AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.1995.59
Data decisione, Autorità:
10.08.1995, ICCA
Incarto n.
11.95.00059
Lugano
10 agosto 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti,
vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa n. ______ ord.
(azione di divorzio) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord
promossa con petizione del 20 ottobre
1989 da
__________, nata __________, __________
(patrocinata
dall’avv. __________, __________)
contro
__________, __________
(patrocinato
dall’avv. __________, __________),
esaminati
gli atti,
posti
i seguenti
punti
di questione:
-
Se dev’essere accolta l’appellazione del 24 gennaio
1994 presentata da __________ contro la sentenza emessa il 31 dicembre 1993 dal
Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord;
-
Se dev’essere accolta l’appellazione adesiva del 16
febbraio 1994 presentata da __________ contro la medesima sentenza;
-
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in
fatto:
A. __________ (1946) e __________ (1943) si sono
sposati a __________ (__________) il 28 settembre 1972. Dal matrimonio è nato
__________ (1975). Il marito, di formazione medico, è assistente presso
l’Ospedale __________ di __________, la moglie - di formazione infermiera - è
occupata al 50% presso il medesimo nosocomio.
B. Il 2 maggio 1989 __________ ha instato per il
tentativo di conciliazione, decaduto infruttuoso il 22 maggio successivo. Il 20
ottobre 1989 essa ha introdotto un’azione di separazione chiedendo - tra
l’altro - il riconoscimento di un contributo alimentare indicizzato di fr.
1’800.-- mensili per sé e di fr. 1’500.-- per il figlio. In via provvisionale
essa ha postulato un contributo alimentare complessivo di fr. 3’300.--.
Dopo
che il Pretore, con decreto del 17 luglio 1991, aveva stabilito in fr.
2’500.-- il contributo alimentare dovuto da __________ __________ per la moglie
e il figlio, la I Camera civile di appello, adita da entrambe le parti, con
sentenza del 26 novembre 1991 ha fissato.-- il contributo alimentare in fr.
2’500 per moglie e figlio fino al 31 dicembre 1990 e in fr. 2’788.-- a partire
da quest’ultima data.
C. Nel frattempo, nella sua risposta di causa del 31
gennaio 1990 __________ ha chiesto di mutare l’azione di separazione presentata
dalla moglie in un’azione di divorzio. In merito alle conseguenze accessorie
del divorzio egli ha offerto un contributo alimentare di fr. 1’500.-- mensili fino
al 31 dicembre 1994 e di fr. 500.-- a partire da quest’ultima data per la
moglie e di fr. 1’000.-- per il figlio. Nei successivi atti scritti ogni parte
ha mantenuto le proprie richieste di giudizio.
Preso
atto che in sede di udienza preliminare le parti hanno concordemente postulato
la modifica delle rispettive richieste di giudizio, con decreto del 28 maggio
1990 l’azione principale è stata mutata in azione di divorzio, lasciando
inalterate le conseguenze accessorie.
D.
Esperita l’istruttoria, nel memoriale
conclusivo del 4 novembre 1993 __________ ha reiterato la sua domanda di
divorzio e ha mantenuto le sue richieste pecuniarie (fr. 1’800.-- mensili
indicizzati per sé e fr. 1’500.-- per il figlio). Nel suo memoriale del 27
ottobre 1993 __________ ha postulato anch’egli il divorzio, offendo alla moglie
una pensione di fr. 1’500.-- unicamente fino al 31 dicembre 1994 e fr. 1’000.--
per il figlio. Il dibattimento finale ha avuto luogo il 4 novembre 1993.
E. Statuendo il 31 dicembre 1993, il Pretore ha
pronunciato il divorzio, ha fissato in fr. 1’300.-- il contributo per il figlio
__________ e in fr. 700.-- vita natural durante quello per la moglie. Le spese,
con un tassa di giustizia di fr. 1’800.--, sono state poste a carico delle
parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
F. Contro la sentenza pretorile __________ è insorta
con un appello del 24 gennaio 1994 in cui chiede che il marito sia tenuto a
versarle un contributo alimentare di fr. 1’800.-- mensili indicizzati, senza limiti
di tempo. Nelle sue osservazioni del 16 febbraio 1994 __________ propone di
rigettare il gravame e con appello adesivo insta perché il contributo sia
fissato in fr. 1’500.-- fino al 31 dicembre 1994. __________ non ha formulato
osservazioni all’appello adesivo.
Considerato
in
diritto
I. Sull’appello
principale
- L’unico punto litigioso verte sul contributo
alimentare rivendicato dalla moglie. Il Pretore dopo aver valutato il
fabbisogno di quest’ultima in fr. 3’471.-- (recte: fr. 2’481.-- : fr.
3’471.-- ./. fr. 990.--) e il suo reddito in fr. 2’300.--, ha fissato in fr.
700.-- mensili indicizzati la rendita d’indigenza a favore di __________.
L’appellante
principale fa valere che l’offerta del marito di riconoscerle una pensione di
fr. 1’500.-- fino al 31 dicembre 1994 equivale a acquiescenza parziale. Essa
ritiene inoltre che nella fattispecie, tenuto conto della situazione
finanziaria del marito, la pensione alimentare debba essere fissata in fr.
1’800.--.
- Non è contestato che la rendita a favore della moglie
sia ancorata sull’art. 152 CC, non essendo stati dimostrati presupposti per
l’applicazione dell’art. 151 cpv. 1 CC.
a) L’art.
152 CC prevede che quando in conseguenza del divorzio un coniuge innocente si
trovi in grave ristrettezza, l’altro coniuge, ancorché non colpevole, può
essere obbligato a erogargli una pensione alimentare commisurata alle di lui
condizioni economiche. Tale rendita ha come scopo ultimo quello di evitare che
un coniuge si trovi a causa del divorzio in una situazione d’indigenza. La
grave ristrettezza del coniuge innocente è da ammettere quando si verifichi per
il richiedente un sensibile cambiamento della situazione economica rispetto a
quella esistente in costanza di matrimonio, con conseguente pericolo di indigenza
(Rep. 1984 310; SJ 1992 380). La rendita d’indigenza dipende in primo luogo dai
bisogni della beneficiaria, dal suo reddito attuale, nonché dalle risorse di
cui beneficerà o potrà beneficiare in avvenire (DTF 108 II 30, Rep. 1977 187),
come pure dalle possibilità del debitore che devono essere tenute in giusta
considerazione (Deschenaux/Tercier,
Le mariage et le divorce, 3a ed. 1985, pag. 131-132). L’età delle
parti, la formazione del coniuge beneficiario e il suo stato di salute sono elementi
da valutare nel computo (DTF 108 II 81 ad art. 151, applicabile anche all’art.
152 CC).
b) Nel
calcolare l’importo della rendita d’indigenza occorre pertanto valutare alla
luce dei criteri summenzionati le circostanze del caso concreto. Il giudizio
sulle pensioni alimentari, conseguenza accessoria del divorzio, è soggetto nel
Cantone Ticino alla massima dispositiva e al principio attitatorio (Rep. 1987
195; Spühler/Frei-Maurer, Berner
Kommentar, Ergänzungsband 1991, n. 84 ad art. 151). Incombe pertanto alle parti
allegare e provare fatti su cui si fondano le loro pretese.
c) La
determinazione della rendita d’indigenza è fissata dal giudice secondo il suo apprezzamento
(art. 4 CC; Spühler/Frei-Maurer,
op. cit. n. 25 ad art. 152).
L’ammontare del contributo è, in ogni caso, determinato a termini di equità e
non solo di diritto (Hinderling/Steck,
Das schweizerische Ehescheidungs- recht, Zurigo 1995, pag. 314 in alto). Il
minimo del diritto esecutivo è solo un punto di partenza indicativo per il
calcolo della rendita (Rep. 1984 311), che può essere modificato quando le circostanze
del caso lo consentano, in particolare quando le condizioni economiche
dell’obbligato sono buone (Rep. 1984 citato; DTF 114 II 13 in fondo).
3
a. Benché nella fattispecie il
fabbisogno della moglie non sia contestato dal profilo giuridico esso va
rivalutato d’ufficio. Secondo la recente giurisprudenza del Tribunale federale
(DTF 121 II 51 consid. 1c; 118 II 100; 115 II 424; 114 II 301) il fabbisogno da
tenere in considerazione per il calcolo della rendita d’indigenza equivale al
120% del minimo esistenziale del diritto esecutivo (I CCA 11 maggio 1995 in re
C./C.). Nel fabbisogno della moglie il Pretore ha inserito voci che esulano sia
dal concetto di minimo stabilito dal diritto esecutivo che da quello allargato
definito dal Tribunale federale (DTF 114 II 393), come l’importo base del figlio
di fr. 990.-- e la spesa relativa all’utilizzazione dell’autovet-tura, di cui
tiene già conto con l’adeguamento del 20% sul totale del fabbisogno minimo.
Queste voci devono quindi devono essere stralciate d’ufficio. Il fabbisogno
della moglie ai fini della rendita d’indigenza ammonta pertanto a fr. 2’737.20
(minimo base fr. 940.--, alloggio fr. 1’000.--, cassa malati fr. 141.--,
imposte fr. 200.--, supplemento del 20% fr. 456.20).
In
definitiva, tenuto conto che il reddito accertato dal Pretore di fr. 2’300.--
non è contestato, l’appellante ha un ammanco mensile di fr. 440.--
(arrotondati).
Si
aggiunga che la rendita d’indigenza non è destinata ad assicurare al coniuge divorziato
lo stesso tenore di vita che aveva in costanza di matrimonio, e ciò anche se la
situazione dell’obbligato lo permette (Spühler/Frei-Maurer,
op. cit. n. 23 ad art. 152). Essa è unicamente destinata a preservare equitativamente
la beneficiaria dal bisogno e non dovrebbe eccedere in maniera consistente le
sue necessità (SJ 1992 383 con richiami di dottrina).
b) Sennonché
il marito ha riconosciuto una rendita di fr. 1’500.-- mensili fino al 31 dicembre
1994 e tale offerta è stata reiterata (risposta domanda 3.4; conclusioni domanda
n. 5; osservazioni pag. 5). Orbene, tale ammissione costituisce un atto di acquiescenza
parziale, ragione per cui la rendita d’indigenza è fissata, appunto, in fr.
1’500.-- fino al 31 dicembre 1994. L’appello principale deve dunque essere
accolto in questa misura.
II. Sull’appello
adesivo
- L’appellante adesivo chiede che la pensione
d’indigenza a favore della moglie sia riconosciuta unicamente fino al 31
dicembre 1994, come da lui offerto, poiché essa è senz’altro in grado di
svolgere un’attività lavorativa a tempo pieno tale da rendersi autosufficiente.
a) La
pensione alimentare dell’art. 152 CC è dovuta, in linea di principio, per tutta
la vita del beneficiario, riservata al debitore la possibilità di chiederne la
soppressione o la diminuzione in virtù dell’art. 153 cpv. 2 CC (Spühler/Frei-Maurer, op. cit. n. 21 ad
art. 152). La giurisprudenza ha esteso tuttavia alla pensione alimentare
dell’art. 152 CC i principi sulla limitazione della rendita accordata in base
all’art. 151 cpv. 1 CC (DTF 114 II 11 consid. 7a con richiami). Nondimeno,
tenuto conto delle considerazioni di ordine sociale su cui si fonda l’art. 152
CC, il giudice deve far prova di grande riserbo accertando se esistano elementi
concreti da cui si possa desumere che il beneficiario sia in grado di crearsi
in un prossimo futuro una situazione suscettibile di metterlo al riparo
dall’indigenza. Se dopo aver apprezzato tutte le peculiarità della fattispecie
il giudice esclude che il coniuge indigente possa reintegrarsi completamente
dal profilo economico, egli dovrà riconoscere una rendita illimitata nel tempo.
L’ammontare iniziale della pensione dovrà essere più o meno elevato, secondo
ch’essa sia di durata limitata o illimitata (DTF 114 II 12).
b) Criteri
determinanti per valutare se la donna divorziata sia in grado di reinserirsi economicamente
in un prossimo futuro e di conseguenza intraprendere sforzi in questo senso,
risultano essere, oltre alla durata del matrimonio, all’età dei coniugi, e alla
presenza di figli, lo stato di salute del coniuge beneficiario, la sua
formazione, le sue condizioni finanziarie, la situazione economica generale e
infine la gravità della colpa del coniuge debitore (DTF 115 II 10 consid. 4).
Si aggiunga che di regola la rendita dev’essere accordata fintantoché i figli
attribuiti alla madre necessitano di un’educazione e di assistenza estese,
ossia, in generale finché il figlio più giovane ha compiuto il sedicesimo anno
di età (DTF 115 II 432 consid. 5).
c)
Nella fattispecie la moglie ha 52 anni e il matrimonio è durato oltre venti
anni. Attualmente essa è impiegata a metà tempo presso l’Ospedale __________ di
__________ come infermiera. La perizia agli atti ha evidenziato che l’appellata
adesiva è affetta da sarcoidosi (morbo di __________) che non le impedisce però
di esercitare un’attività lavorativa. Il perito dott. __________ ha indicato
che nelle attuali condizioni è da escludere un’attività di infermiera superiore
al 50%, aggiungendo che se la stessa fosse nubile e non avesse oneri familiari,
essa potrebbe lavorare tranquillamente a tempo pieno come infermiera (verbale
1° marzo 1993). Orbene, considerato che essa, durante l’unione coniugale, ha
lavorato a ore dal 1976 al 1979 e successivamente non ha più esercitato
un’attività lavorativa sino all’autunno del 1988 (cfr. interrogatorio formale,
risposta n. 2, verbale 4 maggio 1993, pag. 33) non si può pretendere ch’essa
estenda oltre la sua attività. Per consolidata giurisprudenza del Tribunale federale
non è possibile imporre alla donna divorziata che non esercita più un’attività
lucrativa o la esercita a tempo parziale che la riprenda rispettivamente la
estenda, dopo il suo 45° anno di età (DTF 115 II 6 consid. 3 e 5; SJ 1994 91),
di modo che nel caso in esame un aumento dell’attività lavorativa della moglie
non è più esigibile. La rendita dovrà quindi esserle riconosciuta
illimitatamente nel tempo.
In
conclusione, e tenuto conto dell’ammanco mensile della moglie (cfr. consid.3),
l’appello adesivo deve essere parzialmente accolto nel senso che la pensione alimentare
dovuta dal marito è fissata in fr. 440.-- senza limiti di tempo.
- L’appellante adesivo chiede infine di limitare la
pensione sino al giorno in cui la moglie beneficerà della rendita AVS. A tale
proposito nessuna delle parti si è curata di dare la benché minima indicazione
in merito all’importo presumibile della rendita di vecchiaia che percepirebbe
la moglie e non spetta a questa Camera supplire a tale mancanza procedurale.
III. Sulle
spese e le ripetibili
- Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148
cpv. 1 CPC). Entrambi gli appelli sono parzialmente accolti, ma in minima
parte. Non si giustifica pertanto una modifica della ripartizione degli oneri
processuali di prima sede, per altro neppure richiesta.
Per
quanto riguarda l’appello principale __________ risulta maggiormente soccombente,
poichè essa ottiene fr. 1’500.-- mensili fino al 31 dicembre 1994, ma a partire
da questa data il contributo è ridotto a fr. 440.-- e deve dunque sopportare i
2/3 degli oneri processuali del suo appello, con l’obbligo di rifondere alla
controparte un’equa indennità per ripetibili ridotte di appello. Quanto
all’appello adesivo, tenuto conto della reciproca soccombenza, gli oneri processuali
sono posti a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, mentre le
ripetibili sono compensate.
Per
questi motivi,
vista
sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia:
- L’appello principale è parzialmente accolto e la
sentenza impugnata è così modificata:
IVa. __________
è tenuto a versare a __________ nata __________ una pensione alimentare fondata
sull’art. 152 CC di fr. 1’500.-- mensili anticipati sino al 31 dicembre 1994.
- Gli oneri processuali dell’appello principale, consistenti
in:
a)
tassa di giustizia fr. 460.--
b)
spese fr.
50.--
fr.
510.--
da
anticipare dall’appellante sono poste a suo carico in ragione di 2/3 e
dell’appellato in ragione di 1/3. __________ rifonderà alla controparte fr.
600.-- per ripetibili ridotte di appello.
- L’appello adesivo è parzialmente accolto e la sentenza
impugnata è così riformata:
IVb. A
partire dal 31 dicembre 1994 __________, a titolo di pensione alimentare giusta
l’art. 152 CC, è tenuto a versare, in via anticipata, a __________ nata
__________, un importo mensile di fr. 440.--.
Per
il resto la sentenza rimane invariata.
- Gli oneri processuali dell’appello adesivo,
consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 460.--
b)
spese fr.
50.--
fr.
510.--
da
anticipare dall’appellante adesivo sono poste a carico delle parti in ragione
di metà ciascuno, compensate le ripetibili
- Intimazione a:
avv. __________, __________
avv.
__________ i, __________
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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