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Numero d'incarto:
11.1995.226
Data decisione, Autorità:
10.07.1995, ICCA
Incarto n.
11.95.00226
Lugano
10 luglio 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa __________ __________ della
Pretura del distretto di Lugano, Sezione 6, promossa con petizione 26 agosto
1994 da
__________ __________ , __________ ()
contro
-__________, __________, ed
__________ __________,
__________,
(rappresentata dalla tutrice __________ __________ e
patrocinata dall’avv. __________ __________, __________),
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione:
-
Se deve essere
accolto l’appello 30 giugno 1995 di __________ – contro la
sentenza 29 maggio 1995 emanata dal Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 6;
-
Il giudizio sulle spese e le
ripetibili.
Ritenuto
in fatto:
che __________ __________
e __________ nata __________ si sono uniti in matrimonio il __________ 1975;
che con sentenza 13
luglio 1983 il Tribunale del circolo di __________ ha autorizzato le parti a
vivere separate;
che in data 27 febbraio
1992 __________ __________ ha dato alla luce a __________ (Francia) la figlia
__________, che è stata iscritta nel registro svizzero dello stato civile come
figlia di __________ __________, sulla base della presunzione posta dall'art.
255 cpv. 1 CC;
che __________
__________ ha promosso il 26 agosto 1994 azione di disconoscimento della sua
paternità su __________, convenendo in causa la figlia e la moglie;
che con risposta 19
ottobre 1994 la moglie ha dichiarato di aderire alla richiesta dell’attore;
che esperita
l’istruttoria e indetto il 26 aprile 1995 il dibattimento finale, il Pretore ha
respinto la petizione con sentenza 29 maggio 1995;
che __________
__________ è insorta con atto 30 giugno 1995, chiedendo in riforma
dell’impugnata sentenza l’accoglimento della petizione;
che tale gravame non è
stato notificato alla controparte e all’altra convenuta in causa;
Considerato
in diritto:
che nella sentenza
impugnata il primo giudice ha respinto la petizione, da un lato perché
dall’istruttoria era emersa l’esistenza di rapporti intimi fra i coniugi
separati nel periodo determinante per il concepimento di __________ e
dall’altro perché l’azione del marito, presentata più di un anno dopo il
termine previsto dall'art. 256c CC, era comunque tardiva;
che l’appellante chiede
nell’atto presentato il 30 giugno 1995 di “sentenziare per amore alla verità e
non considerare gli inceppi legali”;
che ci si potrebbe
invero chiedere se il gravame, consegnato all’Ufficio postale di Lugano il 30
giugno 1995, sia stato presentato nei 20 giorni dalla notificazione della
sentenza (art. 308 cpv. 1 CPC) e sia quindi tempestivo;
che non è tuttavia
necessario procedere alla ricerca postale per chiarire la ricevibilità del
gravame, che è a ogni modo da respingere nel merito, come si vedrà in seguito;
che il gravame, redatto
da persona sprovvista di cognizioni giuridiche, non è nullo anche se non
risponde in modo preciso ai requisiti formali posti dall'art. 309 CPC, poiché è
chiara l’intenzione della parte di impugnare la sentenza di primo grado e di
ottenere l’accoglimento della petizione (Rep. __________185, __________271);
che comunque nel merito
l’appello è manifestamente infondato e può dunque essere evaso con la procedura
semplificata dell’art. 313bis CPC;
che il Pretore ha
constatato che la paternità dell’attore su __________ era presunta ai sensi
dell’art. 256b cpv. 2 CC, la moglie avendo ammesso rapporti intimi con il
marito nel periodo del concepimento, e che non era stata portata una prova atta
a inficiare tale presunzione, le parti avendo rifiutato di sottoporsi alla
perizia sierologica;
che il primo giudice ha
inoltre rilevato la tardività dell’azione, promossa il 26 agosto 1994, ossia
ben dopo il termine sancito dall’art. 256c CC, l’attore essendo stato a conoscenza
della nascita di __________ sin dall’inizio;
che essendo __________
nata in Francia, ci si potrebbe chiedere se non sia applicabile il diritto
francese (art. 68 e 69 LDIP) invece di quello svizzero scelto dal Pretore, che
non ha dato indicazioni sui motivi di tale scelta;
che non è tuttavia
necessario approfondire il quesito, perché la petizione dovrebbe essere
respinta anche sulla base del diritto francese;
che infatti il codice
civile francese prevede la presunzione di paternità del marito della madre sui
figli nati durante il matrimonio (art. 312 );
che tale presunzione
può cadere quando il figlio, iscritto allo stato civile senza l’indicazione del
nome del marito, è stato allevato solo dalla madre (cosiddetta possession
d’état, art. 311–1, 311–2, 313-1 CCF), come l’appellante sostiene sia avvenuto
per __________, di cui non è però stato prodotto l’atto di nascita;
che tuttavia la
presunzione di paternità del marito rinasce se i coniugi hanno avuto rapporti
intimi nel periodo legale del concepimento (art. 313-2 CCF), che corrisponde a
quello previsto dal diritto svizzero (180–300 giorni prima della nascita, art.
311 CCF);
che in concreto nel
periodo legale di concepimento vi è stato, per ammissione dell’appellante,
rapporto intimo fra i coniugi, di modo che la paternità dell’attore sarebbe
presunta anche secondo il diritto francese;
che per di più secondo
quel diritto il termine per avviare la causa di contestazione della paternità è
di sei mesi dalla nascita quando il marito si trovava sul posto (art. 316 CCF),
ciò che è appunto il caso, dato che __________ è nata a __________, luogo di residenza
del marito;
che quindi la sentenza
del Pretore, competente giusta l’art. 66 LDIP, reggerebbe anche se dovesse
essere applicabile il diritto estero;
che il gravame deve
quindi essere respinto siccome manifestamente infondato;
che viste le
particolarità del caso si può prescindere dal prelievo di tasse e spese di
giustizia, mentre non si giustifica riconoscere ripetibili alle altri parti in
causa, cui l’appello non è stato notificato;
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la
tariffa giudiziaria
pronuncia:
-
Nella
misura in cui è ricevibile, l’appello è respinto e la sentenza impugnata è
confermata:
-
Non si
prelevano tasse di giustizia né spese e non si assegnano ripetibili.
-
Intimazione:
–____________________–__________,
– avv. __________ __________,
– __________
__________ __________, c/ __________ __________, __________ in via rogatoriale
Comunicazione alla Pretura del
Distretto di Lugano, Sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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