2002 parziale fr.
35'419.10). Per il futuro il suo salario sarebbe stato di fr. 496'676.90
(= fr. 60'718.45 x 8.18, tavola 19 Stauffer/Schätzle, coefficiente per una
donna di 54 anni con un'età di pensionamento di 64 anni).
15.2 Negli
allegati preliminari l'attrice ha chiesto la rifusione dei contributi AVS da
lei versati, successivamente all'incidente, dal 1992 al 1995, per complessivi
fr. 5'863.-, data oltre la quale, dal 1° gennaio 1996, tale somma andava
capitalizzata; la convenuta ha riconosciuto il principio di tale risarcimento
(risposta ad. 6.5 e duplica ad 6.5). Nonostante in sede conclusionale l'attrice
non abbia più riproposto tale posizione di danno, apparentemente sostituita
dalla richiesta di risarcimento per perdita di contributi padronali AVS, la
stessa, siccome ammessa dalla convenuta, può senz'altro esserle riconosciuta.
Essendo
così provato (doc. Z48) che l'attrice ha versato a questo titolo fr. 1'751.35
nel 1992, fr. 1'433.10 nel 1993, fr. 1'442.30 nel 1994, fr. 1'236.25 per il
1995, fr. 1'236.20 nel 1996, 1997 e 1998 e fr. 927.15 per i primi 9 mesi del
1999, ovvero ancora fr. 1'236.20 per l'intero anno, ed essendo dunque
verosimile che tale somma sarebbe stata dovuta annualmente anche fino al 2002
(fr. 721.10 pro rata nel 2002), fino alla data della sentenza essa ha pertanto
diritto a fr. 14'001.30. Per il futuro, in base alla tavola 19
Stauffer/Schätzle, si ottiene una somma di fr. 10'112.10 (= fr. 1'236.20
x 8.18).
15.3 Irricevibile,
siccome formulata per la prima volta in sede conclusionale (art. 78 CPC; cfr.
pure Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 16 ad art. 74 e m. 22 seg. ad art.
78), è la richiesta attorea volta alla rifusione della perdita dei contributi
AVS e LPP versati dal datore di lavoro.
15.4 A
titolo di danno concreto per la parziale incapacità dell'attrice a svolgere l'attività
di casalinga, tenuto conto di quanto indicato al consid. 8, può esserle
riconosciuto una somma complessiva di fr. 43'212.- (= fr. 80.-
settimanali x 3 anni, 7 mesi e 9 giorni : 2 + fr. 80.- settimanali x 8 anni e 7
mesi). Per il futuro, pacifica l'applicazione della tavola Stauffer/Schätzle
20a, il danno si fissa in fr. 69'347.20 (= fr. 80.- x 52 x 16.67).
15.5 Oltre
agli onorari per il patrocinio da parte degli avv. __________ e __________, già
riconosciuti al consid. 9, l'attrice può pure pretendere la rifusione
dell'intervento preprocessuale dell'avv. __________, che, nonostante non sia
comprovato rispettivamente quantificato da alcuna nota professionale, appare
senz'altro giustificato, avendo egli contestato la liquidazione 24 agosto 1998
e preso contatto con l'assicuratrice RC per intavolare nuove trattative: per
quanto da lui svolto, in assenza di migliori indicazioni, può senz'altro essere
riconosciuto in via equitativa un onorario di almeno fr. 2'000.-.
Per
spese legali preprocessuali, all'attrice spettano pertanto fr. 8'692.95.
15.6
Non essendo intervenuto, successivamente al 1998, un peggioramento della
situazione dell'attrice, l'indennità riconosciuta a titolo di torto morale
(consid. 10) può senz'altro essere confermata in fr. 20'000.-.
15.7 Come
già indicato al consid. 11, dai crediti dell’attrice vanno dedotte le indennità
giornaliere di fr. 152'043.80 (doc. Z37) versate dall'____________,
nonché le rendite ____________ e AI. Fino alla data della sentenza, visti i
doc. Z37, Z39 e Z47 e gli adeguamenti al rincaro (RU 1998 p. 2586 e 2000
p. 2633), le rendite AI sono state di fr. 138'794.- (1991 fr. 6'520.-,
1992 fr. 10'992.-, 1993 fr. 12'060.-, 1994 fr. 12'060.-, 1995 fr. 12'444.-,
1996 fr. 12'444.-, 1997 fr. 12'768.-, 1998 fr. 12'768.-, 1999 fr. 12'900.-,
2000 fr. 12'900.-, 2001 fr. 13'224.- e 2002 pro rata fr. 7'714.-), mentre le
rendite ____________, visti i doc. Z38 e Z46 nonché gli adeguamenti al rincaro
(RU 1998 p. 2982 e 2000 p. 2915), sono state di fr. 257'781.-
(1994 fr. 12'610.-, 1995 fr. 31'476.-, 1996 fr. 31'476.-, 1997 fr. 32'280.-,
1998 fr. 32'280.-, 1999 fr. 32'448.-, 2000 fr. 32'448.-, 2001 fr. 33'324.- e
2002 pro rata fr. 19'439.-). Capitalizzate secondo la tavola Stauffer/Schätzle
19, le rendite AI ammontano a fr. 108'172.30 (fr. 13'224.- x 8.18) e
quelle ____________ a fr. 272'590.30 (fr. 33'324.- x 8.18).
15.8 Quanto
agli interessi di mora sulle varie posizioni di danno, già si è detto che gli
interessi sul torto morale decorrono dalla data dell’incidente e che per le
altre prestazioni, tranne quelle capitalizzate, fa stato una data media. Resta
da stabilire la data di decorrenza per le somme capitalizzate, che è quella
dalla data della sentenza (Brehm, op. cit., N. 98 ad art. 41 CO; IICCA
23 aprile 1993 in re G./H. e lc).
Ciò
posto, ritenuto che le posizioni attive non capitalizzate devono essere ridotte
del 10% (consid. 2) ed ammontano a fr. 109'588.95 (fr. 665'435.70 + fr.
14'001.30 + fr. 43'212.- + fr. 8'692.95 = fr. 731'341.95, di cui il 90%
è fr. 655'965.50 ./. fr. 152'043.80 ./. fr. 138'794.- ./. fr.
257'781.-), rispettivamente l'indennità per torto morale a fr. 18'000.-, il
calcolo degli interessi
sul
danno, dovuti al tasso legale del 5% (art. 73 CO), è il seguente:
su fr.
109'588.95 dal 1.7.1996 (danno concreto) + fr. 33'333.30
su fr.
2'000.- dal 14.12.1992 (acconto) ./.fr. 962.80
su fr.
2'000.- dal 16.11.1993 (acconto) ./.fr. 870.55
su fr.
10'000.- dal 5.9.1997 (acconto) ./.fr. 2'451.40
su fr.
91'000.- dal 27.8.1998 (acconto) ./.fr. 17'858.75
su fr.
18’000.- dal 21.5.1990 (torto morale) + fr. 10'972.50
Ne
discende che a titolo di interessi, all’attrice spetteranno altri fr.
22'162.30.
15.9 Pacifico
che dai crediti dell'attrice, ridotti del 10% (cfr. consid. 2), debbano essere
dedotti gli acconti di fr. 14'000.- (doc. 16-18) e l'importo di fr. 91'000.-
concordato con la liquidazione (doc. D), per complessivi fr. 105'000.-,
all'attrice spettano i seguenti importi (in corsivo sono indicate le somme in
deduzione):
fr.
598'892.15 perdita salario concreta (90%)
fr.
12'601.15 perdita contributi AVS concreta (90%)
fr.
38'890.80 perdita casalinga concreta (90%)
fr.
447'009.20 perdita salario capitalizzata (90%)
fr. 9'100.90 perdita contributi AVS
capitalizzata (90%)
fr.
62'412.50 perdita casalinga capitalizzata (90%)
fr.
7'823.65 spese legali preprocessuali (90%)
fr.
18’000.– indennità torto morale (90%)
fr.
152'043.80 indennità giornaliere
fr.
138'794. – rendite AI concrete
fr.
257'781. – rendite INSAI concrete
fr.
108'172.30 rendite AI capitalizzate
fr.
272'590.30 rendite INSAI capitalizzate
fr.
105’000.– acconti
fr.
22'162.30 interessi
fr.
182'511.25 Totale
All’attrice
vanno in definitiva riconosciuti ancora fr. 182'511.25 oltre interessi
al 5% dalla data della sentenza.
- Ne
discende il parziale accoglimento della petizione.
La
tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148
CPC).
Per i
quali motivi,
richiamati
per le spese gli art. 148 CPC, la LTG e la TOA
pronuncia:
I. La petizione 18 giugno 1999 di ____________ è parzialmente
accolta e di conseguenza:
-
La
convenzione 24 agosto 1998 è annullata.
-
(Svizzera) SA, è condannata a pagare a ____________, la somma di fr.
182'511.25 oltre interessi al 5% dalla data della sentenza.
II. Gli
oneri processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 15'000. --
b)
testimoni fr. 530. --
c)
spese varie fr. 100. --
Totale fr. 15'630.
==========
da
anticiparsi dall'attrice e già anticipati in ragione di fr. 7'000.--, sono
caricati alle parti in ragione di metà ciascuna, compensate le ripetibili.
III. Intimazione
a: - avv. __________
Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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