AIUTO
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Numero d'incarto:
11.1995.31
Data decisione, Autorità:
31.01.1996, ICCA
Incarto n.
11.95.00031
Lugano
31 gennaio 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney–Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Pellegrini (quest’utlimo in sostituzione del giudice Giani,
astenutosi)
segretaria:
Gianinazzi
sedente per statuire nelle cause congiunte
n. __________ __________ (contestazione di pretese nell’allestimento
dell’inventario) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna,
promosse rispettivamente
con petizione del 1°
ottobre 1993 (inc. n. __________) da
__________, __________
__________,
(entrambe patrocinate dall'avv. __________,
__________)
contro
__________, __________
__________, __________
(entrambi
patrocinati dall’avv. __________, __________)
e con petizione del 4 ottobre 1993 (inc. n. __________) da
__________, __________
__________, __________
(entrambi
patrocinati dall’avv. __________, __________)
contro
__________, __________
__________,
(entrambe patrocinate dall'avv. __________,
__________)
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione:
-
Se dev'essere
accolto l'appello 27 gennaio 1995 presentato da __________ __________ e
__________ __________ contro la decisione emessa il 17 gennaio 1995 dal Pretore
della giurisdizione di Locarno-Campagna;
-
Il giudizio sulle
spese e ripetibili.
Ritenuto
in fatto:
A. Il __________
gennaio 1991 è deceduto ad __________ __________ __________ (__________),
lasciando eredi i figli __________ __________ – e in sua vece, premorto nel
1976, i figli __________ e __________ – e le figlie __________ __________ e
__________ __________ nata __________. Con testamento olografo datato 20 giugno
1982, pubblicato davanti alla Pretura della giurisdizione di Locarno–Campagna
il 25 gennaio 1991 a cura dell'avv. __________ __________ (doc. A inc.
__________), __________ __________ ha disposto della sostanza ancora di sua
proprietà. In precedenza egli aveva trasferito gran parte del suo patrimonio ai
figli: in un primo tempo aveva donato ai figli __________, __________ ed
__________, con atto pubblico del 17 dicembre 1974, la quasi totalità dei
propri beni immobili (rogito n. __________ del notaio __________ __________,
doc. B inc. __________) e in un secondo aveva donato alle figlie fr. 300'000.–
il 13 febbraio 1981 e la particella n. __________ RFD di __________ il 24
novembre 1988 (rogito n. __________ del notaio __________ __________).
B. In data 11 gennaio
1992 __________ e __________ __________ hanno presentato azione di divisione
ereditaria, sostenendo che la stessa doveva avvenire previa collazione di tutti
i beni donati da __________ __________ ai figli. In accoglimento dell'azione di
divisione ereditaria, il 4 marzo 1992 il Pretore della giurisdizione di
Locarno–Campagna ha nominato l’avv. __________ __________ notaio divisore con
l’incarico di erigere l'inventario successorio giusta gli art. 466 segg. CPC.
C. Il notaio ha
quindi allestito il brevetto n. __________ del 2 settembre 1993 (copia
autentica nell'inc. n. __________/__________P), elencando nell’inventario anche
i beni donati da __________ __________ ai figli nel 1974, 1981 e 1988 e le contestazioni
dei singoli eredi. In particolare __________ __________ e __________ __________
si sono opposte all’inserimento nell’inventario dei beni oggetto della donazione
17 dicembre 1974, e hanno chiesto l’inclusione nelle passività della successione
di un credito di fr. 40’000.– annui, capitalizzati, per l’assistenza prestata
da __________ __________ al padre per oltre 20 anni. In via subordinata esse
hanno addotto che la collazione dovrebbe semmai essere ammessa solo per i 2/3
della sostanza relitta da __________ __________ e hanno contestato il valore
attribuito ai beni inventariati (allegato A al citato brevetto). Dal canto loro
__________ e __________ __________ hanno censurato i valori peritali indicati
nell’inventario (allegato B del brevetto n. __________). Con decreto del 13
settembre 1993 il Pretore ha pertanto assegnato alle parti un termine di 20
giorni per postulare l'accertamento delle rispettive pretese.
D. Il 1° ottobre 1993
__________ __________ e __________ __________ hanno convenuto in giudizio i
coeredi __________ e __________ __________ (causa inc. n. __________) chiedendo
in ordine l’assegnazione alla controparte di un termine per far valere la
collazione e nel merito lo stralcio dall'inventario successorio dei beni
immobili attribuiti da __________ __________ ai singoli coeredi per atto fra
vivi o per disposizione per causa di morte, in quanto non soggetti a
collazione, oltre all’inserimento nei passivi della successione di un credito
di fr. 800’000.– a favore di __________ __________ per le cure prestate al
padre.
__________ e __________
__________ hanno inoltrato il 4 ottobre seguente una petizione (causa inc. n.
__________) nella quale chiedono la modifica dei valori di stima peritali
attribuiti agli immobili inventariati.
E. Congiunte le due
cause ai fini istruttori e per il giudizio, all'udienza preliminare del 16 settembre
1994 Er__________ca __________ e __________ __________ hanno ritirato la richiesta
di fissare un termine alla controparte per proporre l’azione di collazione,
rilevando che tale azione era ormai perenta, non essendo stata inoltrata nel
termine di 20 giorni prescritto dall’art. 479 CPC. __________ e __________
__________ hanno contestato questa tesi precisando che spettava semmai alle zie
inoltrare formale azione di disconoscimento della collazione e, nella denegata
ipotesi di mancato inserimento nell’inventario dei beni menzionati
nell’allegato A del brevetto n. __________, essi hanno chiesto l’assegnazione
di un termine per inoltrare l’azione di collazione. Preso atto della questione
pregiudiziale concernente l'eventuale perenzione dell'azione di collazione, il
Pretore ha stabilito di continuare il processo limitatamente a tale punto (art.
181 CPC).
Ultimata
l’istruttoria, in sede di conclusioni entrambe le parti si sono integralmente
riconfermate nelle rispettive allegazioni.
F. Statuendo il 17 gennaio
1995, il Pretore ha incaricato il notaio divisore di allestire un nuovo
inventario, ha stralciato dai ruoli le cause inc. n. __________ e __________ e
ha ripartito la tassa di giustizia di fr. 1000.– e le spese in ragione di 1/4
ciascuno, compensando le ripetibili. Egli ha ritenuto, in sostanza, che
l’inventario 2 settembre 1993 sia stato viziato da un errore procedurale che ha
condotto a un inammissibile capovolgimento dei ruoli delle parti, facendo
apparire come convenuto chi chiede la collazione e attore in un’azione di
disconoscimento della collazione chi vi si oppone, così che solo l’allestimento
di un nuovo inventario può risolvere l’intrico procedurale creatosi.
G. Il 27 gennaio 1995
__________ __________ e __________ __________ hanno dedotto in appello il
giudizio pretorile, postulandone la riforma nel senso di accertare innanzitutto
la perenzione del diritto di far valere la collazione nella procedura di divisione
della successione di __________ e di proseguire quindi la procedura avviata con
le cause n. __________ e __________ limitando l'esame alle domande non connesse
alla collazione. Esse chiedono inoltre che al gravame venga concesso l'effetto
sospensivo.
H. Con decreto del 1°
febbraio 1995 il vicepresidente di questa Camera ha dichiarato priva di oggetto
la richiesta di effetto sospensivo contenuta nell'appello, avendo il Pretore
ordinato l'allestimento di un nuovo inventario solo "dopo la crescita
in giudicato di questa sentenza".
I. Con osservazioni
del 27 febbraio 1995 __________ e __________ __________ postulano l'integrale
reiezione del gravame e la conseguente conferma della decisione impugnata.
Considerato
in diritto:
- __________ e
__________ __________ hanno promosso azione di divisione (art. 604 segg. CC)
ritenendo che nella massa ereditaria di __________ __________ devono essere
inclusi, oltre a quanto menzionato nel testamento olografo del 20 giugno 1982,
anche i beni donati ai figli nel 1974, 1981 e 1988. Statuendo il 4 marzo 1992,
il Pretore ha accolto l'azione di divisione e, non essendo possibile un accordo
sull'esecuzione della stessa, ha provveduto a nominare un notaio per allestire
l'inventario successorio (art. 466–473, 477–479 CPC).
a) La procedura di
divisione ereditaria non è un atto unico che si conclude nel momento stesso del
suo svolgimento, ma una serie di atti successivi con portata logica e
sistematica ben diversa (Rep. 1984 __________). Dapprima viene accertato il
diritto alla divisione e, se gli interessati non si accordano sull'esecuzione
della stessa, è nominato un notaio divisore (art. 475–477 CPC). Successivamente
dev’essere allestito, eventualmente al termine di una procedura giudiziaria,
l'inventario dei beni della successione (art. 477–479 CPC) e infine si
determina il modo della divisione, se è il caso pure con la collaborazione del
giudice (art. 480–483 CPC) (DTF 14.11.1994 in re O.; Rep. 1971 252; Rep. 1962
164).
b) L’allestimento
dell’inventario ha per scopo di determinare quali beni o pretese in possesso
degli eredi appartengono alla comunione e siano quindi da dividere. Esso mira a
risolvere tutte le questioni concernenti la consistenza e l'entità dell'asse successorio,
così da poter poi procedere alle operazioni di divisione (Rep. 1962
__________). Se fra gli interessati sorge contestazione circa l'iscrizione
nell'inventario di qualche oggetto o di qualche pretesa o sulla stima, il
notaio fa menzione delle domande e delle osservazioni delle parti e ne dà
quindi comunicazione al Pretore. Quest'ultimo, una volta ricevuti gli atti,
assegna alla parte, la cui domanda è contestata, un termine di 20 giorni per
proporne il riconoscimento (art. 479 CPC).
- In concreto il
Pretore ha annullato la procedura d’inventario condotta dal notaio divisore e
culminata nel brevetto 2 settembre 1993, ordinando l’allestimento di un nuovo
inventario per consentire alle parti di proporre le loro domande e
contestazioni nella forma e nei termini di legge. Il primo giudice ha ritenuto
infatti che le modalità di confezione dell'inventario, nel quale il notaio ha inserito
beni di cui veniva chiesta la collazione, ha provocato nelle parti una
confusione sui rispettivi ruoli processuali. Alla creazione di tale confusione
avrebbero peraltro contribuito le proprietarie dei beni oggetto della richiesta
di collazione, consentendo, per motivi di praticità, all'inserimento dei beni
litigiosi nell'inventario
Le appellanti
contestano la decisione del Pretore poiché a loro avviso essa permette
un'inammissibile restituzione del termine a favore degli appellati per
formulare l'azione di collazione. In realtà non vi sarebbe mai stata alcuna
confusione sui rispettivi ruoli processuali, essendo chiaro alle parti che
l'inclusione dei beni oggetto di contestazione nell'inventario era dettata unicamente
da motivi di praticità e avrebbe quindi avuto solo un valore indicativo e non
un effetto giuridico vincolante.
- Dagli atti non
risulta che le appellanti abbiano mai dato il loro consenso all'inclusione dei
beni oggetto di contestazione nell'inventario a titolo di massa ereditaria. All'inizio
della procedura d'inventario esse hanno chiesto infatti che la stessa venisse
divisa in due fasi, così da statuire in un primo tempo sulla collazione e in
seguito procedere alla stima dei beni inventariati. Il notaio ha però deciso di
procedere contemporaneamente alla determinazione dei beni da inventariare e
all'allestimento dell'inventario in modo da poter poi riunire in una sola
procedura tutte le contestazioni sull'inventario (inc. n.
__________/__________P, lettere avv. __________ __________ 19 giugno e 20
luglio 1992; inc. n. __________ e __________, verbale di audizione avv.
__________ __________ del 23 novembre 1994). Le appellanti hanno nuovamente
ribadito la loro opposizione all'inclusione nell'inventario dei beni donati dal
padre il 17 dicembre 1974 poco prima della stesura definitiva dell'inventario
(inc. n. __________/__________P, lettera avv. __________ __________, 25 maggio
- e nell'inventario stesso (brevetto __________ allegato A). __________ e
__________ __________ hanno invece sostenuto già con l’istanza di divisione 11
gennaio 1992 che nella massa successoria devono essere inseriti i beni donati
da __________ __________ ai figli con atto fra vivi il 17 dicembre 1974.
Vi è dunque manifesta
contestazione sull’inserimento di tali beni nella massa successoria e a torto
il notaio li ha inventariati nel brevetto 2 settembre 1993. Non spettava
infatti al notaio divisore decidere sulle pretese contestate degli eredi,
dovendosi egli limitare a includere nell'inventario i beni che gli eredi
concordano appartenere alla successione e per il resto, giusta l'art. 472 CPC,
a far menzione delle domande e delle osservazioni delle parti. Sarà poi il
giudice a decidere sulle contestazioni (Rep. 1940 __________). Nella
fattispecie il notaio avrebbe dovuto inventariare la sostanza appartenente al
defunto al momento della morte (art. 474 CC), su cui le parti concordano, e
menzionare separatamente le pretese contestate dei singoli eredi, dandone comunicazione
al Pretore.
A ragione quindi le
appellanti hanno chiesto nella petizione 1° ottobre 1993 lo stralcio
dall’inventario dei beni di cui gli appellati pretendono la collazione.
Nonostante l’irregolare modalità di confezione dell’inventario adottata dal
notaio divisore, non vi è in concreto alcuna necessità di annullare il brevetto
2 settembre 1993, lo stesso potendo essere modificato su ordine del giudice,
come si vedrà in seguito (consid. 4), ove questi lo ritenesse opportuno a
conclusione della procedura giudiziaria di contestazione dell’inventario
avviata con la petizione 1° ottobre 1993. D’altra parte correttamente gli
appellati non hanno proposto con la petizione 4 ottobre 1993 azione di
collazione, i beni che essi vogliono far conferire alla successione essendo già
stati inseriti a loro soddisfazione nell’inventario.
- Il Pretore non
poteva neppure procedere senza ulteriori formalità allo stralcio delle cause n.
__________ e __________. L’udienza preliminare era infatti stata esplicitamente
limitata, per economia processuale, alla discussione della domanda proposta in
ordine dalle attrici con la petizione 1° ottobre 1993 (cfr. verbale di udienza
16 settembre 1994), tendente ad accertare che nel termine di 20 giorni non era
stata presentata azione di collazione. Il primo giudice doveva quindi limitarsi
a statuire su tale domanda, respingendola. L’accertamento della perenzione
dell’azione di collazione è infatti prematura a questo stadio della procedura
di divisione, già per il fatto che l’inventario, contestato tempestivamente
dalle stesse appellanti in quanto comprensivo dei beni litigiosi, non è stato
chiuso e non è quindi ancora stata accertata la consistenza della massa
successoria.
a) Le parti e il
Pretore, disquisendo sulla collazione, hanno perso di vista che oggetto della
procedura attuale, introdotta dai proprietari dei beni suscettibili di
collazione, è solo quello di sapere se tali beni devono effettivamente
essere iscritti nell’inventario oppure no (art. 478 cpv. 2 CPC), non quello
di sapere se i beni in questione vadano collazionati, dal momento che l’azione
di collazione non è ancora stata promossa.
b) Nell’ambito della
procedura attuale, come si è visto, il Pretore è stato chiamato a risolvere una
questione pregiudiziale - ossia l’eventuale perenzione del diritto delle
controparti di chiedere la collazione - ed egli ha limitato l’udienza
preliminare all’esame di tale questione, che costituisce quindi l’unico oggetto
di decisione allo stadio odierno della procedura. La domanda pregiudiziale va
risolta nel senso di respingere la pretesa perenzione del diritto di chiedere
la collazione, di modo che il Pretore doveva rigettare l’eccezione
pregiudiziale e continuare la procedura indicendo l’udienza preliminare sul
tema vero e proprio della controversia, ossia quello di sapere se i beni
litigiosi, suscettibili di collazione devono effettivamente essere iscritti
nell’inventario oppure no. Nel caso in cui non vi siano prove da assumere, il
dibattimento finale potrà aver luogo seduta stante (art. 395 cpv. 1 CPC).
c) Qualora il Pretore
dovesse decidere – come appare verosimile –che i beni contestati non dovevano
essere inseriti nell’inventario, che il notaio doveva soltanto fare menzione
della domanda di collazione (art. 472 CPC) e trasmettere gli atti al Pretore
perché assegnasse a chi chiede la collazione il termine di 20 giorni entro cui
promuovere la causa (art. 479 CPC), allora annullerà l’iscrizione dei beni
litigiosi nell’inventario e ritornerà gli atti al notaio perché menzioni nel
brevetto la domanda di collazione. A quel momento l’azione riguardante
il valore dei beni potrà essere dichiarata senza oggetto, l’iscrizione dei beni
stessi nell’inventario essendo stata annullata. Il notaio, eseguito quanto gli
ordinerà il Pretore, ritrasmetterà gli atti al Pretore medesimo, il quale assegnerà
ai pretendenti il termine di 20 giorni per intentare l’azione di collazione.
Nel quadro di tale azione andrà definito anche il valore dei beni, ritenuto che
in ogni modo il Pretore dovrà determinare il valore della controversia ai sensi
dell’art. 13 cpv. 1 CPC.
L’appello 27 gennaio
1995 proposto da __________ __________ e __________ __________ merita di
conseguenza parziale accoglimento e la sentenza di primo grado va annullata e
riformata nel senso dei considerandi.
- Gli oneri
processuali seguono la soccombenza (art. 148 CPC). Per quel che concerne gli
oneri di prima sede, le appellanti risultano soccombenti sulla questione
d’ordine e devono pertanto sopportarne le spese e rifondere alle controparti
un’adeguata indennità per ripetibili. Il Pretore ha compensato tale indennità
senza stabilirne l’ammontare, ragione per cui questa Camera deve determinarne
l’importo con prudente apprezzamento. Tenuto conto del fatto che in concreto
era in discussione, nell’ambito della modifica dell’inventario, solo
un’eccezione d’ordine, appare adeguato fissare le ripetibili in fr. 3’000.–. In
questa sede, visto il parziale buon esito del gravame e la corrispondente
soccombenza degli appellati, che hanno proposto a giudizio l’integrale conferma
del giudizio pretorile, si giustifica ripartire a metà la tassa di giustizia e
le spese, compensando le ripetibili.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia:
I. L'appello è
parzialmente accolto e il giudizio impugnato è riformato nel modo seguente:
-
La domanda d’ordine è respinta.
-
Le spese e la tassa di giustizia di fr.
1'000.– sono poste a carico di __________ __________ e __________ __________ in
solido, le quali rifonderanno alle controparti, sempre con vincolo di solidarietà,
l’importo complessivo di fr. 3’000.- a titolo di ripetibili.
II.
L’incarto è rinviato al Pretore affinché continui le cause n. __________ e
__________ nel senso dei considerandi.
III. Gli oneri
processuali di appello, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 500.–
b)
spese fr.
50.–
fr.
550.–
già
anticipati dalle appellanti, sono posti per metà a carico di __________
__________ e __________ __________ in solido, e per metà a carico di __________
e __________ __________ in solido. Le ripetibili sono compensate.
IV. Intimazione:
–
avv. __________, __________
–
avv. __________, __________
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno–Campagna e al notaio avv.
__________, __________.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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