AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.1995.10
Data decisione, Autorità:
04.07.1996, ICCA
Incarto n.
11.95.00010
Lugano
4 luglio 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Petralli,
vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa n. __________ (azione di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6,
promossa con petizione del 22 gennaio
1991 da
__________, __________
(patrocinato
dall’avv. __________, __________)
contro
__________, nata __________, __________
(patrocinata
dall’avv. __________, __________);
esaminati
gli atti,
posti
i seguenti
punti
di questione:
-
Se dev’essere
accolta l’appellazione del 2 novembre 1994 presentata da __________ __________
contro la sentenza emessa il 9 ottobre 1995 dal Pretore del Distretto di
Lugano, sezione 6;
-
Se dev’essere
accolta l’appellazione adesiva del 12 dicembre 1994 presentata da __________
__________ contro la medesima sentenza;
-
Se dev’essere
accolta l’istanza di ammissione all’assistenza giudiziaria introdotta da
__________ __________ il 14 dicembre 1994;
-
Il giudizio sulle
spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto:
A. __________ __________
(1944) e __________ nata __________ (1940) si sono sposati a __________ il
__________ marzo 1968. Dalla loro unione sono nate le figlie __________ (1968)
e __________ (1971). Il marito è alle dipendenze del Comune di __________, la
moglie lavora a ore come di donna di pulizie presso la __________. I coniugi
vivono separati dall’ottobre del 1990.
B. Il 23 luglio 1990
__________ __________ ha chiesto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6,
il tentativo di conciliazione, che è decaduto infruttuoso il 30 ottobre
successivo. Con petizione del 22 gennaio 1991 __________ __________ ha chiesto
lo scioglimento del matrimonio per divorzio e ha offerto alla moglie un
imprecisato importo a liquidazione del regime dei beni. Nella sua risposta del
15 febbraio 1991 __________ __________ si è opposta alla petizione; in via
subordinata essa ha postulato la pronuncia della separazione e un contributo
alimentare di fr. 2’000.– mensili, mentre in via ancor più subordinata ha
chiesto la pronuncia del divorzio senza quantificare né il contributo alimentare
richiesto né l’importo rivendicato quale liquidazione del regime dei beni.
Nei successivi atti
scritti ogni parte ha mantenuto le proprie richieste di giudizio.
C. Nel frattempo, il
Pretore, statuendo il 18 marzo 1991 in via supercautelare su un’istanza di
misure cautelari presentata dalla convenuta, ha fissato in fr. 500.– il
contributo alimentare mensile a carico del marito. Il 14 febbraio 1994 la
moglie ha postulato l’aumento del contributo alimentare a fr. 1’800.–, cui si è
opposto il marito alla discussione del 10 marzo successivo.
D. Ultimata
l’istruttoria, nel memoriale conclusivo del 22 giugno 1994 __________
__________ ha reiterato la sua domanda di divorzio opponendosi a qualsiasi versamento
a favore della moglie a titolo di contributo alimentare e di liquidazione del
regime dei beni. __________ __________, nel suo memoriale del 7 luglio 1994 ha
riaffermato le sue richieste. Il dibattimento finale di merito e la discussione
finale della provvisionale si sono svolti il 7 luglio 1994.
E. Statuendo il 9
novembre 1994, il Pretore ha parzialmente accolto l’istanza provvisionale della
moglie e ha aumentato il contributo alimentare a fr. 1’050.– mensili. Nel
merito egli ha pronunciato il divorzio e ha obbligato il marito a versare alla
moglie una pensione alimentare indicizzata di fr. 500.– mensili (fino al
momento in cui quest’ultima percepirà l’AVS) e un importo di fr. 6026.– a
liquidazione del regime matrimoniale. Le spese processuali, con una tassa di
giustizia di fr. 2’500.–, sono state poste a carico delle parti in ragione di
metà ciascuno, compensate le ripetibili.
F. Contro la predetta
sentenza __________ __________ è insorta con un appello del 2 novembre 1994 in
cui chiede che, in riforma del giudizio impugnato, sia pronunciata la
separazione e che il contributo alimentare sia fissato in fr. 1050.– mensili;
in via subordinata essa postula la pronuncia del divorzio e una pensione
alimentare di fr. 1050.– vita natural durante. L’appellante chiede infine di
acquisire agli atti tre nuovi documenti. Nelle sue osservazioni del 12 dicembre
1994 __________ __________ conclude per il rigetto del gravame e con appello
adesivo chiede di suddivide le spese processuali per un quarto a suo carico e
per tre quarti a carico della convenuta, con l’obbligo per quest’ultima di
rifondergli fr. 3’000.– a titolo di ripetibili.
G. Il 14 dicembre 1994
__________ __________ ha postulato l’ammissione al beneficio dell’assistenza
giudiziaria.
Considerando
in diritto:
I.
Sull’appello principale
-
Preliminarmente va
dichiarata irricevibile la produzione dei documenti esibiti con l’appello dalla
convenuta, ostandovi l’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC. La produzione di nuovi
documenti in sede di appello non è consentita alle parti neppure in un’azione
di stato, salvo che la Camera civile li ritenga rilevanti per il giudizio (art.
420 CPC; Cocchi/Trezzini, Codice
di procedura annotato, n. 1 ad art. 420), ciò che non è il caso nella
fattispecie. L’art. 322 lett. a CPC riserva al Tribunale di appello, invero, la
facoltà di ordinare d’ufficio l’assunzione di prove giusta l’art. 88 lett. a,
b, c CPC, ma nella fattispecie la norma non si applica. Non solo perché in caso
contrario il divieto dell’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC sarebbe praticamente
svuotato di senso, ma anche perché l’aggiornamento del fabbisogno
dell’appellante non comporta, come si vedrà, una modifica della pensione
alimentare. Va rilevato infine che l’art. 192 CPC, cui si riferisce
l’appellante, trova applicazione solo fino alla sentenza emessa dal Pretore
(vedi anche Cocchi/Trezzini, op.
cit. n. 5 ad art. 420).
-
Il Pretore, dopo
aver escluso una colpa preponderante del marito nella disunione coniugale, ha
pronunciato il divorzio e ha fissato in fr. 500.– il contributo a favore della
moglie. Egli ha considerato che le assenze del marito, dovute ai suoi
passatempi, erano brevi e che il dissidio era, semmai, da ricondurre al carattere
lunatico e incostante della moglie.
L’appellante ribadisce la
colpa, almeno preponderante, del marito nella disunione, evidenziando
l’atteggiamento passivo da lui avuto durante tutto il matrimonio, che l’ha
portato a privilegiare la caccia e la pesca alla famiglia. Essa assevera che
sin dall’inizio dell’unione coniugale il marito ha affermato di voler
divorziare dopo il raggiungimento della maggiore età delle figlie.
- L’appellato sostiene
preliminarmente che il ricorso va dichiarato irricevibile nella misura in cui
sia davanti al Pretore che in questa sede la moglie ha aderito in via subordinata
al divorzio. L’argomentazione è sprovvista di buon diritto. È vero che
__________ __________ ha aderito al divorzio, ma solo subordinatamente,
nell’ipotesi in cui l’azione di separazione fosse stata respinta. Ciò non le
preclude, con ogni evidenza, la possibilità di contestare l’eventuale
scioglimento del matrimonio (ci si potrebbe finanche domandare se una parte che
aderisce in un primo tempo al divorzio perda per questo solo fatto la facoltà
di opporsi in seguito: v. Guldener,
Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3a edizione, pag. 494, nota 71).
Non vi è dubbio pertanto che l’appello debba essere vagliato nel merito.
4.a) Per l’art. 142 CC
ognuno dei coniugi può domandare il divorzio quando le relazioni coniugali
siano così profondamente turbate e scosse che non si possa ragionevolmente
esigere da essi la continuazione dell’unione coniugale; se tale stato dipende
da colpa preponderante di uno dei coniugi, il divorzio può essere domandato
soltanto dall’altro. Per colpa preponderante si intende un comportamento
colpevole che sia più grave di tutti gli ulteriori elementi di dissidio, ovvero
che superi per causalità le eventuali colpe dell’altro coniuge cumulate ai
fattori oggettivi di disunione (Bühler/Spühler
in: Berner Kommentar, 3ª edizione, note 120 e 122 ad art. 142 CC con numerosi
richiami di dottrina e giurisprudenza; Deschenaux/Tercier/Werro,
Le mariage et le divorce, 4ª edizione, pag. 124, n. 622; v. anche Hinderling/Steck, Das schweizerische Ehescheidungsrecht,
Zurigo 1995, pag. 60 segg.).
b) I coniugi si
attribuiscono vicendevolmente la colpa della disunione. La moglie ha in
particolare rimproverato al marito di averla sempre trascurata e di aver
preferito i suoi passatempo favoriti alla famiglia, al punto da causarle uno
stato depressivo.
Non è contestato che
l’attore sia appassionato di caccia e di pesca. Dagli atti risulta che egli
prendeva le sue vacanze nei periodi di caccia alta, che tra il mese di ottobre
e la primavera praticava la caccia bassa il sabato e la domenica mattina e che
per tre/quattro volte l’anno, di sera o la mattina presto, andava a pescare
(interrogatorio formale __________ __________ del 10 giugno 1992 risposta n. 1;
deposizioni __________ __________i, __________ __________, __________ e
__________ __________ e __________ __________). Che queste assenze siano la
causa del dissidio coniugale non può essere affermato con tranquillizzante
certezza. Tali assenze erano limitate invero a determinati periodi dell’anno
(deposizione __________i), e non emerge che anche in altre circostanze il
marito si sia disimpegnato dalla famiglia. Certo la moglie si doleva con gli
amici delle assenze del marito (deposizioni __________ e __________ __________
e __________ __________), ma dagli atti non risulta che essa sia seriamente
intervenuta per modificare le abitudini del consorte. Inoltre queste lamentele
sembrano piuttosto riferirsi alla scarsa comunicabilità dei coniugi. La teste
__________ ha riferito che la moglie si lamentava talvolta di non essere stata
avvisata dal marito delle assenze per la caccia, la pesca o i lavori nel podere
di __________. In ogni caso le citate assenze erano relativamente brevi,
essendo limitate al periodo di caccia, ossia a una ventina di giorni l'anno
(deposizione __________). Del resto i passatempi del marito non escludevano la
famiglia, tanto che a volte tutta la famiglia si recava a __________o, sul
monte che l'appellato usava anche per la caccia, per trascorrere i fine
settimana (deposizione __________ e __________) e che egli si dedicava alla
pesca con gli amici nel corso di scampagnate organizzate con le rispettive
famiglie (deposizione __________ __________). In queste condizioni non è
ravvisabile una vera e propria colpa, tanto meno preponderante, nell’agire del
marito. Il degrado coniugale non può neppure essere ricondotto
all’atteggiamento assunto dal marito all’inizio dell’unione coniugale.
L’istruttoria ha permesso di accertare che il marito, sin dai primi anni del
matrimonio, aveva espresso la volontà di divorziare al momento della maggiore
età delle figlie (v. interrogatorio formale del marito, risposta n. 5; deposizioni
__________, __________ e __________ __________) ma tali affermazioni,
contrariamente a quanto lascia supporre l'appellante, costituivano una reazione
del marito alla constatazione dell'insanabile dissidio coniugale, manifestatosi
già alcuni anni dopo il matrimonio. A parte le assenze nei periodi di caccia
non risulta in sintesi, nè l’appellante l’ha sostenuto, che il marito si sia
disinteressato della famiglia o abbia fatto mancare qualche cosa ai familiari.
c) In sostanza la
disunione coniugale è riconducibile al diverso carattere dei coniugi come pure
ad altri fattori oggettivi. Intanto anche l’appellante è concorde nel ritenere
grave il turbamento delle relazioni coniugali (appello pag. 8). Inoltre
dall’istruttoria si evince che la moglie aveva un carattere lunatico
(deposizione __________ __________), incostante (deposizione __________i),
soggetto a cambiamenti d’umore (deposizione A__________turo __________) e che
con essa era difficile andare d’accordo (deposizioni __________, __________
__________i). Questo stato di cose, cumulato alle assenze del marito, ha
verosimilmente minato l’unione coniugale, che si è trascinata per anni senza
che i coniugi affrontassero la realtà. Pur rimanendo nei limiti di una
convivenza senza particolari dissapori, dagli atti non risultando autentici
litigi, i coniugi hanno sempre più allentato i loro rapporti, tant’è che negli
ultimi anni non hanno più avuto neppure rapporti intimi (cfr. anche interrogatorio
formale __________ __________ risposta n. 4).
In definitiva
l’istruttoria non ha permesso di accertare una colpa preponderante del marito,
ma ha appurato l’esistenza di un dissidio ormai radicato, riconducibile oggettivamente
al diverso carattere dei coniugi. A giusto titolo il Pretore ha respinto quindi
l’opposizione della moglie e ha pronunciato il divorzio. L’appello è, su questo
punto, sprovvisto di fondamento.
- L’appellante non ha
postulato un’indennità fondata sull’art. 151 CC. Nella misura in cui essa ha
chiesto l’accertamento della colpevolezza del marito, si giustifica nondimeno
esaminare se ricorrono gli estremi posti dalla citata norma.
a) L’art. 151 cpv. 1 CC
dispone che se in conseguenza del divorzio rimangono pregiudicati i diritti
patrimoniali o le aspettative di un coniuge innocente, il coniuge colpevole gli
deve corrispondere un’equa indennità. Se le circostanze che hanno determinato
il divorzio sono di grave pregiudizio alle relazioni personali del coniuge
innocente, gli può inoltre essere aggiudicata un’indennità pecuniaria a titolo
di riparazione morale (art. 151 cpv. 2 CC). Non ricorrendo i presupposti
dell’art. 151 CC, l’art. 152 CC prevede che quando in conseguenza del divorzio
un coniuge innocente si trovi in grave ristrettezza, l’altro coniuge, ancorché
non colpevole, può essere obbligato a erogargli una pensione alimentare
commisurata alle di lui condizioni economiche.
b) L’obbligo di
corrispondere un’equa indennità secondo l’art. 151 cpv. 1 CC presuppone – come
detto – una colpa del coniuge debitore; questa non deve necessariamente
essere grave o preponderante, ma dev’essere causale per la disunione (Hinderling/Steck, op. cit., pag. 273
con numerosi riferimenti di dottrina e giurisprudenza). La gravità della colpa
influisce per converso sull’entità della somma, ovvero sull’ammontare
dell’indennizzo (Bühler/Spühler
in: Berner Kommentar, Ergänzungsband 1991, nota 35 ad art. 151 CC con
richiami), che è determinato in ogni modo a termini di equità e non solo di diritto
(Hinderling/Steck, op. cit., pag.
314 in alto).
c) Nella fattispecie si
è già escluso che al marito possa essere addebitata una colpa preponderante. Tutt’al
più gli potrebbe essere imputata una colpa, ma a prescindere dalla
questione di sapere se ciò sia il caso, la colpa dal marito non può definirsi causale.
È vero che per essere causale un comportamento colpevole non deve rappresentare
per forza la sola e unica causa della turbativa: basta che, insieme con altri
fattori oggettivi (non esclusa una colpa lieve della controparte), esso abbia
contribuito a disgregare l’unione (Hinderling/Steck,
op. cit., pag. 273 con rinvii). In concreto non si può dire tuttavia che i
comportamenti rimproverati dalla moglie al marito abbiano portato al dissidio
coniugale. Il matrimonio sembrava impostato su fragili basi fin dall'inizio (matrimonio
"riparatore", personalità diverse dei coniugi ecc.) ma non risultano
elementi che permettano di attribuire una colpa al marito, che ha semmai
sopportato per anni una situazione coniugale insoddisfacente e ha cercato di
mantenere intatta la famiglia fino a quando le figlie non hanno raggiunto l'indipendenza.
Del resto, a parte le assenze dovute alla caccia, non risulta che il marito
svolgesse altre attività a scapito della famiglia o che frequentasse locali
pubblici (deposizione __________). Ciò esclude l’applicazione dell’art. 151
CC.
- Il Pretore ha
riconosciuto alla moglie una pensione alimentare di fr. 500.– mensili fino
all’età in cui questa percepirà l’AVS, fondata sull’art. 152 CC. L’appellante
chiede di aumentare la rendita a fr. 1’050.– mensili vita natural durante.
a) Nella misura in cui
l’appellante contesta unicamente il reddito a lei computato e il suo fabbisogno
personale, l’appello non merita una particolare disamina. Secondo la più
recente giurisprudenza del Tribunale federale, il debitore della rendita
d’indigenza non può essere ridotto al puro minimo esistenziale, neppure quando
la creditrice della prestazione sia in situazione di assoluta indigenza, ma
deve essergli lasciato, di principio, il fabbisogno minimo esecutivo maggiorato
di almeno il 20% (DTF 121 III 49 segg., consid. 1c; 118 II 100 in alto; 114 II
304; Deschenaux/Tercier/Werro,
op. cit., n. 764). In sostanza con un reddito incontestato di fr. 4’408.– e un
fabbisogno calcolato dal Pretore di fr. 3’878.– (fr. 3232.– + il 20%),
all’appellato rimangono fr. 530.–. La lieve differenza (fr. 30.–) rientra nel
legittimo apprezzamento del Pretore e non giustifica sicuramente una modifica
dalla pensione fissata nella sentenza impugnata.
b) Neppure può essere
accolta la richiesta di riconoscere la pensione alimentare vita natural
durante. Il giudizio sulle pensioni alimentari, conseguenze accessorie del divorzio,
e in genere i rapporti patrimoniali fra i coniugi, sono soggetti alla massima dispositiva
e al principio attitatorio (Rep. 1987 195; SJ 1996 pag. 451 consid. 2a; Guglielmoni/Trezzini, in: Rep. 1990 129
e riferimenti citati; Bühler/Spühler
, op. cit., nota 84 ad art. 151 CC). Incombe alle parti allegare e provare i
fatti su cui si fondano le loro pretese. Nella fattispecie, spettava
all’appellante fornire indicazioni in merito all’importo presumibile della
rendita di vecchiaia o all’eventuale mancata concessione di una rendita erogata
dalla cassa pensione. Non spetta pertanto a questa Camera rimediare a tale
mancanza, ragione per cui l’appello, su questo punto, non merita ulteriore
disamina.
- L’appellante rileva
infine che il Pretore non ha statuito sulla sua domanda di assistenza
giudiziaria, presentata il 5 febbraio 1993. Al riguardo l'appello è provvisto
di buon diritto. Respinta il 30 ottobre 1992 una prima domanda di assistenza,
il Pretore ha omesso in effetti di giudicare la seconda, ciò che integra il
titolo di revisione prevista dall'art. 340 lett. a CPC. Che a quel momento la
convenuta non avesse più risorse finanziarie sufficienti per sopperire ai costi
della lite è verosimile (doc. 10 con gli allegati), né il marito appariva in
grado di fornirle un'adeguata provvigione ad litem. Si giustifica
pertanto, al proposito, di riformare la sentenza pretorile (Rep. __________pag.
154 consid. 1; I CCA del 10 aprile 1995 nella causa C. contro C., consid. 5),
non senza ricordare che il beneficio concesso copre soltanto le spese processuali
e gli oneri di patrocinio successivi al 5 febbraio 1993.
II. Sull’appello
adesivo
- L’appellante adesivo
si duole del fatto che il Pretore ha parificato il grado di soccombenza e ha
suddiviso per metà gli oneri processuali, compensando le ripetibili. Egli ritiene
che la convenuta sia maggiormente soccombente e postula la ripartizione delle
spese in ragione di 1/4 a suo carico e la rimanenza a carico della moglie,
tenuta a rifondergli l’importo di fr. 3’000.– a titolo di ripetibili. Ora, come
il Tribunale federale ha già avuto modo di decidere, in caso di vicendevole
insuccesso riguardante la modifica di una sentenza sulle prestazioni di un
coniuge divorziato, si può prescindere per equità da un riparto strettamente
aritmetico degli oneri processuali (sentenza inedita del 21 aprile 1988 in re
R., consid. 5). Tale principio può essere applicato per analogia anche in
concreto, ragione per cui la ripartizione a metà operata dal Pretore appare
adeguata alle circostanze e può essere confermata.
III. Sulle spese
-
L'appellante
principale esce perdente su quasi tutta la linea, salvo per quanto riguarda
l'assistenza giudiziaria in prima sede a decorrere dal 5 febbraio 1993. Si
giustifica quindi che sopporti i nove decimi degli oneri processuali (art. 148
cpv. 2 CPC) e che rifonda alla controparte un'indennità (ridotta) per
ripetibili. L'appellante adesivo soccombe per intero e risponde dei relativi oneri
processuali, ma non è il caso di imporgli il versamento di ripetibili, la
controparte non avendo presentato osservazioni al gravame.
-
Il 14 dicembre 1994
l'appellante principale ha introdotto una richiesta di assistenza giudiziaria
per la procedura di ricorso. Se non che, essa potrebbe essere accolta solo per
gli atti compiuti dopo il suo inoltro (l'assistenza giudiziaria non è concessa
a titolo retroattivo: I CCA, sentenza del 30 gennaio 1990 nella causa G.
contro. S.; sentenza del 9 dicembre 1993 nella causa R. contro R.). Dopo il 14
dicembre 1994 però il legale dell'appellante principale non ha più compiuto
atti di procedura; può aver svolto qualche atto di patrocinio, ma ciò soltanto
non giustifica il conferimento dell'assistenza giudiziaria. Quanto agli oneri
processuali, l'appellante principale ha versato l'importo di fr. 500.– a titolo
di anticipo per le spese giudiziarie presunte; in tale misura l'assistenza
giudiziaria è quindi senza oggetto (per analogia: Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciare,
vol. V, Losanna 1992, pag. 124 nel mezzo con richiamo).
Per
questi motivi,
vista
sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia:
-
L’appello
principale è parzialmente accolto, nel senso che davanti al Pretore la convenuta
è ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio
dell'avv. __________ __________ per gli atti compiuti dopo il 5 febbraio 1993.
Per il resto la sentenza impugnata è confermata.
-
Nella
misura in cui non è divenuta senza oggetto, la richiesta di assistenza giudiziaria
in appello è respinta.
-
Gli
oneri dell'appello principale, consistenti in:
a)tassa
di giustizia fr. 500.–
b)spese fr.
50.–
fr.
550.–
sono
posti per un decimo a carico di __________ __________ e per nove decimi a
carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte l’importo di fr. 800.–
per ripetibili ridotte.
-
L’appello
adesivo è respinto.
-
Gli
oneri processuali dell’appello adesivo, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 250.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
300.–
sono
posti a carico dell’appellante adesivo. Non si assegnano ripetibili.
- Intimazione
a: - avv. __________, __________ __________.
- avv.
__________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster