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Numero d'incarto:
11.1995.218
Data decisione, Autorità:
27.07.1995, ICCA
Incarto n.
11.95.00218
Lugano
27 luglio 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti,
vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa n. __________ (contestazione di risoluzione sociale)
della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 2, promossa con petizione del ________ 1994 da
__________ __________ __________, __________
(patrocinata
dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________ - __________ __________ __________ __________ __________
__________, __________
(patrocinata
dall’avv. __________ __________ __________, __________),
e
ora sul decreto del __________ 1995 con cui il Pretore ha accolto
l’istanza di provvedimenti cautelari formulata dall’attrice il 7 gennaio 1994;
esaminati
gli atti,
posti
i seguenti
punti
di questione:
-
Se dev’essere accolta l’appellazione del 16 giugno
1995 dell’__________ __________ __________ __________ __________ __________
contro il decreto emanato il 2 giugno 1995 dal Pretore del Distretto di Lugano,
Sezione 2;
-
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in
fatto:
A. La
__________ __________ __________, società attiva nel campo dell’installazione
di impianti sanitari e riscaldamenti, esercita pure l’attività di ,
ed è affiliata all’ __________ __________ __________ __________
, sezione Ticino ().
Con
risoluzione del 9 dicembre 1994 l’assemblea dell’__________, su proposta del
comitato sezionale, ha deciso l’esclusione immediata della __________
__________ __________ dall’associazione stessa.
B. Il
7 gennaio 1994 la __________ __________ __________ ha convenuto l’ __________
dinanzi il Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 2, chiedendo l’annullamento
della risoluzione sociale con la quale è stata pronunciata la sua l’esclusione
dall’associazione. L’attrice ha chiesto inoltre l’adozione di un provvedimento
cautelare per annullare l’effetto immediato dell’esclusione decisa
dall’assemblea.
All’udienza
del 22 marzo 1994, indetta per la discussione della provvisionale, l’attrice ha
confermato la propria istanza cautelare alla quale si è opposta la convenuta,
che ha preliminarmente eccepito l’incompetenza del giudice adito e, nel merito,
ha contestato la sussistenza degli estremi per l’adozione di una misura cautelare.
C. Statuendo
il 2 giugno 1995, il Pretore ha accolto l’istanza cautelare e ha concesso
l’effetto sospensivo alla petizione del 7 gennaio 1994, mantenendo la
__________ __________ __________ nella sua qualità di socio dell’__________
sino all’emanazione della sentenza di merito. Le spese, con una tassa di
giustizia di fr. 500.-- sono state poste a carico della convenuta, tenuta a
rifondere all’attrice fr. 600.-- per ripetibili.
D. Insorta
contro il predetto decreto con appello del 16 giugno 1995, l’__________ chiede,
previa concessione dell’effetto sospensivo, la riforma del giudizio impugnato
nel senso di respingere la domanda di provvedimenti cautelari.
L’appello
non è stato notificato alla controparte.
Considerando
in
diritto:
- Il Pretore ha ammesso l’esistenza dei requisiti
dell’urgenza e del notevole pregiudizio poiché l’attrice, esclusa
dall’associazione, non potrebbe partecipare a pubblici concorsi, ciò che
comporterebbe un danno irreparabile. Egli ha ritenuto inoltre riconosciuto il
requisito della parvenza di buon diritto dell’azione e ha demandato alla decisione
di merito la questione relativa all’applicabilità degli statuti
dell’associazione mantello.
L’appellante
contesta l’esistenza dei requisiti richiesti dalla legge per l’emanazione di un
provvedimento cautelare e osserva che l’attrice, immediatamente dopo
l’esclusione dell’associazione, ha presentato una domanda di sottoscrizione del
Contratto collettivo di lavoro (CCL), ciò che le permette di partecipare ai
concorsi pubblici. Essa rileva inoltre che il requisito dell’urgenza non è da
ammettere poiché l’appellata si trova, di fatto, esclusa dall’associazione da
oltre un anno e mezzo. L’appellante rileva infine come non sia data la parvenza
del ben fondato della causa di merito, gli statuti dell’associazione mantello
prevedendo una via ricorsuale interna ad esclusione del ricorso a autorità
giudiziarie.
-
Per
l’art. 376 cpv. 1 CPC il giudice può ordinare, su istanza di parte, un provvedimento
cautelare idoneo, quando vi è fondato motivo di temere che dal ritardo a procedere
nelle vie ordinarie potrebbe derivare un danno considerevole. L’emanazione di
un provvedimento cautelare è subordinata a tre presupposti cumulativi: la verosimiglianza
di un notevole pregiudizio, la necessità di procedere con urgenza
e la parvenza di buon esito insita nell’azione di merito (Rep.
__________ 351 __________. __________ con richiami). La verosimiglianza dei tre
requisiti non giustifica in ogni modo l’adozione di qualsiasi provvedimento
cautelare: il principio della proporzionalità esige che - comunque sia -
la misura si limiti allo stretto indispensabile, mantenga cioè un ragionevole
rapporto tra il fine perseguito e la restrizione decretata (Pelet, Mesures provisionnelles: droit fédéral
ou droit cantonal?, Losanna 1987, pag. 83 segg. con rinvii; Gloor, Vorsorgliche Massnahmen im Spannungsfeld
von Bundesrecht und kantonalem Zivilprozessrecht, Zurigo 1982, pag. 112 segg.).
La ricorrenza di tali elementi deve essere esaminata d’ufficio (Rep. __________
127 con riferimenti); la mancanza di uno soltanto di questi requisiti comporta
il rigetto dell’istanza provvisionale.
-
Nel
caso in esame i requisiti dell’urgenza e del notevole pregiudizio sussistono.
L’urgenza è data nei casi in cui esiste l’impellente necessità di togliere
subito gravi inconvenienti la cui persistenza, durante lo svolgimento della
causa di merito, potrebbe avere per effetto quello di mutare una situazione di
fatto non più, o difficilmente, ricostruibile a causa ultimata (Cocchi/Trezzini, CPC commentato, n. 4
ad art. 376). Il pregiudizio considerevole è dato allorché dal ritardo a
procedere potrebbe derivare all’istante un danno grave e difficilmente riparabile
(Rep. __________ 115).
a) A
detta dell’appellante, l’attrice non avrebbe provato che per concorrere ad
appalti pubblici occorre essere associati all’. Essa non contesta
però che l’esclusione dall’associazione possa far nascere la convinzione che all’appellata
facciano difetto quei requisiti di qualità, quali la preparazione o la serietà
professionale, che sono un fattore importante nell’aggiudicazione di appalti
pubblici (decreto pag.). La circostanza che l’appellata ha richiesto l’adesione
individuale al CCL nelle professioni di lattoniere, installatore idraulico e
del riscaldamento (doc. 2), non risulta determinante. Intanto che non è dato di
sapere se la domanda sia stata accolta; in secondo luogo spetta comunque alla
Commissione paritetica cantonale, di cui fanno parte pure 5 rappresentanti dell’
(art. 11 CCL), pronunciarsi sulla domanda individuale e comunicare la relativa
decisione alle autorità cantonali competenti per l’applicazione della Legge
sull’appalto dei lavori pubblici o sovvenzionati dallo Stato (cfr. art. 2 e 3
del regolamento della Commissione paritetica). In queste circostanze l’ipotesi
di un danno considerevole appare effettivamente verosimile. Si aggiunga che
nella fattispecie - contrariamente all’opinione dell’appellante- il decreto in
questione soddisfa le esigenze del diritto a una decisione motivata, avendo il
primo giudice esposto i motivi decisivi per il giudizio; in questo senso non è
riscontrabile alcuna violazione all’art. 285 cpv. 2 lett. e CPC (Rep.
__________ 141).
b) Neppure
la censura relativa alla mancanza del requisito dell’urgenza, invero pretestuosa,
merita accoglimento. Certo l’urgenza non è data se la situazione litigiosa si
protrae per anni o se il richiedente ha dimostrato con il proprio comportamento
di non esigere la necessità di un rapido intervento giudiziario (Pelet, op. cit. pag. 78), ma nel caso
in esame l’appellato ha presentato la domanda cautelare poco dopo aver appreso
la sua esclusione dall’associazione. Che poi la decisione cautelare sia stata
emanata oltre un anno e mezzo dopo poco importa ai fini dell’esame dei
requisiti posti dall’art. 376 CPC. Ciò posto il requisito dell’urgenza del
provvedimento dev’essere ammesso.
- Nel
caso concreto è pure dato il requisito della parvenza di buon diritto insita
nell’azione di merito. L’appellante si limita ad asserire in realtà che alla
fattispecie tornano applicabili gli statuti dell’associazione mantello, i
quali, in particolare, prevedono norme di ricorso interne all’associazione
stessa e escludono la via giudiziaria.
L’ammissione
della parvenza del buon diritto non comporta la prova che l’azione abbia
fondamento: basta che la possibilità di esito favorevole sia resa credibile,
senza peraltro che a tale requisito vengano poste esigenze troppo severe, sotto
pena di cadere nel diniego di giustizia (Rep. __________ 128, con rinvii).
Dagli
statuti dell’, sezione Ticino, risulta che la decisione
dell’assemblea generale di esclusione di un socio è inappellabile (art. 19),
mentre per l’art. 42 lett. __________ le decisioni disciplinari, tra cui la
proposta di espulsione (lett. ) sono definitive. Per contro l’art. 17 cpv. 3 degli
statuti dell’, , prevede che contro le decisioni
disciplinari di sezioni è data facoltà di ricorso al Comitato centrale dell’.
Orbene,
già a un esame di mera verosimiglianza come quello richiesto dalla procedura
cautelare si può constatare che i due statuti contengono disposizioni contradditorie
sulle vie ricorsuali contro le decisioni di espulsione. In queste condizioni a
ragione il Pretore ha rinviato al giudizio di merito l’esame degli statuti. applicabili
alla fattispecie. Si aggiunga infine che l’appellante non contesta la mancata
indicazione del motivo dell’esclusione come previsto dall’art. 17 degli statuti
della sezione Ticino. Non si può pertanto negare all’azione promossa dall’appellata
la parvenza di buon diritto.
Ne
consegue che nelle condizioni descritte, essendo debitamente sostanziata la verosimiglianza
dei requisiti posti dall’art. 376 CPC, l’appello dev’essere respinto e il
decreto impugnato confermato.
-
L’emanazione
della sentenza odierna rende senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo
contenuta nell’appello.
-
Gli
oneri del presente giudizio seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC) e sono
posti a carico dell’appellante. Non si assegnano ripetibili all’appellata, cui
l’appello non è stato neppure notificato.
Per
questi motivi,
richiamato
l’art. 313bis CPC e
vista
sulle spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia:
-
L’appello è respinto e il decreto impugnato è
confermato.
-
Gli oneri del presente giudizio, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 350.--
b)
spese fr. 50.--
fr. 400.--
sono
posti a carico dell’appellante. Non si assegnano ripetibili.
- Intimazione a:
avv. __________ __________ __________, __________,
avv. __________ __________, __________
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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