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Numero d'incarto:
11.1995.246
Data decisione, Autorità:
08.11.1995, ICCA
Incarto n.
11.95.00246
Lugano,
8 novembre 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti,
vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa n. __________ (diritti di vicinato) della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 2, promossa con petizione del 29 aprile 1977 da
e __________ __________ -__________,
__________a
(ora
patrocinati dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________ __________., __________
(ora
patrocinato dall’avv. dott. __________ __________, __________);
esaminati
gli atti,
posti
i seguenti
punti
di questione:
-
Se dev’essere accolto l’appello del
12 settembre 1995 presentato da __________ e __________ __________ -__________
contro il decreto di stralcio emesso l’8 agosto 1995 dal Pretore del Distretto
di Lugano, sezione 2;
-
Il giudizio sulle spese e le
ripetibili.
Ritenuto
in
fatto:
che __________ e __________ __________ -__________
hanno promosso causa il 29 aprile 1977 davanti al Pretore della (allora)
giurisdizione di Lugano Campagna chiedendo la condanna di __________ __________
__________. al ripristino di una condotta per il naturale deflusso delle acque
dal loro fondo e l’accertamento del danno conseguito all’ostruzione di tale
condotta;
che il dibattimento finale della causa ha avuto luogo
il __________ 1982;
che con decreto dell’8 agosto 1995 il Pretore del
Distretto di Lugano, sezione 2, ha stralciato la causa dai ruoli per
intervenuta perenzione processuale;
che contro tale decreto __________ e __________
__________ -__________ hanno presentato un appello del 12 settembre 1995 inteso
all’annullamento della decisione impugnata e al rinvio della causa al Pretore
per l’emanazione della sentenza;
che nelle sue osservazioni del 2 ottobre 1995
__________ __________ propone di respingere l’appello;
e
considerando
in
diritto:
che secondo la più recente giurisprudenza di questa
Camera un decreto di stralcio può essere appellato non solo in materia di spese
e ripetibili (Rep. 1985 pag. 145 in fondo), ma anche sull’ effettiva caducità
del processo (escluse tuttavia le cause che possono averla provocata: I CCA,
sentenza del __________ 1994 nella causa L. contro L., consid. 1);
che a norma dell’art. 351 cpv. 2 CPC una lite è
presunta senza interesse giuridico qualora, nel corso di due anni consecutivi,
nessuna delle parti abbia compiuto un atto processuale;
che tale presunzione ha carattere assoluto (come
ricorda il Tribunale federale: DTF inedita del __________ 1991 nella causa P.
contro G. e A.-A., consid. 2), non potendo essere infirmata da prove contrarie;
che il citato termine di perenzione non decorre, in
ogni modo, quando il processo è sospeso giusta l’art. 107 CPC o quando le parti
sono in attesa dell’emanazione della sentenza (art. 351 cpv. 3 CPC, entrato in
vigore il 1° gennaio 1988: BU 87 pag. 343);
che nel caso specifico le parti erano effettivamente
in attesa del giudizio di merito;
che l’art. 351 cpv. 3 CPC si applica anche alle
procedure pendenti al momento della sua entrata in vigore (art. 514bis
CPC), compreso quindi – dal 1° gennaio 1988 – il caso in rassegna;
che, per converso, l’art. 351 cpv. 3 CPC non ha valore
retroattivo e non impedisce che un termine biennale di perenzione si sia
compiuto anteriormente al 1° gennaio 1988;
che, invero, la perenzione processuale fa decadere la
litispendenza di diritto, per il solo decorso di due anni senza validi atti interruttivi
(v. Cocchi/Trezzini, CPC annotato,
Lugano 1993, n. 8 ad art. 351);
che da questo profilo il decreto di stralcio ha
portata meramente dichiarativa, non costitutiva (cfr. Habscheid, Schweizerisches Zivilprozess- und Gerichtsorganisationsrecht,
Basilea 1986, pag. 137, n. 387);
che la situazione non risulta essere diversa, del
resto, negli altri Cantoni che conoscono l’istituto della perenzione
processuale (Vaud: art. 274 e 276 CPC; Ginevra: art. 117 segg. CPC);
che in concreto occorre verificare dunque se nel
periodo di inattività giudiziaria, tra il 2 aprile 1982 (giorno successivo al
dibattimento finale) e il 1° gennaio 1988 (entrata in vigore della novella
legislativa), siano stati compiuti atti interruttivi della peren-zione;
che gli appellanti invocano “solleciti orali e scritti
da parte dello scrivente studio legale”, ma semplici solleciti verbali o
telefonici non sono idonei a interrompere la perenzione processuale (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 11 ad art.
351 CPC), mentre agli atti non figura alcun sollecito scritto;
che in tali circostanze non è dato di scorgere, in
oltre cinque anni di inattività processuale, alcuna interruzione del termine perentorio;
che l’appello si rivela, ciò posto, privo di buon
diritto;
che spese e ripetibili del giudizio odierno seguono la
soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC);
vista
sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia:
-
L’appello è respinto e il decreto
impugnato è confermato.
-
Gli oneri processuali, consistenti
in:
a) tassa di giustizia fr.
100.–
b) spese fr.
50.–
fr.
150.–
sono posti a carico degli
appellanti in solido, che rifonderanno alla controparte, sempre con vincolo di
solidarietà, fr. 150.– per ripetibili di appello.
- Intimazione:
– avv. __________ __________,
__________;
– avv. dott. __________
__________, __________.
Comunicazione alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 2.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La Segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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