Recognition and enforceability of foreign divorce judgment in Ticino

10.2000.6Outro Tribunal11 de mar. de 2000Granted

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The First Civil Chamber of the Ticino Court of Appeal granted an application for delibation of a German divorce judgment. It held that only the dispositive part approving the spouses’ real-estate transfer agreement could be recognized and declared enforceable in Ticino, since the divorce itself and other patrimonial provisions were not enforceable there. The foreign judgment was final, came from a competent authority, and the parties had been duly summoned. Costs of CHF 250 were charged to the applicant, with no ripetibili awarded.

Sumário Omnilex

Art. 510 CPC; recognition and declaration of enforceability of a foreign civil judgment in Ticino: the cumulative requirements of finality, jurisdiction of the foreign court, and proper summons/representation must be met. Ex officio review of competence is required (consid. 4a). In divorce matters, only those dispositive parts that are capable of enforcement in Ticino may be delimited; the divorce itself is taken care of ex officio by civil-status registration, and purely patrimonial arrangements without territorial connection do not require delibation. Where the opposing party does not contest the request, costs may nonetheless be placed on the applicant if the applicant has undertaken them and the respondent is not unsuccessful within the meaning of Art. 148 CPC.

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Numero d'incarto: 10.2000.6

Data decisione, Autorità: 11.03.2000, ICCA

Incarto n. 10.2000.00006

Lugano 11 marzo 2000/ld

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretario:

Ambrosini, vicecancelliere

sedente per giudicare sull'istanza di delibazione del 21 febbraio 2000 presentata da

__________ (patrocinato dall'avv. __________)

riguardante la sentenza emanata il 21 gennaio 1999 dalla giudice unica del Tribunale distrettuale di __________ (Bezirksgericht __________, Einzelrichterin in Ehesachen) nella causa di divorzio che ha opposto l'istante a

__________;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev'essere accolta l'istanza di delibazione;

  1. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: che con sentenza del 21 gennaio 1999 la giudice unica nelle cause matrimoniali del Tribunale distrettuale di __________ ha pronunciato il divorzio fra __________ e __________, omologando la convenzione sottoscritta dai coniugi in cui la moglie accetta di cedere al marito le particelle n. __________, __________ e __________ RFD di __________, intestate alle parti, il marito impegnandosi da parte sua ad assumere sia gli oneri ipotecari gravanti i fondi sia i costi del trapasso (punto 2 lett. d/bb);

che il 21 febbraio 2000 __________ ha chiesto la delibazione di tale sentenza nel Cantone Ticino;

che le parti hanno rinunciato a comparire davanti alla Camera per il contraddittorio, sicché nulla osta all'emanazione del presente giudizio;

e considerando

in diritto: che secondo l'art. 510 CPC le sentenze civili pronunciate da tribunali confederati sono riconosciute e dichiarate esecutive nel Cantone Ticino se sono passate in giudicato (lett. a), se emanano dall'autorità giudiziaria competente (lett. b) e se le parti sono state regolarmente citate, rappresentate o giudicate in contumacia (lett. c);

che il dispositivo n. 2 lett. d/bb con cui la giudice unica ha omologato la convenzione sugli effetti accessori del divorzio in merito al citato trapasso immobiliare è il solo suscettibile di esecuzione nel Ticino;

che gli altri dispositivi riguardano, in effetti, o la pronuncia del divorzio (trascritta d'ufficio nei relativi registri a cura delle autorità di stato civile: art. 130 n. 4 OSC) o altri accordi d'ordine patrimoniale senza rapporto con il Cantone;

che la sentenza in questione ha acquisito forza di giudicato il giorno stesso della sua emanazione, come risulta dall'attestato in calce all'esemplare della sentenza prodotta ai fini della delibazione;

che nulla induce a dubitare circa la competenza dell'autorità adita, verificata d'ufficio dal tribunale stesso (art. 144 vCC; DTF 111 II 403 consid. 4a), l'attrice risultando per altro domiciliata – quanto meno al momento del divorzio – nella giurisdizione del tribunale;

che le parti sono state regolarmente citate in giudizio, la sentenza omologando appunto la convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio da loro presentata al Tribunale per l'approvazione;

che sono date, ciò premesso, le condizioni cumulative disposte dall'art. 510 CPC;

che gli oneri dell'attuale procedura vanno a carico dell'istante, il quale ha dichiarato di assumere i costi relativi (clausola d/bb della convenzione), tanto più che la convenuta ha aderito alla delibazione e non può quindi considerarsi soccombente nel senso dell'art. 148 cpv. 1 CPC;

che per gli stessi motivi non si giustifica attribuire ripetibili;

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'istanza è accolta, nel senso che il dispositivo n. 2 lett. d/bb della sentenza emanata fra le parti il 21 gennaio 1999 dalla giudice unica nelle cause matrimoniali del Tribunale distrettuale di __________ (Bezirksgericht __________, Einzelrichterin in Ehesachen) è riconosciuto e dichiarato esecutivo nel Cantone Ticino.

  1. Gli oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 200.–

b) spese fr. 50.–

fr. 250.–

sono posti a carico dell'istante. Non si assegnano ripetibili.

  1. Intimazione a:

– avv. __________;

– __________.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

La presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Palavras-chave

recognitionenforceabilitydivorceforeign judgmentreal estate transfercostsparty compensation

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Questão jurídica principal

Whether the foreign divorce judgment could be recognized and declared enforceable in Ticino

Decisão extraída

Yes, but only as to operative point 2(d/bb), the part concerning the real-estate transfer with executory effect in Ticino.

Fundamentação extraída

The judgment met the cumulative requirements of Art. 510 CPC: finality, competence of the foreign court, and proper summons/representation. Only the property-transfer clause was capable of enforcement in Ticino; the divorce itself and other patrimonial arrangements were not.

Questão jurídica principal

Allocation of procedural costs and party compensation

Decisão extraída

The applicant had to bear the costs; no party compensation was awarded.

Fundamentação extraída

The applicant undertook the relevant costs in the convention, and the respondent had joined the delibation request and was therefore not unsuccessful within the meaning of Art. 148 CPC.

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