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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
10.2004.119
Data decisione, Autorità:
03.06.2004, PRPEN
Incarto
n.
10.2004.119/fc
DA
967/2004
Bellinzona
3
giugno 2004
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con __________ in qualità di
segretaria, per giudicare
_ACCU1
difesa da: DI1
prevenuto colpevole di ingiuria
per
avere, a __________ in data 10/11.10.2003, offeso l'onore di __________
tacciandolo di "cretino";
fatti
avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato
previsto dall'art. 177 CP;
perseguito con
decreto d’accusa no. DA 967/2004 di data 22 marzo 2004 del _AINQ1 che propone la condanna dell'accusato:
- Alla
multa di fr. 100.--.
- Per ogni pretesa la parte civile __________, è rinviata al
competente
foro civile.
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 25.-- e delle spese
giudiziarie di
fr.
25.--.
vista l'opposizione
interposta tempestivamente in data 30 marzo 2004 dalla parte civile,
limitatamente alle sue pretese;
indetto il
dibattimento 3 giugno 2004, al quale sono comparsi l'accusata personalmente, il
suo difensore e la parte civile, mentre il Sostituto Procuratore pubblico con
lettera 19 aprile 2004 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento,
postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le
generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto
all'interrogatorio dell'accusata;
sentita la
parte civile, la quale conferma la sua richiesta di risarcimento di fr.
1'500.-- per torto morale;
sentito il
difensore, il quale rileva che la pretesa formulata in occasione del verbale
d'interrogatorio non adempie la forma prevista dalla legge e che, in ogni caso,
la pretesa va respinta poiché non vi è stata una lesione della personalità tale
da giustificarla; qualora la pretesa dovesse essere accolta, si pone in
compensazione una pretesa di uguale importo per la lesione della personalità
subita in occasione dei fatti sfociati nel decreto d'accusa n. 1036/2003;
chiede la rifusione di ripetibili;
sentite le
parti in replica e duplica;
sentita da
ultimo l'accusata;
posti a
giudizio i seguenti quesiti
-
Se deve essere accolta la
pretesa della parte civile, che chiede il versamento di fr. 1'500.- come torto
morale.
-
Sulle spese.
-
Se devono essere assegnate
ripetibili.
letti ed
esaminati gli atti;
preso atto che
nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la
motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli
art. 49 CO; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;
rispondendo ai
quesiti posti;
respinge la pretesa della parte
civile.
carica la tassa di giustizia di
fr. 100.- e le spese di fr. 50.- all'opponente, il quale verserà alla
controparte fr. 300.-- per ripetibili.
le parti sono state avvertite che
contro i dispositivi della sentenza penale che decidono le pretese di
risarcimento, tanto la parte civile quanto il condannato possono ricorrere al
Tribunale di appello nei modi e nelle forme stabilite dal Codice di procedura
civile, entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo
stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione
a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna,
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto,
Lugano.
La
sentenza è definitiva.
Il
presidente: La
segretaria:
Distinta
spese a carico di _ACCU1
fr. 100.00 tassa
di giustizia
fr. 50.00 spese
giudiziarie
fr. 150.00 totale
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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