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Numero d'incarto:
10.2000.6
Data decisione, Autorità:
11.03.2000, ICCA
Incarto n.
10.2000.00006
Lugano
11 marzo 2000/ld
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per giudicare sull'istanza di delibazione del
21 febbraio 2000 presentata da
__________ (patrocinato dall'avv. __________)
riguardante
la sentenza emanata il 21 gennaio 1999 dalla giudice unica del Tribunale
distrettuale di __________ (Bezirksgericht __________, Einzelrichterin
in Ehesachen) nella causa di divorzio che ha opposto l'istante a
__________;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolta
l'istanza di delibazione;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che
con sentenza del 21 gennaio 1999 la giudice unica nelle cause matrimoniali del
Tribunale distrettuale di __________ ha pronunciato il divorzio fra __________
e __________, omologando la convenzione sottoscritta dai coniugi in cui la
moglie accetta di cedere al marito le particelle n. __________, __________ e
__________ RFD di __________, intestate alle parti, il marito impegnandosi da
parte sua ad assumere sia gli oneri ipotecari gravanti i fondi sia i costi del
trapasso (punto 2 lett. d/bb);
che il 21
febbraio 2000 __________ ha chiesto la delibazione di tale sentenza nel Cantone
Ticino;
che le
parti hanno rinunciato a comparire davanti alla Camera per il contraddittorio,
sicché nulla osta all'emanazione del presente giudizio;
e considerando
in diritto: che
secondo l'art. 510 CPC le sentenze civili pronunciate da tribunali confederati
sono riconosciute e dichiarate esecutive nel Cantone Ticino se sono passate in
giudicato (lett. a), se emanano dall'autorità giudiziaria competente (lett. b)
e se le parti sono state regolarmente citate, rappresentate o giudicate in
contumacia (lett. c);
che il
dispositivo n. 2 lett. d/bb con cui la giudice unica ha omologato la
convenzione sugli effetti accessori del divorzio in merito al citato trapasso
immobiliare è il solo suscettibile di esecuzione nel Ticino;
che gli
altri dispositivi riguardano, in effetti, o la pronuncia del divorzio
(trascritta d'ufficio nei relativi registri a cura delle autorità di stato
civile: art. 130 n. 4 OSC) o altri accordi d'ordine patrimoniale senza rapporto
con il Cantone;
che la
sentenza in questione ha acquisito forza di giudicato il giorno stesso della
sua emanazione, come risulta dall'attestato in calce all'esemplare della
sentenza prodotta ai fini della delibazione;
che nulla
induce a dubitare circa la competenza dell'autorità adita, verificata d'ufficio
dal tribunale stesso (art. 144 vCC; DTF 111 II 403 consid. 4a), l'attrice
risultando per altro domiciliata – quanto meno al momento del divorzio – nella
giurisdizione del tribunale;
che le
parti sono state regolarmente citate in giudizio, la sentenza omologando appunto
la convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio da loro presentata al
Tribunale per l'approvazione;
che sono
date, ciò premesso, le condizioni cumulative disposte dall'art. 510 CPC;
che gli
oneri dell'attuale procedura vanno a carico dell'istante, il quale ha
dichiarato di assumere i costi relativi (clausola d/bb della convenzione),
tanto più che la convenuta ha aderito alla delibazione e non può quindi
considerarsi soccombente nel senso dell'art. 148 cpv. 1 CPC;
che per
gli stessi motivi non si giustifica attribuire ripetibili;
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'istanza
è accolta, nel senso che il dispositivo n. 2 lett. d/bb della sentenza emanata
fra le parti il 21 gennaio 1999 dalla giudice unica nelle cause matrimoniali
del Tribunale distrettuale di __________ (Bezirksgericht __________, Einzelrichterin
in Ehesachen) è riconosciuto e dichiarato esecutivo nel Cantone Ticino.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 200.–
b) spese fr. 50.–
fr.
250.–
sono
posti a carico dell'istante. Non si assegnano ripetibili.
- Intimazione
a:
– avv.
__________;
–
__________.
Per la prima Camera civile
del Tribunale d'appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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