AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
11.1995.210
Data decisione, Autorità:
20.03.1996, ICCA
Incarto n.
11.95.00210
Lugano
20 marzo 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney–Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti,
vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa n. ..___ (azione di divorzio: misure provvisionali) della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 6,
promossa con petizione del ________ 1994
da
__________, __________
(patrocinato
dall’avv. – __________, __________)
contro
__________ nata __________,
(patrocinata
dall’avv. __________ __________, __________),
e
ora sul decreto cautelare del __________
1995 con cui il Pretore ha disciplinato l’assetto provvisionale dei coniugi;
posti
i seguenti
punti
di questione:
-
Se deve essere accolto
l’appello __________ 1995 presentato da __________ __________ contro il decreto
cautelare emesso il __________ 1995 dal Pretore del Distretto di Lugano,
Sezione 6;
-
Il giudizio sulle spese e
le ripetibili.
Ritenuto
in
fatto:
A. __________ __________
(1938), cittadino italiano, e __________ __________ (1964), di nazionalità
iraniana, si sono sposati il __________ 1989 a __________ (doc. __________ inc.
n. / conc.). Dalla loro unione non sono nati figli.
B. A seguito di dissidi
i coniugi si sono separati di fatto nel corso del 1992; il marito è rimasto
nell’abitazione coniugale di sua proprietà a __________ (part. n. __________),
e la moglie si è trasferita in un appartamento a __________, pure proprietà di
__________ __________ (part. n. __________, località __________, in via
__________), che lo ha messo gratuitamente a disposizione della moglie. Il
marito è azionista unico della __________ __________, proprietaria del
Ristorante __________ __________ di __________, e lavora come gerente
dell’esercizio pubblico. La moglie, in precedenza casalinga, nell’autunno 1992
ha intrapreso un’attività lucrativa a tempo parziale (doc. __________),
dapprima come venditrice presso la Boutique __________, poi come telefonista
alla __________ __________ (successivamente fallita) fino al giugno 1994, e infine
dal 1° dicembre 1993 quale venditrice presso la __________ __________ di
__________ (doc. ).
C. Il 22 aprile 1994 la
moglie ha instato per il tentativo di conciliazione, decaduto infruttuoso il 7
giugno successivo. Con petizione del 24 agosto 1994 il marito ha postulato lo
scioglimento del matrimonio per divorzio e in via cautelare ha chiesto che
fosse fatto ordine alla consorte di riconsegnargli l’appartamento da lei
occupato a __________.
D. Il 23 settembre 1994
la moglie ha presentato un’istanza per l’adozione di provvedimenti cautelari,
volta a ottenere l’attribuzione dell’appartamento di __________, un contributo
alimentare di fr. 2’175.– mensili, da aumentare a fr. 3’675.– qualora non le
fosse assegnato l’appartamento, e una provvigione ad litem di fr.
5’000.–.
E. All’udienza del 28
settembre 1994, indetta per la discussione delle istanze cautelari, le parti
hanno confermato le rispettive domande, opponendosi integralmente a quelle
avversarie, e hanno notificato i rispettivi mezzi di prova.
F. Con risposta del 21
ottobre 1994 la moglie ha proposto di respingere la petizione; in via riconvenzionale
ha chiesto lo scioglimento del matrimonio per divorzio e la regolamentazione
delle conseguenze accessorie con l’obbligo per il marito di corrisponderle un
contributo alimentare fondato sull’art. 151 CC di fr. 3’675.– mensili, indicizzati,
oltre a fr. 500’000.– a titolo di perdita delle aspettative del coniuge
innocente ai sensi dell’art. 151 CC – riservati adeguamenti a dipendenza delle
risultanze istruttorie – e all’importo di fr. 50’000.– a titolo di riparazione
morale secondo l’art. 151 cpv. 2 CC.
Nei successivi allegati
della causa di merito (replica 24 novembre 1994, risposta riconvenzionale 13
dicembre 1994, replica riconvenzionale 26 gennaio 1995, duplica 6 febbraio
1995, duplica riconvenzionale 28 marzo 1995) le parti hanno ribadito le rispettive
posizioni, opponendosi a quelle della controparte. Il 15 maggio 1995 si è
svolta l’udienza preliminare.
G. Assunte le prove, il
20 marzo 1995 ha avuto luogo la discussione finale sulle istanze cautelari. Le
parti hanno confermato le loro domande, contestando quelle avversarie.
H. Con decreto cautelare
del 23 maggio 1995 il Pretore ha accolto l’istanza del marito, accertando
l’illiceità della presenza della moglie nell’appartamento di __________, non
trattandosi dell’abitazione familiare ai sensi dell’art. 169 CC ed essendo
quindi applicabili alla fattispecie le norme generali sul diritto della
proprietà. In parziale accoglimento dell’istanza della moglie, il giudice le ha
riconosciuto un contributo alimentare di fr. 2’175.–, fintanto che essa abiterà
nell’appartamento del marito e di fr. 3’600.– dopo la riconsegna dei locali.
Egli ha inoltre accolto la richiesta di provvigione ad litem
limitatamente all’importo di fr. 3’000.– e infine ha posto la tassa di
giustizia di fr. 800.– a carico della moglie per 1/4 e del marito per 3/4,
facendo obbligo a quest’ultimo di rifondere alla controparte fr. 1’700.– a
titolo di partecipazione alle ripetibili.
I. Contro il predetto
decreto è insorto il convenuto con un appello del 6 giugno 1995, nel quale
chiede che – in riforma del giudizio impugnato – l’istanza della moglie sia
integralmente respinta, tanto in merito al chiesto contributo alimentare quanto
alla provvigione ad litem, con protesta di spese e ripetibili di
entrambe le sedi.
L. Con osservazioni del
3 luglio 1995 l’appellata propone la reiezione del gravame e la conferma del
decreto impugnato.
Considerando
in
diritto:
-
L’art. 145
cpv. 2 CC prevede che, pendente una causa di stato, il giudice adotta le
opportune misure provvisionali: tra di esse quelle circa il mantenimento della
famiglia, ritenuto che ad entrambi i coniugi va garantito, per quanto
possibile, un tenore di vita equivalente a quello precedente la sospensione
dell’economia domestica (DTF 114 II 26). Il metodo per il calcolo del
contributo alimentare dovuto, in tali circostanze, da un coniuge all’altro è di
diritto federale (e va dunque applicato d’ufficio; art. 87 cpv. 1 CPC): esso
prevede che si determini il reddito complessivo dei coniugi, che si calcolino
poi i fabbisogni minimi di tutti i membri della famiglia e che si sottraggano
tali fabbisogni dal reddito complessivo, dividendo l’eccedenza fra i coniugi in
linea di principio per metà ciascuno (DTF 114 II 31 consid. 7 e 8).
-
Il Pretore ha
condannato il convenuto a pagare alla moglie, a titolo di contributo alimentare
pendente causa, l’importo di fr. 2’175.–, fino a quando essa continuerà ad
abitare nell’appartamento di __________, per il quale non paga alcuna pigione,
e di fr. 3’600.– in seguito. A tali importi egli è giunto sulla base di un
reddito del marito stimato in fr. 10’000.– e di un reddito potenziale della
moglie di fr. 3’200.– mensili, dopo aver determinato il fabbisogno del marito
in fr. 2’860.– e quello della moglie in fr. 1’910.– fino a quando essa abiterà nell’apparta-mento
del marito e in fr. 3’260.– dipoi. Il giudice, infine, ha suddiviso le
eccedenze tra le parti, in ragione di metà ciascuno.
-
L’appellante censura
il giudizio pretorile, postulando la reiezione dell’istanza della convenuta e
l’esonero dal pagamento di ogni contributo alimentare alla moglie. A sostegno
del suo assunto, egli adduce innanzi tutto che il suo reddito ammonterebbe a
soli fr. 32’708.25 annui, come indicato nella situazione economica 22 novembre
1994 allestita dalla Fiduciaria __________ (doc. pag. 9), subordinatamente a
fr. 5’864.– (pari all’importo di fr. 10’000.– stabilito dal Pretore, dedotto il
reddito da attività dipendente). L’importo di fr. 32’708.25 sarebbe infatti
comprensivo di tutti i suoi redditi e in particolar modo già terrebbe conto
dello stipendio mensile di fr. 4’136.– percepito dalla __________ __________
per l’attività di gerente del ristorante __________ __________.
a) Dopo aver precisato
che la documentazione prodotta dal convenuto gli sembrava convincente solo in
parte, il Pretore ha stimato il reddito del marito, come si è visto, in fr.
10’000.– mensili, sommando all’importo di fr. 32’708.25 annui (doc. __________)
proveniente dai suoi attivi immobiliari, fr. 4’136.– mensili di stipendio e fr.
3’138.30 – mensili quale presumibile altro reddito, che gli consentirebbe di effettuare
operazioni a termine di ingente valore sulle divise con proventi pure ragguardevoli,
così come di acquistare immobili, non essendo verosimile che gli stabili
comperati nel 1993 (particella n. __________ di __________, Via __________) e
nel 1994 (particella n. __________di __________, Via __________) abbiano potuto
essere comperati senza l’immissione di capitali propri. Oltre a ciò il
convenuto disporrebbe presumibilmente di altri mezzi, poiché avrebbe alienato
sostanza nel Canton Lucerna conseguendo un utile imprecisato, possiede altresì
mobilio domestico valutabile in circa fr. 150’000.– / fr. 160’000.–, e infine
ha coperto in passato i passivi nella gestione, spesso deficitaria, del
ristorante __________ __________.
b) L’appellante rileva a
ragione che il reddito percepito per la sua attività di gerente del ristorante
__________ __________, di fr. 49’627.20 annui (pari a fr. 4’136.– mensili), è
già compreso nel reddito netto di fr. 32’708.25 annui esposto dalla __________
__________ Fiduciaria nella relazione del 22 novembre 1994 (doc. __________).
All’importo di fr. 32’708.25 il fiduciario è giunto detraendo dalle entrate complessive
di fr. 621’275.20 spese varie di fr. 588’566.95. Ora, dalla suddetta relazione
si evince che la somma totale dei redditi si compone, oltre che del provento
degli immobili n. __________ RFD di __________, n. __________ RFD di
__________, n. __________ RFD di __________ e dell’affitto proveniente dal ristorante
– posto anch’esso in locali di proprietà del convenuto (part. n.
/ PPP __________o) – del reddito da attività dipendente, di
fr. 49’672.20 annui netti (doc. cit., pag. 1–3, 9). Come si vedrà in appresso,
ciò non è tuttavia di alcun ausilio per il convenuto, il cui reddito
complessivo deve comunque essere confermato in fr. 10’000.– mensili.
c) Giova ricordare che
ai fini del calcolo del contributo alimentare dovuto pendente causa occorre
tenere conto del reddito globale della famiglia, ritenuto che il reddito
comprende tutte le entrate: ossia lo stipendio, le prestazioni in natura, i
dividendi, le rendite da assicurazioni sociali, le indennità per disoccupazione
e in particolare anche il reddito da sostanza (Rep. __________ 141 e rif. cit.;
__________ 120).
Erra il convenuto quando
sostiene che il suo reddito deve essere ridotto a fr. 2’726.– mensili (fr.
32’708.25 : 12), subordinatamente a fr. 5’864.–. Il reddito che figura nella
citata relazione “__________ ” (doc. __________) – la quale ha peraltro solo la
valenza probatoria di un documento di parte – non comprende infatti tutti i
redditi della sostanza di cui dispone il marito. Il fiduciario, del resto, ha
esplicitamente precisato che la sua relazione si è basata sui dati e documenti
forniti dall’appellante stesso (cfr. anche deposizione testimoniale del 6
dicembre 1994). Al citato reddito va aggiunto, innanzi tutto, quello della casa
di __________, per la quale il fiduciario ha conteggiato i cospicui interessi
ipotecari pagati dal convenuto (doc. __________, pag. 5). Nell’ultima
dichiarazione fiscale (biennio fiscale 1993/94, doc. __________) l’appellante
ha esposto a titolo di reddito proprio per il citato immobile un valore di fr.
35’100.– annui, pari a fr. 2’925.– mensili. Deducendo da tale importo, in virtù
del principio dell’uguaglianza di trattamento dei coniugi, un canone di locazione
equivalente a quello riconosciuto dal Pretore alla moglie di fr. 1’350.– (decreto
impugnato pag. 6), si ottiene un reddito residuo presumibile di fr. 1’575.–,
che deve essere aggiunto alle entrate del convenuto. Occorre inoltre computare
anche il reddito dell’appartamento di __________– non considerato nel rapporto
__________ – a decorrere dalla data in cui la moglie avrà liberato i locali. Al
proposito va rilevato che il convenuto stesso ha quantificato il valore
locativo dell’oggetto in almeno fr. 1’500.– mensili (replica pag. 4), di modo
che tale importo deve essere considerato reddito potenziale.
Nella citata dichiarazione
fiscale del biennio 1993/94 (doc. __________), cui fa riferimento lo stesso
appellante nel gravame (pag. 7 punto c), risulta alla posizione 32 “titoli e
altri collocamenti di capitali” un ammontare di fr. 664’102.–. L’appellante in
sede di interrogatorio formale (verbale 23 febbraio 1995, act. XVI, ad
- ha dichiarato di non possedere “altri capitali oltre a quelli che figurano
dalla relazione allestita dalla __________ __________ ”, ma da tale documento
nulla risulta in merito ai citati capitali menzionati nella dichiarazione
fiscale. Il convenuto non ha dato spiegazioni sull’eventuale consumo o impiego
di tali beni, così che si può ragionevolmente ritenere che egli ne disponga
tuttora. Ora, facendoli fruttare mediante investimenti oculati, il marito
potrebbe ottenere un reddito del 5% e si giustifica quindi imputargli un
reddito ulteriore di fr. 2’767.– mensili (fr. 664’102.– x 5% : 12).
d) Oltre che nel settore
immobiliare, l’attore è attivo anche negli investimenti a termine e ha eseguito
su due suoi conti bancari (conto n.
––..0, doc. ; conto n.
––.__________.7, doc. __________) importanti
operazioni a termine sui cambi, con guadagni anche ragguardevoli. In parte
questi utili sono stati compensati dalle perdite ma occorre rilevare che per
tali operazioni l’appellante ha investito importi particolarmente cospicui, di
un valore finanche superiore al milione e mezzo di franchi (doc. __________,
operazioni del 1993). Che tali capitali appartengano a terzi, egli neppure lo
pretende. Come rilevato dal Pretore, tali operazioni lasciano trasparire
l’esistenza di importanti disponibilità: da un lato poiché avvenivano senza
copertura preventiva e dall’altro perché il cliente pareggiava il conto in caso
di perdita con versamenti di cui si ignora la provenienza. Anche la situazione
della __________ __________ mette in dubbia luce le affermazioni del marito
sulla propria situazione finanziaria. Da un certo tempo, infatti, l’appellante
contribuisce in modo consistente a colmare le perdite della società, di cui
egli è azionista unico e che, come si è detto, gestisce il ristorante
__________ __________k. In particolare, nel corso degli anni Ottanta
l’appellante ha rinunciato a un credito nei confronti della citata società
dell’importo di fr. 271’503.15 (cfr. fascicolo doc. prodotti dal teste
__________, audizione teste __________). Nel 1994, inoltre, visti i risultati
negativi della ditta, egli si è accontentato di una pigione per il ristorante
di fr. 55’000.–, inferiore a quella versata in precedenza, che ammontava a fr.
119’000.– e che consentiva di coprire gli interessi passivi sull’immobile
(interrogatorio formale del 23 febbraio 1995, ad 3). Nel 1994 l’appellante si è
così assunto l’onere di pagare fr. 60’555.55, ossia la differenza fra
l’aggravio ipotecario del fondo, di 115’555.55 – e la pigione versata dalla
__________ __________A, di fr. 55’000.– (cfr. teste __________, doc. __________
pag. 3–5 pt. II 1 D).
Non va neppure disatteso
che il convenuto ha alienato immobili a Lucerna del valore di fr. 336’000.–,
conseguendo utili sulla cui destinazione nulla è dato di sapere (doc.
__________ e verbale audizione 7 marzo 1994 annesso al doc. __________) e che
nel periodo compreso tra il luglio 1992 e il giugno 1994 ha acquistato ben tre
immobili di ingente valore: un appartamento di __________, al prezzo di fr.
380’000.– (doc. __________), uno stabile a __________ del valore di stima di
fr. 1’661’125.– (doc. __________ allegato 9) e un immobile in via __________
__________ a __________, con un valore di stima di fr. 1’880’350.– (doc.
__________ allegato 7). Il convenuto ha invero dichiarato in sede di
interrogatorio formale (ad 10) che gli acquisti sono stati finanziati
esclusivamente con capitali di terzi. È vero che i citati immobili risultano
fortemente ipotecati, ma sulle affermazioni dell’appellante si possono nutrire
dubbi, vuoi per il valore particolarmente elevato dei fondi, vuoi perché egli
non ha prodotto i contratti di compravendita e di mutuo, atti a rendere almeno
verosimili le sue asserzioni. Non va dimenticato, infine, che nei confronti
della __________ __________ egli vanta un credito di fr. 389’768.85 (cfr. lettera
16 dicembre 1994 nel fascicolo documenti prodotti dal teste __________) e che
nella propria abitazione di __________ egli dispone di mobilio valutabile in
fr. 150’000.–/ fr. 160’000.–, come rilevato dal Pretore. Giova rilevare in
proposito che la dichiarazione del convenuto, secondo cui il citato mobilio
apparterrebbe in gran parte a sua madre, è irricevibile in questa sede, poiché
sollevata per la prima volta con l’appello (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC).
Alla luce di quanto
precede, constatata l’esistenza di importanti operazioni immobiliari e sul
mercato dei cambi a termine, che non sembrano corrispondere alla situazione
finanziaria esposta dall’interessato, appare verosimile, come del resto concluso
dal Pretore, che il marito dispone di capitali e altri redditi in grado di
assicurargli entrate supplementari rispetto allo stipendio e al reddito
immobiliare. Il risultato del primo giudice, che facendo uso del suo prudente
apprezzamento ha stimato il reddito presumibile medio del marito in fr.
10’000.– mensili, sfugge quindi alla critica. Spetterà semmai all’appellante,
nella procedura di merito, far luce sulla propria situazione finanziaria e
spiegare in modo convincente con quali mezzi di sostanza e di reddito egli
possa intraprendere le citate operazioni finanziarie.
e) Non giova
all’appellante sostenere che il Pretore avrebbe disconosciuto la drammaticità
della sua situazione finanziaria, come dimostrerebbero i licenziamenti di
alcuni dipendenti del ristorante __________ __________ __________ e le disdette
di locazione ricevute (appello pag. 10 punto g). Infatti, tali circostanze,
quantomeno allo stadio attuale, ancora non esplicano effetti diretti sui
redditi del convenuto. In altre parole, le stesse ancora non significano che il
reddito percepito dal marito per la sua attività di gerente dell’esercizio
pubblico sia nel frattempo diminuito rispetto a quello considerato di fr.
4’136.– mensili, né che la __________ __________ non sia più in grado di pagare
la pigione pattuita (stimata dal fiduciario __________ in fr. 55’000.– annui,
cfr. doc. __________ pag. 3, teste __________) e neppure che i redditi degli
immobili del marito subiranno flessioni a seguito delle disdette. Qualora in
futuro dovessero modificarsi le circostanze, egli potrà sempre chiedere un adeguamento
dell’assetto cautelare alle nuove condizioni (art. 384 CPC), rendendo verosimile
il mutamento della sua situazione finanziaria.
f) Il reddito mensile
dell’appellante rimane quindi stabilito in fr. 8’500.– fino a che la moglie
occuperà l’appartamento di __________ e in fr. 10’000.– dal momento in cui essa
libererà i locali.
- L’appellante sembra
censurare anche il reddito della moglie, stabilito dal Pretore in fr. 3’200.–
mensili, sostenendo che, se appena lo volesse, essa potrebbe conseguire uno
stipendio di oltre fr. 4’000.– mensili, avendo già raggiunto punte di salario anche
superiori a fr. 5’000.– .
a) Il Pretore ha
computato all’istante un reddito potenziale di fr. 3’200.–, operando una media
del reddito percepito nel periodo febbraio – luglio 1994 quale venditrice della
__________ __________ di __________. Egli non ha tenuto conto della diminuzione
di stipendio avvenuta nei mesi successivi (agosto – ottobre 1994), in concomitanza
con l’avvio della causa di divorzio, ritenendola ingiustificata, e neppure
dello stipendio supplementare conseguito nei mesi di giugno e luglio 1994 per
la sua attività straordinaria di telefonista presso la medesima ditta.
b) La moglie ha iniziato
a lavorare dopo la separazione di fatto: dapprima quale venditrice presso la
__________ __________ __________ nel periodo settembre – dicembre 1992, conseguendo
un reddito netto di fr. 2’700.– mensili (cfr. doc. __________, certificato di
salario allegato); poi, per la durata di circa un anno (fino al fallimento
della società), presso la __________ __________ quale telefonista venditrice,
percependo uno stipendio lordo di fr. 800.– mensili, oltre a modeste
provvigioni supplementari, raggiunte in un’unica occasione, nella misura di fr.
200.– (deposizione teste __________). Dal dicembre 1993 essa è infine impiegata
quale dimostratrice –venditrice alla __________ __________ di __________, ove
ha percepito fr. 670.30 (netti) nel dicembre 1993, fr. 532.90 nel gennaio 1994,
fr. 3’236.10 nel febbraio, fr. 2’837.70 nel marzo, fr. 3’900.70 nell’aprile,
fr. 2’836.70 nel maggio, fr. 3’089.80 nel giugno, fr. 3’031.15 nel luglio, fr.
1’021.15 nell’agosto, fr. 1’680.30 nel settembre e fr. 1’313.70 nel mese di
ottobre 1994; inoltre, nei mesi di giugno e luglio 1994 la moglie ha svolto
anche l’attività di telefonista presso il medesimo datore di lavoro,
conseguendo uno stipendio supplementare (lordo) di fr. 1’810.50 (giugno),
rispettivamente di fr. 1’195.95 (luglio).
c) Lo stipendio di fr.
3’200.– computato dal Pretore alla moglie resiste alla critica. Lo stesso
risulta già favorevole al marito, il primo giudice non avendo tenuto conto
della riduzione di stipendio avvenuta negli ultimi mesi (nel periodo fra agosto
e ottobre 1994) e avendo considerato solo il periodo di lavoro da febbraio a
luglio 1994, più redditizio, senza tenere conto del periodo di formazione
(dicembre 1993/gennaio 1994). L’importo citato corrisponde del resto alla media
– per eccesso – degli stipendi conseguiti in tale periodo (la media matematica
sarebbe infatti di fr. 3’155.35). Le occupazioni precedenti, come già esposto,
prevedevano inoltre retribuzioni inferiori. Il reddito di fr. 4’000.–/fr.
5’000.– cui si riferisce l’appellante comprende anche il provento dell’attività
di telefonista, che l’istante ha dovuto interrompere – così sembra (teste
__________) – a causa delle difficoltà linguistiche riscontrate
nell’espletamento del lavoro. Che l’istante abbia lacune in italiano è del
resto confermato anche dal teste __________ e non è contestato dall’appellante.
Per completezza occorre ancora precisare che per un certo periodo (dicembre
1993 – giugno 1994; teste __________, documentazione richiamata dalla
__________ __________) l’istante ha svolto parallelamente due attività
lucrative distinte, lavorando sia alla __________ __________ che alla
__________ __________. Considerato che quest’ultimo datore di lavoro le
assicurava un reddito modesto (fr. 800.– lordi, teste __________) e che la situazione
è durata solo alcuni mesi (dicembre 1993 – giugno 1994), non si può
ragionevolmente esigere dall’istante che essa assuma una seconda attività
lavorativa, ciò che del resto non pretende neppure l’appellante. Non si
giustifica pertanto di computare all’appellata un reddito superiore, anche
perché non risulta – né il marito lo sostiene – che essa disponga di una formazione
particolare, tale da garantirle un reddito maggiore di quello accertato dal
Pretore, e considerate altresì le buone condizioni finanziarie dell’appellante.
- Meritano conferma
anche i fabbisogni dei coniugi, accertati dal Pretore in fr. 2’860.– per il
marito (fr. 1’025.– minimo vitale + fr. 290.– cassa malati + fr. 152.– assicurazione
mobilio + fr. 56.– RC autovettura + fr. 123.– assicurazione malattia + fr. 14.–
RC privata + fr. 1’200.– imposte) e per la moglie in fr. 1’910.– fino a quando
abiterà nell’appartamento di __________ (fr. 1’025.– minimo vitale + fr. 12.50
assicurazione RC privata + fr. 80.– assicurazione autovettura + fr. 182.70
cassa malati + fr. 110.– spese accessorie + fr. 500.– imposte) e in fr. 3’260.–
dopo la riconsegna al marito dei locali (le stesse voci di fabbisogno precedenti
oltre a fr. 1’350.– per spese di locazione), siccome non contestati
dall’appellante e calcolati correttamente, secondo la metodica stabilita dal
diritto federale.
Il calcolo del contributo
alimentare si presenta, per finire, come segue:
a) situazione prima della
partenza da __________:
reddito
complessivo dei coniugi: fr. 11’700.– (fr. 8’500.– marito + fr. 3’200.– moglie)
fabbisogno
complessivo dei coniugi: fr. 4’770.– (fr. 2’860.– marito + fr. 1’910.– moglie)
quota
parte di eccedenza per ogni coniuge: fr. 3’500.– (fr. 11’700.– meno fr. 4’770,
diviso a metà)
contributo
alimentare per la moglie: fr. 2’210.– (fr. 3’500.– quota parte eccedenza + fr.
1’910.– fabbisogno, dedotto il reddito proprio di fr. 3’200.–).
Avendo
l’istante limitato le proprie pretese a fr. 2’175.– mensili, tale importo,
inferiore al risultato matematico del calcolo, è determinante e può essere
confermato.
b) situazione dopo la
partenza da __________:
reddito
complessivo dei coniugi: fr. 13’200.– (fr. 10’000.– marito + fr. 3’200.– moglie)
fabbisogno
complessivo dei coniugi: fr. 6’120.– (fr. 2’860.– marito + fr. 3’260.– moglie)
quota
parte di eccedenza per coniuge: fr. 3’540.– (fr. 13’200.– dedotti fr. 6’120.–,
diviso a metà)
contributo
alimentare per la moglie: fr. 3’600.– (fr. 3’540.– quota parte eccedenza
- fr. 3’200.– fabbisogno, da cui dedurre il reddito proprio di fr. 3’200.–),
così come stabilito dal Pretore.
In conclusione, quindi,
l’appello si rivela infondato per quel che concerne i contributi alimentari
dovuti alla moglie pendente causa.
- A titolo di
provvigione ad litem il Pretore ha riconosciuto alla moglie un importo
di fr. 3’000.–, ritenendo che non si poteva pretendere da lei il consumo di
tutta l’eccedenza per fare fronte all’onorario del suo patrocinatore, viste
anche le buone possibilità economiche del marito. L’appellante contesta il
giudizio pretorile, sostenendo che la moglie è in grado di sostenere le proprie
spese di causa con il proprio reddito, senza compromettere il proprio
mantenimento.
a) La dottrina è divisa
sul problema di sapere se l’obbligo di corrispondere una provvigione di causa
al coniuge che non ha i mezzi per sostenere le spese legali di una separazione
o di un divorzio discenda dall’art. 159 CC (dovere di mutua assistenza) oppure dall’art.
163 CC (dovere di mantenimento). Comunque si opini al riguardo (per la prima
soluzione, ma non senza riserve: Bräm,
in Zürcher Kommentar, Zurigo 1993, nota 135 segg. ad art. 159 CC con rinvii;
per la seconda: Bühler/Spühler, Berner
Kommentar, Ergänzungsband 1991, n. 260 ad art. 145 CC, con riferimenti), una
provvigione ad litem entra in linea di conto solo se il coniuge istante
non è in grado di far fronte da sé, con il proprio reddito e la propria sostanza,
ai costi di patrocinio, di procedura (anticipi chiesti dal tribunale) e alle
spese vive causate dal processo (trasferte, traduzioni ecc.).
b) Nella fattispecie
l’istante dispone dei mezzi necessari per sopperire alle spese della causa di
divorzio, beneficiando di importanti eccedenze, pari a fr. 3’465.– fino a che
resterà nell’appartamento di __________ (fr. 2’175.– contributo alimentare +
fr. 3’200.– reddito proprio, dedotto il proprio fabbisogno di fr. 1’910.–), e a
fr. 3’540.– in seguito (fr. 3’600.– contributo alimentare + fr. 3’200.– reddito
proprio, dedotto il fabbisogno di fr. 3’260.–). Ne consegue che una provvigione
ad litem, anche solo di fr. 3’000.– come ammesso dal Pretore, non può
entrare in linea di conto, così che su questo punto l’appello si rivela fondato
e deve essere accolto.
- Gli oneri
processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Visto il giudizio
odierno, che modifica solo in piccola parte il decreto impugnato, nella misura
in cui respinge la richiesta di provvigione ad litem, la ripartizione
degli oneri processuali del giudizio pretorile può rimanere invariata. In
questa sede la tassa di giustizia e le spese sono poste a carico
dell’appellante nella misura di 4/5 e della moglie per 1/5. Il primo rifonderà
inoltre alla seconda fr. 800.– a titolo di ripetibili ridotte di appello.
Per questi motivi
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia:
- L’appello è
parzialmente accolto e il dispositivo n. 3 del decreto impugnato è così
riformato:
La
richiesta di provvigione ad litem è respinta.
Per il resto il giudizio
impugnato è confermato.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr.
400.–
b) spese fr.
50.–
fr.
450.–
già anticipati
dall’appellante sono posti a suo carico per 4/5 e dell’appellata per 1/5, con
l’obbligo per il convenuto di rifondere alla controparte fr. 800.– a titolo di
ripetibili ridotte di appello.
- Intimazione:
– avv.
– __________, __________
– avv. __________
__________, __________
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, Sezione 6
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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