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Numero d'incarto:
10.2003.299
Data decisione, Autorità:
16.07.2003, PRPEN
Incarto
n.
10.2003.299
DA
1205/2003
Bellinzona
16 luglio 2003
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Fulvio Campello in
qualità di segretario, per giudicare
__________ __________, nata
__________, di __________ e __________ nata , nata il
__________ 1957 a __________ __________ (), cittadina croata,
domiciliata a __________, divorziata, gerente, attualmente disoccupata
difesa da: Dott. iur. __________, __________,
prevenuta colpevole di incendio colposo, per avere, in
qualità di gerente dell'albergo __________ di __________, cosciente del
problema segnalatole in precedenza da un tecnico, omesso per negligenza di far
verificare da specialisti del ramo il corretto funzionamento dell'impianto
elettrico del menzionato esercizio pubblico di proprietà di __________ e
__________, da un cui quadro di valvole si sprigionò, il 15 dicembre 2002, un
incendio che danneggiò un locale adibito a ripostiglio, nonché il materiale ivi
contenuto;
fatti avvenuti nelle indicate circostanze di
tempo e di luogo;
reato
previsto dall'art. 222 cpv. 1 CPS, richiamati gli art. 41
cifra 1 e 68 cifra 2 CPS;
perseguita con decreto
d’accusa del __________ 2003 DA n. / del Sostituto Procuratore
pubblico Andrea Pagani, __________, che propone la condanna:
- Alla
pena di 5 (cinque) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo
di prova di 2 (due) anni, a valere quale pena interamente aggiuntiva a quella
di 15 (quindici) giorni di detenzione, sospesa condizionalmente per un periodo
di prova di 2 (due) anni, unita ad una multa di fr. 1'000.--, erogata dal
Ministero pubblico, __________, il 16 dicembre 2002.
Riservate le disposizioni
di cui all'art. 15 della Legge cantonale sull'organizzazione della lotta contro
gli incendi, gli inquinamenti e i danni della natura (LLI).
- Al
pagamento della tassa di giustizia di fr .100.-- e delle spese giudiziarie di
fr. 100.--;
ed inoltre La condanna verrà iscritta a
casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art.
80 CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 15 aprile 2003, dal
difensore;
indetto il
dibattimento 16 luglio 2003, al quale hanno partecipato l'accusato, assistito
dal difensore, mentre il Sostituto Procuratore pubblico ha rinunciato a
presenziare, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa
impugnato;
accertate le
generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto
all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale chiede il
proscioglimento della propria assistita con formula piena. Alla signora
__________ non è in effetti possibile imputare alcun tipo di negligenza.
Avvertendo tempestivamente sia i signori __________, che la signora __________,
ella ha fatto tutto quanto nelle sue possibilità per prevenire l'incendio. Non
va poi dimenticato che i proprietari dello stabile sono i signori __________,
che hanno pure la patente per l'esercizio pubblico. La locatrice diretta è
invece la signora Nespoli. Pertanto i responsabili del controllo dello stato dell'edificio
e dei suoi impianti sono i signori __________. Questa posizione è corroborata
dal fatto che la legge cantonale sugli esercizi pubblici obbliga il proprietario
dello stabile a concludere un'assicurazione RC stabile ed a richiedere
l'abitabilità dello stesso.
La signora __________ era
semplicemente titolare del certificato di capacità, che le permetteva di
gestire il ristorante albergo Unione. In tal senso ella ha concluso un
contratto di assicurazione RC impresa.
Non va poi trascurato il fatto
che la segnalazione effettuata dal tecnico dei riscaldamenti riguardava
esclusivamente il quadro elettrico collegato con il bruciatore; non quello che
ha dato origine all'incendio. Quest'ultimo (che si trovava "nascosto"
nello sgabuzzino al primo piano) non aveva mai creato problemi o dato segni di
malfunzionamento. Esso non è nemmeno mai stato manipolato ed ha dato origine
alle fiamme in maniera autonoma.
Infine ricorda che la sua
assistita, per effettuare qualsiasi intervento nello stabile, doveva chiedere
alla signora __________ e poi ai signori __________, che solitamente se ne
occupavano direttamente. Occorre dire che la signora __________ ha sempre
ostacolato l'esecuzione di lavori nel ristorante.
Il permesso dei proprietari ad
eventualmente fare controllare l'impianto elettrico, era stato concesso, in
maniera generica ed informale, solo 2 giorni prima dell'incendio, per cui
l'imputata non ha nemmeno avuto il tempo materiale di contattare gli elettricisti.
Da
ultimo rileva che le assicurazioni hanno risarcito tutti i danni, cosa che non
avrebbero mai fatto se avessero avuto il sospetto dell'esistenza di una colpa
della signora __________ ;
sentito da
ultimo l'accusata, la quale si conferma nelle parole della difesa;
posti a
giudizio i seguenti quesiti:
-
È la
signora __________ __________, nata __________, autrice colpevole d'incendio colposo?
-
In caso
affermativo deve essere ridotta la pena proposta e se sì in che misura?
-
L’imputata
può beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, a quali
condizioni?
-
L'eventuale
pena deve valere quale pena interamente aggiuntiva a quella erogata dal
Ministero pubblico in data 16 dicembre 2002?
-
L’eventuale
condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e, se sì, a quali
condizioni potrà avvenire la cancellazione?
-
A
chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed
esaminati gli atti;
preso atto che
nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la
motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli
art. 41, 63, 68 cifra 2, 222 cpv. 1 CPS; 15 LLI; 9 e ss., 273 e ss. CPP;
39 LTG;
rispondendo ai
quesiti posti;
proscioglie __________
__________, nata __________, di __________ e
__________ nata , nata il __________ 1957 a __________ (),
cittadina croata, domiciliata a __________, divorziata, gerente, attualmente
disoccupata
dall'accusa
d'incendio colposo,
per
i fatti compiuti a __________ il 15 dicembre 2002, e meglio come descritto nel
decreto d'accusa DA n. / del __________ 2003;
carica le
spese di giustizia allo Stato;
le parti sono
state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di
ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque
giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della
sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione
a:
__________ __________, __________,
Sostituto Procuratore pubblico Andrea Pagani, __________,
avv. dott. __________ __________, __________,
ed a:
Comando
della Polizia cantonale, __________,
Ufficio
dei Giudice dell'istruzione e dell'arresto, __________,
Ufficio
della difesa contro gli incendi, __________.
La
sentenza è definitiva.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta
spese a carico dello Stato,
fr. 200.00 tassa
di giustizia
fr. 150.00 spese
giudiziarie
fr. 350.00 totale
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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