AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.1995.29
Data decisione, Autorità:
10.10.1997, ICCA
Incarto n.
11.95.00029
Lugano
10 ottobre 1997/cs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
Giani e Rampini, giudice supplente
segretaria:
Galfetti,
vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa n. __________ Ord. (accertamento della proprietà) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord
promossa con petizione del 13 settembre 1984 da
__________, __________
__________, __________
formanti
la comunione ereditaria fu __________ __________, già in Mendrisio
(patrocinati
dall’avv. __________, __________);
contro
__________, __________
cui
è subentrato a seguito di divisione ereditaria
__________, __________
(patrocinato
dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se deve essere accolta
l'appellazione presentata il 23 gennaio 1995 da __________ ed __________ __________
contro la sentenza emessa il 21 dicembre 1994 dal Pretore della giurisdizione
di Mendrisio Nord;
- Il giudizio sulle spese e
le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ ed __________
__________, membri della comunione ereditaria fu __________, sono proprietari
del fondo n. __________RFP di __________, frazione __________ (corrispondente
alla particella n. __________ vecchia mappa e __________ RT), costituito da
un’abitazione di 41 m2 e dal terreno annesso di 7 m2. La
contigua particella n. __________ (precedentemente n. 8 vecchia mappa e
__________ RT), già di proprietà __________ __________, appartiene ora a
__________ __________, ed è costituita da un’abitazione-rustico di 120 m2,
da un terreno annesso di 105 m2 e da un fabbricato di 11 m2.
A favore della particella n. __________ è iscritto un diritto di sporgenza n.
231 , descritto come “parte di abitazione dal 1° piano al tetto”,
che grava la particella n. __________.
Nell’ambito della nuova
misurazione del Comune di __________, il 24 ottobre 1979 __________ __________
ha presentato ricorso, adducendo che alla particella n. __________,
appartenente a __________ __________, era stata erroneamente assegnata una
legnaia di 8 m2 di sua proprietà. All’esperimento di conciliazione
del 20 novembre successivo la ricorrente, preso atto delle argomentazioni del
geometra misuratore, ha ritirato il ricorso riservandosi l’azione civile.
B. Il 13 settembre 1984
__________ ed __________ __________ hanno convenuto davanti al Pretore della
giurisdizione di Mendrisio Nord __________, chiedendo l’accertamento della loro
proprietà sulla citata legnaia posta al piano terreno del fondo n. 23,
proprietà del convenuto. Essi hanno chiesto che il convenuto fosse condannato a
ripristinare la legnaia nello stato precedente la ristrutturazione, riaprendo
le finestre otturate e chiudendo quelle aperte durante i lavori, riportando due
balconi a filo del confine tra le due proprietà e demolendo il camino costruito
sul loro fondo. Nella sua risposta del 28 novembre 1984 __________ __________
si è opposto alla petizione.
Ultimata l’istruttoria, le
parti hanno prodotto il rispettivo memoriale conclusivo, nel quale hanno
ribadito le loro richieste di giudizio. Il dibattimento finale ha avuto luogo
il 19 maggio 1994.
C. Statuendo il
21 dicembre 1994, il Pretore ha respinto la petizione. Le spese, con una tassa
di giustizia di fr. 1’000.– sono state poste a carico degli attori, tenuti a rifondere
alla controparte l’importo di fr. 2’200.– per ripetibili.
D. __________ ed
__________ __________ sono insorti contro la citata sentenza con un appello
del 23 gennaio 1995 in cui chiedono che, in riforma del querelato giudizio, la
petizione sia accolta. Essi hanno nondimeno rinunciato a chiedere la rimozione
parziale dei balconi appartenenti ai convenuti e che sporgono sulla loro proprietà.
E. Nelle sue
osservazioni del 3 marzo 1995 __________ __________ conclude per la reiezione
del gravame e la conferma del giudizio del Pretore.
Considerando
in diritto: 1. Il Pretore non ha
determinato il valore litigioso (art. 13 CPC). L’art. 9 cpv. 1 CPC stabilisce
che il valore delle cause concernenti beni immobili si determina in base alla
domanda. Gli attori con la petizione hanno chiesto, in sostanza, di riconoscere
loro proprietà un locale adibito a legnaia di 9 m2 e di
ripristinare il vano nel suo stato precedente, con la riapertura delle finestre
otturate e la chiusura di quelle aperte in occasione dei lavori di
ristrutturazione, con il ristabilimento di due balconi a filo del confine tra
le due proprietà e con la demolizione del camino costruito sul loro fondo.
Mancando indicazioni sul valore e in caso di dubbi, la causa andrebbe rinviata
al Pretore affinché esegua tale accertamento. Nel caso concreto si può tuttavia
prescindere da questa esigenza ritenuto che il valore di causa appare superiore
al limite di fr. 8’000.– previsto dall’art. 13 LOG, vista l’entità dei lavori
edilizi oggetto della vertenza.
-
Il documento
prodotto per la prima volta in appello non è ricevibile, visto il chiaro tenore
dell’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, che vieta l’adduzione di nuove prove in
appello.
-
Il Pretore ha
rilevato che con la nuova misurazione catastale la superficie del fondo
appartenente al convenuto era aumentata, ma ha respinto la petizione poiché dal
raffronto di vari estratti censuari risultava un aumento di superficie anche
della proprietà degli attori e inoltre il godimento del locale da parte dei
predecessori in diritto del convenuto era comprovato da documenti e da
testimonianze.
-
Gli appellanti
sostengono che nel corso della procedura di raggruppamento dei terreni la
legnaia sarebbe stata assegnata erroneamente ai convenuti. Essi rilevano che
dal raffronto degli estratti censuari precedenti e successivi al raggruppamento
il subalterno A del fondo n. __________ sarebbe aumentato di 30 m2
(Doc. 2 e 15). Gli effetti giuridici di una procedura di raggruppamento sono
simili a quelli di un'espropriazione. I proprietari dei fondi inclusi nel
perimetro oggetto della procedura sono tenuti ad abbandonare le loro
particelle. I fondi sono riuniti in una massa unitaria, poi divisi e assegnati
ai proprietari interessati. Con il nuovo riparto dei fondi i soggetti
interessati dalla procedura diventano proprietari dei nuovi fondi che ricevono
in cambio di quelli ceduti per surrogazione reale (DTF 95 II 27/28 consid. 3).
L'acquisto della proprietà sui nuovi fondi non deriva da un atto di
disposizione del vecchio proprietario, ma avviene a titolo originario, ovvero
in virtù di un atto dell'autorità preposta al raggruppamento (Rep. 1982 pag.
106; Steinauer, Les droits réels,
Vol. II n. 1585 con riferimenti). Con questo atto non vengono solo costituiti
nuovi fondi, ma viene pure sancita definitivamente la scomparsa tanto della
proprietà, quanto dei rapporti giuridici sui vecchi fondi. Si tratta in
sostanza di un ordinamento immanente all'istituto del raggruppamento che non
tollera eccezioni (Rep. 1982 pag. 106). In simili evenienze, allorché il terzo
è diventato proprietario della cosa a titolo originario, l'attore non ha più nessun
diritto di rivendicare la proprietà perduta (Meyer-Hayoz,
Berner Kommentar, n. 62 ad art. 641; Haab,
Zürcher Kommentar, n. 35 ad art. 641;
Steinauer, op. cit., Vol. I, n. 1021 e 1022). Parimenti la mancata
utilizzazione dei rimedi giuridici previsti dalla procedura di raggruppamento
ha per effetto di far passare in giudicato le decisioni adottate dalle autorità
preposte alla procedura di riordino fondiario (Scolari, Diritto amministrativo, Parte speciale, n. 795, pag.
434 e in: Commentario, n. 616 agli art. 83/84 LALPT). In concreto, tenuto conto
che la procedura di raggruppamento terreni nella frazione di __________ del Comune
di __________ si è conclusa con la risoluzione governativa del 14 aprile 1961,
si potrebbe quindi concludere che con il definitivo e incontestato nuovo riparto
dei fondi nell’ambito della procedura di raggruppamento la richiamata, presunta
irregolarità è stata sanata. La questione, nemmeno sfiorata dalle parti e dal
Pretore, può comunque rimanere aperta, l’appello dovendo essere a ogni modo
respinto anche nel merito.
-
La
nuova misurazione catastale nel Comune di __________ è avvenuta nel 1979. Il 24
ottobre 1979 __________ __________ ha presentato reclamo, contestando in
particolare l’assegnazione della nota legnaia alla particella contigua n.
__________ (doc. D). All’udienza di conciliazione del 20 novembre successivo,
essa ha ritirato il ricorso riservandosi l’azione civile (doc. F). Giusta
l’art. 87 della legge generale sul registro fondiario (LGRF; RL 3/114) ultimati
i lavori della misurazione catastale o della messa a giorno della mappa
censuaria esistente, previa autorizzazione dell’ufficio cantonale delle
bonifiche fondiarie e del catasto, tutti i relativi documenti (piani, registri,
ecc.), vengono depositati, durante il periodo di un mese, presso la
municipalità, con avviso da pubblicarsi a due riprese sul Foglio ufficiale e da
esporsi all’albo comunale (cpv. 1). Entro tale termine i proprietari
interessati possono presentare alla municipalità gli eventuali loro reclami,
corredati dai necessari documenti giustificativi, in relazione al contenuto dei
piani, dei registri depositati e in genere alla misurazione catastale, esclusa
ogni ulteriore contestazione della demarcazione dei confini già riconosciuta
(cpv. 3). Secondo l’art. 88 LGRF, inoltre, il termine di un mese è perentorio:
gli interessati che in corso di pubblicazione non presentano reclami scritti
non sono più ammessi a contestare i dati contenuti nella nuova misurazione o
mappa e suoi allegati (cpv. 1), fatti salvi eventuali errori di calcolo, che
sono sempre rettificabili previa comunicazione alle parti interessate (cpv. 2).
Infine, le modificazioni di confine provocate dall’accertamento di errori nei
documenti catastali riconosciuti non possono essere registrate senza il
consenso scritto di tutti i proprietari interessati o senza la presentazione di
una sentenza giudiziaria definitiva (cpv. 3). In concreto la nuova misurazione
catastale è entrata in vigore con l’approvazione dell’autorità competente il 4
aprile 1980.
Dal fascicolo processuale risulta che i fondi in questione hanno presentato
nel tempo superfici diverse. In particolare prima del raggruppamento terreni,
avvenuto nel 1961, la particella n. - vecchia mappa degli
attori comprendeva un’abitazione di 34 m2 (doc. Q, R); la medesima
superficie risulta nel 1965 (doc. S) e nel 1972 (doc. T), mentre attualmente
l’abitazione ha una superficie di 41 m2 (doc. U, 3 e rich. IIIe e
VIIa). L’abitazione situata sulla proprietà dell’appellato aveva una superficie
di 81 m2 nel 1948 (doc. 16) e prima del raggruppamento (doc. 17),
passando a 90 m2 nel 1978 (doc. 15), mentre attualmente è di 120 m2
(doc. 2 e 7). Ora, se da un canto non è dato di sapere il motivo dell’aumento
di superficie del fondo n. __________, d’altro canto, come già evidenziato dal
primo giudice, anche la particella degli appellanti, sebbene in misura minore,
presenta un aumento di superficie. Gli attori sostengono che in fase di
raggruppamento si sarebbe verificato un errore. Dall’istruttoria non risulta
però che la particella proprietà degli appellanti sia stata amputata, ed essi
nemmeno lo pretendono, di modo che non è possibile concludere nel senso da essi
auspicato. Del resto gli attori non hanno dimostrato di aver acquistato il
locale litigioso, poiché nulla risulta al riguardo nell’atto pubblico del 1906
(doc. N), mentre è assodato che la loro abitazione in passato ha sempre avuto
una superficie di 34 m2 (doc. Q, R, S e T). Inoltre, tenuto conto che
il locale rivendicato ha una superficie di 9 m2, l’aumento di
superficie del fondo n. __________ deve riferirsi, con tutta evidenza, ad altri
fattori, nemmeno accennati dagli attori. Ciò posto non occorre esaminare oltre
la questione delle superficie dei piani superiori. A questo proposito giovi
comunque rilevare che quand’anche si aggiungesse al fondo n. __________ della
vecchia mappa (doc. OO) la superficie del fondo n. __________ (doc. II/LL),
risulterebbe comunque una differenza tra il piano terreno e il primo piano di
ca. 10 m2, identica alla differenza riscontrata tra i medesimi piani
della proprietà dell’appellato (doc. MM). Si aggiunga che gli appellanti non
spiegano i motivi per i quali è stato costituito un diritto di sporgenza “parte
di abitazione dal primo piano al tetto” a loro favore, che non avrebbe
significato se il sottostante locale al piano terreno fosse effettivamente di
loro proprietà.
- Gli
appellanti contestano inoltre il godimento del noto locale da parte dei vicini,
asseverando di averlo occupato dal 1940. Dal fascicolo processuale si evince
che già nel 1927 i predecessori in diritto dell’appellato hanno assicurato
contro gli incendi lo stabile situato sulla particella n. __________, nel quale
al piano terreno vi era la cucina, due salette di cui una con forno domestico,
un ripostiglio, stalla e fogliaio (doc. 12). Nel 1947 __________ __________ ha
dato in locazione all’amministrazione delle dogane svizzere il citato stabile e
nel contratto sono menzionati una cucina con retro, un locale uso posto e un
ripostiglio (doc. 13). Ora, a prescindere dal fatto che gli appellanti hanno
indicato per la prima volta in appello che il locale in questione è “il retro”
menzionato nel contratto di locazione appena citato, agli atti manca qualsiasi
riscontro probatorio che possa avvalorare questa tesi. Intanto gli attori
davanti al Pretore hanno sostenuto che il locale è stato occupato a partire dal
mese di novembre 1978 (cfr. petizione pag. 4 punto 5). Inoltre il teste
__________ __________, nato nel 1923, ha dichiarato di aver frequentato la casa
__________ sin da bambino e di aver visto la cucina confinante con un piccolo
vano al quale si accedeva attraverso una porta comunicante. Questa circostanza
è stata per altro confermata da __________ __________ e __________ __________,
che hanno ricordato l’esistenza del locale già negli anni 40. Tanto basta per
concludere che l’argomentazione degli attori è sprovvista di buon diritto.
Ciò posto, e ritenuto che
gli appellanti hanno rinunciato a chiedere il ripristino delle sporgenze dei
balconi a filo del confine delle due proprietà, l’appello deve essere respinto
e il giudizio impugnato confermato.
- Gli oneri
processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC) e sono posti a carico
degli appellanti, in solido, che rifonderanno al convenuto, sempre con il vincolo
di solidarietà, un’adeguata indennità per ripetibili di appello.
Per i quali motivi
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello è respinto e la
sentenza impugnata è confermata.
- Gli oneri processuali,
consistenti in:
a) tassa di giustizia fr.
550.–
b) spese fr.
50.–
fr.
600.–
sono posti a carico degli
appellanti in solido, che rifonderanno alla controparte, sempre con il vincolo
di solidarietà, fr. 1'000.–per ripetibili di appello.
- Intimazione a:
-
avv. __________,
__________;
-
avv. __________,
__________.
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Mendrisio Nord
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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