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Numero d'incarto:
10.2001.35
Data decisione, Autorità:
27.12.2001, ICCA
Incarto n.
10.2001.00035
Lugano,
27 dicembre
2001/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Pellegrini
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per giudicare sull'istanza di delibazione del
3 dicembre 2001 presentata da
(patrocinata dall'avv. __________)
riguardante la sentenza del 17 ottobre
2001 con cui l'Arrondissement judiciaire I __________, ha pronunciato il divorzio tra l'istante e
__________;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolta
l'istanza di delibazione;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che
con sentenza del 17 ottobre 2001 l'Arrondissement judiciai-re I
__________ (Canton Berna) ha sciolto per divorzio
il matrimonio contratto il __________ 1974 da __________ e __________ (entrambi
del 1947);
che con
il dispositivo n. 2 della sentenza il tribunale ha omologato una convenzione
sulle conseguenze del divorzio in cui __________ dichiara di cedere alla
moglie, in liquidazione del regime matrimoniale, la sua quota di comproprietà
(un mezzo) sulle particelle n. __________ e __________ RFD di __________;
che, ciò
premesso, il tribunale ha ordinato all'ufficiale del registro fondiario del Distretto
di __________ il trasferimento delle due citate particelle in proprietà esclusiva
di __________ (dispositivo n. 5);
che
__________ chiede ora a questa Camera, con istanza del 3 dicembre 2001, la
delibazione della predetta sentenza nel Cantone Ticino;
che
__________ ha scritto spontaneamente a questa Camera, il 4 dicembre 2001, di
rinunciare al contraddittorio orale e di aderire alla domanda;
che con
ordinanza del 7 dicembre 2001 il giudice delegato ha invitato l'istante a
produrre entro 10 giorni l'originale o una copia dichiarata conforme della
sentenza di divorzio con attestazione del passaggio in giudicato;
che
l'istante ha ottemperato all'invito l'11 dicembre 2001;
che nulla
osta, ciò premesso, all'emanazione della sentenza;
e considerando
in diritto: che
secondo l'art. 510 CPC le sentenze civili pronunciate da tribunali confederati
sono riconosciute e dichiarate esecutive nel Cantone Ticino se sono passate in
giudicato (lett. a), se emanano dall'autorità giudiziaria competente (lett. b)
e se le parti sono state regolarmente citate, rappresentate o giudicate in
contumacia (lett. c);
che i
dispositivi n. 2 e 5 con cui tribunale confederato ha omologato la convenzione
sulle conseguenze del divorzio in merito al noto trapasso immobiliare,
invitando l'ufficiale del registro fondiario del Distretto di __________ a
iscrivere il trasferimento dei beni dalla comproprietà dei coniugi a quella esclusiva
della moglie, sono i soli suscettibili di essere eseguiti nel Ticino;
che gli
altri dispositivi riguardano, in effetti, o la pronuncia del divorzio
(trascritta d'ufficio nei relativi registri a cura delle autorità di stato
civile: art. 130 n. 4 OSC) o altri accordi d'ordine patrimoniale senza rapporto
con il Cantone;
che la
sentenza in questione ha acquisito forza di giudicato il
30
ottobre 2001, come risulta dall'attestazione apposta il 10 dicembre 2001 dal segretario
del tribunale in calce all'esemplare autenticato della sentenza esibito per la
delibazione;
che dopo
l'entrata in vigore della legge federale sul foro in materia civile, il 1° gennaio
2001, la competenza del giudice confederato dal quale emana la sentenza non può
più essere riesaminata in sede di delibazione (art. 37 LForo), sicché l'art.
510 lett. b CPC va considerato caduco (FF 1999 pag. 2473);
che le
parti constano essere state regolarmente citate in giudizio, la sentenza omologando
per altro la convenzione sulle conseguenze del divorzio da loro presentata al
tribunale per l'approvazione;
che sono
date, ciò premesso, le condizioni cumulative disposte dall'art. 510 lett. a e c
CPC;
che gli
oneri dell'attuale procedura vanno a carico dell'istante, il convenuto non essendosi
opposto alla delibazione e non potendosi in ogni modo considerare soccombente
nel senso dell'art. 148 cpv. 1 CPC;
che
per gli stessi motivi non si giustifica di attribuire ripetibili a una parte o
all'altra;
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'istanza
è accolta, nel senso che i dispositivi n. 2 e 5 della sentenza emanata fra le
parti il 17 ottobre 2001 dall'Arrondissement judiciaire I
__________ sono riconosciuti e dichiarati esecutivi
nel Cantone Ticino.
- Gli
oneri processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 200.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
250.–
sono
posti a carico dell'istante. Non si assegnano ripetibili.
- Intimazione:
– avv.
__________;
–
__________.
Per la prima Camera civile
del Tribunale d'appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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