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Numero d'incarto:
11.1995.103
Data decisione, Autorità:
29.09.1995, ICCA
Incarto n.
11.95.00103
Lugano
29 settembre 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti,
vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa n. ______ (azione negatoria) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa
con petizione del 20 febbraio 1990 da
e __________, __________
(patrocinati
dall’avv. __________, __________)
contro
__________, __________ e
__________, __________
(entrambi
patrocinati dall’avv. __________, __________);
esaminati
gli atti,
posti
i seguenti
punti
di questione:
-
Se dev’essere accolta l’appellazione 24 novembre 1992
presentata da __________ e __________ __________ contro la sentenza emessa il 3
novembre 1992 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;
-
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in
fatto:
A. I coniugi __________ e __________ __________ hanno
acquistato da __________ e __________ __________ i, il 23 maggio 1989, la
particella n. __________RFP di __________, che confina con la particella n.
__________di proprietà dei venditori, pure proprietari della particella n.
__________. Sui citati fondi __________ e __________ __________ hanno
edificato, come imprenditori generali, tre case monofamiliari. Il deflusso
delle acque luride, previsto in un primo tempo con uno scarico indipendente
sino a un pozzetto di raccolta per tutte le canalizzazioni delle tre case (cfr.
planimetria doc. D), è stato modificato durante la costruzione, e parte degli
scarichi provenienti dalla particella n. __________di proprietà __________ è
stata collegata alle condotte provenienti dal fondo di proprietà dei coniugi
__________i. A seguito dell’opposizione di questi ultimi, le parti hanno intavolato
delle trattative per l’iscrizione di una servitù di condotta.
B. Fallite le trattative per la sottoscrizione di un
contratto di servitù, il 20 febbraio 1990 __________ e __________ __________
hanno convenuto __________ e __________ __________ dinanzi il Pretore del
Distretto di Bellinzona, chiedendo che i convenuti fossero obbligati a staccare
gli scarichi delle acque luride provenienti dalla particella n. __________dalle
condotte della loro casa. Con risposta del 19 aprile 1990 __________ e
__________ __________ si sono opposti alla petizione. Nei successivi atti
scritti le parti si sono confermate nelle rispettive tesi e domande.
Conclusa
l’istruttoria, __________ e __________ __________ hanno ribadito nel memoriale
conclusivo del 2 luglio 1992 la domanda di petizione, mentre __________ e
__________ __________ nelle loro conclusioni del 29 settembre 1992 hanno
riproposto la reiezione dell’azione. Il dibattimento finale ha avuto luogo il
29 settembre 1992.
C. Statuendo il 3 novembre 1992, il Pretore ha accolto
la petizione e ha ordinato a __________ e __________ __________ di staccare gli
scarichi delle acque luride provenienti dalla loro particella n. __________RFP
di __________ dalle condotte della particella n. __________ di proprietà dei
coniugi __________. La tassa di giustizia di fr. 500.-- e le spese di fr.
3’100.-- sono state poste a carico dei convenuti, pure costretti a rifondere
alla controparte fr. 1’800.-- per ripetibili.
D. Contro la sentenza pretorile __________ e
__________ __________ sono insorti con un appello del 24 novembre 1992 volto a
ottenere la riforma del giudizio impugnato e il rigetto della petizione
introdotta dagli attori. Nelle loro osservazioni del 28 dicembre 1992
__________ e __________ __________ propongono di respingere il gravame e di
confermare la sentenza del Pretore.
Considerando
in
diritto:
-
Occorre preliminarmente rilevare, vista la
contestazione sollevata dagli appellati, che il gravame, come risulta dalla
dichiarazione 23 dicembre 1994 dell’amministratore postale di Bellinzona, è
stato presentato all’Ufficio postale di Bellinzona il 24 novembre 1992, ultimo
giorno del termine di appello (art. 308 cpv. 1 CPC), ed è pertanto tempestivo.
-
Il Pretore non ha determinato il valore litigioso
(art. 13 CPC). Nel caso concreto, invero, tale presupposto appare dubbio.
L’art. 5 cpv. 1 CPC stabilisce che se l’oggetto della lite è valutabile in
denaro, il valore corrisponde a quello della domanda. Gli attori avendo chiesto
la rimozione degli scarichi controversi (anche nell’ultimo atto di causa
davanti al Pretore: art. 15 CPC), il valore litigioso equivarrebbe nella
fattispecie al costo prevedibile per staccare i tubi e posare una nuova
canalizzazione. Ora, il perito ha stimato tali spese in fr. 6500.– (risposte n.
1 e 2 del referto). Il valore di fr. 8000.– non può presumersi raggiunto, del
resto, nemmeno qualora si applicasse per analogia l’art. 9 cpv. 3 CPC. Nulla
conforta l’ipotesi, in effetti, che ove l’azione fosse respinta, il fondo dei
convenuti si rivaluterebbe - o il fondo degli attori si deprezzerebbe - di
almeno fr. 8000.– (il perito ha accennato anzi a una differenza di fr. 2500.–).
Ciò posto, la causa andrebbe rinviata al Pretore per la definizione del valore
litigioso. Dato che l’appello appare già a un primo esame sprovvisto di esito
favorevole, si può prescindere nondimeno - eccezionalmente - da questa
esigenza, tanto più che l’eventuale trasmissione degli atti per competenza alla
Camera di cassazione civile non comporterebbe alcun beneficio per gli
appellanti.
Il primo giudice ha accolto la
petizione dopo aver accertato che l’allacciamento degli scarichi alle
canalizzazioni degli attori, pur essendo stato eseguito a regola d’arte,
costituisce una turbativa che riduce il potere di fatto e di diritto dei
proprietari sulla cosa, alla quale gli attori non hanno acconsentito.
Gli
appellanti censurano il giudizio pretorile facendo valere che l’allacciamento
degli scarichi in questione non costituisce un atto di indebita ingerenza e che
i vicini, accortisi della modifica delle canalizzazioni già durante
l’esecuzione dei lavori, avevano acconsentito alla nuova situazione, al punto
da incaricare un notaio per la stesura di un contratto di servitù di condotta.
- Il proprietario di un fondo ha la facoltà di
proteggere il suo diritto reale con l’azione negatoria (art. 641 cpv. 2 CC)
contro chiunque lo perturbi direttamente (DTF 111 II 26 consid. 2b; Meier-Hayoz, Berner Kommentar, n. 89 e
101 ad art. 641). Se l’ingerenza è invece la conseguenza indiretta
dell’esercizio del diritto di proprietà su un altro fondo, si applica l’art.
679 CC (DTF 106 II 309; Steinauer,
Les droits réels, Tomo II, n. 1896, pag. 175).
L’art.
679 CC rappresenta una disposizione speciale rispetto all’art. 641 cpv. 2 CC.
Se la responsabilità è fondata su un eccesso dell’esercizio del diritto di
proprietà sarà l’art. 679 CC ad applicarsi. In un conflitto tra due proprietari
l’applicazione dell’art. 641 cpv. 2 CC a fianco dell’art. 679 CC non è esclusa,
anche se non conferisce alla vittima di un pregiudizio diritti più estesi
dell’art. 679 CC (DTF 88 II 252 consid. 4; 73 II 151). Nel quadro dei diritti
di vicinato, le turbative causate da vicini soggiacciono all’art. 641 cpv. 2 CC
unicamente se sono usurpazioni dirette sul fondo dell’attore (DTF 111 II
citato). Nel caso in esame il Pretore, a ragione, ha applicato l’art. 641 cpv.
2 CC poichè gli scarichi provenienti dalla particella degli appellanti
costituiscono un’ingerenza diretta nella sostanza del diritto di proprietà ai
sensi del citato disposto.
-
L’azione negatoria diretta contro i vicini
proprietari è in concreto ricevibile, la turbativa essendo opera degli
appellanti. Essa proviene, inoltre, dal fondo di loro proprietà (DTF 100 II
309; Simonius/Sutter,
Schweizerisches Immobiliarsachenrecht, Basilea e Francoforte sul Meno 1995,
vol. I, pag. 391).
-
Sostengono gli appellanti che la lite è piuttosto
di natura contrattuale, la modifica dei piani rientrando nella facoltà
dell’appaltatore, e che comunque la semplice difformità degli scarichi rispetto
ai progetti iniziali non costituisce una turbativa. Le argomentazioni,
pretestuose, sono sprovviste di fondamento. Non è contestato che parte degli
scarichi delle acque luride provenienti dalla casa situata sulla particella n.
__________RFP di __________, di proprietà degli appellanti, entra nel fondo confinante
e è allacciata alle condotte dei vicini. Tale situazione, paragonabile a una costruzione
sul fondo altrui, costituisce, a non avere dubbi, una usurpazione della proprietà,
protetta anche nel sottosuolo (art. 667 cpv. 1 CC; Steinauer, op. cit. n. 1623 e 1647, pag. 71 e 82). A questo
proposito risulta indifferente la questione di un’eventuale violazione
contrattuale; determinante è che vi sia una turbativa della proprietà (art. 641
cpv. 2 CC). Ininfluente per il giudizio è pure la circostanza che l’esecuzione
degli allacciamenti è avvenuta a regola d’arte, che tale soluzione sia la più
conveniente e che essa non dovrebbe causare inconvenienti di sorta per gli appellati.
Il proprietario del fondo leso direttamente nel proprio diritto reale dalla sporgenza
dovuta a una costruzione sul fondo vicino può esigere la soppressione
dell’ingerenza con l’azione negatoria (art. 641 cpv. 2; Steinauer, op. cit. n 1647, pag. 82). Si aggiunga che la
turbativa è attuale, gli scarichi essendo tuttora allacciati alle condotte dei
vicini. Risulta pertanto indifferente che non si siano ancora verificate otturazioni
e che non sia pertanto necessario, al momento attuale, il rifacimento delle
canalizzazioni (appello pag. 14).
-
a) Contrariamente all’opinione degli
appellanti l’azione proposta dagli attori non è tardiva. Nel caso di
sconfinamento sul fondo altrui, la legge accorda al “costruttore” il diritto di
ottenere l’attribuzione della proprietà della superficie usurpata o la costituzione
di una servitù se il proprietario leso non si è opposto all’usurpazione in
tempo utile (art. 674 cpv. 3 CC). Se al contrario il proprietario si è opposto
tempestivamente, egli potrà, senza limiti di tempo, promuovere l’azione
negatoria per ottenere la soppressione dell’ingerenza (Steinauer, op. cit. n. 1654, pag.84). L’opposizione è
tempestiva se fatta valere dal momento in cui l’opera sporgente è
riconoscibile, anche se il proprietario leso ne viene a conoscenza più tardi (Steinauer, op. cit. n. 1653a, pag. 84; Meier-Hayoz, op. cit. n. 40 ad art.
641).
b)
Nel caso in esame, a prescindere dalla circostanza che gli appellanti neppure
hanno chiesto in via riconvenzionale l’attribuzione della proprietà o la
concessione di una servitù di condotta, il reclamo dei proprietari lesi è
senz’altro tempestivo. Poco dopo l’esecuzione dell’opera essi si sono infatti
opposti all’allacciamento alle loro condotte (interrogatorio formale __________
e __________ __________i), circostanza non negata dagli appellanti, al punto
che le parti avevano deciso di risolvere la questione mediante l’iscrizione di
una servitù di condotta. Ne consegue che l’opposizione degli attori deve essere
considerata valida. D’altronde l’azione negatoria, per sua natura, è
imprescrittibile (DTF 111 II 24, Meier-Hayoz,
op. cit. n.89 ad art. 641), e nel caso concreto, non ricorrendo gli estremi
degli art. 674 cpv. 3 e 685 cpv. 2 CC, essa è proponibile (Steinauer, op. cit. n. 1040, pag. 285).
- a) L’ingerenza nell’esercizio di un diritto
assoluto costituisce di principio una turbativa illecita. L’illiceità può
essere sanata unicamente se esiste un motivo giustificato fondato sulla legge o
sul consenso del proprietario leso, come un atto giuridico che conferisca
all’autore dell’usurpazione un diritto reale limitato o un diritto personale
anche a titolo precario (Steinauer,
op. cit. n. 1036, pag. 285).
b)
Asseverano gli appellanti che, prima della conclusione dei lavori di
costruzione, i vicini hanno preso conoscenza della modifica e che tra le parti
era sorta in seguito un’intesa, al punto da conferire a un notaio il mandato di
redigere gli atti necessari. Inoltre la questione dell’indennizzo, che ha poi
fatto naufragare le trattative, è stata avanzata solamente in un secondo tempo,
allorquando la situazione di fatto era da tempo consolidata. A torto.
c)
Gli appellanti non pretendono di aver interpellato gli attori in merito alle
modifiche del tracciato delle canalizzazioni. Dal fascicolo processuale risulta
che il progettista e esecutore degli impianti sanitari ha deciso, già in fase
di progettazione, di modificare la distribuzione degli allacciamenti degli
scarichi della casa degli appellanti (deposizione __________). Durante
l’esecuzione dei lavori, e precisamente al momento dell’allacciamento degli scarichi
alle condotte degli appellati, __________ __________, padre e suocero degli
appellati, si accorse della modifica del progetto e ne informò gli attori. Ora,
non è contestato che i lavori sono proseguiti e che tra le parti sono state
intavolate trattative per la sottoscrizione di un contratto di servitù (interrogatorio
formale __________ e __________ __________i), ma ciò non rende ancora lecita la
turbativa messa in atto dagli appellanti. Dagli atti emerge che le parti si
sono accordate sul principio della servitù, ma non sulla controprestazione che
sarebbe spettata ai proprietari del fondo serviente. Certo, gli atti non precisano
se la questione è stata discussa, ma non consta neppure che i proprietari del
fondo serviente abbiano acconsentito a una concessione gratuita della servitù.
D’altronde gli appellanti non pretendono neppure che la nota servitù dovesse
essere concessa loro a titolo gratuito, e neppure indicano su quale base essi intendevano
e intendono tuttora mantenere la situazione di fatto. Del resto che tra le
parti non si fosse raggiunto un accordo in merito agli oneri della servitù traspare
dalla lettera del 23 gennaio 1993 del patrocinatore degli attori ai convenuti
(doc. G), mentre che i proprietari del fondo serviente non intendevano indennizzare
i vicini risulta espressamente dalla loro lettera dal 24 gennaio 1990, ove essi
hanno proposto una sorta di compensazione con i disagi loro causati dallo scolo
delle acque dal fondo __________ (doc. H e I). Che poi le pretese degli
appellati siano state avanzate solamente in un secondo tempo è ininfluente, ritenuto
che, per l’appunto, nulla conforta l’ipotesi secondo cui i convenuti potessero
attendersi la concessione di una servitù a titolo gratuito. Gli appellanti,
consapevoli dell’invasione, invece di regolare la situazione hanno proseguito i
lavori e si sono esposti, a loro rischio e pericolo, al fallimento delle
trattative. Si aggiunga che, da quanto traspare dagli atti, il fallimento delle
trattative sembra ricondursi proprio all’atteggiamento dei convenuti (interrogatorio
formale __________ __________), i quali avrebbero dovuto interessarsi per il
disbrigo della pratica di iscrizione (doc. H e I inc. __________richiamato). In
questo senso non risulta pertanto che gli appellati abbiano trascinato
consapevolmente le trattative al punto da rendere la loro azione abusiva (Meier-Hayoz, op. cit. N. 117 ad art.
641 CC; Rey, Die Grundlagen des
Sachenrechts und das Eigentum, Berna 1991, pag. 437/438 con riferimenti). Va
rilevato infine che non costituiscono una giustificazione la presunta normalità
della situazione, la minima intensità della turbativa o, ancora, l’assenza di
pregiudizio per i proprietari lesi. Ne discende che non sussistono motivi atti
a fondare un diritto degli appellanti di mantenere le condotte nella situazione
attuale. Ciò posto, l’appello dev’essere respinto e il giudizio impugnato
confermato.
Gli oneri processuali seguono la
soccombenza degli appellanti (art. 148 cpv. 1 CPC).
Per
questi motivi,
vista
sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia:
-
Nella misura in cui è ricevibile, l’appello è respinto
e la sentenza impugnata è confermata.
-
Gli oneri processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 450.--
b)
spese fr. 50.--
fr. 500.--
sono
posti a carico degli appellanti, in solido, che rifonderanno, pure in solido,
alla controparte l’importo di fr. 1’000.-- complessivi per ripetibili di appello.
- Intimazione a:
avv. __________, __________a
avv. __________, __________
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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