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Numero d'incarto:
10.2002.195
Data decisione, Autorità:
12.03.2004, PRPEN
Incarto
n.
10.2002.195/AMM
Bellinzona
12
marzo 2004
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con Laura Rossini in qualità
di segretaria per giudicare
(difeso dalla dott. iur. __________ __________,
__________)
accusato di 1.
complicità in ripetuti furti (consumati e tentati),
aggravati,
siccome perpetuati (recte: perpetrati) da banda intesa a commettere
furti
per
avere a __________, , __________ e __________ nel corso del periodo
aprile/ giugno 2001, intenzionalmente aiutato terzi a commettere furti
d'automobili, e meglio per avere aiutato __________ __________ (detto
""), __________ , __________ __________ e certo
"" (persona non identificata) a sottrarre (rispettivamente
tentato di sottrarre) automobili da trasferire all'estero, in particolare
__________ e __________, e meglio per avere:
– nel
corso della fine aprile/inizio maggio 2001, mentre si trovava presso il
__________ __________ di __________ in compagnia di __________ __________,
messo in contatto telefonico quest'ultimo con __________ __________, al fine di
permettere ai due di pianificare furti d'automobili;
– nel
corso del mese di maggio 2001, organizzato incontri fra __________ __________ e
__________ __________, dapprima presso il __________ __________ di __________ e
in seguito presso il __________ __________ __________ di __________, affinché i
due pianificassero furti d'automobili;
– la
notte fra il 25/26 maggio 2001, dopo aver preso conoscenza del furto
dell'automobile __________ (n. telaio __________), perpetrato la notte stessa
dall’organizzazione di __________ __________, preso in consegna DM 2000.– dallo
stesso al fine di consegnarli a __________ __________ quale compenso per
l’esecuzione materiale del furto ;
– nel
corso della stessa notte, accompagnato con la propria autovettura __________
__________ e "__________" presso la stazione di benzina __________ di
__________, al fine di recuperare l'auto __________ __________ di __________
che era stata parcheggiata nelle vicinanze del Garage prima di commettere il
furto;
– sempre
nel corso della stessa notte, accompagnato con la propria automobile __________
__________, __________ __________ e __________ __________ in diversi
spostamenti nel Sottoceneri e in Italia, finalizzati a perfezionare furti
d'auto, rispettivamente al trasferimento all'estero della refurtiva;
reato
previsto dall'art. 139 n. 3 cpv. 2 e 25 CP;
- favoreggiamento,
per
avere sottratto una persona ad atti di procedimento penale, e meglio per
avere, nel periodo fine maggio 2001/inizio giugno 2001, ospitato nel proprio
appartamento di __________ il noto latitante __________ __________ (detto
"__________"), nonostante fosse a conoscenza che questi era colpito
da ordine di arresto emanato in data 15 settembre 1993 dalle autorità
giudiziarie del Cantone Ticino e da altre autorità estere e che aveva appena
commesso furti d'auto in Ticino;
reato
previsto dall'art. 305 cpv. 1 CP,
perseguito con
decreto d’accusa DAC / del __________ __________ 2002 del
che propone la condanna:
-
alla
pena di 90 (novanta) giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un
periodo di 4 (quattro) anni,
-
alla
revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 60
(sessanta) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero
Pubblico del Cantone Ticino in data 10 maggio 1999,
-
alla
pena accessoria dell'espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 7
(sette) anni, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro)
anni,
-
rinvia
le parti civili al competente foro per eventuali pretese di risarcimento,
-
al
pagamento della tassa di giustizia di fr. 250.– e delle spese giudiziarie di
fr. 200.–;
vista l’opposizione
al decreto d’accusa interposta dall'accusato il 29 ottobre 2002;
indetto il
dibattimento 12 marzo 2004, cui sono intervenuti l'accusato e il difensore;
accertate le
generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio
dell'accusato;
sentito il
difensore, il quale chiede il proscioglimento dell'imputato da entrambi i capi
d'accusa per carenza dei requisiti oggettivi e soggettivi dei reati; in subordine,
dandosi l'eventuale reato di favoreggiamento, auspica l'applicazione dell'art.
305 cpv. 2 CP e un conseguente ridimensionamento della pena;
posti a
giudizio i seguenti quesiti:
- se
l'imputato è autore colpevole di
1.1 complicità
in ripetuti furti (consumati e tentati) aggravati, commessa nelle circostanze
di cui sopra,
1.2 favoreggiamento, commesso nelle circostanze di cui sopra;
- in
caso di risposta affermativa ai quesiti n. 1.1 e/o 1.2:
2.1 quale
pena e/o pena accessoria dev'essere inflitta all'imputato,
2.2 se
dev'essere concessa la sospensione condizionale dell'eventuale pena e/o pena
accessoria e, se sì, per quale periodo di prova,
2.3
se dev'essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso
alla pena di 60 (sessanta) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti
dal Ministero Pubblico del Cantone Ticino in data 10 maggio 1999;
- il
giudizio sugli oneri processuali;
preso atto che
nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione
scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli
art. 25, 41, 55, 63 segg., 139 n. 3 cpv. 2 e 305 cpv. 1 CP; 9 segg. e 273 segg.
CPP; 39 LTG;
rispondendo ai
quesiti posti come segue:
dichiara __________
autore
colpevole di favoreggiamento, per i fatti compiuti nelle circostanze descritte
nel decreto d'accusa DAC __________/__________del ____________________ 2002;
proscioglie __________
dall'accusa
di complicità in ripetuti furti (consumati e tentati) aggravati, per i
fatti descritti nel medesimo decreto d'accusa;
condanna __________
-
alla
pena di 15 (quindici) giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo
di prova di 3 (tre) anni,
-
al
pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 600.–;
inoltre non
revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 60
(sessanta) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero
Pubblico del Cantone Ticino in data 10 maggio 1999, ma ne prolunga di 1 (un) anno
il periodo di prova;
ordina l'iscrizione
della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il
periodo fissato dagli art. 80 e 41 n. 4 CP;
Intimazione
a:
– dott. iur. _________ _________
– Ministero pubblico della Confederazione, Berna,
– Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
– Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Bellinzona,
– Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
– Servizio di coordinamento in materia di casellario
giudiziale, Bellinzona,
– Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La
sentenza è definitiva.
Il giudice: La
segretaria:
Distinta di
pagamento a carico di _ACCU0:
fr.
350.– tassa di giustizia
fr. 250.– spese giudiziarie
fr. 600.– totale
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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