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Numero d'incarto:
11.1995.177
Data decisione, Autorità:
26.07.1996, ICCA
Incarto n.
11.95.00177
Lugano,
26 luglio 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gianinazzi,
vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa n. __________ (azione di divorzio) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con
petizione del 31 gennaio 1994 da
__________, __________
(patrocinato
dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________, nata __________,
(patrocinata
dall’avv. __________ __________ __________, __________);
esaminati
gli atti,
posti
i seguenti
punti
di questione:
-
Se dev’essere accolto l’appello
presentato il 30 marzo 1995 da __________ __________ contro la sentenza emessa
il 13 marzo 1995 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;
-
Se dev’essere accolta la richiesta
di assistenza giudiziaria introdotta dall’appellante lo stesso 30 marzo 1995;
-
Se dev’essere accolta la richiesta
di assistenza giudiziaria introdotta da __________ __________ il 19 aprile
1995;
-
Il giudizio sulle spese e le
ripetibili.
Ritenuto
in
fatto:
A. __________ __________ e __________ __________ (entrambi del 1954),
cittadini italiani, si sono sposati a __________ (Provincia di __________) il
____________________ 1978. Dal matrimonio sono nati i figli __________, il
____________________ __________ 1979, e __________, il __________ __________
1980. Il marito è __________, la moglie ha svolto – durante la vita in comune –
qualche lavoro di pulizia. L’11 ottobre 1991 __________ __________ ha chiesto
al Pretore del Distretto di Bellinzona il tentativo di conciliazione, i coniugi
non abitando più insieme “da tempo”. La conciliazione è decaduta infruttuosa il
19 novembre 1991 e il giorno stesso la moglie è stata ammessa al beneficio
dell’assistenza giudiziaria. Con decreto del 2 dicembre 1991 il Pretore ha
condannato __________ __________ a versare, in via provvisionale, un contributo
mensile di fr. 690.– per la moglie e uno di fr. 1250.– per i figli (fr. 650.–
per __________ e fr. 600.– per __________), compresi gli assegni familiari.
B. Il 25 giugno 1992 __________ __________ ha presentato una nuova
istanza per il tentativo di conciliazione. Il tentativo è fallito un’ altra
volta il 19 agosto 1992. Con decreto del 1° luglio 1992, emesso inaudita parte,
il Pretore ha confermato l’assetto cautelare stabilito il 2 dicembre 1991. Al
contraddittorio del 12 novembre 1992 le parti si sono intese nel senso che il
figlio __________ sarebbe stato affidato al padre, liberato dal relativo
contributo di mantenimento, mentre l’autorità parentale sul figlio sarebbe
rimasta alla madre. Il Pretore ha omologato l’accordo seduta stante.
C. Un terzo tentativo di conciliazione, chiesto da __________ __________
il 25 gennaio 1993, è fallito il 9 febbraio successivo. In sede provvisionale i
coniugi hanno convenuto, lo stesso 9 febbraio 1993, di attenersi all’assetto cautelare
decretato dal Pretore il 1° luglio 1992 (e modificato il 12 novembre 1992). Il
giudice ha approvato l’intesa. Il 6 ottobre 1993 è stato ammesso al beneficio
dell’assistenza giudiziaria anche __________ __________. Con decreto del 6
ottobre 1993 il Pretore ha attribuito poi l’autorità parentale sul figlio
__________, affidato al padre, a entrambi i ge-nitori congiuntamente e ha
fissato i contributi mensili a carico del marito in fr. 539.– per la moglie e
in fr. 650.– per la figlia __________, compreso l’assegno familiare.
D. Il 31 gennaio 1994 __________ __________ ha introdotto una petizione
di divorzio, chiedendo – oltre allo scioglimento del matrimonio – l’autorità
parentale sul figlio __________ (riservato il diritto di visita della madre),
un diritto di visita alla figlia __________ (affidata alla madre), cui ha
offerto un contributo alimentare di fr. 650.– mensili compreso l’assegno
familiare, e la liquidazione del regime matrimoniale. Nella sua risposta del 25
febbraio 1994 __________ __________ si è opposta al divorzio e in via
riconvenzionale ha postulato la separazione per tempo indeterminato,
l’affidamento di entrambi i figli, un contributo indicizzato di fr. 647.–
mensili per sé e uno di fr. 700.– per ciascuno dei figli, oltre la liquidazione
del regime matrimoniale. Il marito ha proposto il rigetto della riconvenzione.
E. Chiusa l’istruttoria, il 3 gennaio 1995 __________ __________ ha
presentato un memoriale conclusivo in cui ha ribadito le proprie domande di
giudizio, salvo riconoscere al marito l’affidamento del figlio __________ (con
la relativa autorità parentale) e ridurre il contributo mensile chiesto per sé
a fr. 256.– indicizzati, aumentando tuttavia quello per la figlia __________ a
fr. 970.– mensili; essa ha postulato altresì la vendita ai pubblici incanti
della casa in proprietà dei coniugi a __________ (Provincia di __________) e la
suddivisione a metà del ricavo. Nel suo memoriale conclusivo del 20 gennaio
1995 __________ __________ ha confermato le richieste di petizione. Le parti
hanno rinunciato al dibattimento finale.
F. Con sentenza del 13 marzo 1995 il Pretore ha respinto la petizione
di divorzio e in accoglimento della riconvenzione ha pronunciato la separazione
dei coniugi per tempo indeterminato. Egli ha affidato il figlio __________ al
padre e la figlia __________ alla madre, ha disciplinato il diritto di visita
dei genitori, ha condannato __________ __________ a versare un contributo
mensile di
fr. 381.– indicizzati per la
moglie e uno di fr. 1221.– indicizzati per la figlia (compreso l’assegno
familiare), ha riconosciuto ogni coniuge proprietario dei beni in suo possesso
e ha ordinato la vendita all’asta – con riparto a metà del ricavo – della citata
casa in Italia. La tassa di giustizia e le spese processuali (non determinate)
delle due azioni sono state poste a carico dello Stato; __________ __________ è
stato tenuto a rifondere alla moglie fr. 1500.– di ripetibili per l’azione
principale e fr. 1000.– per la riconvenzione.
G. Contro la sentenza predetta __________ __________ è insorto con un
appello del 30 marzo 1995 nel quale chiede che, conferitogli il beneficio
dell’assistenza giudiziaria, l’azione principale sia accolta e la riconvenzione
respinta. Nelle sue osservazioni del 19 aprile 1995 __________ __________
conclude per il rigetto dell’appello e la conferma della sentenza impugnata, previa
concessione dell’assistenza giudiziaria. Entrambe le parti sono state invitate
il 20 aprile 1995 dalla presidente di questa Camera a documentare la loro
situazione finanziaria. __________ __________ ha ottemperato all’invito il 24
maggio 1995. __________ __________ non ha reagito.
H. Il 23 aprile 1996 __________ __________ ha comunicato a questa Camera
di avere raggiunto il giorno stesso, in Pretura, un accordo con la moglie. In
virtù di tale intesa, omologata dal giudice, __________ __________ rinuncia a
qualsiasi contributo alimentare per sé, mentre il marito accetta di
corrispondere alla figlia __________ “a titolo definitivo” un contributo
alimentare di fr. 840.– mensili, impegnandosi a ritirare l’appello
sull’ammontare dei contributi disposti nella sentenza impugnata.
Considerando
in
diritto:
-
Nella misura in cui l’appellante ha dichiarato a questa Camera di
ritirare il gravame, la causa va stralciata dai ruoli (art. 352 cpv. 1 e 2
CPC). Litigiosa rimane la pronuncia del divorzio chiesta dal marito, la
separazione per tempo indeterminato ottenuta dalla moglie e il pronunciato
sugli oneri processuali delle due azioni giudiziarie. L’affidamento della
figlia __________ alla madre, che forma oggetto di un secondo dispositivo n. 3
della sentenza impugnata (con un primo dispositivo recante lo stesso numero il
Pretore ha accolto l’azione riconvenzionale), non è invece controverso
(ap-pello, pag. 4 in fondo). Quanto alla liquidazione del regime dei beni, essa
ha acquisito forza di giudicato.
-
Il Pretore ha ravvisato le condizioni di una profonda turbativa
coniugale per il fatto che le parti vivono separate dal 1991 e non si sono più
riavvicinate, nonostante i ripetuti tentativi di conciliazione (il 19 novembre
1991, il 19 agosto 1992 e il 9 febbraio 1993). Accertate le premesse dell’art.
142 cpv. 1 CC, egli ha indagato sulle rispettive colpe, giungendo al
convincimento che la responsabilità della disunione incombe al marito, il quale
ha lasciato l’abitazione coniugale senza avvisare nessuno, senza preoccuparsi
della moglie né della figlia __________ e senza provvedere alle esigenze
economiche della famiglia. Tale colpa, preponderante nel senso dell’art. 142
cpv. 2 CC, gli precludeva la possibilità di chiedere il divorzio. Doveva essere
accolta invece la separazione postulata dalla moglie, coniuge innocente, la
quale poteva legittimamente invocare il profondo dissidio in atto. Donde, in
estrema sintesi, il rigetto dell’azione principale e l’ac-coglimento della
riconvenzione.
-
L’appellante contesta la responsabilità preponderante imputatagli
dal Pretore nella turbativa coniugale. A suo parere la disunione si riconduce
alle difficoltà finanziarie in cui versava la famiglia e al contegno della
moglie, che rifiutava di intraprendere un’attività lucrativa per allentare la
morsa dei problemi economici. Egli sostiene di non avere abbandonato nessuno e,
anzi, di avere sempre lavorato, cercando di non far mancare nulla in casa,
tant’è che il figlio __________ ha spontaneamente deciso di andare a vivere con
lui (appello, pag. 3 seg.).
-
Ognuno dei coniugi può domandare il divorzio quando le relazioni
coniugali siano così profondamente turbate e scosse che non si possa ragionevolmente
esigere da essi la continuazione dell’unione coniugale; se tale stato dipende
da colpa preponderante di uno dei coniugi, il divorzio può essere domandato soltanto
dall’altro (art. 142 CC). Per colpa preponderante si intende un
comportamento colpevole che sia più grave di tutti gli ulteriori elementi di
dissidio, ovvero che superi per causalità le eventuali colpe dell’altro coniuge
cumulate ai fattori oggettivi di disunione (Bühler/Spühler
in: Berner Kommentar, 3ª edizione, nota 120 e 122 ad art. 142 CC con numerosi
richiami di dottrina e giurisprudenza; Deschenaux/Tercier/Werro,
Le mariage et le divorce, 4ª edizione, pag. 124, n. 622; v. anche Hinderling/ Steck, Das schweizerische
Ehescheidungsrecht, Zurigo 1995, pag. 60 segg.).
-
Dagli atti processuali – invero non rubricati e a totale soqquadro –
risulta che negli ultimi tempi della vita in comune l’appellante aveva chiesto
alla moglie di trovare un impiego poiché egli non riusciva più, da solo, a
coprire le spese correnti. Sulle uscite della famiglia gravava, in specie, un
finanziamento ottenuto dai coniugi in Italia (dal __________ __________) per
l’acquisto di una casa di abitazione e un mutuo acceso per comperare
un’auto-mobile (interrogatorio formale di __________ __________, verbale del 13
settembre 1994, pag. 3). Da questi soli elementi non è possibile dedurre però
che fra i coniugi fosse sorta una turbativa insanabile, tale da non permettere
una ragionevole continuazione del matrimonio (art. 142 cpv. 1 CC).
Verosimilmente il disagio economico ha costituito un fattore oggettivo di
disunione e altrettanto verosimilmente il comportamento della moglie, restia a
intraprendere un’attività lucrativa regolare, ha acuito tale stato di cose. Ciò
non basta a ritenere tuttavia che, qualora il marito non fosse partito da casa,
l’unione sarebbe naufragata ugualmente senza possibilità di salvezza. Tutto
induce a credere, anzi, che disimpegnandosi inopinatamente dai propri doveri
familiari, il marito abbia dato il colpo fatale a un’unione già in crisi.
Si aggiunga che l’appellante aveva
a disposizione ben altri mez-zi per far richiamare la moglie – ove fosse stato
necessario – al-l’obbligo di contribuire anche dal profilo finanziario al
mantenimento della famiglia (art. 163 cpv. 1 CC). La legge prevede spe-cifiche
procedure a tal fine (art. 172 segg. CC). L’eventuale renitenza della moglie
non legittimava quindi l’abbandono della famiglia, tanto meno senza alcuna remora
per il sostentamento della figlia __________ (interrogatorio formale del marito,
verbale del 13 settembre 1994, pag. 2 e pag. 3 in alto). Un contegno del genere
non può giustificarsi con il richiamo a mere difficoltà finanziarie (per altro
in due righe di istruttoria: verbale citato, pag. 3). Diverso è il caso in cui
la partenza di un coniuge appaia la conseguenza di una disunione profonda,
foss’anche di un logorio provocato da cause economiche, ma che denoti
l’impossibi-lità oggettiva di continuare seriamente un matrimonio. In concreto
risulta semplicemente che negli ultimi tempi della vita in comune l’appellante
non era più in grado di provvedere da solo alle necessità economiche della
famiglia e che, constatate le resistenze della moglie a trovare una fonte di guadagno
regolare, egli è andato a vivere altrove con il figlio __________, senza curarsi
del resto. In tali circostanze il Pretore poteva legittimamente concludere che,
indipendentemente dal fatto che fosse un buon padre per il figlio minore, il
marito aveva inferto all’unione coniugale un colpo decisivo, che relegava in
secondo piano le cause oggettive di disunione e le responsabilità soggettive
della consorte.
-
L’appellante sostiene che la moglie non ha interesse a persistere in
un matrimonio senza futuro, tant’è ch’essa medesima non ha mai dimostrato di
voler ricomporre l’unione. Egli disconosce tuttavia che l’opposizione al
divorzio del coniuge innocente (art. 142 cpc. 2 CC) – o lievemente colpevole –
non presuppone di per sé un interesse concreto
al mantenimento del vincolo, salvo che l’opposizione trascenda nell’abuso di
diritto (Deschenaux/ Tercier/ Werro,
op. cit., pag. 125, n. 626 segg. con rinvii di giurisprudenza; valutazione
critica di tale giurisprudenza in: Hinderling/Steck,
op. cit., pag. 83 segg.). L’appellante non prospetta – né tanto meno dimostra –
estremi del genere. La sua argomentazione cade quindi nel vuoto.
-
Il rigetto dell’azione principale e l’accoglimento della riconvenzione
comportano una duplice soccombenza del marito (art. 148 cpv. 1 CPC). A giusta
ragione il Pretore ha condannato pertanto l’appellante a rifondere alla moglie
una congrua indennità per ripetibili. Questi rimprovera al primo giudice di non
avere considerato le responsabilità della moglie nella disunione. Ma a parte il
fatto che tali colpe si rivelano tutt’al più di lieve entità, la somma fissata
dal Pretore rientra nel legittimo potere di apprezzamento che compete al
giudice del merito quando applica – senza per altro esserne vincolato – l’art.
14 TOA (art. 150 CPC). Anche al proposito l’appello manca perciò di fondamento.
-
La richiesta di assistenza giudiziaria introdotta in appello dal marito
è a sua volta destinata all’insuccesso, poiché sulla questione del divorzio il
ricorso appariva sin dall’inizio sprovvisto di esito favorevole (art. 157 CPC).
Per il resto non vi è motivo di derogare al principio secondo cui la desistenza
equivale a soccombenza e comporta l’obbligo di rifondere alla controparte
un’equa indennità per ripetibili (Rep. 1978 pag. 375). La richiesta di assistenza
giudiziaria inoltrata dalla moglie è senza oggetto nella misura in cui
l’appellata ottiene il diritto di percepire ripetibili; per il rimanente la
richiesta dev’essere respinta, l’istante non avendo documentato la propria
indigenza, dopo lo scioglimento del regime dei beni, ancorché invitata a farlo
dalla presidente di questa Camera il 20 aprile 1995.
Per
questi motivi,
vista
sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia:
-
Nella misura in cui non è stato
ritirato, l’appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
-
Gli oneri processuali, consistenti
in:
a) tassa di giustizia fr.
200.–
b) spese fr.
50.–
fr.
250.–
sono posti a carico
dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 800.– per ripetibili di
appello.
-
La richiesta di assistenza
giudiziaria presentata dall’appellante è respinta.
-
Nella misura in cui non è senza
oggetto, la richiesta di assistenza giudiziaria presentata dall’appellata è
respinta.
-
Intimazione:
– avv. __________ __________i,
__________;
– avv. __________ __________
__________, __________.
Comunicazione alla Pretura del
Distretto di Bellinzona.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La Segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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