AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.1995.284
Data decisione, Autorità:
29.11.1996, ICCA
Incarto n.
11.95.00284
Lugano
29 novembre 1996/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
Giani e Zali (in sostituzione del giudice G. Bernasconi, astenutosi)
segretaria:
Gianinazzi,
vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa n. / (provvedimenti cautelari in
materia di protezione della personalità) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa
con istanza del 14 luglio 1995 da
__________ __________, __________
(patrocinata
dagli avvocati __________ __________ e __________ __________ __________,
__________)
Contro
__________ __________, __________
__________, __________
__________ __________,
(patrocinati
dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione:
-
Se dev’essere accolta
l’appellazione del 20 novembre 1995 presentata da __________ __________ contro
il decreto emesso il 9 novembre 1995 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;
-
Il giudizio sulle spese e
le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Il quotidiano __________
__________ ha pubblicato nelle edizioni di martedì __________, mercoledì
, giovedì __________ e venerdì __________ 1995 un articolo intitolato
“ __________ ” – riquadrato e scritto in grassetto – dal seguente
tenore:
A stretta maggioranza una settimana fa il governo
ticinese ha scelto di attribuire l’appalto per lo smaltimento di rifiuti del
cantone Ticino alla ditta __________. Una ditta il cui comportamento lontano da
ogni regola civile e morale del nostro paese, va condannato senza appello. Che
ora il governo ci passi sopra e decida di premiare chi invece andrebbe
condannato non ci pare giusto, né per l’immagine del cantone né per chi crede
in questo Paese, né infine per chi spera ancora che si possa far politica
onestamente, con le mani pulite senza ricevere finanziamenti occulti.
La __________ del resto non è stata scelta neppure dal
gruppo di tecnici che ha esaminato le offerte ed anzi sempre più gravi ed
inquietanti sono gli interrogativi che si pongono nelle ultime settimane sul
suo funzionamento. Nessuno al mondo (e sono anni che la ditta cerca di trovare
un cliente) ha voluto fare da cavia. Il Ticino non deve essere il primo. Non
abbiamo spazio per simili esperimenti.
Grazie ai lettori per il fortissimo sostegno
dimostratoci in questi giorni.
È importante sentirvi vicini, per affrontare assieme
questa battaglia. Scriveteci, faxateci, telefonateci il vostro, il nostro
NO
B. Ritenendo le
affermazioni contenute nel suddetto articolo diffamatorie e lesive della sua
personalità, __________ __________ ha adito con istanza del __________ 1995 il
Pretore del Distretto di Bellinzona, chiedendo di ordinare in via cautelare e supercautelare
- giusta l’art. 28c CC - al quotidiano __________, rispettivamente alla
direttrice __________ __________ e al redattore __________ __________
, di astenersi dal diffondere ulteriormente l’articolo “
__________ ” o quant’altro di analogo senso e contenuto.
Con decreto dello stesso
giorno il Segretario assessore della Pretura del Distretto di Bellinzona ha
accolto la richiesta in via supercautelare.
C. All’udienza del 20
luglio seguente, indetta per la discussione, l’istante ha ribadito le proprie
domande, alle quali si sono opposti i convenuti asserendo la veridicità di
quanto scritto nonché l’esistenza di un preminente interesse pubblico a portare
certe circostanze a conoscenza del pubblico. Sia l’istante che i convenuti
hanno prodotto numerosi documenti e notificato vari mezzi di prova (testimoni,
interrogatorio formale, ispezione a registro di commercio, richiamo atti,
ecc.), che sono stati ammessi solo parzialmente dal Pretore.
Esperita l’istruttoria, al
dibattimento finale del 17 ottobre 1995 entrambe le parti hanno presentato il
rispettivo memoriale scritto, nel quale si sono riconfermate nelle precedenti
domande.
D. Statuendo il 9
novembre 1995, il Pretore ha respinto l’istanza e ha revocato il decreto
supercautelare del 14 luglio precedente. Le spese, con una tassa di giustizia
di fr. 1500.–, sono state poste a carico dell’istante con l’obbligo di rifondere
alle controparti fr. 5000.– a titolo di ripetibili.
E. Insorta contro il
decreto del Pretore con un appello del 20 novembre 1995, __________ __________
postula, previo conferimento dell’effetto sospensivo, la riforma del querelato
giudizio nel senso di accogliere la domanda cautelare. In via subordinata essa
chiede che venga almeno fatto ordine a controparte di astenersi dal diffondere
il seguente passaggio dell’articolo incriminato: “__________ __________ del
resto non è stata scelta neppure dal gruppo di __________ che ha esaminato le
offerte ed anzi sempre più gravi ed inquietanti sono gli interrogativi che si
pongono nelle ultime settimane sul suo funzionamento. Nessuno al mondo (e sono
anni che la ditta cerca di trovare un cliente) ha voluto fare da cavia” o
quant’altro di analogo senso e contenuto. L’appellante propone inoltre
l’assunzione di alcuni testi la cui audizione è stata rifiutata dal Pretore.
Con decreto del 30
novembre 1995 la Presidente di questa Camera ha respinto la richiesta di effetto
sospensivo presentata contestualmente all’appello.
F. Nelle osservazioni
del 21 dicembre 1995 __________ __________, __________ __________ e __________
__________ __________ propongono di respingere il gravame e di confermare il
decreto impugnato.
Considerando
in diritto: I. Sulla richiesta di assunzione
di testi in sede di appello
- L’appellante
postula l’assunzione di due testi, la cui audizione è già stata rifiutata dal
Pretore, allo scopo di determinare i reali interessi alla base di quella che
ritiene essere una campagna denigratoria nei suoi confronti.
a) I
provvedimenti cautelari previsti dall’art. 28c CC permettono alla potenziale
vittima di una lesione della personalità di ottenere un intervento immediato
del giudice a sua tutela. Negli art. 28c - 28f CC il legislatore si è quindi
limitato a definire i principi fondamentali della suddetta procedura, lasciando
le questioni di dettaglio alla competenza cantonale. Trattandosi di una
decisione urgente la procedura dev’essere rapida, sommaria e, comunque,
provvisoria, preludendo la stessa a un’azione di merito nell’ambito della quale
il giudice effettuerà un esame più approfondito della fattispecie (Tercier, Les mesures provisionnelles en
droit des médias in Media Lex 1/95 30; Tercier,
Le nouveau droit de la personnalité, Zurigo 1984, nota 1103 pag. 148 e
nota 1107, pag. 149; Bugnon, Les
mesures provisionnelles et protection de la personnalité, in: La protection de
la personnalité, Contributions en l’honneur de P. Tercier, Friburgo 1993, pag.
36 segg.).
b) Nell’ambito
di una procedura sommaria è di principio possibile unicamente l’assunzione di
prove documentali (art. 365 CPC); altri mezzi di prova sono ammessi solo se
possono essere assunti entro breve termine senza procrastinare la decisione
della lite (art. 366 CPC). Ci si potrebbe dunque già chiedere se l’istruttoria
effettuata dal primo giudice non sia stata troppo estesa, considerato il numero
e la varietà delle prove assunte nonché il tempo trascorso fino all’emanazione
del querelato decreto. Sia come sia, non è comunque ammissibile estendere
ulteriormente l’istruttoria in questa sede. Inoltre per l’art. 321 cpv. 1 lett.
b CPC in appello non sono consentiti nuovi fatti, prove ed eccezioni. L’art.
322 lett. b CPC concede invero al giudice d’appello la facoltà di assumere, eccezionalmente,
le prove rifiutate dal Pretore, ma solamente se lo ritiene utile per la
formazione del proprio giudizio. Nel caso concreto occorre stabilire se, ad un
esame sommario della fattispecie, il contenuto dell’articolo “__________
__________ ” può essere considerato lesivo della personalità dell’istante e può
causarle un pregiudizio difficilmente riparabile. Le motivazioni all’origine di
questo articolo non rivestono per contro particolare rilevanza a questo stadio
del procedimento; esse dovranno essere - se del caso - esaminate nell’ambito
dell’azione di merito. La richiesta dell’istante cade pertanto nel vuoto.
II. Sull’applicazione
dell’art. 28c CC
-
Nei
diritti della personalità protetti dall’art. 28 CC rientra anche il diritto
all’onore – in particolare alla stima professionale, economica e sociale – che
va esaminato di caso in caso, in funzione della posizione sociale e
professionale dell’interessato. La lesione illecita dell’onore può essere causata
sia dalla relazione erronea di fatti che da giudizi di valore. Per valutare se
una dichiarazione pubblicata o in procinto di esserlo è idonea a diminuire la
considerazione di cui gode una persona, occorre riferirsi a criteri oggettivi,
prendendo come punto di riferimento il cittadino “medio” (Riemer, Personenrecht des ZGB, Berna
1995, nota 341 pag. 127; Bucher,
Personnes physiques et protection de la personnalité, Basilea 1995, nota 492
pag. 134; Riklin, Schweizerisches
Presserecht, Berna 1996, nota 13 pag. 200; Breitschmid,
Pressefreiheit und Persönlichkeitsschutz aus der Sicht der Gerichtsjuristen, in
AJP 7/95 869).
-
In
concreto il Pretore ha respinto l’istanza poiché non ha ritenuto i giudizi di
valore del tutto privi di fondamento e, con riferimento all’inesatta
esposizione dei fatti, ha rinviato l’istante alle norme sul diritto di risposta
(art. 28g segg. CC). L’appellante censura tali conclusioni asseverando che gli
appellati hanno illecitamente formulato giudizi di valore sul suo comportamento
e hanno riferito in maniera errata fatti che la concernono.
-
Giusta
l’art. 28c cpv. 1 CC chi rende verosimile una lesione illecita alla sua personalità,
imminente o attuale, e tale da potergli causare un pregiudizio difficilmente
riparabile, può chiedere al giudice di ordinare provvedimenti cautelari. Il
giudice può, in specie, proibire o far cessare la lesione a titolo cautelare,
come pure prendere i provvedimenti necessari per assicurare le prove (cpv. 2).
All’istante incombe unicamente di rendere verosimile che il convenuto lede in
quel momento o sta per ledere la sua personalità con un comportamento illecito
- tenuto conto che l’illiceità è presunta per legge (art. 28 cpv. 1 CC) -
mentre il convenuto è tenuto ad addurre una giustificazione che renda
verosimile la legittimità del suo comportamento (Bucher, op. cit., nota 623 pag. 165; Riklin, op. cit., nota 75 segg. pag. 219; Tercier in Media Lex 1/95 29 seg.)
- Sulla
scorta delle risultanze istruttorie il Pretore ha stabilito l’inesattezza dei
fatti menzionati dai convenuti nell’articolo “__________ __________ ”, secondo
cui “__________ __________ non è stata scelta neppure dal gruppo di __________
che ha esaminato le offerte “e “Nessuno al mondo (e sono anni che la ditta
cerca di trovare un cliente) ha voluto fare da cavia.”
Scopo
principale dell’attività dei media è quello d’informare, ovvero far conoscere
al pubblico ciò che realmente accade. Pertanto relazioni di fatti inesatte,
ossia non corrispondenti alla realtà, sono sempre illecite, quale che sia il
loro contenuto. Non può infatti esistere alcun motivo giustificativo per un
simile comportamento né può essere invocato un interesse predominante a
riferire notizie false (Tercier, op.
cit., nota 736 pag. 103; Riemer,
op. cit., nota 381 pag. 136). Ora, è vero che il Tribunale federale ha già
attenuato questo principio e deciso che vi è lesione solamente quando la notizia
faccia sorgere nel pubblico un’immagine sfavorevole della persona fisica o
giuridica a cui si riferisce, ossia la ponga in una luce equivoca, oppure
quando la sua reputazione viene sensibilmente diminuita rispetto alla reale
situazione (Riklin, op. cit.,
nota 19 pag. 202; Geiser, Persönlichkeitsschutz:
Pressezensur oder Schutz vor Medienmacht?, in SJZ 92 (1996) 77 e giurisprudenza
citata), ma nel caso concreto, come si vedrà in appresso, l’illiceità risulta
chiaramente data.
Intanto
dall’istruttoria è emerso che il gruppo di lavoro incaricato dal __________
__________ __________, dovendo scegliere tra una tecnologia sperimentata e una
innovativa, ha proposto al Cantone di optare per quella nota, senza per altro
ritenere che il sistema offerto dall’appellante non fosse valido (deposizione
ing. __________). Inoltre, contrariamente alle affermazioni dei convenuti, la città
di __________ ha già optato per la costruzione di un impianto __________ (FF e
GG). In queste circostanze si può concludere che le affermazioni contenute
nell’articolo incriminato sono inesatte e mettono in cattiva luce la ditta in
questione poiché destano nel pubblico l’impressione che essa sia stata scelta
dal __________ __________ __________ in base ad altri criteri (in particolare
operando con mezzi illeciti, come indicato nella prima parte dell’articolo)
così che la sua reputazione viene senz’altro diminuita. In queste circostanze
tanto basta per ritenere illecita la lesione dell’onore dell’istante.
- L’appellante
censura la valutazione pretorile in merito ai giudizi di valore contenuti
nell’articolo. Il primo giudice è giunto infatti alla conclusione che i giudizi
di valore espressi dai convenuti non possono essere ritenuti illecitamente lesivi
della personalità dell’istante, avendo l’istruttoria permesso di stabilire che
non erano privi di fondamento ma basati su circostanze concrete.
a) Ora,
se con una relazione di fatti la realtà viene oggettivamente descritta, con un
giudizio di valore essa viene soggettivamente commentata. La formulazione di
giudizi di valore rientra pertanto nel diritto alla critica e più in generale
nella libertà d’espressione. Ogni giudizio di valore consiste
nell’apprezzamento di fatti realmente accaduti che sono esposti, evocati o
semplicemente suggeriti. Esso dev’essere considerato illecito quando si
riferisce a fatti inesatti, oppure se omette di menzionare i fatti cui si riferisce.
Inoltre, anche se giustificato nel merito, un giudizio di valore può essere
considerato illecito quando la forma scelta per esprimerlo lede inutilmente la
personalità della vittima (Tercier, op.
cit., nota 741 segg. pag. 104).
b) Nella
fattispecie i convenuti, senza far riferimento a nessun episodio particolare,
hanno definito il comportamento dell’istante “lontano da ogni regola civile e
morale del nostro paese”. Ora, come rettamente osservato nell’appello,
una simile affermazione porta il lettore medio a ritenere che la ditta in
questione agisca abitualmente in maniera immorale e scorretta. L’idea che essa
sia solita violare la legge è poi rafforzata nelle frasi che seguono, dove si
rimprovera al governo di premiare “chi invece andrebbe condannato” facendo
così un torto a “chi spera ancora che si possa far politica onestamente, con le
mani pulite senza ricevere finanziamenti occulti”. Tuttavia solamente
l’audizione dei testi ha permesso di risalire alle circostanze che hanno condotto
i giornalisti a formulare simili commenti; e anche il primo giudice è giunto
alla conclusione che i comportamenti dell’appellante, emersi in corso
d’istruttoria, non configurano un illecito, né civile né penale. In queste
condizioni non appare pertanto possibile condividere l’assunto pretorile per
cui i giudizi di valore espressi dai convenuti vanno considerati quale
legittima critica all’operato dell’appellante. Al contrario, se questa fosse
stata la loro intenzione essi avrebbero precisato i fatti dai quali traevano
spunto, onde permettere al lettore di formarsi un’opinione personale
sull’affidabilità dell’appellante.
c) Alla
luce di quanto sopra esposto è dunque verosimile che il contenuto dell’articolo
“__________ __________ ” leda illecitamente la personalità dell’istante. Il pericolo
di ulteriori lesioni è poi indiscutibile, vista la chiara intenzione dei
convenuti di pubblicare quotidianamente l’articolo. I presupposti dell’art. 28c
cpv. 1 CC risultano pertanto adempiuti, ma ciò non significa che l’appello deve
essere accolto.
- L’art.
28c cpv. 3 CC prevede infatti che, qualora la lesione sia causata da un mezzo
di comunicazione sociale di carattere periodico, il giudice adito con la
richiesta di provvedimenti cautelari può intervenire solamente se sono adempiute
- cumulativamente - tre ulteriori condizioni. L’istante deve innanzitutto rendere
verosimile che la lesione è atta a causargli un pregiudizio particolarmente
grave e appare manifestamente non giustificata e, da ultimo, che il provvedimento
richiesto non sembra sproporzionato.
- a) Quando
la lesione illecita della personalità è causata da un mezzo di comunicazione
sociale di carattere periodico, il legislatore ha stabilito delle direttive
particolari (art. 28c cpv. 3 CC), di cui il giudice deve tener conto
nell’esercizio del suo potere d’apprezzamento, allo scopo di evitare che
l’adozione di misure cautelari – quale ad esempio il divieto di pubblicazione
di un articolo che contiene o si suppone contenere affermazioni lesive – venga
a corrispondere a una sorta di censura preventiva, incompatibile con la libertà
di stampa. In questo contesto si inseriscono pure i disposti relativi al
diritto di risposta (art. 28g segg. CC), che garantiscono a colui che si
ritiene leso nella propria personalità da un’esposizione di fatti ad opera di
mass media il diritto di ottenere la diffusione della propria versione. In questo
modo vengono protette sia la libertà d’espressione che la personalità (Riklin, op. cit., nota 78 pag. 219-220;
Bugnon, op. cit., pag. 40; Barrelet, Mesures provisionnelles et
présomption d’innocence in Plädoyer 1/1994 53; Tercier in Media Lex 1/95 30; Breitschmid, op. cit., pag. 869; SJ 1986 223-224).
b) La
dottrina ha rilevato che dall’entrata in vigore della revisione del diritto
della personalità (1° luglio 1985) le autorità giudiziarie hanno accordato
provvedimenti cautelari fondati sull’art. 28c cpv. 3 CC in modo estensivo,
senza tenere sufficientemente conto della ratio di questa norma (Riklin, op. cit., nota 79 pag. 220; Tercier in Media Lex 1/95 31). Sovente
la decisione cautelare è in realtà una sentenza definitiva, avendo l’istante
omesso di procedere con l’azione di merito una volta ottenuto il divieto di
pubblicazione (Tercier, Mesures
provisionnelles et protection de la personnalité in Media Lex 1/96 49). La
decisione in materia di misure provvisionali non è però deducibile al Tribunale
federale con un ricorso per riforma, non trattandosi di una decisione
definitiva, cosicché l’applicazione dell’art. 28c cpv. 3 CC da parte delle
giurisdizioni cantonali sfugge al controllo dei giudici federali. Questa
situazione ha dato spunto a un’iniziativa parlamentare (iniziativa Poncet del
14 dicembre 1993) che chiede di aprire la via del ricorso per riforma anche in
simili fattispecie (Poncet, Mesures
provisionnelles: un pas dans le bon sens in Media Lex 2/95 114 seg.; Tercier in Media Lex 1/96 49; Riklin, op. cit., nota 82 pag. 221). Si
giustifica pertanto un’applicazione più restrittiva dell’art. 28c cpv. 3 CC (Poncet, op. cit., pag. 115), tenuto
conto delle critiche mosse dalla dottrina alla prassi attuale.
- a) Giusta
l’art. 28c cpv. 3 CC l’istante deve rendere verosimile che la lesione è atta a
causargli un pregiudizio particolarmente grave. Non è sufficiente che la lesione
avvenga per mezzo di un giornale, e quindi sia distribuita su larga scala, per
soddisfare questa condizione, altrimenti essa sarebbe adempiuta in ogni singolo
caso. La legge richiede un pregiudizio che appaia particolarmente grave per una
ragione diversa dalla larga diffusione (Barrelet,
op. cit., pag. 54; Tercier
in Media Lex 1/95 32).
L’appellante
teme che la pubblicazione quotidiana dell’articolo “__________ __________ ”
influenzi negativamente la decisione del __________ __________ in merito all’incarico
di procedere alla costruzione dell’__________ __________ __________ __________.
La mancata concessione le causerebbe una perdita finanziaria dell’ordine di milioni
di franchi. L’argomentazione non può essere condivisa. Intanto a un esame
forzatamente sommario non si può concludere apoditticamente che il __________
__________ baserà la sua decisione sul contenuto dei diversi articoli di stampa
in questione come prospettato dall’appellante e non sui rapporti delle varie
commissioni preposte all’esame dei messaggi governativi e sulle numerose
perizie tecniche commissionate. Inoltre sarebbe assai problematico stabilire
con certezza un nesso causale adeguato fra un’eventuale decisione a sfavore
dell’istante e gli articoli pubblicati sul quotidiano __________.
b) In
secondo luogo l’art. 28 cpv. 3 CC esige che la lesione non sia manifestamente
giustificata. E’ indispensabile che risulti evidente l’assenza di ogni
interesse alla pubblicazione della notizia lesiva della personalità
dell’istante, in particolare non deve esservi un interesse preponderante del
pubblico all’informazione. Spetta ai convenuti l’incombenza di rendere verosimile
un simile interesse. Ad ogni modo questo interesse viene automaticamente a
mancare quando la notizia che s’intende pubblicare è falsa, e quindi non può
giovare in alcun modo al pubblico (Barrelet,
op. cit., pag. 54; Breitschmid,
op. cit., pag. 871). Considerato che i fatti riportati nell’articolo sono
inesatti (cfr. consid.5), si può ritenere che la lesione non è giustificata.
c) Infine,
il provvedimento richiesto non deve sembrare sproporzionato. Un provvedimento
cautelare fondato sull’art. 28c CC può essere ordinato solamente quando il
pregiudizio non possa essere impedito in nessun altro modo (DTF 118 II 372); in
particolare le misure provvisionali rivestono un carattere sussidiario rispetto
al diritto di risposta sancito dagli art. 28g segg. CC (Tercier in Media Lex 1/95 30, n. 21; Geiser, op. cit., pag. 81). Il divieto di pubblicare un
articolo può dunque essere ordinato solo quale “ultima ratio”, quando il
pregiudizio continua a esser grave anche dopo la pubblicazione di una risposta
ex art. 28g CC (Tercier in Media
Lex 1/95 33; Geiser, op. cit.,
pag. 81). Nella fattispecie, come rettamente rilevato dal Pretore, l’istante
non ha fatto uso della facoltà concessale dalla legge di proporre ai convenuti
un testo di risposta, per il che la richiesta di vietare la diffusione
dell’articolo appare manifestamente sproporzionata; per lo stesso motivo non
può essere accolta nemmeno la domanda proposta in via subordinata con
l’appello.
In
conclusione, nell’ottica di un’applicazione restrittiva dell’art. 28c cpv. 3 CC
e considerato che le condizioni previste da questa norma per l’adozione di
provvedimenti cautelari nei confronti dei media non risultano cumulativamente
adempiute, l’appello dev’essere respinto e, di conseguenza, anche se per
ragioni parzialmente diverse, il decreto impugnato merita di essere confermato.
III. Sull’applicazione della
legge federale contro la concorrenza sleale
- L’appellante
chiede infine che il provvedimento cautelare venga pronunciato sulla base delle
norme contenute nella legge federale contro la concorrenza sleale. La richiesta
è inammissibile.
In
virtù del principio allegatorio sancito nell’art. 78 CPC, il tema della lite è
fissato e limitato dalle domande ed eccezioni formulate dalle parti nella
petizione e risposta, rispettivamente replica e duplica (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura
civile ticinese annotato, Lugano 1993; nota 13 ad art. 78 CPC). Ancorata a
presupposti di fatto diversi, la nuova argomentazione giuridica in una fase
successiva del procedimento costituisce una mutazione dell’azione ai sensi
dell’art. 74 CPC che in sede di appello è assolutamente vietata (art. 321 cpv.
1 lett. a CPC; cfr. anche Cocchi/Trezzini,
op. cit., nota 17 ad art. 321 CPC). Su questo punto l’appello risulta
pertanto manifestamente irricevibile.
- Gli
oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC) e sono posti a
carico dell’appellante che rifonderà alle controparti una congrua indennità per
ripetibili.
Per
questi motivi
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello è respinto e il
decreto impugnato è confermato.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 750.–
b) spese fr. 50.–
fr. 800.–
sono
posti a carico dell’appellante con l’obbligo di rifondere alle controparti fr.
2000.– per ripetibili di appello.
- Intimazione a:
– avvocati dott.
__________ __________ e __________ __________ __________,
__________;
– avv. __________
__________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster