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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
10.2007.92
Data decisione, Autorità:
02.10.2007, PRPEN
Titolo:
Colpire due persone con uno schiaffo ed un pugno al volto, rispettivamente con un pugno al volto, tacciando pure una delle due quale puttana
- CIVI 1
- CIVI 2
Incarto
n.
10.2007.92
DA
293/2007
Bellinzona
2
ottobre 2007
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco
Agustoni in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1 ,
prevenuta colpevole di 1. lesioni semplici,
per avere, in data 15
dicembre 2006 a __________, presso la discoteca __________, colpendo dapprima CIVI
2 con uno schiaffo e un pugno al volto e successivamente CIVI 1 con un pugno al
volto, cagionato loro le lesioni attestate nei certificati medici agli atti;
- ingiuria,
per avere, in data 15
dicembre 2006, a __________, presso la discoteca __________, apostrofandola di “puttana”,
offeso l’ onore di CIVI 2;
fatti avvenuti nelle riferite
circostanze di tempo e di luogo;
reati previsti dagli art. 123
cifra 1 CPS, art. 177 CPS, richiamati gli art. 42 cpv. 1 e 4 CPS;
perseguita con decreto d’accusa del 12 febbraio
2007 n. 293/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:
-
Alla pena pecuniaria di fr.
450.-- (quattrocentocinquanta), corrispondente a 15 (quindici) aliquote da fr.
30.-- (trenta) (art. 34 e seg. CPS). L'esecuzione della pena viene sospesa
condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CPS).
-
Alla multa di fr. 300.--
(trecento), con l'avvertenza, che in caso di mancato pagamento, la stessa sarà
sostituita con una pena detentiva di giorni 3 (tre) (art. 106 cpv. 2 CPS).
-
Si rinvia la parte civile CIVI
2 e CIVI 1 al competente foro per le pretese di natura civile (art. 94 cpv. 3
CPPT).
-
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
-
La condanna verrà iscritta
a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto
dall’art. 369 CPS;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 12 febbraio 2007
dall’accusata;
indetto il dibattimento 2 ottobre 2007,
al quale hanno partecipato l’accusata e le parti civili, mentre il Sostituto
Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del
decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusata, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata ed
all’esame delle parti civili;
sentita la parte civile CIVI 2, la quale chiede
la conferma integrale del decreto d’accusa;
sentita la parte civile CIVI 1, la quale chiede
la conferma integrale del decreto d’accusa;
sentita da ultima l'accusata, la quale
non contesta di aver colpito ed ingiuriato CIVI 2, ma nega decisamente d’aver
sferrato un pugno a CIVI 1;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
- L’imputata è autrice
colpevole di:
1.1. Lesioni semplici,
1.2. Ingiuria,
per
i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?
-
In
caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?
-
L'imputata può
beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a
quali condizioni?
-
A chi vanno caricate la
tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 42 cpv. 1 e 4, 123
cifra 1, 177 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autrice colpevole di:
-
lesioni semplici, art. 123
cifra 1 CPS,
-
ingiuria, art. 177 CPS,
per i fatti compiuti a __________
il 15 dicembre 2006 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n.
293/2007 del 12 febbraio 2007;
condanna ACCU 1
- alla pena pecuniaria di 15
(quindici) aliquote giornaliere di fr. 30.-- (trenta), per un totale di fr.
450.-- (quattrocentocinquanta);
1.1. l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
- alla multa di fr. 300.--
(trecento);
2.1. in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 3 (tre) giorni
(art. 106 cpv. 2 CPS);
- al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 350.--;
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CPS;
prende atto che nel decreto d’accusa le
parti civili sono state rinviate al competente foro civile per il giudizio
sulle loro eventuali pretese di risarcimento e che contro questo dispositivo
non è stata interposta opposizione;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione
della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna,
e a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 300.00 multa
fr. 200.00 tassa
di giustizia
fr. 150.00 spese
giudiziarie
fr. 650.00 totale
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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