Insult conviction for the words "cagat adoss"

10.2006.244Outro Tribunal14 de dez. de 2006Confirmed

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Resumo Omnilex

The Pretura penale in Bellinzona convicted the accused for insult after he addressed the civil party with the words "cagat adoss". The court rejected the civil party’s request to extend the conviction to trespass and removal of boundary marks, since those offenses were not covered by the summary penalty order. The fine of CHF 100 was confirmed, with a three-month payment deadline and conversion to arrest if unpaid. The conviction was to be recorded in the criminal register and erased after one year if the fine was paid and the accused behaved well. Costs were allocated both to the accused and to the civil party.

Sumário Omnilex

Art. 177 CPS; scope of review after opposition to a summary penalty order. The court may adjudicate only the offense covered by the decree d’accusa and may not extend the conviction ex officio to additional offenses not included therein. Where the opposition is unfounded or merely obstructive, the court may confirm the proposed sanction and ancillary consequences, including criminal-record entry and costs, according to the applicable penal and procedural rules.

Texto completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2006.244

Data decisione, Autorità: 14.12.2006, PRPEN

Titolo: offendere l'onore con le parole "cagat adoss"

CIVI 1

Incarto n. 10.2006.244 DA 1687/2006

Bellinzona 14 dicembre 2006

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Pietro Croce in qualità di segretario, per giudicare

ACCU 1 ,

prevenuto colpevole di ingiuria,

per avere offeso l’onore di CIVI 1 rivolgendogli le parole “cagat adoss”;

reato previsto dall’art. 177 CPS;

fatti avvenuti a __________, il 7 febbraio 2006;

perseguito con decreto d’accusa del 15 maggio 2006 n. DA 1687/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:

  1. Alla multa di fr. 100.-- (cento), con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

  2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 25.-- e delle spese giudiziarie di fr. 25.--.

  3. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se l'imputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4, risp. art. 106 cpv. 3 CPS);

vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 22 maggio 2006 dalla parte civile;

indetto il dibattimento 14 dicembre 2006, al quale hanno partecipato l’accusato e la parte civile, mentre il Sostituto Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato ed all’esame della parte civile;

sentita la parte civile, la quale, nonostante le spiegazioni, più volte ripetute, del giudice, dichiara di voler mantenere la propria opposizione al decreto, chiedendo che la pena comminata all’imputato venga aumentata e che egli venga pure condannato per violazione di domicilio e rimozione dei termini. Postula inoltre l’allontanamento dello stenditoio e la nuova misurazione del termine da parte del geometra;

sentito da ultimo l'accusato, il quale si impegna a non più ingiuriare la parte civile, e chiede nel contempo di non riconoscere la richiesta di quest’ultima di estensione del decreto d’accusa agli altri due reati;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

  1. L’imputato è autore colpevole di ingiuria per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?

  2. L’imputato può essere ritenuto pure colpevole di violazione di domicilio e rimozione dei termini, reati non contemplati dal decreto d’accusa?

  3. In caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena proposta?

  4. L'eventuale condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?

  5. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 177 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti ed avendo constatato come l’impugnazione della parte civile debba essere ritenuta pretestuosa e defatigatoria, tanto da far apparire opportuna l’applicazione, quantomeno per analogia, dell’art. 9 cpv. 5 CPP;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di:

ingiuria, art. 177 CPS,

per i fatti compiuti a __________ il 7 febbraio 2006 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 1687/2006 del 15 maggio 2006;

respinge la richiesta di estensione della condanna dell’imputato ai reati di violazione di domicilio (art. 186 CPS), rispettivamente rimozione dei termini (art. 256 CPS);

condanna ACCU 1

  1. alla multa di fr. 100.-- (cento);

  2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie del decreto di accusa di complessivi fr. 50.--;

ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata dopo un anno se il condannato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CPS);

assegna al condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS);

carica alla parte civile le spese della presente procedura per complessivi fr. 200.--;

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: Il segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 100.00 multa

fr. 25.00 tassa di giustizia

fr. 25.00 spese giudiziarie

fr. 150.00 totale

Distinta spese a carico di CIVI 1,

fr. 100.00 tassa di giustizia

fr. 100.00 spese giudiziarie

fr. 200.00 totale

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Palavras-chave

insultsummary penalty orderoppositioncriminal recordcourt costsscope of indictment

Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether the accused committed insult under Art. 177 CPS as charged

Decisão extraída

Yes. The court found the accused guilty of insult for the facts described in the indictment order.

Fundamentação extraída

The court accepted the accusation and considered the complaint unfounded; the opposition was treated as vexatious and obstructive.

Questão jurídica principal

Whether the court could extend the conviction to trespass and removal of boundary marks

Decisão extraída

No. Those offenses were not included in the indictment order and the request for extension was rejected.

Fundamentação extraída

The court limited its review to the offense covered by the decree d'accusa and refused to add the two uncharged offenses.

Questão jurídica principal

What sentence and ancillary consequences should be imposed

Decisão extraída

The accused was fined CHF 100, payable within three months, with conversion to arrest if unpaid; the conviction was entered in the criminal record and costs were imposed.

Fundamentação extraída

The court confirmed the proposed penalty and related consequences from the summary penalty order.

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