AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
11.1995.102
Data decisione, Autorità:
29.03.1995, ICCA
Incarto n.
11.95.00102
Lugano
29 marzo 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti,
vicecancelliera
__________,
__________, e
__________,
__________,
(patrocinate
dall’avv. __________, __________)
contro
__________,
__________,
(patrocinata
dall’avv. __________, __________);
esaminati gli atti;
posti i seguenti
punti
di questione:
-
Se deve essere accolta l’appellazione del 23 ottobre
1992 di __________ __________ contro la sentenza 5 ottobre 1992 del Pretore
della giurisdizione di Mendrisio Nord;
-
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in
fatto
A. Il __________ 1986 è deceduta a __________
(__________) __________ __________ __________, domiciliata a __________. Sue
eredi (testamentarie) sono __________ __________ e __________ __________
__________.
In
possesso del certificato ereditario, le eredi hanno avviato le procedure di
accertamento dell’asse ereditario, appurando che, successivamente alla
dipartita di __________ __________, in virtù di due procure con validità post
mortem __________ __________ aveva effettuato vari prelevamenti da conti
bancari intestati alla defunta, ossia dal conto __________ presso la __________
di __________ e dal conto cifrato __________
__________ presso la Banca __________ di __________ per complessivi fr.
42’134.-- e DM 55’800.
B. L’11 aprile 1988 __________ __________ e __________
__________ __________ hanno convenuto in giudizio __________ __________
chiedendo che fosse tenuta a restituire quanto prelevato dai citati conti
bancari dopo la morte di __________ __________.
C. Con risposta del 9 giugno 1988 __________ __________
ha proposto di respingere l’azione.
Nei
successivi allegati preliminari le parti hanno ribadito le proprie tesi e
domande, opponendosi a quelle avversarie.
Esperita
l’istruttoria, al dibattimento finale del 22 aprile 1991 le parti si sono
confermate nel rispettivo memoriale conclusivo, nel quale hanno mantenuto le
proprie domande.
D. Statuendo il 5 ottobre 1992 il Pretore ha parzialmente
accolto la petizione, condannando __________ __________ a rifondere alle
attrici in solido i seguenti importi:
-
fr.
26’915.-- (5’271 + 18’729 + 14’234 + 900 ./. 12’219) oltre interessi al 5% al
28 gennaio 1986 su fr. 11’781.-- (24’000 ./. 12’219),dal 27 ottobre 1986 su fr.
14’234.-- e dal 29 dicembre 1986 su fr. 900.--,
-
fr.
3’000.-- oltre interessi al 6% dal 30 gennaio 1987 al 30 giugno 1989 (data
scadenza obbl. cassa) e al 5% dal 1° luglio 1990,
-
obbligazioni
della __________. __________ di nominali DM 30’000.-- oltre interessi al 7 3/8%
dal 28 gennaio 1986 oltre agli interessi al 5% sulle cedole scadute,
-
obbligazioni
“__________ ”di nominali DM 20’000.-- oltre interessi al 7% dal 28 gennaio 1986
oltre agli interessi al 5% sulle cedole scadute,
-
obbligazioni
“__________ ” di nominali DM 5’000.-- oltre interessi al 7% dal 23 ottobre 1986
più interessi al 5% sulle cedole scadute,
-
DM
800.-- oltre interessi al 5% dal 20 agosto 1986.
Nel
caso in cui i titoli indicati risultassero venduti, scaduti o rimborsati, la
convenuta sarebbe tenuta a rifondere
-
fr.
26’915.-- (5’271 + 18’729 + 14’234 + 900 ./. 12’219) oltre interessi al 5% dal
28 gennaio 1986 su fr. 11’781.-- (24’000.-- ./. 12’219), dal 27 ottobre 1986 su
fr. 14’234.--, dal 29 dicembre 1986 su fr. 900.--, fr. 3’000.-- oltre interessi
al 6% dal 30 gennaio 1987 al 30 giugno 1989 (data scadenza obbl. cassa) e al 5%
dal 1° luglio 1989,
-
DM
30’000.-- oltre interessi al 7 3/8% dal 28 gennaio 1987 al giorno della
scadenza, vendita o rimborso e successiva-mente al 5%,
-
DM
20’000.-- oltre interessi al 7% dal 28 gennaio 1986 al giorno della scadenza,
vendita o rimborso e successiva-mente al 5%,
DM
5’000.-- oltre interessi al 7% dal 23 ottobre 1986 al giorno della scadenza,
vendita o rimborso e successiva-mente al 5%,
- DM
800.-- oltre interessi al 5% dal 20 agosto 1986.
La
tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 3’600.-- sono state poste a
carico delle attrici in misura di 1/8 e della convenuta per 7/8. Quest’ultima è
pure stata tenuta a rifondere alla controparte l’importo di fr. 5’000.-- per
ripetibili.
E. Insorta contro la predetta sentenza con appello del 23
ottobre 1992, __________ __________ chiede che, in riforma del giudizio
impugnato, la petizione sia respinta.
Con
le osservazioni del 26 novembre 1992 __________ __________ e __________ __________
__________ propongono di respingere l’appello e di confermare la sentenza
querelata.
Considerato
in
diritto
- Il primo giudice ha correttamente ritenuto che il
titolare di una procura post mortem non è autorizzato ad appropriarsi
dei beni dell’avente diritto sui quali ha la facoltà di operare, a meno che una
causa giuridica giustifichi un simile comportamento (sentenza pag. 7). Egli,
dopo aver ammesso l’esistenza di un contratto di lavoro tacito ai sensi
dell’art. 320 cpv. 2 CO per le cure prestate regolarmente dalla convenuta alla
defunta e la validità di una rivendicazione salariale, ha negato che il
relativo credito sia divenuto esigibile solo alla morte di __________
__________. In sostanza egli ha ammesso le prestazioni lavorative svolte dalla
convenuta a decorrere dal 1981, quelle anteriori essendo prescritte, e ha
riconosciuto in via equitativa l’importo di fr. 12’219.-- a suo favore da porre
in compensazione con le pretese delle attrici.
L’appellante
censura il mancato riconoscimento del credito relativo a un contratto di
locazione concluso con __________ __________ relativo alla disponibilità di un
parcheggio contro il pagamento di fr. 11’319.-- (doc. 1), negato dal primo
giudice poiché non provato, rilevando che in mancanza di una precisa
contestazione da parte delle attrice nei loro allegati, tale pretesa doveva
essere riconosciuta senza ulteriore approfondimento. Essa inoltre contesta la
prescrizione del credito per le prestazioni da lei effettuate prima del 1981,
asseverando che numerosi indizi suffragano il conferimento delle due procure
con validità post mortem avvenuto per remunerare le prestazioni da lei
svolte in favore della defunta.
- a) Preliminarmente dev’essere rilevato che
contrariamente all’assunto del primo giudice, il rapporto contrattuale
instauratosi tra le parti non soggiace alle norme sul contratto di lavoro,
bensì a quelle sul mandato. Nella fattispecie manca l’elemento essenziale di
distinzione, ossia il rapporto di subordinazione tra datore di lavoro e lavoratore
(Tercier Les contrats spéciaux,
Zurigo 1995, pag. 482). In sostanza l’appellante si è occupata in un primo
tempo di assistere la madre della defunta, successivamente la stessa defunta,
di chiamare i medici in caso di necessità, di tenere in ordine la casa, di
prepararle i pasti, di accudire ai gatti, mentre a seconda delle necessità
anche suo marito si occupava della signora __________ (cfr. testi __________,
__________, __________, __________, __________). Trattasi nel caso in esame di
servizi che per la loro varietà vanno oltre i normali compiti di una
collaboratrice domestica, ciò che esclude la sussistenza di un contratto di
lavoro. Inoltre di principio il lavoratore deve dedicare interamente il suo
tempo al datore di lavoro, ciò che non risulta essere stato il caso nella
fattispecie. Infine le prestazioni dell’appellante si sono estinte con la
morte di __________ __________ (art. 405 cpv. 1 CO), la cura dei gatti
incombendo a partire da questa data agli eredi (cfr. testamento). Si aggiunga
che servizi come quelli effettuati dell’appellante non sono in tutti i casi
necessariamente remunerati, ritenuto che a dipendenza delle circostanze essi
possono essere considerati un semplice favore (Gefälligkeitsgeschäft), ciò che
permette di escludere la formazione tacita di un contratto di lavoro (art. 320
cpv. 2 CO; II CCA 19 aprile 1993
in re S/eredi fu EC).
b) Per
l’art. 394 cpv. 1 CO, con l’accettazione del mandato, il mandatario si obbliga
a compiere, a norma del contratto, i servigi di cui viene incaricato. Non
differentemente che in ogni altro tipo di contratto, il mandato è validamente
stipulato allorché le parti hanno scambiato le loro reciproche volontà,
concordando sui punti essenziali del contratto stesso (art. 1 cpv. 1, art. 2
cpv. 1 CO). La legge non prevede alcuna forma particolare per la stipulazione
del mandato, il quale può essere concluso anche per atti concludenti (Tercier, op. cit., pag. 486). Ai sensi
dell’art. 394 cpv. 3 CO per le prestazioni nell’ambito del mandato la mercede è
dovuta quando sia stata stipulata o voluta dall’uso. Il principio della libertà
contrattuale (art. 19 CO) prevede che la stipulazione della mercede può essere
espressa, tacita, concomitante o posteriore alla conclusione del contratto (Tercier, op. cit. pag. 502). Spetta al
mandatario provare l’esistenza di una convenzione al riguardo.
c) Nel caso
in esame, pur non figurando agli atti alcuna prova che attesti il consenso di
__________ __________ di retribuire le prestazioni fornite dall’appellante, si
deve ammettere il principio dell’onerosità delle prestazioni di quest’ultima.
Ciò emerge in particolare dalla deposizione di __________ __________, la quale
ha ricordato che __________ __________ le aveva riferito di aver provveduto o
di voler provvedere a gratificare l’appellante per le prestazioni effettuate a
suo favore (verbali pag. 2). Inoltre, vista l’entità e l’intensità delle
prestazioni, così come le modalità dell’attività prestata dall’appellante, si
deve escludere l’esistenza di un semplice rapporto di favore tra le parti o di
un mandato senza retribuzione. Certo può destare qualche perplessità la
circostanza che per 15 anni l’appellante non abbia ricevuto alcuna mercede, ma
in questo ambito va considerato che, a differenza del contratto di lavoro (art.
323 CO), nel mandato non è prevista nessuna disposizione sui termini di
pagamento della mercede, ragione per cui la remunerazione può essere
corrisposta anche alla fine del mandato.
- a) La censura relativa al mancato riconoscimento
dell’importo di fr. 11’319.-- dovuto per l’utilizzo di un posteggio di
proprietà dei coniugi __________ non può essere accolta. Innanzitutto va
rilevato che le appellate hanno contestato tutte le pretese avanzate dalla
convenuta, comprese quelle in pagamento della pigione. La giurisprudenza e la
dottrina hanno già avuto modo di precisare che non va confuso l’obbligo della
controparte di contestare chiaramente i fatti, pena la loro ammissione (art.
170 cpv. 2 CPC), con l’onere che compete a chi vuole dedurre il suo diritto da
una circostanza di fatto da lui asserita (art. 8 CC). In altre parole, l’art.
184 cpv. 2 CPC, secondo il quale solo i fatti contestati devono essere provati,
non esonera la parte dal suo obbligo di provare l’esistenza e l’ammontare delle
proprie pretese (CCC 29 settembre
1992 in causa C/N, consid. 5; Cocchi/Trezzini,
Codice di procedura civile ticinese annotato, n. 1 art. 170; Guldener, Schweizerisches
Zivilprozessrecht, 1979, pag. 166)
b) In
concreto spettava all’appellante allegare e rendere quanto meno verosimile che
essa si era accordata con __________ __________, oltre che sulla messa a
disposizione del posteggio, anche sul pagamento di una pigione (di fr. 60.--
mensili). Ciò non si è però verificato, __________ __________ essendosi
limitata negli allegati di causa a precisare che essa aveva ceduto alla defunta
l’uso del posteggio e senza suffragare un accordo delle parti sul pagamento di
una pigione. Tale questione essendo un elemento essenziale del contratto di
locazione (Lachat/Micheli, Le
nouveau droit de bail, pag. 38 n. 19), se ne deduce che l’appellante nulla può
pretendere a tale titolo, non avendo dimostrato l’esistenza di un contratto di
locazione, ma tutt’al più di un comodato.
- Contestando il mancato riconoscimento delle
prestazioni da lei effettuate prima del 1981, ritenute prescritte dal Pretore,
l’appellante afferma che numerosi indizi, quali il conferimento delle procure
prima della redazione del testamento olografo, il contenuto delle stesso
testamento, l’assenza di operazioni sui conti sino alla morte di __________
__________, la testimonianza di __________ __________ e il valore degli averi
depositati corrispondenti a quello da lei esposto per le sue prestazioni
costituiscono la prova che il conferimento delle due procure è stato effettuato
per saldare il debito della defunta a titolo di salario presente e futuro
(appello pag. 7).
Come
si è visto in precedenza, il principio dell’onerosità delle prestazioni
dell’appellante dev’essere ammesso anche se non risulta un accordo sull’ammontare
della mercede dovuta alla mandataria. Agli atti non figura del resto alcuna
prova attestante che il credito di quest’ultima corrisponda all’ammontare dei
conti bancari sui quali essa poteva operare. La distinta delle prestazioni
fornite dall’appellante (doc. 1) non permette invero di concludere in questo
senso, già poiché tale documento è stato allestito dopo i prelevamenti e ai
fini di causa (doc. F in fine). Va inoltre considerato che il conferimento
delle procure con validità post mortem è avvenuto mediante gli usuali
formulari prestampati delle banche, ciò che non permette invero di concludere
che la procuratrice potesse operare sui citati conti unicamente alla morte
della mandante. Gli estratti bancari agli atti si riferiscono inoltre solo ai prelevamenti
operati dopo la morte della mandante (doc. D, E) e non se ne può trarre alcuna
conclusione sull’asserita assenza di movimenti prima di questa data. In
particolare non se ne può dedurre che la defunta avesse inteso ricompensare
l’appellante per le sue prestazioni conferendole procura post mortem sui
conti rimasti a lei intestati. Il fatto che __________ __________ nel
testamento olografo redatto il 19 novembre 1983, ossia un mese dopo il
conferimento delle procure all’appellante, abbia lasciato alle cugine
__________ __________ e __________ “la casa e gli altri pochi beni liquidi” non
significa ancora che essa avesse inteso lasciare quanto depositato sui conti
bancari quale compenso per le sue prestazioni. Anche la nota frase riferita
dalla defunta a __________ __________ è tutt’al più indizio di un consenso
all’onerosità di tali prestazioni.
Ne
risulta, che non essendovi prova sull’ammontare della mercede, la
determinazione della stessa è demandata al prudente criterio del giudice (art.
394 cpv. 3; DTF 117 II 282, 101 II 111; Fellmann, Berner Kommentar, 1992, n. 397-399 ad art. 394).
- Nella fattispecie il primo giudice, prendendo quale
base di calcolo il salario usuale per il personale domestico, ha riconosciuto
in via equitativa gli importi di fr. 119.-- per chiamate notturne riferibili
al 1985, fr. 100.-- per lo sgombero della neve riferito agli anni 1981-1985 e
fr. 12’000.--, corrispondenti a circa 5 ½ ore di lavoro la settimana per la
pulizia generale della casa, per un totale complessivo di fr. 12’219.--
(sentenza pag. 13).
Tenuto
conto del genere, della durata dell’incarico svolto, nonché della
responsabilità assunta dall’appellante, la mercede stabilita dal primo giudice,
ancorché determinata in base al contratto di lavoro per il personale domestico,
appare giustificata.
-
Altra questione è la compensabilità delle prestazioni
dell’appellante con le richieste delle appellate. Non è contestato che le
appellate hanno espressamente sollevato questa eccezione (replica pag. 8). Il
primo giudice, considerando la fattispecie retta dalle regole sul contratto di
lavoro si è attenuto al termine di prescrizione quinquennale di cui all’art.
128 n. 3 CO. Ora, nell’ambito del mandato il termine di prescrizione è di dieci
anni ed è ridotto a cinque unicamente per le azioni dei medici, degli
avvocati, procuratori e notai (Fellmann,
op. cit. n. 558-559 ad art. 394). Nella fattispecie i servizi svolti
dall’appellante non rientrano in tali categorie (Tercier, op. cit. pag. 515), e la pretesa dell’appellante da
porre in compensazione con quelle delle appellate ammonta quindi a fr.
24’438.--. Ne discende che l’appello dev’essere parzialmente accolto e la
sentenza impugnata modificata di conseguenza.
-
Spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148
cpv. 1 CPC). Il parziale accoglimento dell’appello comporta la modifica della
ripartizione degli oneri processuali di prima sede, nel senso che essi sono
posti a carico delle attrici in ragione di 1/4 e della convenuta in ragione di
3/4. Le ripetibili devono essere ridotte a fr. 4’440.-- per tenere conto della
proporzionale soccombenza. In questa sede l’appellante risulta solo
parzialmente vincente, ragion per cui si giustifica porre a suo carico i 6/7
degli oneri processuali e la rimanenza a carico delle appellate. Queste ultime
hanno diritto ad un’equa indennità per ripetibili ridotte d’appello.
Per
questi motivi
pronuncia 1. Il ricorso è parzialmente
accolto e la sentenza impugnata è così modificata:
II. Conseguentemente
la signora __________ __________, __________ è tenuta a versare alle attrici in
solido __________ __________ e __________ __________ __________, __________, i
seguenti importi:
- fr.
14’696.-- (5’271 + 18’729 + 14’234
- 900 ./.24’438) oltre interessi al 5% dal 27 ottobre 1986 su fr. 13’796.-- dal
29 dicembre 1986 su fr. 900.--.
...
(lemmi invariati)
III. La
tassa e le spese di giustizia di fr. 3’600.-- da anticipare dalle attrici,
restano a loro carico in ragione di 1/4 e la rimanenza a carico della
convenuta, la quale rifonderà alle attrici l’importo di fr. 4’400.-- a titolo
di ripetibili.
Per
il resto la sentenza impugnata è confermata.
- Gli oneri del presente giudizio, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 1’770.--
b)
spese fr. 50.--
fr. 1’820.--
da
anticiparsi dall’appellante, sono posti per 1/7 a carico delle appellate e per
6/7 a carico dell’appellante, che rifonderà alle appellate l’importo di fr.
2’000.-- complessivi per ripetibili ridotte d’appello.
- Intimazione a:
-
avv.
__________, __________
-
avv.
__________, __________
Comunicazione
alla Pretura delle giurisdizione di Mendrisio Nord
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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