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Numero d'incarto:
11.1995.61
Data decisione, Autorità:
27.05.1995, ICCA
Incarto n.
11.95.00061
Lugano
27 maggio 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa
n. __________ (azione di divorzio) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio
Nord promossa con petizione del 12 maggio 1986 da
__________, __________
(patrocinato dall’avv.
__________, __________),
contro
__________ nata __________,
(patrocinata dall’avv.
__________, __________),
letti ed esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di giudizio:
-
Se
dev’essere accolta l’appellazione del 12 gennaio 1994 di __________ contro la
sentenza del 22 dicembre 1993 del Pretore della giurisdizione di Mendrisio
Nord;
-
Se
dev’essere accolta l’appellazione del 19 gennaio 1994 di __________ contro la
medesima sentenza;
-
Se
dev’essere accolta l’istanza di ammissione all’assistenza giudiziaria
presentata il 12 gennaio 1994 da __________;
-
Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto
A. __________
(1945) si è unito in matrimonio con __________ nata __________ (1946) davanti
all’ufficiale di stato civile di __________ il __________ settembre 1969. Dallo
loro unione è nata __________ (1970); nel 1978 il marito ha adottato __________
(1965), nato da una precedente relazione della moglie. __________ è infermiere
alle dipendenze dello __________, mentre la moglie è attualmente alle
dipendenze della __________ di __________ quale ausiliaria.
B. Il
9 gennaio 1986 il marito ha instato per il tentativo di conciliazione, tenutosi
il 27 gennaio successivo con esito negativo. Successivamente il 12 maggio 1986
ha presentato la petizione di separazione offrendo - tra l’altro - un
contributo alimentare di fr. 650.– a favore della moglie.
C. Con
risposta del 4 giugno 1986 __________ si è opposta all’azione del marito e con
domanda riconvenzionale di medesima data ha postulato il divorzio chiedendo in
particolare l’importo fr. 1’000.– a titolo di pensione alimentare.
L’assetto
cautelare in pendenza di causa è stato oggetto di numerose istanze e udienze.
Il contributo alimentare in favore di __________, stabilito dal Pretore in fr.
1’000.– all’udienza del 27 gennaio 1986, è stato successivamente fissato con
decisione del 16 luglio 1992 di questa Camera a fr. 500.– dal 6 gennaio 1989, a
fr. 437.– dal 1° gennaio 1990 e a fr. 339.– dal
1°
gennaio 1991; infine il Pretore l’ha ridotto a fr. 200.– dal 1° gennaio 1992.
Una ulteriore istanza di modifica del contributo alimentare presentata il 20
agosto 1992 è stata discussa all’udienza del 22 settembre 1992 mentre la
discussione finale è avvenuta il 2 giugno 1993 (act. __________).
D. All’udienza
preliminare del 17 marzo 1992 il marito ha modificato la sua richiesta di
giudizio, postulando anch’egli il divorzio. Ultimata l’istruttoria le parti
hanno rinunciato ad essere convocate per il dibattimento finale e hanno
presentato i rispettivi memoriali conclusivi. L’attore nelle conclusioni 28
settembre 1993 ha chiesto l’accoglimento della sua petizione 12 maggio 1986. A
sua volta la convenuta nelle conclusioni del 29 settembre 1993 ha ribadito la
sua richiesta di divorzio e il versamento di una pensione alimentare di fr.
1’000.–.
E. Statuendo
il 22 dicembre 1993 il Pretore, dopo aver respinto l’istanza di modifica di
provvedimenti cautelari introdotta dalla moglie il 20 agosto 1992, ha pronunciato
il divorzio tra le parti e ha obbligato il marito a pagare alla moglie fr.
650.– mensili sulla base dell’art. 152 CC. La tassa di giustizia e le spese di
fr.
1’500.– sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuna, compensate
le ripetibili.
F. __________,
insorta con appello del 12 gennaio 1994, postula in riforma della sentenza pretorile
l’accoglimento della sua domanda di modifica cautelare e nel merito la condanna
del marito a versarle l’importo mensile di fr. 1’000.– indicizzato sulla base
dell’art. 151 cpv. 1 CC. Essa chiede pure l’ammissione all’assistenza giudiziaria.
G. Contro
la predetta decisione è insorto pure __________ con appello del 19 gennaio 1994
in cui chiede di essere esonerato da qualsiasi obbligo alimentare a favore della
moglie.
Nelle
rispettive osservazioni le parti propongono la reiezione dei gravami avversari.
Considerando
in diritto
I. Sull’appello di __________
-
Le
richieste di giudizio dell’appellante sono irricevibili nella misura in cui tendono
all’accoglimento della domanda di modifica di provvedimento cautelare, che il
Pretore ha respinto insieme al giudizio di merito. Le misure provvisionali
dell’art. 145 cpv. 2 CC sono emesse con procedura sommaria (art. 376 cpv. 2
lett. d CPC) e il Pretore statuisce pertanto con decreto (art. 290 lett. b
seconda frase CPC) appellabile nel termine di 10 giorni (art. 308 cpv. 1 CPC),
non sospesi dalle ferie giudiziarie. Certo v’è da domandarsi se tale modo di
procedere sia opportuno. Ancorché risponda a esigenze pratiche, esso lede
infatti la sicurezza giuridica relativamente ai termini di impugnazione, che
nel processo ordinario sono lunghi il doppio rispetto a quelli di una procedura
meramente sommaria (art. 308 cpv. 1 CPC). Ciò non toglie che nel caso in esame
i dispositivi n. I e II del giudizio impugnato mantengono natura cautelare. Del
resto non sarebbe sostenibile che le parti ottenessero termini di ricorso più
lunghi in sede provvisionale per il solo fatto che il Pretore emani un giudizio
unico, comprensivo anche del merito (I CCA sentenza del 10 marzo 1994 in re
B./B.). Né la natura provvisionale dei dispositivi poteva sfuggire alla
convenuta, debitamente patrocinata. Ne segue che, nella misura in cui riguarda
i dispositivi n. I e II della sentenza pretorile, l’appello presentato il 12
gennaio 1994 risulta tardivo e in questa misura sfugge a un esame di merito.
-
Presupposto
per il riconoscimento tanto di un’indennità ai sensi dell’art. 151 cpv. 1 CC
quanto di una pensione d’indigenza ai sensi dell’art. 152 CC è l’innocenza del
coniuge richiedente. Mentre al pagamento giusta l’art. 151 cpv. 1 CC può essere
tenuto solo il coniuge colpevole, la cui colpa cioè, non necessariamente
esclusiva o preponderante, è causale per la rottura del vincolo coniugale (Spühler/Frei-Maurer, Berner Kommentar, Ergänzungsband,
n. 15 ad art. 151; Rep 1979, 52;
1982 357), al pagamento della pensione d’indigenza può essere tenuto anche il coniuge
non colpevole (vedi in tal senso Rep __________284-286).
Il
Pretore, dopo aver ricondotto a fattori oggettivi il dissidio coniugale, ha
riconosciuto alla convenuta una rendita d’indigenza di fr. 650.– mensili ai
sensi dell’art. 152 CC, corrispondente all’importo offerto dall’attore.
L’appellante contesta tali conclusioni, sostenendo che la colpa esclusiva
dell’attore nella disunione va ravvisata nella sua decisione di lasciare
l’abitazione coniugale agli inizi del 1986, nell’avere costui trascurato moglie
e figli durante l’unione coniugale e nell’avere intrattenuto relazioni extraconiugali.
Essa chiede pertanto che le venga riconosciuta un’indennità di fr. 1’000.–
sulla base dell’art. 151 cpv.1 CC.
- Il
Pretore ha ravvisato la causa del dissidio coniugale in “fattori oggettivi che
irrimediabilmente hanno minato il rapporto”. A suo avviso sono “probabilmente
state la differente impostazione esistenziale, i differenti interessi, le
evidenti divergenze caratteriali ad avere disunito i coniugi” (sentenza pag.
10). Tali considerazioni vanno approfondite, giacché dall’istruttoria emergono
anche altri - e non secondari - elementi di giudizio. Se da un lato risulta
infatti che il marito si è dimostrato un uomo zelante, sensibile e volonteroso
sul lavoro (deposizione __________) e che egli medesimo soffriva del degrado
coniugale venutosi a creare (loc. cit.), dall’altro le testimonianze agli atti
consentono di individuare nel comportamento dello stesso marito anche fattori
di disunione per nulla trascurabili.
A
prescindere dall’adulterio, che non può presumersi aver minato l’unione perché
addietro nel tempo (risale a prima degli anni ottanta), dal fascicolo
processuale si evince che il marito era soprattutto assente da casa per i suoi
hobby (modellismo, pittura, calcio) e rientrava per lo più a mezzanotte
(deposizione della figlia __________, deposizione __________, deposizione
__________), mentre la moglie lo implorava in ginocchio di rimanere un po' più
in famiglia (interrogatorio formale, risposta 1). Risulta altresì che il marito
giocava a soldi con lo stipendio (interrogatorio formale, risposta n. 6;
deposizione __________) allorquando la moglie si doleva per mancanza di denaro
(loc. cit.). Consta dipoi ch’egli si estraneava dalla famiglia al punto da
mangiare da solo davanti al televisore (deposizione della figlia __________),
salvo poi lamentare il mancato rispetto da parte dei figli, se non inveire
contro la moglie quando egli doveva pagare le imposte (interrogatorio formale,
risposta n. 10). Infine il repentino abbandono del domicilio coniugale
all’inizio del 1986 non giova sicuramente alla sua posizione (Rep __________
241).
Certo,
la moglie aveva un carattere chiuso (deposizione __________i) e verso l’esterno
i rapporti tra i coniugi apparivano molto formali (“asciutti”). Inoltre la
moglie era spesso nervosa (deposizione __________) e piangeva (deposizione
__________i). Ma dalle tavole processuali non è dato di capire perché piangesse
se non il reiterato disimpegno del marito verso la famiglia, tant’è che nemmeno
il marito pretende di intravedere in tali atteggiamenti della moglie una colpa.
È vero che il marito rimaneva assente da casa anche per legittime esigenze
professionali (era infermiere d’ospedale), tuttavia ciò avrebbe dovuto indurlo
- se mai - a evitare di trascorrere la maggior parte del tempo libero al bar, a
giocare a soldi o in occupazione di diporto. È possibile che fattori oggettivi
abbiano contribuito in un modo o nell’altro all’acuirsi del dissidio coniugale
(si pensi alle incomprensioni accennate dal teste __________ o
all’incompatibilità sessuale asserita dal marito: verbale tentativo di
conciliazione e petizione pag. 2; testimonianza __________r). Gli atti non consentono
però di accertare simili ipotesi né, tanto meno, di valutare la portata degli
eventi fattori oggettivi di dissidi con un minimo di attendibilità. Essi non
possono quindi ritenersi più importanti delle colpe - invero non specialmente
gravi, ma assodate - del marito.
Se
ne conclude che nella fattispecie l’argomentazione dell’appellante, che
rivendica un’indennità giusta l’art. 151 cpv. 1 CC e non solo una rendita
d’indigenza (art. 152 CC), è provvista di buon diritto. Ciò comporta la riforma
del giudizio impugnato sul fondamento giuridico del contributo alimentare.
- Il
Tribunale federale ha riassunto i principi su cui si fonda l’odierna giurisprudenza
relativa all’art. 151 cpv. 1 CC in DTF 115 II 6. Ha ricordato che prestazioni
illimitate nel tempo non sono più la regola e che bisogna verificare in ogni
singola fattispecie se il coniuge richiedente subisce un danno finanziario in
seguito al divorzio. Esso ha precisato che di massima, nel caso in cui il
matrimonio sia durato a lungo, si può pretendere da una moglie casalinga un
reinserimento professionale soltanto ove questa abbia meno di 45 anni, non
debba occuparsi di figli inferiori a 16 anni e non sussistano impedimenti
all’esercizio dell’attività lavorativa (per esempio a causa dello stato di
salute). Nel caso in esame la convenuta aveva, al momento del divorzio 47 anni
e il matrimonio - celebrato il __________ settembre 1969 - durava da 24 anni,
ancorché i coniugi fossero separati da 7 anni, mentre i figli erano già maggiorenni.
Dall’istruttoria è emerso che a partire dal 1985, già durante l’unione
coniugale, essa lavorava presso l’istituto __________ di __________ (doc. 2 e
3), mentre dal 1987 lavora presso la __________ di __________, dapprima a tempo
parziale, successivamente, dal 1989, a tempo pieno (cfr. richiami).
L’appellante
asserisce che il suo stato di salute è precario. Dagli atti risulta che essa
soffre di una sindrome del tunnel carpale bilaterale, ossia di una sofferenza
al nervo mediano che provoca dolori all’altezza del polso e disturbi a livello
di tatto e di forza (testi dott. __________ e __________). Allo stato attuale i
due medici non hanno riscontrato un’incapacità lavorativa, anche se
l’appellante si è ancora lamentata per disturbi dello stesso tipo. Il dott.
__________ ha comunque escluso che la causa sia d’ascrivere alla sindrome del
tunnel carpale bilaterale. In queste condizioni, pur non essendo esclusa una
ricaduta, non vi è nessuna attestazione che accerti una completa, o anche solo
parziale, inabilità lavorativa. La tesi dell’appellante non merita dunque altra
disamina.
- L’appellante
chiede l’assegnazione di una rendita di fr. 1’000.– , ritenuto che essa gode di
limitate garanzie sociali e non maturerà praticamente la pensione (appello pag.
10).
Per
quanto riguarda l’ammontare del contributo che spetta al coniuge innocente giusta
l’art. 151 cpv. 1 CC, esso dipende in primo luogo dall’entità del pregiudizio
economico. L’appellante dovrebbe essere posta finanziariamente sullo stesso
piano di quello che avrebbe se il matrimonio non fosse sciolto. Tra i diritti
patrimoniali pregiudicati si annovera specialmente quello dedotto dall’art. 163
CC di contribuire secondo le proprie forze agli oneri familiari (Näf-Hofmann, Das neue Ehe-und Erbrecht,
1989, n. 207). L’obbligo di prestare questo tipo di rendita e la misura della
stessa dipendono dal guadagno e della sostanza di entrambi i coniugi, dalla
durata del matrimonio, dalla gravità della colpa del coniuge debitore,
dall’età, dallo stato di salute e dalla formazione professionale dell’avente
diritto (DTF 115 II 10 consid. 4; Spühler/Frei-Maurer,
op. cit. n. 32 segg. ad art. 151). Nelle unioni di lunga durata bisogna
esaminare se la moglie potrà crearsi una situazione economica tale da
compensare il danno subìto dal divorzio (DTF 115 II 6 consid. 3b).
Il
giudizio sulle pensioni alimentari, conseguenze accessorie del divorzio, ed in
genere i rapporti patrimoniali fra i coniugi, sono soggetti alla massima
dispositiva e al principio attitatorio (Rep 1987 195; Spühler/Frei-Maurer, op. cit. n. 84 ad art. 151). Incombe
pertanto alle parti allegare e provare i fatti su cui si fondano le proprie
pretese. Il Pretore ha accertato che la moglie percepisce mensilmente fr.
3’361.– e ha stabilito il suo fabbisogno mensile in fr. 2’433.– (sentenza pag.
13). L’appellante ha fatto valere invero un fabbisogno mensile di fr. 2’822.30
(appello pag. 6), ma in assenza di una qualsiasi indicazione (art. 309 cpv. 2
lett. f CPC), la censura è irricevibile (art. 309 cpv. 5 CPC). Se anche si
aggiungesse a tale importo il supplemento del 20% suggerito dalla
giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 114 II 304; 118 II 100) essa
disporrebbe comunque di un’eccedenza di almeno fr. 441.– . Si aggiunga che il
Pretore le ha riconosciuto una rendita di fr. 650.– e che tale contributo, come
si vedrà in seguito, va confermato da questa Camera, ragione per la quale essa
dispone di un’eccedenza mensile di fr. 1’091.–, con la quale è senz’altro in
grado di far fronte al fabbisogno personale. Ne discende che l’appellante è
indipendente dal punto di vista economico e pertanto, pur tenendo conto della
colpa del marito, non si giustifica di accordarle una rendita superiore a fr.
650.– così come offerta dal marito stesso. D’altronde essa non ha provato, e
neppure l’ha sostenuto, che la sua situazione economica sarebbe peggiore se non
si fosse sposata (Rep __________ 244). Si aggiunga infine che, quand’anche il
matrimonio fosse continuato, l’attuale reddito del marito (fr. 4’851.–,
sentenza pag. 13) non le avrebbe consentito di ridurre o di interrompere la sua
attività professionale.
L’appellante
ha addotto di non avere, a differenza del marito, aspettative previdenziali,
avendo iniziato solo da qualche tempo un’attività lucrativa, ma non ha fornito
dati precisi. È però del tutto verosimile che la prolungata assenza dal mondo
del lavoro, lasciato dopo il matrimonio, causi all’interessata consistenti perdite
soprattutto nel settore della previdenza professionale, ma solo dopo l’età del
pensionamento (DTF 116 II 102- 103, consid. 5f). L’indennizzo tuttavia può
essere fissato solo ove esistano dati precisi sul pregiudizio pecuniario, che
nel diritto ticinese incombe alla richiedente allegare e dimostrare (il diritto
federale non prescrive l’applicazione del principio inquisitorio nel quadro
dell’art. 151 CC: Spühler/Frei-Maurer,
op. cit. n. 84 ad art. 151). In circostanze del genere, mancando cifre sicure,
non è possibile determinare con un minimo di affidabilità il pregiudizio
asserito dall’attrice, e non vi è motivo per ritenere insufficiente il
contributo offerto dal marito. Ne discende che pur dovendo fondare la rendita a
suo favore sull’art. 151 cpv. 1 CC, non si giustifica di modificare l’ammontare
della rendita riconosciuta dal primo giudice.
- L’appellante
chiede che il contributo riconosciutole sia ancorato all’indice nazionale dei
prezzi al consumo. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale una pensione
alimentare va per principio indicizzata se ci si può attendere che il reddito
del debitore sia adattato al costo della vita (DTF 115 II 309). Nel caso in
esame risulta che lo stipendio di __________ è annualmente adattato all’indice
del costo della vita (doc. 19). Benché nell’attuale situazione economica
l’adattamento della retribuzione al rincaro non è più garantita nemmeno ai
funzionari dello Stato, nella fattispecie si giustifica di ancorare il
contributo all’indice nazionale dei prezzi al consumo. All’obbligato è data
nondimeno la facoltà di documentare - dandosi il caso davanti al giudice del
rigetto dell’opposizione - la circostanza che il suo stipendio non ha fruito o
ha fruito solo parzialmente dell’indennità di rincaro. In tali condizioni la
rendita sarà adattata nella stessa misura.
II. Sull’appello di __________
- Il
marito contesta di aver offerto alla moglie un contributo alimentare di fr.
650.– (sentenza pag. 13). Egli sostiene che la mutazione dell’azione di
separazione in quella di divorzio, avvenuta all’udienza preliminare del 17
marzo 1992, ha integralmente sostituito la richiesta di giudizio proposta con
l’allegato di petizione, ragion per cui il contributo offerto valeva unicamente
in caso di separazione. In sostanza egli si oppone al versamento di una rendita
a favore della moglie non essendo dati i presupposti e chiede, sulla base
dell’art. 75 CPC, che la sua azione sia modificata nel senso di esonerarlo da
qualsiasi versamento a favore della moglie.
In
materia di prestazioni al coniuge le conseguenze di una separazione si discostano
da quelle di un divorzio. Nella prima eventualità sussiste, per principio, il
dovere di mutuo sostentamento previsto dall’art. 163 cpv. 1 CC (Deschenaux/Steinauer, Le nouveau droit matrimonial,
Berna 1987, pag. 60 in alto). Nella seconda, le prestazioni sono disciplinate
dagli art. 151 e 152 CC: il coniuge non colpevole, in pratica, può essere
tenuto al versamento di una pensione alimentare all’altro coniuge solo ove quest’ultimo
venga a trovarsi “in grave ristrettezza”. Il coniuge non colpevole impegnatosi
in una convenzione sulle conseguenze accessorie della separazione a
corrispondere un contributo alimentare all’altro coniuge può chiedere al
giudice, nel caso in cui l’azione di separazione sia tramutata in azione di
divorzio, di non approvare tale contributo (I CCA 10 marzo 1994 in re B./B.).
Il quesito se e a quali condizioni una parte è ammessa a chiedere che una
domanda di separazione personale sia trasformata in una domanda di divorzio,
dipende dal diritto cantonale (DTF
79 II 4). Nel caso concreto, all’udienza preliminare del 17 marzo 1992 il
marito, d’accordo il giudice e la controparte, ha chiesto di mutare l’azione di
separazione in azione di divorzio. Per contro nulla è stato precisato in merito
alle conseguenze accessorie del divorzio (contributo alimentare e scioglimento
del regime matrimoniale). Nell’allegato conclusivo del 28 settembre 1993
l’attore ha invero contestato la pretesa della moglie di un’indennità di fr.
1’000.– e ha chiesto la reiezione della domanda riconvenzionale, ma nelle sue
richieste di giudizio egli ha espressamente postulato l’integrale accoglimento
della sua petizione. In queste circostanze il Pretore non poteva che ritenere
ancora valida l’offerta di contributo alimentare di fr. 650.– e accordare tale
contributo alla moglie. Il fatto che l’istruttoria avrebbe permesso di appurare
l’infondatezza delle pretese della moglie nulla toglie alla validità
dell’offerta del marito. Si aggiunga che la domanda è determinata dalla
conclusione formulata e solamente qualora essa non è sufficiente da sola per
l’individuazione della domanda, si può far capo al suo fondamento (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura
civile annotato, n. 10 ad art. 165). Ciò che non si verifica nella fattispecie.
- Infine
la domanda tendente all’esonero da qualsiasi contributo a favore della moglie
presentata in questa sede non può essere accolta. È vero che l’art. 321 CPC permette
di ritenere immutata un’azione quando la parte restringe le sue domande principali
o accessorie (art. 75 lett. b CPC), ma nella fattispecie tale disposto non
trova applicazione. Come visto in precedenza, l’attore con il memoriale
conclusivo del 28 settembre 1993 si è limitato a chiedere l’integrale
accoglimento della sua petizione 12 maggio 1986. La mancata revoca dell’offerta
di versamento di un contributo alimentare di fr. 650.– configura un atto
assimilabile ad acquiescenza parziale, potendosi ritenere che l’attore ha
esplicitamente riconosciuto la pretesa della moglie almeno sino a concorrenza
di fr. 650.–. Ciò esclude la possibilità di ricorrere contro tale atto (art.
352 cpv. 3 CPC).
Si
aggiunga che ad ogni modo la riserva dell’art. 75 CPC, contenuta nell’art. 321
lett. a CPC si riferisce esclusivamente alla possibilità di chiedere l’oggetto
surrogato o la rifusione dei danni in caso di modifica dell’oggetto litigioso,
dovendosi escludere, dalla genesi di questo disposto, che il legislatore abbia
voluto permettere l’applicazione dell’art. 75 lett. b CPC (Anastasi, Il sistema dei mezzi
d’impugnazione del codice di procedura civile ticinese. Zurigo 1981, pag. 85).
Ne discende che l’appello dev’essere respinto.
- Gli
oneri processuali seguono le vicendevoli soccombenze (art. 148 cpv. 1 CPC).
__________, pur vincendo sul principio della rendita, risulta soccombente
sull’ammontare della stessa, di modo che si giustifica di porre a suo carico i
3/4 degli oneri processuali del suo appello con l’obbligo di rifondere alla
controparte un’adeguata indennità per ripetibili ridotte d’appello.
Essa
ha inoltre chiesto di essere posta a beneficio dell’assistenza giudiziaria producendo
il relativo certificato municipale. Ritenuta la sua situazione finanziaria (sopra,
consid. 5) e considerato che con l’odierno pronunciato essa si vede confermare
il pagamento di una rendita di fr. 650.–, la sua indigenza non può essere
ammessa, ragion per cui l’istanza dev’essere respinta.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa
giudiziaria
pronuncia
- Nella
misura in cui è ricevibile l’appello di __________ è parzialmente accolto e la
sentenza impugnata è così modificata:
“IV. __________ i, a
titolo di rendita giusta l’art. 151 cpv. 1 CC, è tenuto a versare a__________
l’importo mensile di fr. 650.–, in via anticipata, entro il quinto giorno di
ogni mese”.
§§ Il contributo
sarà adeguato ogni anno all’evoluzione dell’indice menzionato dei prezzi al
consumo, nel senso dei considerandi, la prima volta il 1° gennaio 1995.
Per
il resto la sentenza rimane invariata.
-
L’istanza
di ammissione all’assistenza giudiziaria presentata da __________ è respinta.
-
Gli
oneri processuali dell’appello di __________, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 450.–
b)
spese fr. 50.–
fr. 500.–
sono
a carico dell’appellante in ragione di 3/4 e dell’appellato in ragione di 1/4.
__________ rifonderà alla controparte fr. 700.– per ripetibili ridotte
d’appello.
-
L’appello
di __________ è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
-
Gli
oneri processuali dell’appello di __________, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 450.–
spese fr. 50.–
fr. 500.–
sono
a carico di __________, che rifonderà alla controparte fr. 900.– per ripetibili
d’appello.
- Intimazione
a:
avv. __________, __________
avv. __________ i, __________
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.
Per la prima Camera civile del
Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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