AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
11.1995.160
Data decisione, Autorità:
20.03.1995, ICCA
Incarto n.
11.95.00160
Lugano
20 marzo 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti, vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa n. ____________________. della Pretura della
giurisdizione di Mendrisio Sud (rapporti di vicinato) promossa con petizione 6
ottobre 1988 da
__________ __________, __________
__________ __________ __________,
(patrocinata dall’avv. __________ __________,
__________)
contro
__________ , __________
__________ ____________________,
(patrocinato dall’avv. __________ __________
-, __________)
esaminati
gli atti,
posti
a giudizio i seguenti
punti
di questione:
-
Se deve
essere accolto l’appello del 27 settembre 1994 di __________ __________ contro
la sentenza emessa il 21 giugno 1994 dal Pretore della giurisdizione di
Mendrisio Sud;
-
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in
fatto:
A. __________
__________ è proprietaria del fondo n. __________RFD di __________ e __________
__________ è proprietario della contigua particella n. __________. Negli anni
1986/87 __________ ha edificato sul proprio fondo uno stabile di abitazione. I
lavori di scavo hanno prodotto una ripida scarpata, alta fino a circa 7 metri,
nella parte nord–est della proprietà __________ a confine con la particella
__________, che è stata in parte riempita con materiale di riporto, fino all’altezza
del primo piano della casa. In un secondo tempo (1988/89) __________ __________
ha costruito un muro a sostegno della parte inferiore della scarpata.
B. Preoccupata per la stabilità e la staticità del
proprio fondo, il 6 ottobre 1988 __________ ha convenuto in giudizio
__________, chiedendone la condanna a eseguire le opere di sostegno,
contenimento e sistemazione dell’aspetto esterno e ogni altra ritenuta
necessaria dal perito giudiziario per ripristinare la scarpata. L’attrice ha
inoltre chiesto in via cautelare che fosse fatto ordine al convenuto di
sospendere immediatamente i lavori relativi alla sistemazione del pendio,
rinunciando poi a tale domanda il 25 ottobre 1988, in occasione dell’udienza di
discussione. Le parti hanno deciso di comune accordo a tale udienza di far
allestire una prova a futura memoria e di sospendere la causa durante il tempo
necessario a tale accertamento. Fallite le trattative, la causa è stata poi
riattivata il 16 novembre 1989.
C. Con risposta del 29 novembre 1989 __________ ha
proposto di respingere la petizione – in via cautelare e nel merito –
contestando che gli scavi effettuati abbiano messo in pericolo stabilità e
staticità del fondo dell’attrice.
Nella replica del 19 gennaio 1990, fondandosi sulle
risultanze della prova a futura memoria allestita dall’ing. __________
__________, __________ __________ ha precisato le proprie domande di giudizio,
chiedendo che al convenuto fosse fatto ordine di eseguire a proprie spese,
alternativamente, l’innalzamento del muro già esistente con riempimento
dell’intercapedine retrostante, o la creazione di una brema finalizzata
all’edificazione di un secondo muro di sostegno e, in subordine, la costruzione
di un muro di rivestimento–sostegno con elementi prefabbricati di cemento. Essa
ha inoltre postulato la condanna di __________ __________ al pagamento di fr.
9’423.– a titolo di risarcimento del danno, a copertura delle spese avute per
la perizia a futura memoria e per il maggior costo sopportato dalla costruzione
di un muro di delimitazione sul proprio fondo, dotato di particolari
accorgimenti di sicurezza.
Con la duplica del 12 febbraio 1990 __________
__________ si è riconfermato nella domanda di reiezione dell’azione.
D. Completata l’istruttoria, nella quale è stata pure
allestita una perizia giudiziaria – ancora ad opera dell’ing. __________ –,
entrambe le parti hanno inoltrato un memoriale conclusivo, rinunciando al
dibattimento finale. Nel proprio allegato 21 febbraio 1994 l’attrice ha
postulato la condanna del convenuto a innalzare il muro esistente di ca. 30 cm,
procedendo inoltre ad ancorare allo stesso il muretto di sopraelevazione,
mediante infissione di spezzoni di acciaio e a riempire il vano verso la
scarpata con materiale alluvionale adeguatamente compattato. Inoltre si è
riconfermata nella richiesta di risarcimento, ridotta a fr. 5’630.–. Con le
conclusioni 10 febbraio 1994 __________ ha ribadito la richiesta di reiezione
integrale della petizione.
E. Statuendo il 21 giugno 1994 il Pretore ha respinto la
petizione e ha posto gli oneri processuali di fr. 2’000.– a carico
dell’attrice, pure tenuta a rifondere al convenuto fr. 4’000.– per ripetibili.
Il primo giudice ha negato il presupposto dell’eccesso pregiudizievole della
proprietà della vicina, non essendosi verificato a suo giudizio alcun danno
concreto ed effettivo sul fondo dell’attrice. Egli ha respinto la richiesta di
risarcimento del danno per carenza dei requisiti dell’illiceità e della
causalità adeguata e ha ritenuto infondata la richiesta di risarcimento delle
spese di perizia (prova a futura memoria) per il fatto che si tratterebbe di
spese processuali ai sensi degli articoli 147 segg. CPC, da suddividere tra le
parti in ragione della rispettiva soccombenza.
F. __________ è insorta contro la sentenza citata il 27 settembre
1994. Essa chiede – in ordine – che la sentenza impugnata sia annullata per
violazione di una formalità essenziale della sentenza e rinviata al Pretore per
nuovo giudizio, il primo giudice non essendosi accorto che nel memoriale
conclusivo essa aveva ridotto le proprie domande (art. 285 cpv. 2 lett. d, art.
326 lett. a CPC). Nel merito, l’appellante chiede – in via principale – che al
convenuto sia fatto ordine di innalzare il muro di sostegno di circa 30 cm,
come indicato nel memoriale conclusivo (pt. F); ancora, che __________ sia
condannato a versarle fr. 5’630.– a titolo di risarcimento dei danni e che gli
oneri processuali di fr. 2’000.– siano posti a carico del convenuto, pure
tenuto a rifonderle una congrua indennità per ripetibili secondo il prudente
apprezzamento della Camera. In via subordinata, l’appellante propone che sia
fatto ordine al convenuto di eseguire la costruzione di un muro di
rivestimento–sostegno con elementi prefabbricati di cemento (perizia pag. 7),
invariate le domande relative al risarcimento dei danni e agli oneri
processuali. In via ancor più subordinata, essa chiede che la tassa di
giustizia e le spese, di fr. 2’000.–, siano suddivise tra le parti in ragione
di ½ ciascuno e che per ripetibili essa sia tenuta a rifondere alla controparte
solo l’importo di fr. 500.–.
G. Nelle osservazioni del 7 novembre 1994 il convenuto
propone di respingere l’appello.
Considerato
in diritto:
a) L’appellante chiede in ordine
che la sentenza impugnata sia annullata per violazione di una formalità
essenziale (art. 285 cpv. 2 lett. d CPC) con rinvio dell’incarto al Pretore per
nuovo giudizio ai sensi dell’art. 326 lett. a CPC, il primo giudice avendo
ignorato la riduzione delle domande di giudizio avvenuta con l’allegato
conclusivo.
b) Una parte può chiedere, unitamente all’appello di
merito, l’annullamento della sentenza e il rinvio della causa al pretore per
nuovo giudizio, se in suo pregiudizio siano stati fatti atti nulli ai sensi
degli art. 142–146 CPC (art. 326 lett. a CPC). Secondo l’art. 285 cpv. 2 lett.
d CPC, a pena di nullità le sentenze devono contenere le domande delle parti.
Infine, giusta l’art. 143 CPC gli atti di procedura in urto alle norme
procedurali sono annullabili se la violazione della forma arreca alla parte
avversa un pregiudizio riparabile solo con l’annullamento.
c) L’attrice ha ridotto nelle conclusioni le proprie
domande, scegliendo uno dei tre interventi proposti con la replica e riducendo
la pretesa di risarcimento del danno, e il Pretore nella sentenza impugnata ha
indicato a torto che entrambe le parti si erano riconfermate nelle rispettive
domande. Nondimeno, la conclusione proposta dall’appellante è infondata.
Contrariamente al suo assunto, dal vizio non le è derivato alcun pregiudizio,
nemmeno sull’assegnazione delle ripetibili. Dalla motivazione del giudizio
impugnato si evince appunto che il Pretore avrebbe respinto la petizione anche
se avesse indicato correttamente le domande di giudizio dell’attrice. Difatti
egli ha respinto la petizione perché ha ritenuto inapplicabile alla fattispecie
l’art. 685 CC e non per la natura dei provvedimenti o l’importo del
risarcimento richiesti. Oltre a ciò, anche senza tale vizio, nulla sarebbe
mutato riguardo alle ripetibili, l’onorario dell’avvocato dovendo essere
calcolato sul valore di causa della domanda originaria e non in base alle
richieste ridotte formulate con le conclusioni (art. 5 e 150 CPC, art. 9 TOA; Cocchi/Trezzini, Codice di
procedura civile ticinese annotato, art. 5 CPC n. 7). Su questo punto l’appello
si rivela quindi infondato.
a) Il Pretore ha respinto la
petizione, argomentando che gli inconvenienti evocati dall’attrice
costituirebbero normali ingerenze che il vicino deve tollerare nell’ambito di
lavori di costruzione, non essendosi in particolare verificati scoscendimenti
sul terreno dell’attrice, né essendo questi prevedibili in un prossimo futuro.
L’attrice avrebbe inoltre rifiutato l’offerta del convenuto di posare vasche di
cemento dietro il muro di sostegno a salvaguardia della staticità del fondo.
Oltre a ciò la questione della stabilità non rivestirebbe importanza primaria,
l’attrice non potendo comunque edificare sul proprio fondo le autorimesse da
lei previste, ostandovi le norme di piano regolatore.
b) L’appellante rimprovera al Pretore di avere ignorato a
torto il giudizio del perito, secondo cui per garantire la sicurezza del
proprio fondo anche a lungo termine (oltre 50 anni), sarebbero indispensabili
ulteriori interventi di sostegno della scarpata. In altre parole, la
circostanza che la situazione di pericolo, concreta, diverrebbe attuale solo
tra alcuni decenni, nulla muterebbe al fatto che il convenuto ha ecceduto nei
suoi diritti in modo pregiudizievole per la proprietà dell’attrice e pertanto si
renderebbero necessari gli interventi di sostegno e di ancoraggio proposti dal
perito (perizia febbraio 1992 pag. 6, perizia marzo 1989 pag. 11).
c) Secondo l’art. 685 cpv. 1 CC il proprietario che
intraprende scavi o costruzioni deve fare in modo di non danneggiare i fondi
dei vicini, provocando scoscendimenti del loro terreno o mettendolo in
pericolo, o recando pregiudizio agli impianti che vi si trovano. Il vicino è
tenuto a tollerare unicamente ingerenze minori, usuali in caso di edificazione
o di scavi, ritenuto che – comunque sia – gli deve essere assicurata un’ampia
protezione (Meier–Hayoz, Berner Kommentar, 3a ed.
Bern 1975, art. 685/686 CC n. 68–70; Haab/Simonius,
Zürcher Kommentar, art. 685, 686 CC n. 16; Liver,
SPR, vol. V/1, pag. 241). Qualora il proprietario ecceda nell’esercizio della
proprietà, il vicino dispone dei diritti previsti dall’art. 679 CC: egli può
cioè chiedere giudizialmente la cessazione della molestia, l’adozione di
provvedimenti contro il danno temuto, il risarcimento del danno e la
constatazione del danno (Liver, op. cit., pag. 242; Meier–Hayoz, op. cit., art. 679 CC n. 2–8, art.
685/686 CC n. 57, 62; Haab/Simonius, op. cit., art. 686–688
CC, n. 16; Steinauer, Les droits réels, vol. II,
pag. 171–174). In particolare, l’azione intesa all’adozione di provvedimenti
contro il danno temuto presuppone che, con buone probabilità, il rischio
paventato si realizzi in futuro (Meier–Hayoz, op.
cit., art. 679 CC n. 111 e riferimenti giurisprudenziali citati; Steinauer, op. cit., pag. 173, n. 1925).
d) Pur
negando il rischio di crolli improvvisi di importanti quantitativi di
materiale, il perito giudiziario ing. __________ __________ ha accertato nei
propri rapporti (prova a futura memoria del mese di marzo 1989, completazione
di prova a futura memoria del luglio 1989, perizia giudiziaria del febbraio
1992) che il muro costruito dal convenuto non è in grado a lungo termine di
sostenere il terreno lungo la fascia di confine tra le proprietà delle parti
(perizia marzo 1989 pag. 9, completazione prova a futura memoria pag. 6). A suo
parere, visti la natura del terreno, l’inclinazione della scarpata e l’azione
degli agenti atmosferici, il pendio sarebbe soggetto a un lento degrado, così
che, per assicurare la necessaria stabilità e staticità ai fondi in esame,
sarebbe indispensabile completare le opere di consolidamento della scarpata già
eseguite dal convenuto (perizia marzo 1989 pag. 6). L’edificazione del muretto
di sostegno allestito dall’attrice sul proprio fondo in un secondo tempo, avrebbe
solamente migliorato la situazione, ma non garantirebbe ancora sufficiente
sicurezza. A tale scopo, infatti, l’intera banchina di fondazione, e non solo
la parte inferiore della stessa, dovrebbe trovarsi al di sotto dell’angolo di
riposo della scarpata: ciò che appunto non si verifica nella fattispecie
(perizia febbraio 1992, pag. 5 seg.). Il perito propone pertanto di innalzare
di ca. 30 cm il muro di sostegno edificato dal convenuto, ancorando il muretto
di sopraelevazione al muro esistente mediante l’infissione di spezzoni
d’acciaio, e di riempire il vano verso la scarpata con materiale alluvionale
adeguatamente compattato (perizia febbraio 1992 pag. 6, perizia marzo 1989 pag.
11).
e) Nella
sentenza il Pretore ha ripreso la deposizione del teste ing. __________
__________, che ha allestito i calcoli statici e i piani esecutivi per il muro
di sostegno del convenuto. Esprimendo valutazioni personali, questo testimone
ha dissentito dalla conclusione del perito giudiziario sulla necessità di
adottare nuove misure di sostegno. Il primo giudice sembra essersi ispirato a
tale deposizione testimoniale per negare l’applicazione dell’art. 685 CC,
sostenendo che il rischio di instabilità della scarpata sarebbe talmente remoto
da rientrare nei normali inconvenienti che il vicino è tenuto a tollerare in
occasione di lavori di costruzione. A prescindere dal fatto che il teste in
questione è direttamente coinvolto nella vertenza, avendo allestito i calcoli
statici per la costruzione del convenuto, mentre invece il perito giudiziario è
neutro, essendo del tutto estraneo alle parti, l’opinione del Pretore non può
essere seguita.
La
dottrina dominante, condivisa dal Tribunale federale, sostiene che l’art. 685
CC trova applicazione solo in caso di interventi eccessivi del costruttore (Meier–Hayoz, op. cit., n. 68 e segg. ad art. 685/686; Steinauer, op. cit., pag. 139) mentre la dottrina
minoritaria reputa che sia applicabile a ogni intervento diretto atto a
compromettere la stabilità del suolo del fondo vicino (Liver,
op. cit., pag. 223, 241 e 242). Lo stesso Tribunale federale, in una recente
sentenza, ha tuttavia rilevato che tale divergenza dottrinale non ha alcuna
incidenza pratica, da una parte perché la protezione accordata dall'art. 685 CC
deve essere ampia e non deve subire restrizioni senza motivi pertinenti, e
dall’altra perché il proprietario che costruisce deve prendere spontaneamente
tutte le precauzioni necessarie (DTF 119 Ib pag. 341 consid. 3b). Il
bene giuridicamente protetto dall'art. 685 CC è infatti la stabilità del suolo
e ogni intervento atto a modificare la stabilità del terreno sulla proprietà
altrui è di principio contrario al diritto e comporta la responsabilità causale
prevista dall'art. 685 CC non appena gli effetti eccedono quanto il vicino è tenuto
a tollerare (DTF 119 Ib consid. 5d pag. 347).
A
questo proposito non si può sostenere che gli usi locali o la particolare
situazione dei fondi in questione giustifichino di far sopportare all’attrice i
sicuri rischi di degrado, ancorché lontani nel tempo, accertati dal perito.
Anzi, proprio la particolare conformazione geologica dei terreni esaminati
impone prudenza, tanto più che il degrado della scarpata, consistente nella
progressiva modifica della sua pendenza fino a raggiungere e superare il confine
della particella contigua, è dovuto all’azione delle precipitazioni
atmosferiche, notoriamente assai abbondanti nel Ticino. Trattandosi inoltre di
una zona residenziale non si può lasciar sussistere, per evidenti motivi di
sicurezza dell’abitato, il benché minimo rischio di instabilità del terreno.
Spettava al convenuto, nell’ambito dei lavori di costruzione da lui intrapresi,
prendere i dovuti accorgimenti tecnici per garantire la stabilità e la
sicurezza dei terreni vicini. Se è possibile esigere dal vicino che sopporti i
disagi temporanei causati da lavori di costruzione in corso, non si può infatti
pretendere che tolleri in modo permanente alterazioni strutturali tali da
provocare rischi di instabilità.
Il
primo giudice non poteva pertanto limitarsi a dichiarare genericamente
l’inopportunità dell’adozione di nuovi provvedimenti (sentenza impugnata pag.
8), quando la conclusione del perito giudiziario era del tutto opposta. E
neppure poteva conferire forza decisiva alla deposizione dell’ing. __________,
per di più direttamente coinvolto nei lavori di costruzione contestati. Il
teste deve infatti limitarsi a riferire su fatti a lui noti senza esprimere
valutazioni di tipo peritale, devolute al solo perito giudiziario (art. 237
cpv. 1 CPC; Rep. 1977, 116).
Neppure
le altre motivazioni addotte dal Pretore sono fondate. Non è ammissibile,
infatti, respingere l’azione dell’attrice per il motivo che essa – in una sua
strategia processuale – aveva postulato provvedimenti maggiori di quelli
offerti dal convenuto (posa vasche di cemento), comunque richiesti in via
subordinata (replica pag. 11). Al Pretore spettava decidere se gli scavi
litigiosi avevano messo in pericolo il fondo dell’appellante e –
nell’affermativa – valutare quali provvedimenti ordinare (Meier-Hayoz, op. cit. , art. 679 CC
n. 114). Quanto all’utilizzo futuro del fondo dell’attrice, era ininfluente
sapere se la proprietaria avrebbe potuto edificare la progettata tettoia o se
si sarebbe limitata a costruire – come è poi avvenuto – solo posteggi scoperti:
in entrambi i casi, infatti, la destinazione prevista (posti auto) richiedeva
comunque garanzie sufficienti di staticità del fondo (Meier-Hayoz, op. cit., art. 685/686
CC n. 68; art. 679 CC n. 112 seg.).
f) Ne
discende che il convenuto è tenuto ad adottare i provvedimenti di sostegno e
ancoraggio indicati dal perito giudiziario (perizia febbraio 1992, pag. 6) e
richiesti dall’appellante in via principale, avendo messo in pericolo
nell’ambito dei lavori di costruzione il fondo dell’attrice (art. 685 CC).
a) Il Pretore ha respinto anche la richiesta di risarcimento del danno
avanzata dall’attrice, che ammontava a fr. 9’423.– nella replica e che è poi
stata ridotta a fr. 5’630.– con le conclusioni, negando il carattere illecito
dell’operato del convenuto e il nesso di causalità tra le spese sopportate
dall’attrice e gli scavi contestati. Quanto alla pretesa di rimborso delle
spese di perizia (prova a futura memoria), infine, essa andrebbe respinta già
per il fatto che – trattandosi di spesa processuale – i relativi costi
andrebbero suddivisi tra le parti in virtù della rispettiva soccombenza,
secondo gli art. 147 segg. CPC.
b) L’appellante
censura queste conclusioni e ribadisce la richiesta di risarcimento del danno,
consistente nel maggior costo da lei sostenuto per la costruzione del muro di
sostegno in fr. 920.– e nelle spese di perizia a futura memoria, in fr 4’710.–.
Queste richieste sono fondate. Sono infatti adempiuti nella fattispecie i
requisiti dell’illiceità – data già perché il convenuto ha messo in pericolo il
fondo della vicina (Liver op.
cit., pag. 241) –, del danno di fr. 5’630.– comprovato dagli atti e neppure
contestato (perizia febbraio 1992, pag. 5, 10; decreto Pretore 4 aprile 1989
inc. n. /) e infine del rapporto di causalità adeguato tra
il comportamento illecito e il danno. A tale proposito, la perizia giudiziaria
attesta chiaramente che i maggiori costi di costruzione del muro costruito
dall’attrice e le spese per l’allestimento della prova a futura memoria si
trovano in rapporto di causalità adeguata con i lavori di costruzione eseguiti
dal convenuto. Si potrebbe invero lasciare indeciso il quesito di sapere se nel
caso concreto le spese della prova a futura memoria costituiscano un danno
risarcibile (cfr. in questo senso la sentenza della II CCA del 29
dicembre 1994 nella causa W. c. G.) o siano da considerarsi spese processuali,
come deciso dal Pretore, visto che nell’uno come nell’altro caso andrebbero
comunque a carico del convenuto. Nella fattispecie, tuttavia, la prova a futura
memoria ha fatto oggetto di una procedura separata, distinta da quella di
merito e le cui spese sono state regolate in modo indipendente. Si giustifica
quindi l’accoglimento della richiesta di risarcimento presentata dall’attrice.
L’appello
merita pertanto accoglimento nella sua domanda principale, con la conseguenza
che le domande subordinate divengono prive di oggetto.
- Gli
oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC) e sono quindi a
carico del convenuto sia in prima che in seconda sede.
L’appellante
ha postulato in via principale che gli oneri processuali fossero posti a carico
del convenuto, condannato a rifonderle una congrua indennità per ripetibili, da
stabilire secondo l’equo apprezzamento della Camera. Nella misura in cui tale
domanda è volta ad ottenere una modifica dell’importo dell’indennità per
ripetibili deciso dal Pretore, essa si rivela improponibile, l’appello contro
le ripetibili dovendo esprimere la somma della riduzione o dell’aumento
postulati (Rep. 1993 pag. 227). Le ripetibili di prima sede rimangono
quindi in fr. 4’000.–, come deciso dal primo giudice, e sono a carico del
convenuto, soccombente, che rifonderà all’appellante anche un’adeguata
indennità per ripetibili di appello.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria
pronuncia:
-
L’appello
è accolto e la sentenza impugnata è così riformata
-
La petizione 6 ottobre 1988 di __________ __________
è accolta.
1.1 A __________ __________ è fatto
ordine di eseguire a proprie spese le seguenti opere:
– innalzamento dell’attuale muro di
sostegno sul fondo n. 329 di ca. 30 cm così che tutta la banchina di fondazione
venga a trovarsi al di sotto dell’angolo di riposo della scarpata;
– ancoraggio del muretto di sopraelevazione
al muro esistente mediante infissione di spezzoni d’acciaio;
– riempimento del vano verso la scarpata
con materiale alluvionale adeguatamente compattato;come indicato nella perizia
di merito (pag. 5, 6).
1.2 Il convenuto è condannato a versare
all’attrice l’importo di fr. 5’630.– oltre interessi al 5% dal 17 aprile 1989 a
titolo di risarcimento del danno.
-
La tassa di giustizia di fr.
2’000.– e le spese sono poste a carico del convenuto, che rifonderà all’attrice
fr. 4’000.– per ripetibili.
-
Gli oneri del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 1000.–
b) spese fr. 50.–
fr.
1050.–
già anticipati dall’appellante, sono posti sti a
carico del convenuto, che rifonderà alla controparte l’importo di fr. 1’000.–
per ripetibili di appello.
- Intimazione:
– avv. __________, __________
– avv. __________, __________
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di
Mendrisio–Sud .
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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