AIUTO
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Numero d'incarto:
11.1995.187
Data decisione, Autorità:
14.07.1997, ICCA
Incarto n..
11.95.00187
Rinvio TF
Lugano
14 luglio 1997/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney–Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Rampini, giudice supplente
segretaria:
Galfetti,
vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa n. __________ (rapporti di vicinato) della Pretura della giurisdizione
di Locarno Campagna promossa con petizione del 3 settembre 1990 da
__________, __________
(patrocinato
dall’avv. dott. __________ __________, __________)
contro
__________, __________
(patrocinato
dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di
questione: 1. Se deve essere accolto l’appello 25 novembre
1991 presentato da __________ contro la sentenza 12 settembre 1991 del Pretore
della giurisdizione di Locarno-Campagna;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ è proprietario
della particella n. __________ RFD di __________ sulla quale sorge una villa, a
__________ __________ __________ appartiene il fondo contiguo sottostante n.
__________RFD, ricoperto in larga misura da un fitto bosco. I fondi si
affacciano sul Lago __________. Nel luglio del 1983 __________ e __________
hanno perfezionato una convenzione, mediante la quale __________ si impegnava a
tagliare la vegetazione cresciuta su di un’area del proprio fondo segnata in
giallo sulla planimetria allegata al contratto. Porzione di terreno, questa, inserita
nella zona R2 del piano regolatore del Comune di __________. In pari tempo
__________ si obbligava ad assumere i due terzi dei costi di taglio e di
ripulitura del fondo e a non più deporre immondizie sulla proprietà del vicino.
B. Con petizione 3
settembre 1990 __________ ha chiesto al Pretore di Locarno-Campagna di ordinare
a __________ di togliere tutti gli alberi di alto fusto che si trovano sulla
particella n. __________a una distanza di 10 m dal confine con la particella n.
__________. Nell’ambito di una precedente vertenza di vicinato (inc. n.
__________della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna) __________
aveva promosso una procedura di accertamento dell’area forestale sul fondo n.
__________. Con sentenza del 18 maggio 1990 il Tribunale federale ha confermato
la risoluzione 14 giugno 1989 del Consiglio di Stato, secondo la quale il fondo
aveva solo parzialmente natura boschiva.
__________ si è opposto
alla petizione, sostenendo che essa andava respinta, perché tutta la particella
n. __________ di sua proprietà sarebbe boschiva e, quindi, protetta dalla
legislazione federale sulla polizia delle foreste.
C. Con sentenza 12
novembre 1991 il Pretore ha respinto la petizione argomentando che l’art. 29
delle norme di applicazione del piano regolatore (NAPR) sulla distanza delle
costruzioni dal limite del bosco non poteva utilmente essere invocato
dall’attore, poiché l’applicazione di questa norma, di diritto pubblico, compete
unicamente al Municipio. Il Pretore ha parimenti escluso l’applicazione
dell’art. 155 LAC, perché nella fattispecie le parti avrebbero derogato alle
norme sulle distanze prescritte da questo articolo di legge, regolamentando
diversamente i loro rapporti di vicinato mediante la convenzione già citata.
D. Con appello del 25
novembre 1991 __________ ha chiesto la riforma della sentenza pretorile,
postulando l’accoglimento delle domande formulate con la petizione.
E. __________ ha
proposto nelle sue osservazioni del 10 gennaio 1992 la reiezione dell’appello.
Egli ha fatto valere che tutta la superficie della particella n. __________ è
sempre stata boschiva e che la convenzione del 1983 non ha per oggetto la regolamentazione
della pulizia e del taglio del bosco su tutta la fascia di 8–10 m della
particella n. __________lungo la parte confinante con il fondo di __________,
ma solo su un’area di forma triangolare posta a nord-est della sua proprietà.
In queste condizioni l’art. 155 LAC non sarebbe applicabile alla controversia.
F. Con sentenza 23
dicembre 1992 questa Camera ha respinto l’appello e ha confermato, con altra
motivazione, la sentenza del Pretore. Essa ha ritenuto che con la convenzione
del luglio 1983 le parti non intendevano derogare alle distanze legali fissate
dalla LAC o dal piano regolatore di __________. Quantomeno tale volontà non
emergeva dal testo della convenzione. Parimenti questa Camera ha negato
l’applicazione dell’art. 155 LAC al di fuori dei Comuni sprovvisti di piano
regolatore. L’art. 168 LAC prevede infatti la supremazia del diritto
amministrativo su quello civile e dispone che le norme dei piani regolatori, le
leggi e i regolamenti sulle foreste prevalgono su qualsiasi disposizione di
diritto privato. Questa Camera ha altresì osservato che non v’era neppure
motivo di esaminare se il giudice civile era competente ad applicare norme di
PR, poiché la vertenza era già stata decisa dal Consiglio di Stato con
risoluzione di data 31 luglio 1991 – nel frattempo cresciuta in giudicato – che
aveva annullato un provvedimento del Municipio di __________ nel quale si faceva
obbligo a __________ di rimuovere le piantagioni in contrasto con le distanze
previste dalle norme di PR.
G. Con ricorsi per
riforma e di diritto pubblico del 25 gennaio 1993 __________ è insorto al
Tribunale federale. Con il ricorso per riforma egli ha riproposto le domande
che aveva formulato davanti ai tribunali cantonali, mentre con quello di
diritto pubblico ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata e il rinvio
della causa al Tribunale di appello. All’accoglimento dei due ricorsi si è
opposto __________ con le risposte del 19 febbraio 1993.
Il Tribunale federale ha
accolto il ricorso di diritto pubblico il 5 maggio 1993 e ha annullato la
sentenza impugnata, mentre ha dichiarato inammissibile il ricorso per riforma.
La causa è quindi stata ritornata alla Camera per nuovo giudizio. Nel frattempo
__________ ha avviato una nuova procedura di accertamento dell’area boschiva e
gli incarti civili (e ) sono stati richiamati dal Tribunale
federale, chiamato a statuire sui ricorsi di diritto amministrativo presentati
rispettivamente dal convenuto, dal WWF Svizzero e dalla Stiftung für Landschaftschutz,
Berna. Il Tribunale federale ha infine confermato il 12 novembre 1996 (1A.
/e 1A. /) la risoluzione 6 giugno 1994 del
Consiglio di Stato, nella quale si ribadiva che l’area interessata dalla
vertenza non è una superficie forestale ai sensi di legge.
Considerando
in diritto: 1. In concreto la
questione è di sapere se l’attore possa pretendere la rimozione degli alberi
posti tra il confine della particella n. __________RFD di __________ e la fascia
di 8–10 m lungo il sottostante fondo n. __________RFD di quel Comune. L’attore
ha fondato la sua domanda tanto sull’art. 29 NAPR, quanto sull’art. 155 LAC. Il
Pretore ha respinto la petizione perché, a suo parere, le parti avrebbero derogato
alla legge mediante la convenzione del luglio del 1983. Secondo l’appellante la
convenzione del luglio del 1983 aveva per oggetto una regolamentazione dei rapporti
di vicinato diversa da quella prescritta dalla legge (art. 29 NAPR, 155 LAC) e
i contraenti hanno voluto disciplinare unicamente questioni relative alla
pulizia di una porzione di terreno posta a nord-est della particella n.
__________, indicata in giallo sulla planimetria allegata al contratto (doc. B,
inc. __________). Le NAPR e la LAC sarebbero pertanto applicabili alla controversia.
- Occorre dapprima
esaminare se con la nota convenzione le parti hanno effettivamente
regolamentato i loro reciproci rapporti di vicinato per quanto concerne le distanze
dagli alberi di alto fusto dal bosco. Ove la reale e comune intenzione delle
parti sull’interpretazione di un contratto sia in discussione, si deve far capo
al principio dell’affidamento. Stando alla giurisprudenza, per determinare la
reale intenzione delle parti il giudice deve tenere conto di tutte le
circostanze che hanno condotto alla conclusione del contratto (DTF 116 Ia 58;
113 II 51; 112 II 253 seg.; 107 II 418 consid. 6). Le circostanze che devono
essere prese in esame sono quelle che le parti conoscevano o potevano conoscere
al momento in cui il contratto è stato perfezionato. Per contro i fatti
posteriori alla conclusione del contratto (comportamento delle parti),
permettono di stabilire quali erano all’epoca le convinzioni dei contraenti
(DTF 107 II 418 consid. 6 con riferimenti). In quest’ambito il giudice deve
trovare la soluzione più idonea alle circostanze (DTF 113 II 51).
Nel caso in esame
l’opinione del Pretore non può essere condivisa. Lo scopo della convenzione al
momento in cui essa fu negoziata non era invero di derogare alle distanze
legali prescritte dalla LAC o dalle NAPR del Comune di __________o. L’interesse
delle parti era duplice. Da un lato l’attore intendeva assicurarsi per il futuro
la vista dalla sua villa sul Lago __________ nell’area triangolare segnata in
giallo sulla planimetria allegata alla convenzione del luglio 1983 (doc. B,
inc. __________), che la crescita di piante d’alto fusto nel bosco sottostante
la sua abitazione avrebbe compromesso. D’altro lato l’interesse del convenuto,
anche se non traspare in modo chiaro dagli atti, era quello di mantenere
edificabile il fondo su tutta quell’area che rientra nella zona R2 del PR di
__________. Se la vegetazione silvestre sulla particella fosse avanzata anche
su quella porzione di terreno, avrebbe pregiudicato l’edificabilità del fondo
causandone una notevole diminuzione di valore. L’assegnazione di un fondo alla
zona edificabile non può comportare effetti giuridici per il bosco: particelle
boschive assegnate alla zona edilizia continuano a far parte dell’area
forestale (art. 18 cpv. 3 LPT; RDAT 1989 N. 100 pag. 258 con richiami).
L’interesse dell’attore al taglio degli alberi può essere desunto per altro dal
riparto delle spese per tale operazione e per la pulizia della porzione del
terreno a nord-est della particella n. __________. L’appellante si è in effetti
impegnato ad assumere i 2/3 dei costi, mentre la rimanenza è stata assunta dal
convenuto. I motivi che hanno successivamente condotto le parti alle vertenze
giudiziarie in corso sono invece irrilevanti e non possono essere presi in
considerazione per l’interpretazione del contratto. Un ultimo motivo merita di
essere rilevato. Di regola, le norme giuridiche di diritto dispositivo tutelano
a sufficienza gli interessi delle parti: i contraenti che intendono derogare
alla legge devono manifestare tale loro volontà in modo chiaro e non equivoco,
specie se tale volontà non può essere desunta dall’insieme delle circostanze
(DTF 115 II 268 consid. 5a, 113 II 51; Kramer,
Commentario bernese, n. 48 dell’art. 18 CO). Nella convenzione del luglio 1983
non si accenna in alcun punto alla volontà delle parti di derogare alle norme
della LAC o delle NAPR relativamente alle distanze che le costruzioni o i
giardini devono rispettare dal margine del bosco, né questa volontà traspare
dagli atti di causa dell’attore o del convenuto. Stando così le cose, il senso,
la portata e l’interpretazione che il Pretore ha dato alla convenzione del
luglio 1983 non possono essere condivisi. Occorre pertanto esaminare se la pretesa
dell’attore può essere accolta in virtù degli art. 155 LAC o 29 NAPR.
-
Secondo l’art. 155
LAC non è permesso piantare o lasciar crescere alberi di alto fusto non
fruttiferi e neppure roveri, castagni e noci, se non alla distanza di 8 m dalle
abitazioni, orti, giardini e vigne, come pure di 6 m dagli altri fabbricati e
fondi coltivi. Per contro l’art. 29 NAPR del Comune di __________ prescrive che
tutte le costruzioni devono distare 10 m dal limite del bosco, misurati dalla
linea ideale che contorna i tronchi degli alberi più esterni. Il Tribunale
federale, nella sentenza 5 maggio 1993 in questa causa (5P.__________ /__________)
ha precisato che l’oggetto della tutela offerta dall’art. 155 LAC è diverso da
quello dell’art. 29 NAPR (consid. 3b). L’art. 155 LAC è volto a tutelare la
proprietà del vicino, impedendo la crescita di piante di alto fusto – e quindi
gli inconvenienti derivanti, ad esempio, dalla formazione di zone d’ombra e
dall’intralcio della vista – oltre una distanza minima dai fabbricati e dei
fondi vicini. Esula invece dal campo di applicazione di questa norma la distanza
che le costruzioni stesse devono rispettare. Per la fattispecie disciplinata
dall’art. 155 LAC le costruzioni (abitazioni o altri fabbricati) preesistono
agli alberi d’alto fusto. Opposta è la situazione regolata dall’art. 29 NAPR,
che ha lo scopo di tutelare il bosco, esigendo una distanza minima in caso di
nuove edificazioni in prossimità di un bosco. Quest’ultima norma presuppone la
preesistenza di un bosco e un’edificazione successiva. Le due disposizioni possono
quindi essere applicate autonomamente. Il Tribunale federale ha nondimeno rilevato
che l’applicazione dell’art. 155 LAC può essere inibita da prevalenti
disposizioni di diritto pubblico. Ad esempio nell’eventualità in cui le piante
di alto fusto, alla cui esistenza il vicino si oppone e di cui chiede il
taglio, abbiano acquisito il carattere di bosco ai sensi della legge federale
sulle foreste, così da non più poter essere oggetto di dissodamento. In questo
caso la preminenza delle disposizioni di diritto pubblico su quelle di diritto
privato è ribadita all’art. 168 LAC. Occorre pertanto esaminare se, come
pretende l’appellato, le piante cresciute sulla particella n. __________RF di
sua proprietà hanno formato un bosco nel senso della legislazione sulle foreste.
-
Il tema è già stato
affrontato da questa Camera nell’ambito di una causa parallela (inc.
__________della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna), dal Consiglio
di Stato e dal Tribunale federale a due riprese. Con risoluzione 14 giugno 1989
il Consiglio di Stato aveva stabilito che solo la parte inferiore della particella
n. __________ era coperta da vegetazione silvestre, mentre la parte superiore
non poteva essere considerata bosco, come è stato indicato nella planimetria
allegata alla decisione. Tale decisione è stata confermata dal Tribunale
federale con sentenza del 18 maggio 1990, la quale era servita anche a questa
Camera per emanare il suo giudizio nella causa sopra richiamata. L’accertamento
dell’area forestale aveva tuttavia validità solo per due anni (doc. Q, inc. n.
__________). Con istanza del 31 dicembre 1992 il convenuto ha quindi chiesto un
nuovo accertamento, perché riteneva che nel frattempo la situazione dei luoghi
si fosse modificata. Con decisione 25 maggio 1994 il Consiglio di Stato ha
riconfermato la risoluzione precedente del 14 giugno 1989, con l’avvertenza che
l’area aperta della particella n. __________rimaneva attribuita alla zona
edificabile del PR di __________.
Contro la predetta
decisione il convenuto ha proposto ricorso di diritto amministrativo al
Tribunale federale, unitamente al WWF Svizzero alla Stiftung für Landschaftsschutz.
Con sentenza del 12 novembre 1996 il Tribunale federale ha respinto i gravami.
Nonostante i risultati della perizia fatta allestire il 10 febbraio 1994 su
incarico di questa Camera e di quella ordinata nell’ambito della procedura
federale, il Tribunale federale è giunto alla conclusione che l’area litigiosa
non può essere considerata superficie forestale (consid. 6). L’esito della
procedura amministrativa sull’accertamento dell’area forestale è vincolante per
il giudice civile, che deve fondarsi su quanto deciso dalla competente autorità
amministrativa. L’applicazione dell’art. 155 LAC non è pertanto inibita
dall’art. 168 LAC. Sotto questo profilo l’appello merita quindi parziale
accoglimento e l’attore è legittimato a chiedere il taglio delle piante che
sono cresciute sulla particella n. __________entro una fascia di 8 m dal
confine con la particella n. __________, nei limiti dell’accertamento dell’area
forestale che sono stati fissati dal Consiglio di Stato il 14 giugno 1989 e il
25 maggio 1994 nelle planimetrie allegate alle decisioni.
-
Rimane da chiarire
se l’appellante possa pretendere che il vicino tagli gli alberi che si trovano
sul suo fondo n. __________fino a una distanza di 10 m dal confine con la
particella n. __________sulla base dell’art. 29 NAPR del Comune di __________.
Tale norma prevede che “tutte le costruzioni devono distare 10 m dal limite del
bosco, misurati dalla linea ideale che contorna i tronchi degli alberi più
esterni”. Il problema è già stato risolto dal Consiglio di Stato nella
risoluzione del 31 luglio 1991. In questa decisione, passata in giudicato, esso
ha annullato un provvedimento del Municipio di __________ che aveva fatto
ordine al convenuto di rimuovere “le piantagioni in contrasto con le distanze
previste dal piano regolatore, e cioè entro i 10 m dal confine con la
particella n. __________”. L’art. 29 NAPR ha lo scopo di tutelare il bosco e
presuppone che le nuove costruzioni mantengano una distanza minima dalla selva
di almeno 10 m. In altri termini, l’art. 29 NAPR disciplina i casi in cui vi
sia un bosco preesistente e un'edificazione successiva (sentenza del Tribunale
federale del 5 maggio 1993 fra le stesse parti, consid. 3b). In concreto, come
ha già avuto modo di precisare il Consiglio di Stato, non vi è alcuna nuova
edificazione in prossimità del bosco e, di conseguenza, tale norma non è
applicabile al caso concreto. Del resto questa decisione non può neppure essere
rimessa in discussione dinanzi alle autorità civili. Un simile riesame sarebbe
possibile solamente nel caso di risoluzioni inficiate di nullità (DTF 108 II
460 consid. 2, 101 II 151, entrambe con riferimenti di dottrina). Nella
fattispecie non v’è alcun motivo – né l’appellante lo pretende – per ritenere che
la risoluzione governativa sia nulla. Ciò posto, l’attore può esigere che il
vicino tagli le piante cresciute davanti al confine della sua proprietà solo
sulla base dell’art. 155 LAC (distanza di 8 m dal confine), ma non già anche in
forza dell’art. 29 NAPR (distanza di 10 m dal bosco). L’appello merita quindi
parziale accoglimento, nella misura in cui chiede il rispetto dell’art. 155
LAC.
-
La tassa di
giustizia e le ripetibili seguirebbero il principio della soccombenza (art. 148
cpv. 1 CPC). Visto tuttavia l’esito del gravame, il trascurabile grado di soccombenza
dell’appellante e l’assoluta infondatezza delle resistenza opposta dal convenuto
al principio stesso del taglio delle piante, contraria all’art. 2
cpv. 2 CC (sentenza del
Tribunale federale del 5 dicembre 1996, pag. 22), legittimano giusti motivi
(art. 148 cpv. 2 CPC) per porre tutti gli oneri a carico del convenuto.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L’appello è
parzialmente accolto e la sentenza impugnata è così riformata:
- La
petizione è parzialmente accolta, nel senso che:
1.1. È ordinato __________, __________, di tagliare tutti
gli alberi di alto fusto che si trovano sulla particella n. __________RFD di
__________ entro la fascia di 8 m dal confine con la particella n. __________e
che non siano compresi nell’area boschiva accertata dal Consiglio di Stato con
risoluzione del 25 maggio 1994, confermata dal Tribunale federale il 12
novembre 1996.
1.2. In caso di mancata esecuzione dei lavori entro 30
giorni dal passaggio in giudicato di questa sentenza __________ __________ è
autorizzato a far eseguire il taglio degli alberi da terzi, caricando i costi
dell’intervento a __________.
- Le spese processuali, con una tassa di giustizia di
fr. 600.–, sono poste a carico di __________, che rifonderà all’attore fr.
1’000.– per ripetibili.
II. Gli oneri
processuali, consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 300.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
350.–
già
anticipati dall’appellante, sono a carico di __________, che rifonderà a
__________ fr. 1’000.– per ripetibili di appello.
III. Intimazione a:
– avv. dott. __________,
__________;
– avv. __________,
__________.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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