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Numero d'incarto:
11.1995.298
Data decisione, Autorità:
03.06.1997, ICCA
Incarto n.
11.95.00298
Lugano
3 giugno 1997/cs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
G.
Bernasconi, vicepresidente,
Giani e Pellegrini (quest’ultimo in sostituzione
della
presidente Epiney-Colombo, astenutasi)
segretario:
Romanzini,
vicecancelliere
sedente
per statuire nella causa n. ____ (modifica di sentenza di divorzio) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città promossa
con petizione del 15 giugno 1994 da
__________, nata __________, __________
(già
patrocinata dall’avv. __________ __________, __________)
Contro
__________, __________
(patrocinato
dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di
questione: 1. Se dev’essere accolta l’appellazione del 19 dicembre 1995
presentata da __________ __________ contro la sentenza emessa il 24 novembre
1995 dal Pretore della giurisdizione di Locarno-Città;
Se dev’essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale
all’appello;
Se dev’essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata il 18
gennaio 1996 da __________ __________;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Il 29 novembre 1984 il
Pretore della giurisdizione di Locarno-Città ha pronunciato il divorzio tra
__________ __________ (1938) e __________ nata __________ (1939), omologando la
convenzione sugli effetti accessori stipulata dai coniugi il 25 aprile 1984. Il
punto 2c di tale convenzione prevedeva la rinuncia della moglie a qualsiasi
contributo alimentare.
B. __________ __________
ha convenuto l’ex marito il 15 giugno 1994 davanti al Pretore della giurisdizione
di Locarno-Città, chiedendo che fosse accertato l’obbligo per quest’ultimo di
versarle un contributo alimentare di fr. 2’000.– mensili. Nella sua risposta
del 3 settembre 1994 __________ __________ si è opposto alla petizione.
Ultimata l’istruttoria, le parti hanno rinunciato a comparire al dibattimento
finale e hanno presentato un allegato conclusivo nel quale si sono confermate
nelle rispettive domande di giudizio.
C. Con sentenza del 24
novembre 1995 il Pretore ha respinto la petizione, senza prelevare spese né
tassa di giustizia, ma obbligando l’attrice a rifondere al convenuto fr.
1’000.– per ripetibili.
D. Insorta contro la
citata sentenza con un appello del 19 dicembre 1995, __________ __________
postula, previo conferimento dell’assi-stenza giudiziaria al ricorso, la riforma
del giudizio impugnato nel senso di accogliere la petizione. Nelle sue osservazioni
del 18 gennaio 1996 __________ __________ conclude per il rigetto del gravame,
postulando a sua volta il beneficio dell’assistenza giudiziaria in appello.
Considerando
in diritto: 1. Il Pretore ha escluso
anzitutto che la sentenza di divorzio potesse essere dichiarata nulla,
giudicando irrilevante che i coniugi fossero stati patrocinati da due legali appartenenti
allo stesso studio di avvocatura. Nel merito egli ha respinto la petizione perché,
nonostante il convenuto avesse versato determinate somme all’attrice tra il
1985 e il 1991, l’istruttoria non aveva permesso di accertare l’esistenza di un
accordo interno sul pagamento di un contributo alimentare da parte del convenuto.
-
L’appellante fa
valere di non poter chiedere l’annullamento della sentenza di divorzio per
lesione (art. 21 cpv. 1 CO), poiché l’azione sarebbe prescritta, né postulare
la modifica della sentenza stessa, giacché l’art. 153 CC non sarebbe
direttamente applicabile. A suo parere nondimeno il fatto di essere stata patrocinata
dal praticante del medesimo legale che assisteva il marito, di non avere avuto
contatti con il proprio patrocinatore e di non essere stata sentita dal giudice
del divorzio dimostra come gli accordi tra le parti non fossero quelli
figuranti nella convenzione sottoposta al Pretore per l’omologazione. Essa
sostiene inoltre che, avendo provato di avere riscosso per anni somme di denaro
dall’ex marito, è lecito presumere l’esistenza di un accordo a suo favore.
-
Dal fascicolo
processuale risulta che il 25 aprile 1984 le parti hanno sottoscritto una
convenzione sugli effetti accessori del divorzio nella quale la moglie
rinunciava a qualsiasi indennità per alimenti (doc. B). Tale convezione è stata
omologata dal Pretore della giurisdizione di Locarno-Città con sentenza del 29
novembre 1984, passata in giudicato (doc. D). Il 20 novembre 1985 le parti
hanno sottoscritto un accordo in cui l’attrice dichiarava di ricevere a saldo
di ogni sua pretesa, per qualsiasi titolo nei confronti dell’ex marito,
l’importo di fr. 30’000.– (doc. E). In seguito quest’ultimo ha versato
mensilmente all’ex moglie vari importi fino al 1991 (doc. F).
-
I contributi
alimentari stabiliti in una convenzione sugli effetti accessori della separazione
o del divorzio sottostanno alla libera disponibilità delle parti, che possono modificarli
o sopprimerli anche dopo il passaggio in giudicato della sentenza, senza particolari
formalità e senza l’intervento del giudice (DTF 71 II 132, 107 II 12; Deschenaux/Tercier/Werro, Le mariage et
le divorce, 4a edizione, n. 804 pag. 160; Hinderling/Steck, Das schweizerische Ehescheidungsrecht,
Zurigo 1995, pag. 522). La modifica della convenzione omologata dal giudice
deve essere contenuta però in una concorde dichiarazione di volontà, chiara e
senza riserve (Bühler/Spühler in:
Berner Kommentar, 3ª edizione, n. 7 ad art. 153 CC). Liberalità stanziate dal
coniuge (o dall’ex coniuge) debitore, anche per un lungo periodo, non bastano
ad attestare un accordo sul pagamento di una pensione alimentare in deroga a
una sentenza avente forza di giudicato. Costituiscono tutt’al più un indizio.
Si aggiunga che – contrariamente all’opinione dell’appellante – nella
determinazione dei contributi alimentari fra coniugi, come nei rapporti
patrimoniali in genere, vige la massima dispositiva e il principio attitatorio
(Rep. 1987 pag. 195; Bühler/Spühler,
op. cit., Ergänzungsband 1991, n. 84 ad art. 151 CC): l’onere probatorio rimane
quindi intatto e alle parti incombe di allegare e provare i fatti su cui fondano
le loro pretese.
-
In concreto, come ha
accertato il Pretore, non vi è prova di un accordo tra i coniugi che deroghi
alla convenzione sugli effetti accessori del divorzio. Certo, fra il 1985 e il
1991 l’appellante ha ricevuto vari importi mensili, ma a prescindere dalla
circostanza che non è dato di sapere chi abbia proceduto ai bonifici (la figlia
ha perfino sostenuto di essere stata lei, per il tramite del padre, a versare
il denaro: doc. 1), ciò non basta ancora per ravvisare un accordo sul pagamento
di una pensione alimentare vita natural durante. Né tale può essere il fatto
che l’allora difensore dell’appellante era il praticante dell’avvocato del
marito, praticante munito in ogni modo di regolare procura e che ha confermato
di averla patrocinata (verbali, pag. 14 e 15), oppure il fatto che l’appellante
non sia stata sentita personalmente dal giudice del divorzio dopo avere
rinunciato a presentarsi al tentativo di conciliazione (inc.
__________richiamato). Si tratta di circostanze che destano se mai perplessità
sulla procedura seguita, ma che nulla dimostrano circa asseriti accordi
intervenuti dopo la pronuncia del divorzio. Nemmeno il versamento di fr.
30’000.– da parte del marito il 20 novembre 1985 (doc. E) attesta alcunché di
preciso e non suffraga sicuramente l’esistenza di un accordo sull’erogazione di
fr. 2’000.– mensili a titolo di contributo alimentare, tanto meno se si pensa
che in quell’occasione l’appellante ha dichiarato di ricevere la somma “a saldo
di qualsiasi sua pretesa per qualsiasi titolo”. La circostanza poi che i
coniugi hanno regolato solo in un secondo tempo la liquidazione del regime dei
beni non significa – come reputa l’appellante – che gli accordi dell’aprile
1984 fossero attestati da una convenzione meramente fittizia.
In definitiva, mancando
una chiara, univoca e concorde dichiarazione di volontà dei coniugi e in
assenza di altri mezzi di prova a sostegno delle affermazioni dell’appellante,
il Pretore ha respinto giustamente la petizione. L’appello, infondato, deve pertanto
essere respinto.
- La richiesta di
assistenza giudiziaria presentata dall’appellante non può essere accolta
poiché, pur sussistendo il requisito dell’indigenza (art. 155 CPC), difettava
al gravame sin dall’inizio ogni parvenza di buon esito (art. 157 CPC). Dato
nondimeno che il prelievo di oneri processuali sottrarrebbe all’interessata risparmi
necessari, soccorrono “giusti motivi” (nel senso dell’art. 148 cpv. 2 CPC) per
rinunciare eccezionalmente alla riscossione di tassa e spese. Essa deve essere
tenuta, in ogni modo, a rifondere alla controparte un’adeguata indennità per
ripetibili di appello.
Neppure l’assistenza
giudiziaria postulata dall’appellato può essere accolta. È vero che la
procedura per la concessione dell’assistenza giudiziaria è governata dalla
massima ufficiale, tuttavia il principio inquisitorio non esonera la parte
richiedente dall’illustrare le proprie condizioni finanziarie e dal fornire
ogni elemento utile di cui riesca a disporre, ancor meno quando essa è
patrocinata da un legale (I CCA, sentenza del 3 agosto 1993 in re B. contro B.,
consid. 2 e 5). L’istanza, in altri termini, deve essere motivata, nel senso
che il richiedente deve chiarire le sue condizioni finanziarie ed esibire ogni
elemento idoneo a comprovare il proprio stato di bisogno (Cocchi/ Trezzini, CPC annotato, Lugano
1993, n. 2 ad art. 156). Nella fattispecie l’istante si è limitato ad affermare
di non essere in grado di sostenere le spese di causa e di patrocinio, ma non
ha per nulla motivato la propria richiesta. Nelle condizioni descritte non
incombe quindi al giudice esperire indagini d’ufficio.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello è respinto e la
sentenza impugnata è confermata.
-
L’istanza di ammissione al
beneficio dell’assistenza giudiziaria presentata il 19 dicembre 1995 da
__________ __________ è respinta.
-
L’istanza di ammissione al
beneficio dell’assistenza giudiziaria presentata il 18 gennaio 1996 da
__________ __________ è respinta.
-
Non si riscuotono tasse né
spese. L’appellante verserà alla controparte fr. 500.– per ripetibili di
appello.
-
Intimazione:
– __________ __________,
__________;
– avv. __________
__________, __________.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città e, limitatamente al
dispositivo n. 2, all’avv. __________ __________, __________.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
Il
vicepresidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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