AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
10.1999.22
Data decisione, Autorità:
31.08.2004, IICCA
Incarto n.
10.1999.22
Lugano
31 agosto
2004/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Chiesa e Giani (quest'ultimo in sostituzione della
giudice Epiney Colombo, astenuta)
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per giudicare nella causa promossa
direttamente in appello, con petizione 28 giugno 1999, da
AT 1
rappr. da RA 2
contro
CV 1
rappr. da RA 1
con cui
l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di US $ 330'000.-
(pari a fr. 505'725.-) oltre interessi al 5% dal 5 dicembre 1997, domanda
avversata dalla controparte, la quale, dopo aver denunciato la lite a __________
LI 1, e a LI 2 , denuncie la prima rimasta inevasa e la seconda cui la
convenuta ha in seguito rinunciato, ha postulato la reiezione della petizione;
completato
lo scambio degli allegati preliminari;
esperita
l'istruttoria di causa;
citate le
parti al dibattimento finale, che ha avuto luogo il 28 gennaio 2004;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
-
Alla
fine del 1996 il __________ AT 1, contattato da alcuni procacciatori d'affari
che gli avevano proposto di investire in Svizzera, si recò presso la sede __________
della fiduciaria CV 1 ove, presenti tra gli altri il funzionario __________ TE
3 e __________ LI 1, gli vennero illustrati gli estremi di un investimento
finanziario ad alto rendimento da effettuarsi negli Stati Uniti. Convinto dai
suoi interlocutori della bontà dell'operazione, il 21 gennaio 1997, egli
sottoscrisse presso quella società un contratto (doc. C) con LI 2 società
panamense facente capo a __________ LI 1, liberando nel contempo una somma di
US $ 300'000.-, che avrebbe dovuto creare, mensilmente, importanti guadagni.
Sennonché, dopo il versamento delle prime quattro rate mensili d'interessi per
complessivi US $ 78'000.-, i versamenti tutt'a un tratto cessarono e il
capitale investito, ivi compreso il supplemento del 10%, che in base al
contratto sarebbe stato pure dovuto in caso di inadempienza, non venne più
restituito all'investitore.
-
Con
la petizione in rassegna il __________ AT 1 ha convenuto in lite CV 1 nella sua
veste di consulente, collettore per i capitali investiti ed organizzatrice
dell'operazione, rimproverandole in particolare di non aver verificato la
validità della garanzia (un atto di cessione secondario relativo a una quota di
titoli del Tesoro USA), rivelatasi in seguito priva di valore, messa a suo
tempo a disposizione da LI 2 nell'evenienza di una sua inadempienza. Egli ha
pertanto chiesto la condanna della controparte al pagamento di US $ 330'000.-,
pari al 110% del capitale che avrebbe dovuto essere coperto dalla garanzia in
questione.
-
La
convenuta si è opposta alla petizione rilevando di aver in realtà svolto un
ruolo del tutto marginale nell'operazione, avendo funto unicamente da
collettore dei fondi dei clienti di __________ LI 1, che essa aveva poi
trasferito, su incarico di questi ultimi, a LI 2 la quale, insieme al predetto __________
LI 1, era dunque l'unica responsabile della perdita subita dall'attore. In tale
veste non le competeva alcun obbligo di controllo in merito alle garanzie
fornite a tutela del capitale investito, tanto più che la controparte si era
espressamente assunta la responsabilità dell'investimento, manifestamente di
carattere speculativo.
-
Nei
successivi allegati scritti e in sede conclusionale le parti si sono
sostanzialmente riconfermate nelle loro precedenti allegazioni e impugnative,
contestando quelle di controparte.
-
Per
giurisprudenza invalsa, il giudice non è vincolato dalle motivazioni
giuridiche, talvolta erronee, prospettate in causa dalle parti ed è tenuto ad
applicare d'ufficio il diritto (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m.
1 ad art. 87).
-
Come
accennato, l'attore ritiene che la mancata verifica della validità della
garanzia messa a disposizione da LI 2 costituisca una chiara violazione
contrattuale da parte della convenuta, tale da innescare la sua responsabilità.
Non è così. In base al contratto di mandato sottoscritto il 21 gennaio 1997
(doc. 2), la convenuta era in effetti unicamente tenuta, per quanto qui
interessa, a ricevere a suo nome la garanzia in questione (ovvero l'atto di
cessione secondario), che in base al contratto d'investimento concluso il
medesimo giorno sarebbe stata trasferita e consegnata all'attore (cfr. doc. C
exhibit "B"), e pertanto non le era assolutamente fatto obbligo di
effettuare verifiche o controlli particolari circa la validità della stessa o
in merito alla bontà delle entità giuridiche che l'avevano fornita. Il fatto
che, tra le varie persone presenti agli incontri tra le parti (l'attore, __________
__________ e __________ TE 3), il solo __________ abbia riferito che __________
TE 3 si era fatto carico di verificare la validità della garanzia (teste __________
p. 2; il teste __________ si è invece limitato ad affermare che la convenuta
doveva verificare l'esistenza della garanzia, p. 5) -questione di per sé
fondamentale e che dunque, se effettivamente vera, sarebbe stata certo
confermata anche dagli altri- non è, a giudizio di questa Camera, ancora
sufficiente per fondare una responsabilità contrattuale della convenuta, anche
perché in quell'occasione il teste aveva fatto riferimento a una garanzia
bancaria quando in realtà quella fornita era pacificamente di altra natura,
tanto più che neppure è dato a sapere se quel presunto impegno venne dato al
momento della sottoscrizione del contratto oppure venne fornito, semmai nel
senso di una semplice assicurazione, solo nella fase precontrattuale. Ad ogni
buon conto, in sede conclusionale, l'attore neppure ha preteso la rilevanza di
questa testimonianza.
-
Ancorché
questa tesi giuridica non sia stata evocata dall'attore -il che, come
accennato, non ne pregiudica comunque la ricevibilità (cfr. supra, consid. 5)-
questa Camera ritiene che la mancata verifica della validità della garanzia,
assieme ad altre circostanze che verranno evidenziate qui di seguito, è in ogni
caso tale da fondare una responsabilità extracontrattuale a carico della
convenuta, in particolare nella misura in cui quest'ultima ha contribuito a
creare nell'attore delle apparenze fallaci (sulla natura giuridica della
responsabilità per apparenze fallaci: cfr. DTF 120 II 331 consid. 5a,
124 III 297 consid. 6a; cfr. pure la sentenza inedita della I Corte civile del
Tribunale federale del 26 settembre 2001, 4C.193/2000 consid. 5; NRCP 2003
p. 276) rispettivamente gli ha fornito informazioni o assicurazioni errate
(anche qui si tratta in sostanza di un caso di applicazione della
responsabilità per aspettative risvegliate rispettivamente della culpa in
contrahendo: cfr. DTF 124 III 363 consid. 5 con rif. e la sentenza
inedita della I Corte civile del Tribunale federale del 26 settembre 2001,
4C.193/2000 consid. 4a; NRCP 2003 p. 275; II CCA 11 agosto 2003
inc. n. 12.2002.268).
7.1.1 L'istruttoria
di causa ha innanzitutto permesso di accertare che la convenuta aveva fatto
credere all'attore, contrariamente al vero, che -nonostante nel contratto di
cui al doc. 2 fosse indicato che l'investimento era stato proposto da LI 2
nella persona del __________ LI 1- l'investimento in questione sarebbe in
realtà avvenuto, se non proprio tramite lei stessa, quanto meno sotto il suo
controllo o con il suo coinvolgimento (cfr. teste __________ p. 3; cfr. pure la
rogatoria __________ TE 10, ad IV°, che conferma il doc. R, ove si evidenzia
che la convenuta aveva un "ruolo centrale" nella conduzione dell'investimento),
il che, trattandosi di un'importante fiduciaria svizzera, soggetta a seri
controlli, presupponeva implicitamente la serietà e la fattibilità tecnica e
operativa dell'operazione proposta, ivi comprese delle garanzie fornite (cfr.
teste __________ p. 5). Questo assunto è in particolare provato dalle seguenti
circostanze: il primo incontro tra le parti avvenne pacificamente presso la
sede della convenuta alla presenza del suo funzionario __________ TE 3 e di __________
LI 1; a quel momento l'attore non conosceva assolutamente __________ LI 1
(teste __________ TE 3 p. 6; cfr. la rogatoria di __________ TE 10, ad IV°, che
conferma il doc. R); né al momento delle presentazioni né in seguito __________
TE 3 accennò al fatto che __________ LI 1 in realtà non fosse un dipendente
della convenuta (rogatoria __________ TE 10, ad IV°, che conferma il doc. R;
cfr. pure il teste __________ p. 2); __________ LI 1 dava inoltre l'impressione
di essere un semplice subalterno di __________ TE 3 (cfr. la rogatoria di __________
TE 10, ad IV°, che conferma il doc. R); anche i colloqui successivi, in cui si
discussero diffusamente i dettagli dell'operazione (teste __________ TE 3 p.
7), ebbero luogo presso la sede della convenuta, alla presenza, tranne forse in
un'occasione in cui comparve pure __________ LI 1, di __________ TE 3 (teste __________
p. 5; cfr. pure il teste __________ p. 2); i vari contratti, di mandato (doc.
2) e di investimento (doc. C), vennero a loro volta firmati presso la sede
della convenuta (teste __________ TE 3 p. 6); il fatto che i contratti a quel
momento vennero intestati ad altre società diverse dalla convenuta costituiva
infine, in base alle assicurazioni fornite da __________ TE 3, una semplice
formalità organizzativa, che tuttavia non modificava la sua posizione
nell'affare (teste __________ p. 5; teste __________ p. 2 seg.).
7.1.2 Ma,
oltre ad aver creato queste apparenze fallaci nell'attore, la convenuta gli ha
pure fornito informazioni o assicurazioni errate circa l'operazione e le entità
giuridiche che vi partecipavano rispettivamente gli ha sottaciuto o comunque
non l'ha reso sufficientemente edotto su circostanze rilevanti di cui essa era
o avrebbe dovuto essere a conoscenza. Il teste __________ TE 10 ha in effetti
riferito che, in occasione dell'incontro cui egli partecipò presso la
convenuta, agli investitori venne trasmesso in maniera chiara ed inequivocabile
il messaggio che essa, seppur con l'ausilio di __________ LI 1, avrebbe
organizzato e controllato -ciò che è stato in seguito disatteso- le varie fasi
operative dell'investimento proposto, segnatamente attraverso un'attenta
analisi del contratto, degli strumenti finanziari che il contratto prevedeva,
nonché della piena legalità e correttezza di tutte le varie fasi contrattuali che
prevedevano lo scambio di denaro contro garanzie (cfr. il doc. R, il cui
contenuto è stato confermato dal teste in sede rogatoriale, ad IV°). A
prescindere da quanto precede, lo stesso funzionario __________ TE 3, per atti
concludenti, ha continuato a consigliare l'investimento in questione (teste __________
p. 5) o comunque non l'ha sconsigliato -il che nelle particolari circostanze
costituiva un'implicita conferma della serietà dell'operazione- ancorché non
conoscesse sufficientemente i partner dell'operazione né i dettagli
dell'investimento stesso: egli, in effetti, non aveva mai avuto a che fare in
precedenza con __________ LI 1, che aveva superficialmente conosciuto nel 1995,
ma della cui attività non aveva conoscenze particolari (teste __________ TE 3
p. 6 seg.); egli non sapeva verosimilmente nulla delle società implicate
nell'operazione, la panamense LI 2 (firmataria del contratto di investimento di
cui al doc. C), le americane __________ (società di revisione incaricata di
ricevere i fondi investiti e di rimettere le garanzie all'attore
rispettivamente alla convenuta stessa), __________ (società fiduciaria di LI 2)
e __________ (società beneficiaria delle garanzie messe a disposizione); e
neppure si era preoccupato di verificare (teste Tancredi Pasero p. 7; cfr.
risposta p. 10 e 12) -dando con ciò l'impressione che quanto veniva detto e/o
documentato corrispondeva al vero- le referenze che Marco LI 1 gli aveva
fornito in merito alla società Aliotta, Fritsch & Walsch (doc. 3)
rispettivamente le indicazioni, per altro vaghe, da questi rese avanti agli
investitori in merito al tipo d'investimento (acquisizione e rivendita di
titoli di stato americani), che pure in base alle previsioni avrebbe dovuto
creare profitti a dir poco straordinari, dell'ordine del 10% mensile (cfr. doc.
C).
7.2 Il
comportamento tenuto nell'occasione dalla convenuta, tramite il suo funzionario
__________ TE 3, è senz'altro costitutivo di colpa, anche nel caso in cui, come
sembra, egli avesse ritenuto che l'investitore era stato in realtà indirizzato
alla convenuta da collaboratori di __________ LI 1 (teste __________ TE 3 p.
6). Questi, se avesse prestato la necessaria attenzione, avrebbe in effetti
potuto e dovuto riconoscere che le sue dichiarazioni e i suoi silenzi erano
senz'altro tali da indurre l'attore, che fino a quel momento non aveva ancora
preso una decisione definitiva in merito all'investimento (tanto è vero che la
convenuta aveva garantito all'attore che fino alla firma del contratto
d'investimento avrebbe tranquillamente potuto riavere la somma depositata
presso di lei, cfr. teste __________ TE 3 p. 6), a ritenere serie le persone
partecipanti allo stesso rispettivamente fattibile e non azzardata l'operazione
proposta, corredata oltretutto dalle necessarie garanzie.
7.3 Contrariamente
a quanto ritenuto dall'attore, il danno che egli ha subito a seguito del
comportamento illecito della convenuta, per definizione dato dalla differenza
tra la situazione patrimoniale del leso creatasi in conseguenza del
danneggiamento e quella che sarebbe intervenuta in assenza dell'evento che ha
causato il danno (Brehm, Berner Kommentar, N. 70 ad art. 41 CO; DTF
104 II 199; II CCA 21 dicembre 1998 inc. n. 12.98.54), non corrisponde
all'importo, pari al 110% del capitale, che la garanzia avrebbe dovuto coprire.
In assenza di un formale impegno della convenuta a verificare la validità della
garanzia, esso deve in effetti essere intravisto nella somma che, a seguito
delle dichiarazioni e dei silenzi della convenuta, l'attore era stato in definitiva
indotto ad investire. In concreto esso deve dunque essere cifrato in US $
300'000.-, pari al capitale andato perso.
7.4 Nel
caso concreto non vi è dubbio che tra il comportamento illecito della convenuta
e il danno subito dall'attore vi sia un nesso di causalità adeguata, condizione
che è data qualora, secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della
vita, un fatto sia idoneo a provocare un risultato come quello che si è
realizzato, così che quest'ultimo appaia in modo generale favorito da tale
fatto (DTF 123 III 110 consid. 3a, 122 IV 17 consid. 2c/bb). Il fatto di
indurre la controparte, sulla base di impressioni e informazioni fallaci, a
ritenere serie le persone partecipanti a un investimento rispettivamente
fattibile e non azzardata un'operazione finanziaria, corredata oltretutto dalle
necessarie garanzie, è in effetti in generale tale da causare le perdite che
l'investimento in questione ha in seguito provocato.
- Ammessa
con ciò la responsabilità della convenuta per le perdite subite dall'attore
-anche perché il fatto che quest'ultimo nel doc. 2 abbia dichiarato di
assumersi la piena responsabilità dell'investimento non può liberare la
convenuta, sia per il fatto che in realtà gli erano state sottaciute o
dissimulate tutta una serie di circostanze rilevanti per l'investimento sia per
il fatto che a quest'ultima, come vedremo, andava in ogni caso imputata una
colpa grave (art. 100 cpv. 1 CO)- si tratta ora di stabilire l'ammontare del
risarcimento da lei dovuto, che il giudice deve valutare con equo apprezzamento
delle circostanze e della gravità delle colpe in gioco, segnatamente di quelle
imputabili all'attore e alla convenuta (art. 43 e 44 CO).
8.1 All'attore
va sicuramente rimproverata una certa colpa per aver dato seguito
all'investimento in questione. Già negli anni precedenti egli aveva invero
espresso il suo interesse per investimenti all'estero, ancorché vi avesse poi
rinunciato in assenza di sufficienti garanzie (petizione p. 5; cfr. teste __________
p. 4). Confrontato ora con l'eventualità di un investimento in Svizzera tramite
una fiduciaria affermata come la convenuta, egli si è subito dimostrato
interessato, tant'è che si è ben presto recato a __________ per un incontro e
in seguito, visto l'esito dei colloqui, ha provveduto a far affluire i capitali
necessari su un conto fiduciario aperto presso la convenuta in attesa che si
perfezionassero le relative pratiche. Di formazione ragioniere, egli doveva
inoltre essere consapevole del rischio insito in un investimento come quello
concretamente prospettato, che, nella misura in cui prevedeva profitti
dell'ordine del 10% mensile rispettivamente, in caso di inadempienza dei
mutuatari, un risarcimento pari al 110%, doveva senz'altro essere considerato
di carattere speculativo; a maggior ragione se si pensa che il funzionario di
una banca della piazza luganese, da lui contattato, glielo aveva sconsigliato
proprio per questo motivo (teste __________ TE 7 p. 1). Oltretutto, a parte
essersi informato sulla reputazione della convenuta (petizione p. 3, cfr. teste
__________ TE 7 p. 1), egli non conosceva né __________ LI 1 né le persone
giuridiche che avrebbero partecipato all'operazione, né era al corrente, se non
in modo vago, del genere di investimenti che sarebbero stati effettuati negli
Stati Uniti. E ciononostante aveva sottoscritto un documento -della cui
limitata portata si è comunque già detto- in cui si assumeva la piena
responsabilità dell'investimento (doc. 2).
8.2 Alla
convenuta, come esposto in dettaglio nei considerandi che precedono (in
particolare consid. 7.1), va invece rimproverato sia di aver fatto credere
all'attore, contrariamente al vero, che l'investimento in questione sarebbe
avvenuto, se non proprio tramite lei stessa, quanto meno sotto il suo controllo
o con il suo coinvolgimento, ciò che presupponeva implicitamente la serietà e
la fattibilità tecnica e operativa dell'operazione proposta ivi comprese delle
garanzie fornite, sia di avergli fornito informazioni o assicurazioni errate
circa l'operazione e le entità giuridiche che vi partecipavano rispettivamente
di avergli sottaciuto o comunque non averlo reso sufficientemente edotto su
circostanze rilevanti di cui essa era o avrebbe dovuto essere a conoscenza.
Nell'occasione essa ha agito con una leggerezza ed approssimazione estrema,
assolutamente intollerabili per una società fiduciaria svizzera, tanto più che
essa, per il suo intervento, aveva beneficiato delle commissioni per la
gestione di apertura del conto fiduciario. Accettando di agire anche quale fiduciaria
di __________ LI 1 (teste __________ TE 3 p. 6), essa si è di fatto venuta a
trovare nel mezzo di un conflitto di interessi, che ha in definitiva risolto a
scapito dell'attore. Ad aggravare ulteriormente la sua posizione, va pure
menzionato il fatto che il contratto d'investimento speculare da lei concluso
successivamente -ma pur sempre prima che il denaro degli investitori fosse
inviato negli Stati Uniti- con __________ (doc. A) prevedeva addirittura
un'incredibile tasso d'interesse mensile del 40% mensile, di cui oltretutto, a
conferma del suo coinvolgimento, una percentuale era a suo favore (teste __________
TE 3 p. 6 e 8; cfr. pure teste __________ p. 3), circostanza questa che certo
avrebbe dovuto indurla a dubitare delle affermazioni fornite da __________ LI 1
rispettivamente ad effettuare ulteriori controlli o verifiche, che, se messi in
atto -ciò che venne fatto, tardivamente, solo dopo la sospensione dei
versamenti delle rate mensili, rivolgendosi a uno studio legale americano (cfr.
doc. D)- avrebbero senz'altro permesso di smascherare l'inconsistenza, per
altro facilmente riconoscibile (cfr. doc. D), del castello di carta costruito
da __________ LI 1. Lo stesso __________ TE 3 ha del resto dovuto ammettere
che, confrontato con un contratto che gli prospettava guadagni del 40% mensile,
mai avrebbe messo a disposizione i suoi soldi (teste __________ TE 3 p. 8). E
tuttavia ha fatto in modo che la convenuta lo sottoscrivesse (SIC!).
8.3 Esaminando le colpe che in concreto si contrappongono, occorre
rilevare che quella della convenuta, grave, deve senz'altro essere considerata
predominante, non solo perché è lei che, sfruttando la sua posizione di
fiducia, ha contribuito a creare la situazione "di pericolo" per
l'attore, ma anche perché con le sue dichiarazioni e con i suoi silenzi lo ha
di fatto indotto a far venir meno ogni sua capacità critica. La leggerezza
dimostrata nell'occasione da quest'ultimo, che era cognito della materia ed al
quale oltretutto l'investimento in questione era sconsigliato da un funzionario
di banca (cfr. consid. 8.1), assume però a sua volta i connotati di una colpa
non indifferente, che, pur non portando a un'interruzione del nesso causale, a
giudizio della scrivente Camera giustifica tutto sommato di ridurre la misura
del risarcimento in ragione di 2/5.
- Ne
discende, in parziale accoglimento della petizione, che a favore dell'attore
può in definitiva essere riconosciuta la somma di US $ 180'000.- (3/5 di US $
300'000.-), cui vanno aggiunti, come da lui richiesto -e non contestato dalla
convenuta- gli interessi al 5% dal 5 dicembre 1997 (per la decorrenza degli
interessi in caso di atto illecito, cfr. Brehm, op. cit., N. 97 e 99 ad
art. 41 CO; II CCA 27 luglio 2004 in. n. 12.2003.96).
La tassa
di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati per le spese
gli art. 148 CPC e la LTG
dichiara e pronuncia
I. La
petizione 28 giugno 1999 è parzialmente accolta.
§. Di conseguenza CV 1, __________,
è condannata a pagare al __________ AT 1, __________ la somma di US $ 180'000.-
oltre interessi al 5% dal 5 dicembre 1997.
II. Le
spese giudiziarie, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr.
11'750. --
b)
testimoni
fr. 80.--
c)
spese fr.
170.--
Totale
fr. 12'000. --
già
anticipate dall'attore, restano a suo carico in ragione di 5/11 e per la
rimanenza sono a carico della convenuta, che rifonderà alla controparte fr.
2'000.- a titolo di ripetibili parziali.
III. Intimazione:
Terzi implicati
- LI
1
- LI
2
- TE
1
- TE
2
- TE
3
- TE
4
- TE
5
- TE
6
- TE
7
- TE
8
- TE
9
- TE
10
Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster