AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
11.1995.250
Data decisione, Autorità:
26.02.1997, ICCA
Incarto n..
11.95.00250
Lugano
26 febbraio 1997/gb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Petralli,
vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa n. __________ (azione di divorzio) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna
promossa con petizione 25 novembre 1993 da
ing.
__________ __________,
(patrocinato
dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________, nata __________, __________
(patrocinata
dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione:
-
Se dev’essere
accolto l’appello del 18 settembre 1995 presentato da __________ __________
contro la sentenza emessa il 14 luglio 1995 dal Pretore della giurisdizione di
Locarno Campagna;
-
Se dev’essere
accolto l’appello adesivo del 23 ottobre 1995 presentato da __________
__________ contro la medesima sentenza;
-
Il giudizio sulle
spese e ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________
__________ (1951) e __________ __________ (1953) si sono sposati a __________
il __________ 1978. Dal loro matrimonio sono nati i figli __________ (1981),
__________ (1984), __________ (1986) e __________ (1987). I coniugi vivono
separati dal mese di ottobre 1993: la moglie è rimasta nell’ex abitazione
coniugale con i figli; il marito ha preso in locazione un appartamento di 4
locali ad Ascona (doc. D). __________ __________ è ingegnere edile e lavora
alle dipendenze della “__________ __________ _, __________ ”, di cui asserisce
detenere il 55% delle azioni; la moglie, farmacista, durante il matrimonio ha
svolto occasionali supplenze in diverse farmacie.
B. Il 22 settembre
1993 __________ __________ ha chiesto al Pretore della giurisdizione di Locarno
Campagna il tentativo di conciliazione, decaduto infruttuoso l’11 ottobre
seguente. Il 25 novembre 1993 il marito ha promosso causa di divorzio, proponendo
di regolare le conseguenze accessorie con l’affidamento alla madre dei figli,
per i quali ha offerto un contributo alimentare mensile di fr. 500.– dai 7 ai
12 anni, di fr. 600.– dai 13 ai 16 anni e di fr. 700.– dai 17 ai 18 anni, e con
il riconoscimento della sua proprietà sul fondo n. __________ RFD __________,
su cui sorge l’abitazione già coniugale nell’ambito dello scioglimento del
regime matrimoniale. Nella risposta del 10 febbraio 1994 __________ __________
si è opposta alla petizione e in via riconvenzionale ha chiesto la separazione
per tempo indeterminato, l’affidamento dei figli, un contributo alimentare di
fr. 800.– mensili per ognuno dei figli fino al 17° anno d’età e di fr. 950.–
successivamente, un contributo alimentare mensile per sé di fr. 3’000.–
mensili, un importo non meglio precisato a titolo di scioglimento del regime
matrimoniale, la restituzione di fr. 50’000.– da lei investiti nell’acquisto
dell’abitazione coniugale, la costituzione di un diritto di usufrutto in suo
favore sul fondo n. __________ RFD __________ e infine un importo di fr.
8’000.– a titolo di provvigione ad litem. Essa ha inoltre instato per
l’adozione delle stesse misure in via cautelare.
C. All’udienza per la
discussione, indetta l’8 marzo 1994, la convenuta ha confermato l’istanza di
misure cautelari. Incontestato l’affidamento dei figli alla madre, l’attore ha
offerto un contributo alimentare di fr. 745.– per __________ e di fr. 695.–
ciascuno per __________, __________ e __________ e l’assegnazione dell’ex
abitazione coniugale alla moglie, opponendosi per contro alle altre domande.
Esperita l’istruttoria le parti hanno ribadito le rispettive posizione e
richieste di giudizio alla discussione finale del 28 aprile 1994. Con decreto cautelare
del 13 maggio 1994 il Pretore ha affidato i figli alla madre, ha fissato il
contributo alimentare mensile per __________ in fr. 750.–, oltre fr. 170.– per
la retta del Collegio __________, quello per __________, __________ e
__________ in fr. 700.– ciascuno, ha assegnato l’abitazione coniugale alla
moglie, con l’obbligo di sopperire alle spese ordinarie della casa e ha
riconosciuto alla convenuta un contributo alimentare mensile di fr. 2’200.– per
sé e una provvigione ad litem di fr. 6’000.–.
D. Nella replica e
risposta riconvenzionale dell’11 marzo 1994 l’attore ha portato a fr. 745.– per
__________ e a fr. 695.– ciascuno per __________, __________ e __________
l’offerta di contributo alimentare, opponendosi per il resto alla riconvenzione.
La convenuta ha ribadito le sue domande con la duplica e replica riconvenzionale
del 20 aprile 1994. Conclusa l’istruttoria, entrambe le parti hanno rinunciato
a comparire al dibattimento finale. Nel memoriale conclusivo del 22 giugno 1995
__________ __________ ha ribadito la domanda di divorzio, l’opposizione alla
riconvenzione e ha offerto per i figli un contributo alimentare di fr. 500.–
fino all’11° anno d’età, di fr. 600.– dal 12° anno e di fr. 800.– a partire dal
17° anno, ai quali va aggiunta per la figlia __________ la retta del Collegio
__________, di fr. 170.– mensili. Dal canto suo la moglie, nel memoriale del 13
giugno 1995, ha confermato le proprie domande di giudizio, aumentando il
contributo alimentare mensile chiesto per la figlia a fr. 970.– fino ai 16 anni
compiuti, rispettivamente a fr. 1’120.– dal 17° anno e quello chiesto in suo
favore a fr. 3’675.– mensili. Essa ha inoltre fissato in fr. 257’046.–
l’importo rivendicato a titolo di scioglimento del regime matrimoniale. In via
subordinata, qualora fosse pronunciato il divorzio, la convenuta ha aumentato a
fr. 5’675.– il contributo alimentare per sé e ha postulato un’indennità per
torto morale di fr. 20’000.–.
E. Statuendo il 14
luglio 1995, il Pretore ha respinto l’azione di divorzio e ha accolto parzialmente
la riconvenzione. Dopo aver pronunciato la separazione dei coniugi per tempo
indeterminato, egli ha affidato i figli alla madre, ha stabilito il contributo alimentare
mensile per __________ in fr. 700.–, oltre la retta di fr. 170.– mensili del
Collegio __________ fino al compimento del 16° anno di età e in fr. 935.– fino
al compimento del 20° anno, quello per __________, __________ e __________ in
fr. 610.–, rispettivamente in fr. 700.– mensili dal 12° al 16° anno di età e in
fr. 935.– dal 17° al 20° anno di età. Egli ha inoltre posto a carico di
__________ __________ un contributo alimentare mensile per la moglie di fr.
1’715.–, ridotto a fr. 1’215.– dalla data in cui egli avrà versato l’importo
dovuto a titolo di liquidazione del regime matrimoniale, ha assegnato in uso
alla moglie l’abitazione coniugale proprietà del marito, ha condannato
quest’ultimo a versare alla controparte, a titolo di scioglimento del regime matrimoniale,
l’importo di fr. 307’046.– oltre interessi (al 5% su fr. 87’546.– dal 10
febbraio 1994 al 12 giugno 1995 e su fr. 307’046.– dal 13 giugno 1995) e ha
riconosciuto in proprietà della moglie le autovetture __________ e __________,
come pure l’arredamento dell’abitazione coniugale. Le spese dell’azione
principale e la tassa di giustizia di fr. 3’000.– sono state poste a carico
dell’attore, tenuto a rifondere alla controparte fr. 6’000.– a titolo di
ripetibili, mentre quelle dell’azione riconvenzionale, con una tassa di
giustizia di fr. 3’000.–, sono state poste in ragione di 1/3 a carico della
moglie e in ragione di 2/3 a carico del marito, con l’obbligo per quest’ultimo
di rifondere alla controparte fr. 3’000.– a titolo di ripetibili.
F. __________
__________ è insorto contro la sentenza del Pretore con un appello del 18 settembre
1995 nel quale postula, in riforma del giudizio impugnato, la pronuncia del
divorzio e la reiezione della riconvenzione.
G. Nelle osservazioni
del 23 ottobre 1995 __________ __________ propone di respingere il gravame e
con appello adesivo chiede che l’attore sia tenuto a versare un contributo
alimentare mensile di fr. 970.– (inclusa la retta mensile del Collegio
__________), per __________ e __________, di fr. 800.– per __________ e
__________ e di fr. 3’675.– per sé. In via subordinata e qualora il ricorso
fosse accolto l’appellata postula il rinvio dell’incarto al primo giudice per
un complemento di istruttoria sull’obbligo di versamento dei contributi
alimentari. In via ancor più subordinata essa ripropone la richiesta di un
contributo alimentare di fr. 5’675.– mensili e di un’indennità per torto morale
di fr. 20’000.–.
H. __________
__________ ha concluso il 23 novembre 1995 per la reiezione dell’appello
adesivo.
Considerando
in diritto: I. Sull’appello principale
-
Il Pretore, dopo
aver negato l’esistenza di fattori oggettivi di disunione, ha respinto la
petizione considerando che la relazione sentimentale allacciata dal marito con
__________ __________ configura colpa preponderante e causale tale da non legittimarlo
a chiedere il divorzio. L’appellante censura le conclusioni del primo giudice,
asserendo che il grave turbamento delle relazioni coniugali sarebbe da ricondurre
esclusivamente a motivi oggettivi, antecedenti la sua relazione extraconiugale,
in specie a un profondo distacco intervenuto fra i coniugi, causato dalle differenze
di carattere, gusti ed aspirazioni e da un disinteresse della moglie per la
cura della casa e della propria persona. La relazione extraconiugale non
sarebbe pertanto causale ai fini della disunione.
-
Secondo l’art.
142 CC ognuno dei coniugi può domandare il divorzio quando le relazioni
coniugali siano così profondamente turbate e scosse che non si possa ragionevolmente
esigere da essi la continuazione dell’unione coniugale (cpv. 1); se tale stato
dipende da colpa preponderante di uno dei coniugi, il divorzio può essere domandato
soltanto dall’altro (cpv. 2). Per colpa preponderante si intende un
comportamento colpevole che sia più grave di tutti gli ulteriori elementi di
dissidio, ovvero che superi per causalità le eventuali colpe dell’altro coniuge
cumulate ai fattori oggettivi di disunione (Bühler/Spühler
in: Berner Kommentar, 3a edizione, n. 120 e 122 ad art. 142 CC con
numerosi richiami di dottrina e giurisprudenza; Deschenaux/Tercier/ Werro, Le mariage et le divorce, 4a
edizione, pag. 124, n. 622; Hinderling/Steck,
Das schweizerische Ehescheidungsrecht, Zurigo 1995, pag. 60 e ss.).
-
L’appellante non
contesta di intrattenere una relazione extraconiugale con __________
__________. Egli ammette di vivere con quest’ultima e di provvedere “al suo
mantenimento come se fosse mia moglie” (interrogatorio formale del 20 giugno
1994, domanda 7 foglio 14). Spettava quindi a lui dimostrare che il matrimonio
era finito indipendentemente dalla propria colpa. Il coniuge che, lasciato il
domicilio coniugale, allaccia una relazione stabile, si presume infatti essere
responsabile della disunione, a meno che dimostri la preesistenza del dissidio
coniugale (Bühler/Spühler, op.
cit., nota 126 ad art. 142 CC con riferimenti di giurisprudenza; Hinderling/Steck, op. cit., pag. 58 e
59). Va rilevato, a questo proposito, che il Tribunale federale e la dottrina
sono unanimi nell’affermare che per sovvertire la presunzione le prove devono
essere chiare, univoche e convincenti (SJ 1962, pag. 623; Bühler/Spühler, op. cit., n. 126 ad art.
142 CC).
-
a) Dal
fascicolo processuale non si riscontrano elementi a comprova del fatto che
l’unione coniugale fosse già in crisi prima dell’inizio della relazione
extraconiugale tra l’attore e __________ __________. L’appellante si limita
ripetutamente a sostenere che il matrimonio era già fallito prima dell’inizio
della relazione, tanto che nel 1991 egli aveva deciso di separarsi dalla
moglie. Non si conosce con precisione l’inizio della relazione extraconiugale e
l’appellante stesso ammette che “è difficile situare cronologicamente il
momento in cui la turbativa oggettiva ha raggiunto un’intensità tale da non
poter più ragionevolmente esigere la continuazione dell’unione coniugale”
(appello, pag. 5). Si sa soltanto che la moglie ha menzionato per la prima
volta in uno scritto del 19 luglio 1993 di essere a conoscenza della relazione
del marito, e ne ha parlato con la ragazza alla pari impiegata presso la
famiglia nel periodo agosto 1992 - agosto 1993 (audizione testimoniale
__________, pag. 2). Non è contestato che nel 1993 l’attore si è recato almeno
due volte in Australia, mentre la sua attuale convivente, australiana, è venuta
in Svizzera una volta, soggiornandovi un mese (interrogatorio formale dell’attore
del 28 aprile 1994). La convenuta ha invero ammesso di essersi accorta che per
il marito il rapporto di coppia non funzionava più nel dicembre 1991 (verbale
del 29 settembre 1994, pag. 16) ma ciò non dimostra ancora che prima della nota
relazione le relazioni coniugali fossero turbate in modo irreversibile.
b) L’istruttoria
non ha confermato la consistenza dei rimproveri mossi dall’attore alla moglie.
In particolare non risulta che essa abbia trascurato l’economia domestica.
Dalle deposizioni delle tre ragazze alla pari impiegate presso la famiglia negli
anni 1987/88, 1991/1992 e 1992/1993 è invece emerso che la convenuta ha sempre
diretto l’economia domestica, impartendo le istruzioni alla ragazza alla pari,
alla collaboratrice domestica incaricata delle pulizie e alla stiratrice
addetta alle camicie da uomo (verbali __________, __________ e __________).
Essa si occupava inoltre di tutti gli acquisti necessari alla famiglia, seguiva
i quattro figli, coadiuvava la ragazza alla pari in determinati lavori
domestici, come le pulizie ordinarie e quelle speciali (ad esempio la pulizia
delle tende o della cantina), preparava talvolta i pasti, lavava e stendeva la
biancheria e provvedeva alle mansioni domestiche nei fine settimana e in genere
quando il personale domestico era in congedo. Una delle collaboratrici ha
ricordato di aver sentito l’attore redarguire la moglie, senza però poter
fornire dettagli sulla natura dei richiami (deposizione rogatoriale
__________). La vita sociale della famiglia è apparsa normale fino al 1992/1993
e vi erano molti contatti con i parenti, che ricevevano e che venivano in
visita. Il marito, dal canto suo, era molto attivo professionalmente e
politicamente e non partecipava alla vita domestica. Nel periodo 1991/1992 egli
arrivava a casa tardi la sera (deposizione __________) e nel 1992/1993 era
spesso assente (deposizione __________), mentre la moglie era di regola sempre
a casa la sera. La frattura coniugale è apparsa evidente agli occhi dei terzi
solo nel 1992/1993: ancora nel 1991/1992 la ragazza alla pari ricorda che i
coniugi pianificavano insieme i fine settimana e le vacanze sciistiche,
trascorse insieme, (deposizione rogatoriale __________). La teste ha invero
avuto l’impressione che i coniugi non avessero interessi comuni, ma ha evocato
un’occasione in cui essi avevano trascorso insieme un fine settimana a Milano
senza i figli. Quest’ultima collaboratrice ha riferito che la convenuta
chiedeva la collaborazione del marito per la pianificazione dei fine settimana
e che tale esigenza ha dato origine a discussioni almeno una volta. La
collaboratrice che ha vissuto nella famiglia dall’agosto 1992 all’agosto 1993
ha invece constatato che non vi era vita sociale, a eccezione di una festa in
giardino e delle visite occasionali di parenti, e che i coniugi conducevano
vite separate e non si parlavano più (deposizione rogatoriale __________).
Il
fratello dell’appellante ha riferito di lamentele del marito per come la moglie
gestiva l’economia domestica e per il disordine che a volte regnava in casa.
L’appellante ha anche riferito al fratello di non aver mai avuto un pasto caldo
(audizione testimoniale del 6 dicembre 1994, pag. 18). Il teste ha confermato
di aver constatato personalmente che in casa delle parti c’era spesso un certo
disordine e ha evocato le differenze caratteriali tra il fratello, “tipo molto
rigoroso e ordinato” e la moglie, che lasciava “correre” di più. A prescindere
dal fatto che le lagnanze sui pasti caldi non sembrano corrispondere al quadro
familiare tracciato dalle varie ragazze alla pari, che hanno illustrato
un’economia domestica funzionante, non risulta comunque che l’attore abbia
espresso le sue lamentele alla moglie per cercare di modificare l’andamento
della gestione domestica. Non sembra per altro che egli se ne sia molto
interessato, essendo poco presente in casa, come riferito da tutte le
collaboratrici, per i molteplici impegni professionali e politici (__________e
__________ in __________ __________).
c) Gli
altri rimproveri mossi dall’attore alla moglie non hanno trovato alcun conforto
nell’istruttoria di causa. La pretesa trascuratezza “nella cura della propria
persona, sia dal profilo estetico sia dal profilo sessuale” si è rivelata
essere la tendenza della convenuta a qualche chilo di troppo, accumulato con
gli anni dopo i quattro parti. La convenuta ha ammesso che il marito era
disturbato da tale circostanza e che talvolta le consigliava di vestirsi
meglio, precisando però che egli non le aveva mai fatto capire di considerare
il suo comportamento come una trascuratezza inaccettabile (interrogatorio
formale, foglio 15). Nulla poi dimostra che la convenuta abbia dimostrato
“menefreghismo nei confronti della vita sociale e professionale del marito”. La
moglie ha contestato tali affermazioni dell’attore, precisando di aver
partecipato attivamente alla campagna per le elezioni __________ __________
__________ e di aver sempre sostenuto il marito anche nelle decisioni
professionali, come quella di aprire lo studio di __________ in proprio.
L’attore, su quest’ultimo punto, ha ammesso che la moglie lo ha indirettamente
sostenuto, quanto meno non opponendosi alla sua decisione (interrogatorio
formale, foglio 14). In conclusione, pertanto, l’istruttoria non ha consentito
di sostanziare i rimproveri mossi dall’attore alla moglie, rimasti allo stadio
di mere affermazioni di parte.
d) Come
si è visto in precedenza, spettava all’appellante provare che la sua relazione
extraconiugale non era causale per la disunione. L’istruttoria non ha però
messo in luce fattori oggettivi di disunione che abbiano concorso alla rottura
dei rapporti coniugali, di modo che l’attore ha fallito nell’onere probatorio a
suo carico. L’appellante sostiene che la moglie è rimasta al livello evolutivo
del 1972 e che non ha saputo progredire nella sua funzione di moglie, ma non è
riuscito a dimostrare concretamente il senso delle sue generiche affermazioni.
Egli se n’è andato via da casa quando si è “stufato” (interrogatorio formale,
foglio 14), disimpegnandosi unilateralmente dai propri doveri familiari.
Soprattutto nei matrimoni di lunga durata, come nella fattispecie, ogni coniuge
ha l’obbligo di far prova di buona volontà, pazienza, indulgenza e sacrificio
per comporre i dissidi e deve fare il possibile per adattarsi all’altro, se le
divergenze sono dovute a fattori caratteriali (DTF 116 II 15; Bühler/Spühler, op. cit., nota 54 ad art. 142 CC). L’attore ha
disatteso tale suo dovere e tutto induce a credere che con la sua partenza ha
portato all’unione coniugale un colpo fatale. In tali circostanze il Pretore
poteva legittimamente concludere che la colpa preponderante della disunione risiedeva
nel comportamento del marito, cui ha pertanto negato il divorzio.
- Argomenta
l’appellante che la moglie non potrebbe opporsi al divorzio, non avendo più
alcuna volontà di riprendere la vita in comune. La sua richiesta sarebbe volta
a ottenere la continuazione del matrimonio unicamente dal punto di vista
formale, per il bene dei figli, di modo che la sua opposizione costituirebbe un
abuso di diritto. L’esistenza di un abuso di diritto nell’opposizione al
divorzio deve essere ammessa con grande riserbo, solo quando la posizione
dell’opponente è assolutamente priva di senso e non è sorretta da alcun
interesse degno di protezione (DTF 111 II 112 consid. 1d; Bühler/Spühler, op. cit., n. 145 ad art.
142 CC; Deschenaux/Tercier/Werro,
op. cit., pag. 126, n. 627). I motivi per cui un coniuge innocente si oppone al
divorzio sono - di massima - irrilevanti, il diritto di opposizione come tale
essendo garantito dalla legge (art. 142 cpv. 2 CC; Bühler/Spühler, op. cit., n. 143 ad art. 142 CC). Il solo
limite consiste nel divieto dell’abuso (DTF 111 II 112), ma il semplice fatto
che un matrimonio non possa più essere salvato non basta a far apparire abusiva
l’opposizione del coniuge innocente (Bühler/Spühler,
op. cit., n. 149 ad art. 142 CC). Incombe all’attore dimostrare che
l’opposizione della controparte trascende nell’illecito (DTF 108 II 507; Bühler/Spühler, op. cit., n. 146 ad art.
142 CC). Nella fattispecie dal fascicolo processuale è emerso che la moglie ha
sempre sperato in una riconciliazione e che era disposta a dare al matrimonio
un nuovo inizio, se solo il marito lo avesse voluto (esperimento di
conciliazione, deposizione rogatoriale __________, pag. 2, 3). Non risulta, né
la moglie afferma, che essa abbia fatto concreti tentativi per riconciliarsi
con il marito. Non si poteva tuttavia pretendere da lei una simile iniziativa,
visto che il marito non ha mai inteso porre fine alla relazione extraconiugale
e anzi convive con l’amica, da lui trattata alla stregua di una moglie
(interrogatorio formale dell’attore, verbale 29 settembre 1994, foglio 14). Non
essendo stato provato, e neppure reso verosimile, che la convenuta non tiene
più al vincolo matrimoniale se non per la forma, così che il rifiuto del
divorzio non servirebbe che a mantenere un’unione assolutamente vuota di
contenuto (DTF 108 II 112; Deschenaux/Tercier/Werro,
op. cit., pag. 125, n. 626), l’opposizione al divorzio non può essere definita
abusiva e a giusta ragione il primo giudice ha respinto la petizione del
marito. L’appello è destinato di conseguenza all’insuccesso.
II. Sull’appello adesivo
- Per determinare
il contributo alimentare dovuto dal marito a moglie e figli, il Pretore ha stimato
il reddito dell’attore in fr. 11’000.– mensili (sentenza pag. 23) basandosi su
uno stipendio annuo netto di fr. 100’475.– (pari a fr. 8’372.– mensili) e su
diverse entrate accessorie, così come appare dal certificato di salario 1993 e
dalla dichiarazione d’imposta 1993/1994 (doc. B, incarto richiamato
dall’Ufficio circondariale di tassazione). L’appellante adesiva sostiene invece
che occorre prendere in considerazione il reddito che il marito percepiva prima
del 1° gennaio 1993, quando esercitava la sua attività di indipendente, che gli
permetteva di conseguire un reddito netto annuale di fr. 200’376.– (notifica di
tassazione 1991/1992). Essa afferma che la costituzione della società anonima
sarebbe solo un paravento per dissimulare entrate a scapito della famiglia,
rilevando che taluni elementi contabili della ditta possono lasciar supporre
redditi non distribuiti e disponibilità maggiori di quelle constatate nei documenti
fiscali.
Il concetto di reddito
comprende tutte le entrate conseguite da una persona come provento del proprio
lavoro (Perrin, La méthode du minimum
vital, in: SJ 115/1993 pag. 430). Non sempre il reddito effettivo è
determinante; a seconda dei casi si dovrà prendere in considerazione il reddito
ipotetico, più elevato, che l’interessato potrebbe ragionevolmente percepire
dando prova di buona volontà (DTF 119 II 314 consid. 4a). Ora, nella
fattispecie, i dati più attuali sono quelli esposti nella dichiarazione
d’imposta 1993/1994 e nel certificato di salario 1993 agli atti (doc. B, incarto
fiscale richiamato). È vero che l’attore ha cambiato genere di attività dal 1°
gennaio 1993, modificando il suo statuto da indipendente a dipendente, ciò che
ha comportato una riduzione del suo stipendio annuale. Non risulta tuttavia che
questo cambiamento sia stato voluto per pregiudicare gli interessi della moglie
nella futura procedura di divorzio né tantomeno che l’appellante abbia omesso
deliberatamente di conseguire un maggior reddito per meri fini di causa. Un
fattore che può aver giocato un ruolo non indifferente nel calo delle entrate
dell’appellante è verosimilmente la crisi dell’edilizia, che notoriamente sta
segnando in modo molto negativo tutto il settore edile ticinese. A giusta
ragione pertanto il Pretore non ha ritenuto determinante il reddito figurante
nella precedente notifica di tassazione 1991/1992, conseguito nel 1989 e 1990.
Non vi sono del resto agli atti elementi che lascino supporre l’inesattezza del
certificato di salario 1993, come del resto ammette la stessa appellante adesiva
(appello adesivo, pag. 19). Essa ritiene che l’importo elevato di onorari,
ammortamenti, debitori e lavori in corso indichi rilevanti disponibilità della
società anonima, motivo per cui nel reddito dell’attore dovrebbe essere
computato anche il reddito non distribuito di pertinenza della società anonima.
L’argomentazione non può essere seguita, già per il fatto che l’istruttoria è
del tutto silente sul valore e sul reddito distribuito dalla società anonima.
Non bastano semplici supposizioni ed estrapolazioni di dati isolati dalla
contabilità della società anonima per dimostrare l’esistenza di redditi non
distribuiti e possibilità di un reddito superiore da parte di un dirigente
aziendale. A tal fine si imponeva quanto meno una perizia sul valore economico della
società anonima e sulle possibilità effettive di retribuzione dell’attore, che
come si è visto non è stata né chiesta né eseguita. Né occorre eseguirla in questa
sede, in virtù del principio inquisitorio e della massima ufficiale applicabili
alla determinazione dei contributi alimentari per i figli minorenni (DTF 120 II
231 consid. 1c con rinvii; 118 II 93; Rep. 1984 pag. 307), poiché non vi è agli
atti alcun elemento che renda verosimile le argomentazioni dell’appellante
adesiva. Non vi è quindi motivo per scostarsi dalle conclusioni sul reddito
maritale cui è giunto il primo giudice.
- L’appellante
adesiva contesta inoltre il reddito ipotetico mensile di fr. 1’000.– che le è
stato computato dal primo giudice, adducendo che non le si può calcolare un reddito
mensile superiore a fr. 500.–, poiché la recessione economica e la presenza dei
quattro figli minorenni limitano la possibilità di effettuare supplenze in una
farmacia.
a) Secondo
la giurisprudenza in caso di cessazione della vita in comune ogni coniuge ha il
diritto di mantenere - in linea di principio e per quanto le condizioni finanziarie
della famiglia lo permettano - il tenore di vita precedente (DTF 114 II 26). Il
coniuge che durante la comunione domestica non ha mai esercitato attività lucrativa
- o l’ha esercitata in misura parziale - può essere tenuto a intraprendere un
lavoro rimunerato o a estendere quello precedente, in altri termini, solo ove
ciò appaia giustificato per coprire le spese supplementari derivanti da due
economie domestiche separate (DTF 114 II 302 consid. 3a). Non va inoltre
dimenticato che il coniuge cui sono affidati i figli non deve essere obbligato
senza necessità a cercare lavoro quando il figlio cadetto non ha ancora raggiunto
dieci anni di età (DTF 115 II 10).
b) Dalla
dichiarazione fiscale 1993/1994, che fa riferimento alla dichiarazione
1991/1992, risulta che il reddito annuo lordo percepito dall’appellata è stato
di fr. 10’000.– negli anni 1991/1992 e di fr. 17’988.–, rispettivamente di fr.
19’007.–, negli anni 1989 e 1990. A giusta ragione pertanto il primo giudice ha
computato alla moglie un reddito ipotetico mensile di fr. 1’000.– dall’attività
lavorativa parziale che essa ha sempre svolto durante il matrimonio.
- Il Pretore ha
fissato i contributi alimentari per i figli ispirandosi alle Raccomandazioni
dell’Ufficio per la gioventù di Zurigo, adattate in funzione del caso concreto,
ossia applicando un aumento del 20% per tenere conto del buon reddito della
famiglia, assai superiore a quello di riferimento delle citate raccomandazioni
e deducendo i costi per l’alloggio, dato che l’onere ipotecario per la casa
occupata da moglie e figli rimane a carico del marito. Il primo giudice è così
giunto a un contributo alimentare mensile di fr. 610.– nella fascia d’età fino
a 12 anni, di fr. 700.– in quella dai 12 ai 16 anni e in fr. 935.– dai 17 anni
alla maggiore età, comprensivo degli assegni familiari, maggiorato per
__________ della retta mensile del Collegio __________, pari a fr. 170.–.
L’appellante adesiva, per contro, chiede che tali contributi mensili siano stabiliti,
in funzione delle rispettive fasce d’età, in fr. 800.–, fr. 970.– e fr.
1’120.–.
a) Per
l’art. 276 cpv. 1 CC entrambi i coniugi devono provvedere al mantenimento dei
figli, incluse le spese di educazione e di formazione, secondo le loro esigenze
fisiche, intellettuali e morali. Giusta l’art. 285 cpv. 1 CC, in particolare,
il contributo per il mantenimento del figlio va commisurato ai di lui bisogni,
alla situazione sociale e alle possibilità dei genitori, a seconda delle loro
condizioni economiche (DTF 120 II 285 consid. 3a/CC; 116 II 110; 83 II 358 consid.
1). La misura del contributo alimentare dev’essere concretamente determinata
avuto riguardo alla capacità economica: per sostanza, per reddito del lavoro
effettivo o, a seconda delle circostanze, per il reddito della famiglia
conseguibile facendo uso di buona volontà (Hegnauer,
Droit suisse de la filiation, 3a edizione, 1990, pag. 145 e segg.).
Nella determinazione dei contributi alimentari ai figli (così come di ogni
altra questione loro inerente: affidamento, diritto di visita ecc.) vige la massima
ufficiale illimitata: il giudice di ogni grado non è vincolato né alle allegazioni,
né alle prove offerte, né alle richieste di giudizio e chiarisce la fattispecie
di propria iniziativa (DTF 120 II 231 consid. 1c con rinvii; 118 II 93; Rep.
1984 pag. 307). La decisione di primo grado non limita nemmeno il potere
cognitivo dell’autorità di ricorso, che può assumere le prove ritenute più
idonee a formare il proprio convincimento (Vogel,
Freibeweis in der Kinderzuteilung, in: Festschrift Hegnauer, Berna 1986, pag.
610 e ss.).
b) Per
prassi costante di questa Camera il fabbisogno dei figli si determina secondo
le raccomandazioni edite dall’Ufficio della gioventù del Canton Zurigo (aggiornamento
in: RDT 1996, 33), considerate un buon punto di riferimento, seppure da
adattare alle circostanze del caso concreto (DTF 122 V 125, 182; I CCA 20
ottobre 1995 in re K./K.; 17 agosto 1995 in re B./B.; 24 maggio 1995 in re
R./R.). Come correttamente esposto dal primo giudice, gli importi desunti dalle
raccomandazioni possono essere adeguati alle circostanze particolari della fattispecie,
riducendoli per tener conto del minor costo della vita in una zona rurale rispetto
alla zona urbana di Zurigo o aumentandoli quando il reddito della famiglia è
superiore al reddito di riferimento delle citate raccomandazioni (attualmente
di circa fr. 7’000.–). Per la fascia d’età dai 7 ai 12 anni, le citate
raccomandazioni (edizione 1996, pubblicata in RDT 1996 pag. 33) prevedono un
fabbisogno complessivo di fr. 960.–. Dedotto l’importo di fr. 225.–
corrispondente alla voce “cura ed educazione”, fornita in natura dalla madre e
quello di fr. 225.– per l’alloggio, si ottiene un fabbisogno in denaro di fr.
510.–. Nella fascia d’età superiore, dai 13 ai 16 anni, il fabbisogno in denaro
ammonta a fr. 585.– (fabbisogno complessivo mensile di fr. 960.–, dedotti fr.
195.– per la cura e l’educazione in natura e fr. 195.– per l’alloggio) e nell’ultima
fascia, a partire dai 17 anni, il fabbisogno mensile in denaro è di fr. 780. -
(fabbisogno complessivo mensile di 1’095.–, dedotti fr. 120.– per la cura e
l’educazione e fr. 195.– per l’alloggio). Visto che il reddito complessivo
mensile dei genitori è di fr. 12’000.– ed è superiore al reddito di riferimento
adottato dalle citate raccomandazioni, la maggiorazione del 20% rispetto al
fabbisogno medio appare equa anche perché la voce “cura ed educazione”, nella
misura in cui la madre è attiva professionalmente, dovrebbe essere dedotta solo
in parte dal fabbisogno complessivo del figlio (I CCA del 12 marzo 1996 nella
causa W. S. / S.). Il calcolo del primo giudice, che ha imposto al padre di
stanziare per i figli un contributo alimentare in denaro di fr. 610.– nella
fascia d’età dai 7 ai 12 anni, di fr. 700.– nella fascia d’età dai 13 ai 16
anni e infine di fr. 935.– dai 17 ai 20 anni, già comprensivo degli assegni familiari,
cui si aggiunge per __________ la retta del Collegio __________, di attuali fr.
170.– mensili, merita quindi conferma.
- Il primo giudice
ha fissato il contributo alimentare dovuto dal marito alla moglie in fr.
1’715.– mensili, ridotto a fr. 1’215.– dal giorno in cui l’attore le avrà
effettivamente versato l’importo dovutole a titolo di liquidazione del regime
matrimoniale. L’appellante adesiva postula per contro un contributo alimentare
di fr. 3’675.– mensili dal 1° gennaio 1994.
a) La
separazione a tempo indeterminato non scioglie il vincolo coniugale. In particolare
non cessano gli obblighi di reciproca assistenza (art. 159 cpv. 3 CC) e di
provvedere, ciascuno nella misura delle proprie forze, al debito mantenimento
della famiglia (art. 163 cpv. 1 CC), in modo che i coniugi hanno il diritto di
mantenere lo stesso tenore di vita che avevano durante il matrimonio (Spühler/Frei-Maurer, in Berner Kommentar,
Ergänzungsband, Berna 1991, introduzione ad art. 149-157 CC, n. 12 e 30; DTF
111 II 106). Il contributo alimentare per la moglie va fissato in linea di
principio ripartendo in ragione di un mezzo ciascuno l’eventuale eccedenza risultante
dalla differenza fra redditi e fabbisogni delle parti.
b) Il
fabbisogno minimo dell’appellante adesiva è stato calcolato dal Pretore in fr.
2’690.– e non è contestato. Come si è visto, il suo reddito ipotetico è di fr.
1’000.– mensili (consid. 7). Anche il fabbisogno minimo dell’appellante,
stimato in fr. 6’555.–, non è litigioso, mentre il suo reddito complessivo
mensile è di fr. 11’000.–, come si è detto in precedenza (consid. 6). Deducendo
dal reddito complessivo mensile della famiglia di fr. 12’000.– il fabbisogno
complessivo di fr. 11’945.– (fr. 6’555.– per il marito, fr. 2’690.– per la
moglie, fr. 870.– per __________ e fr. 610.– ciascuno per __________,
__________ e __________), si ottiene un’eccedenza mensile di fr. 55.–, da
ripartire a metà fra i coniugi.
c) Il
contributo alimentare a favore della moglie si situa quindi matematicamente a
fr. 1’717.– (fabbisogno fr. 2’690.– più fr. 27.– quota di eccedenza, meno
reddito presumibile fr. 1’000.–), da arrotondare in fr. 1’715.–. L’importo
stabilito dal primo giudice sfugge quindi alla censura e deve essere confermato,
così come deve essere confermata la sua riduzione a fr. 1’215.– per tenere
conto di un reddito dalla sostanza, a partire dal momento in cui il marito avrà
versato alla moglie l’importo che le spetta a titolo di liquidazione del regime
matrimoniale.
L’appello
adesivo, infondato in ogni suo punto, deve di conseguenza essere respinto.
III. Sulle spese e le
ripetibili
- Gli oneri
processuali seguono la reciproca soccombenza delle parti (art. 148 cpv. 1 CPC).
L’attore, integralmente soccombente sull’appello principale, ne sopporta tutti
gli oneri e dovrà rifondere alla controparte un’adeguata indennità per
ripetibili di appello. Anche la convenuta perde su tutta la linea nell’appello
adesivo e ne sopporta di conseguenza i costi, oltre a rifondere all’appellante
principale un’indennità per ripetibili. Non vi è per contro motivo di
modificare la ripartizione degli oneri processuali di prima sede, visto l’esito
degli appelli.
Per questi motivi
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello
principale è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
- Gli oneri
dell’appello principale, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 1’500.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
1’550.–
sono
posti a carico di __________ __________ che rifonderà a __________ __________
fr. 2’000.– a titolo di ripetibili d’appello.
-
L’appello adesivo
è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
-
Gli oneri
dell’appello adesivo, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 1’500.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
1’550.–
sono posti a carico di
__________ __________, che rifonderà a __________ __________ fr. 2’000.– a
titolo di ripetibili d’appello.
- Intimazione a:
avv. __________ __________, __________
avv. __________ __________i, __________
Comunicazione
alla Pretura della Giurisdizione di Locarno Campagna
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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