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Numero d'incarto:
10.2002.135
Data decisione, Autorità:
14.01.2004, PRPEN
Incarto
n.
10.2002.135/AMM
DAP
600/2002
Bellinzona
14
gennaio 2004
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con la segretaria Laura
Rossini per statuire nel procedimento penale a carico di
accusato di trascuranza
degli obblighi di mantenimento,
per
avere, a __________ __________ e a __________ nel __________ 2001, omesso di
versare gli alimenti impostigli con decreto supercautelare __________
__________ 2001 della Pretura di __________, ammontanti a complessivi fr.
5030.– (fr. 1040.– __________; fr. 1040.– __________; fr. 2950.– moglie),
benché abbia o possa avere i mezzi per fare almeno un versamento parziale;
reato
previsto dall'art. 217 cpv. 1 CP;
perseguito con
decreto d’accusa DAP / di data __________ __________ 2002
del ___________ che ha proposto la condanna:
-
alla
pena di 10 (dieci) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo
di prova di 2 (due) anni,
-
al
pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.– e delle spese giudiziarie di
fr. 150.–;
vista l'opposizione
interposta dall'accusato il __________ __________ 2002;
considerato che
per gli art. 208 e 210 CPP l'accusato e la parte civile hanno il diritto di inoltrare
al Procuratore pubblico opposizione scritta contro le proposte contenute nel
decreto d'accusa entro 15 giorni dall'intimazione;
che
il decreto d'accusa è stato intimato per raccomandata al prevenuto – al suo
domicilio di __________ __________, __________ __________ __________ –
__________ __________ 2002 (v. timbro apposto sul retro del 2° foglio del doc.
C), ed è pervenuto al destinatario, secondo gli accertamenti esperiti dal
Ministero pubblico (doc. B) il giorno successivo;
che
l'opposizione interposta dal difensore il __________ __________ 2002 risulta
dunque tardiva;
che
la particolarità della fattispecie giustifica di rinunciare, in via
eccezionale, al prelievo di tasse e spese del presente giudizio;
per questi
motivi, visti gli art. 208 e 210 CPP,
pronuncia: 1. L'opposizione
è irricevibile.
-
Alla
crescita in giudicato della presente decisione, l'incarto sarà retrocesso al
Procuratore pubblico per quanto di sua competenza.
-
Non
si prelevano né tasse né spese dell'attuale giudizio.
-
Intimazione
a:
Il giudice: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di
cassazione e revisione penale. Il ricorso deve essere presentato al giudice
della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla notificazione
della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge
che si ritengono lese.
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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