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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
10.2007.204
Data decisione, Autorità:
08.11.2007, PRPEN
Titolo:
sputare sui muri del vano scale e dell'ascensore cagionando danni
CIVI 1
Incarto
n.
10.2007.204
DA
1117/2007
Bellinzona
8
novembre 2007
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco
Agustoni in qualità di segretario, per giudicare
ACCU 1 ,
prevenuto colpevole di danneggiamento,
per avere, il
18 gennaio 2007, a __________, in via __________, all’interno dello stabile
della __________, sputando e imbrattando i muri del vano scale e
dell’ascensore, cagionando danni allo Stato del Cantone Ticino di fr. 2’125.95;
fatti
avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 144
cpv. 1 CPS, richiamati gli art. 42 cpv. 1 e 4 e 46 cpv. 2 CPS;
perseguito con decreto d’accusa del 23 aprile
2007 n. 1117/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:
- Alla pena pecuniaria di fr.
2’080.-- (duemilaottanta), corrispondente a 16 (sedici) aliquote da fr. 130.--
(centotrenta) (art. 34 e seg. CPS).
L'esecuzione della pena
viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42
e seg. CPS).
-
Alla multa di fr. 200.--
(duecento) con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà
sostituita con una pena detentiva di giorni 2 (due) (art. 106 cpv. 2 CPS).
-
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 50.-- (cinquanta) e delle spese giudiziarie di fr. 50.--
(cinquanta).
-
Non revoca il beneficio della condizionale concesso alla pena detentiva di 5 giorni (vCPS) decretata
nei suoi confronti dallo Staatsanwaltschaft Zürich - Limmat il 4 aprile 2005, ma prolunga il periodo di prova di 2 anni (art. 46 cpv. 2 CPS).
-
La parte civile Stato del
Cantone Ticino è rinviata al foro civile per le pretese di corrispondente
natura.
-
La condanna verrà iscritta
a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto
dall’art. 369 CPS;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 8 maggio 2007 dall’accusato;
indetto il dibattimento 8 novembre 2007,
al quale ha partecipato l’accusato, mentre il Sostituto Procuratore pubblico ha
rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa, così come
la parte civile, la quale ha pure chiesto la condanna dell’accusato al
versamento di fr. 2’125.95 a titolo di risarcimento del danno;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito l'accusato, il quale riconosce di
aver sbagliato, ma contesta decisamente l’ammontare dei danni indicato nel
decreto d’accusa e ribadito dalla parte civile;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
-
L’imputato è autore
colpevole di danneggiamento per i fatti commessi nelle circostanze descritte
nel decreto d'accusa in questione?
-
In caso di
risposta affermativa, quale deve essere la pena?
-
L'imputato può
beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a
quali condizioni?
-
Possono essere
riconosciute e, se sì in che misura, le pretese avanzate dalla parte civile?
-
Deve essere
mantenuto il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 5
giorni di detenzione decretata nei suoi confronti il 4 aprile 2005 dallo
Staatsanwaltschaft Zürich - Limmat, e, se sì, a quali condizioni?
-
A chi vanno caricate la
tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 144 cpv. 1 CPS; 9 e
segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
danneggiamento, art. 144 cpv. 1
CPS,
per avere, il
18 gennaio 2007, a __________, in via __________, all’interno dello stabile
della __________, sputando sui muri del vano scale e dell’ascensore, cagionato
danni allo Stato del Cantone Ticino;
condanna ACCU 1
- alla pena pecuniaria di 16
(sedici) aliquote giornaliere di fr. 110.-- (centodieci), per un totale di fr.
1’760.-- (millesettecentosessanta);
1.1. l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
- alla multa di fr. 200.--
(duecento);
2.1. in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 2 (due) giorni
(art. 106 cpv. 2 CPS);
- al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 250.--;
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CPS;
non revoca il beneficio della sospensione
condizionale concesso alla pena di 5 (giorni) giorni di detenzione decretata
nei suoi confronti dallo Staatsanwaltschaft Zürich - Limmat il 4 aprile 2005,
ma ne prolunga il periodo di prova di 2 (due) anni (art. 46 cpv. 2 CPS);
respinge le richieste di risarcimento
avanzate dalla parte civile, ritenuto che la stessa non si è opposta al rinvio
al competente foro civile e pertanto esso è cresciuto in giudicato già prima
del presente dibattimento;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione
della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna,
e a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 200.00 multa
fr. 150.00 tassa
di giustizia
fr. 100.00 spese
giudiziarie
fr. 450.00 totale
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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