AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
11.1995.67
Data decisione, Autorità:
27.11.1995, ICCA
Incarto n.
11.95.00067
Lugano
27 novembre 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti,
vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa n. _____ Ord. (azione di divorzio) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord
promossa con petizione del 15 marzo 1991 da
__________, __________
(patrocinata
dall’avv. __________, __________)
contro
__________, __________
(patrocinato
dall’avv. __________, __________);
esaminati
gli atti,
posti
i seguenti
punti
di questione:
-
Se dev’essere
accolta l’appellazione presentata il 7 aprile 1994 da __________ contro la
sentenza emessa il 17 marzo 1994 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio
Nord;
-
Se dev’essere
accolta l’appellazione presentata il 19 aprile 1994 da __________ contro la
medesima sentenza;
-
Il giudizio sulle
spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto:
A. __________ (1941) e
__________ (1951) si sono sposati a __________ il __________ maggio 1972. Dal
matrimonio sono nati i figli __________ (1973) e __________ (1975). Il marito lavora
per la __________ a __________; la moglie è commessa a tempo parziale presso
__________ di __________ e la sera insegna ballo per la scuola __________. I
coniugi vivono separati dal mese di ottobre 1990, quando la moglie ha lasciato
l’abitazione coniugale per andare a vivere con la figlia in un appartamento a
__________.
B. Il 24 settembre 1990
__________ ha instato per il tentativo di conciliazione, chiedendo inoltre
l’adozione di misure cautelari, segnatamente un contributo alimentare per sé e
la figlia __________. Il tentativo di conciliazione è decaduto infruttuoso il 3
settembre successivo. Statuendo il 19 luglio 1991 sulle misure cautelari, il
Pretore della giurisdizione di Mendrisio-Nord ha obbligato __________ a versare
un contributo di fr. 2’731.– per la moglie e di fr. 1’200.– alla figlia dal 24
agosto 1990 al 31 dicembre 1990 e di fr. 1’731.–, rispettivamente di fr.
1’200.– a partire dal 1° gennaio 1991. Con sentenza del 5 novembre 1991 la prima
Camera civile del Tribunale di appello, adita da entrambe le parti, ha
confermato il contributo per la figlia, mentre ha fissato quello per la moglie
in fr. 2’254.– dal 1° ottobre 1990 al 31 dicembre 1990, in fr. 1’445.– dal 1°
gennaio al 31 marzo 1991 e in fr. 1’585.– dal 1° aprile 1991.
C. Nel frattempo, il 15
marzo 1991, __________ ha introdotto una petizione di divorzio, chiedendo lo
scioglimento del matrimonio, un contributo alimentare di fr. 2’000.– per sé e
di fr. 900.– per la figlia __________ e fr. 315’000.– a liquidazione del regime
dei beni.
Nella sua risposta del 27
maggio 1991 __________ si è opposto alla petizione.
Nei successivi allegati
scritti ogni parte ha mantenuto le proprie richieste di giudizio.
D. Ultimata
l’istruttoria, nel memoriale conclusivo del 20 dicembre 1993 __________ ha
reiterato le sue domande, aumentando a fr. 1’020.– il contributo a favore della
figlia e a fr. 332’712.– la pretesa a liquidazione del regime dei beni. Nel suo
memoriale del 20 dicembre 1993 __________ ha aderito al principio del divorzio,
offrendo fr. 900.– mensili quale contributo per la figlia e fr. 108’351.– quale
liquidazione del regime matrimoniale, ma negando qualsiasi contributo
alimentare a favore della moglie.
E. Statuendo il 17 marzo
1994, il Pretore ha pronunciato il divorzio, ha fissato in fr. 1’020.– mensili
il contributo mensile per la figlia __________, in fr. 1’200.– mensili, vita
natural durante, quello per la moglie e ha obbligato il marito a versare alla moglie
fr. 134’176.50 a liquidazione del regime dei beni. Le spese, con una tassa di
giustizia di fr. 500.–, sono state poste a carico dell’attrice in ragione di
1/4 e del convenuto in ragione di 3/4, con l’obbligo per quest’ultimo di
rifondere alla controparte fr. 3’000.– per ripetibili.
F. Contro la sentenza
pretorile __________ è insorto con un appello del 7 aprile 1994 in cui chiede
di essere esonerato dal versamento di qualsiasi contributo a favore della
moglie e che le spese e la tassa di giustizia siano poste a carico di costei in
ragione di 3/4, con l’obbligo per quest’ultima di versargli fr. 6’000.– per
ripetibili. Egli ha prodotto inoltre un estratto del registro fondiario di
__________.
Anche __________ è
insorta, con un appello del 19 aprile 1994, contro la citata sentenza,
chiedendo che il contributo alimentare per sé sia aumentato a fr. 2’000.–
mensili e che il marito sia obbligato a versarle fr. 298’794.– a titolo di
liquidazione del regime dei beni.
Nelle rispettive
osservazioni entrambe le parti postulano il rigetto dell’avversario gravame.
__________ ha prodotto infine copia del contratto di compravendita e di costituzione
di servitù relativo alla particella n. __________di __________.
Considerando
in diritto:
- Preliminarmente
vanno dichiarati irricevibili i documenti prodotti con l’appello dal marito e
con le osservazioni dalla moglie, ostandovi l’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC. La
produzione di nuovi documenti in sede di appello non è consentita alle parti
neppure in un’azione di stato, salvo che la Camera civile li ritenga rilevanti
per il giudizio (Cocchi/Trezzini,
CPC annotato, n. 1 ad art. 420), ciò che non risulta essere il caso nella
fattispecie, la nuova circostanza essendosi verificata dopo l’emanazione del
giudizio impugnato. Del resto l’art. 138 CPC, cui si riferisce il convenuto,
trova applicazione solo fino alla sentenza di merito emessa dal Pretore mentre
in seguito (e particolarmente in sede di appello) entra in considerazione
unicamente la restituzione in intero contro le sentenze prevista dagli art. 346
e segg. CPC (Rep. ____________________). Neppure si giustifica di ordinare
l’interrogatorio formale della moglie e una perizia del fondo di cui
quest’ultima è comproprietaria, trattandosi di fatti nuovi e quindi
improponibili in sede di appello (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC).
I. Sull’appello di
-
Il Pretore, dopo
aver accertato l’impossibilità di attribuire all’uno o all’altro coniuge una
colpa preponderante nella disunione, ha fissato, sulla base dell’art. 152 CC,
in fr. 1’200.– il contributo alimentare a favore della moglie. Egli ha
considerato che la disunione è stata causata da fattori oggettivi, quali la
differenza di carattere, di sensibilità, di orientamento e aspirazioni professionali
tali da minare, giorno dopo giorno, l’armonia e la tensione affettiva
all’interno del matrimonio (sentenza pag. 10).
-
L’art. 152 CC
prevede che quando in conseguenza del divorzio un coniuge innocente si trovi in
grave ristrettezza, l’altro coniuge, ancorché non colpevole, può essere
obbligato a erogargli una pensione alimentare commisurata alle di lui condizioni
economiche. Presupposto indispensabile per ottenere un contributo alimentare in
base all’art. 152 CC è l’innocenza del coniuge creditore. Essa è data non solo
in caso di assoluta mancanza di colpa, ma anche in caso di colpa lieve - cioè
non insignificante - ma che ha svolto un ruolo meramente secondario nella
disunione, come pure in caso di colpa grave, ma non causale per la rottura del
vincolo coniugale (Deschenaux/Tercier/Werro,
Le mariage et le divorce, Berna 1995, n. 766, pag. 153, con riferimenti).
Nella fattispecie il
marito ascrive al comportamento della moglie la colpa della disunione poiché
essa si sarebbe rifiutata di intrattenere rapporti intimi e si sarebbe trasferita
in una camera separata. Dal fascicolo processuale risulta che la famiglia __________
dall’esterno non denotava difficoltà coniugali (deposizione __________), ma che
all’interno già a partire dal 1984 era sorta tra i coniugi una certa
incomunicabilità (deposizione __________), al punto che essi si sono rivolti a
uno psicologo (deposizione __________). Lo specialista ha constatato che i coniugi,
nel 1987, stavano attraversando una grave crisi coniugale con ripercussioni anche
a livello sessuale. Sulle responsabilità di questo stato di cose egli non è
stato in grado di riferire, poiché “una relazione di coppia si stabilisce e si
costruisce assieme” (cfr. verbali pag. 37).
Certo il marito si
lamentava delle uscite serali della moglie (5 volte al mese: deposizione
__________; interrogatorio formale dell’attrice, risposta n. 7), ma a prescindere
dalla circostanza che queste sono piuttosto da ricondurre all’attività
lavorativa della moglie, insegnante di ballo durante le ore serali, non consta
che il marito sia intervenuto in un modo o nell’altro per farle cessare.
Inoltre la presunta relazione extraconiugale attribuita alla moglie è rimasta a
livello di mera affermazione. In sostanza dall’istruttoria è emerso che
inizialmente i rapporti tra i coniugi sono stati buoni, ma che poi con il
passare del tempo sono affiorate le prime difficoltà. La moglie, incapace in un
primo tempo di esternare quello che non andava nel matrimonio, è riuscita in
seguito a parlare chiaro con il marito, ciò che ha comportato un cambiamento
nell’equilibrio relazionale all’interno della coppia (deposizione __________).
Il malumore della moglie è pure stato confermato dalla teste __________, per la
quale oltre a problemi di comunicabilità tra i coniugi, vi erano pure problemi
legati alla sfera intima. La circostanza che la moglie, a partire dal 1986, sia
andata a dormire in un’altra camera non può, da sola, essere ritenuta causale
per la disunione, la quale deve essere piuttosto ricondotta a fattori oggettivi
che hanno contribuito in un modo o nell’altro all’acuirsi del dissidio
coniugale. Del resto il marito al tentativo di conciliazione del 3 settembre
1990, ha confermato che il matrimonio era afflitto da 4 o 5 anni da vari
problemi. In definitiva non emergono dai fatti accertati elementi da cui si
possa dedurre con sufficiente chiarezza una colpa causale della moglie nella
disunione coniugale. Ne discende che essa deve ancora essere considerata
coniuge innocente.
- Rimane da esaminare
se la moglie possa ottenere una pensione di indigenza sulla base dell’art. 152
CC.
a) Scopo di tale
contributo è quello di evitare che un coniuge si trovi a causa del divorzio in
grave ristrettezza. La grave ristrettezza del coniuge innocente secondo la citata
norma è da ammettere quando si verifichi per il richiedente un sensibile cambiamento
della situazione economica rispetto a quella esistente in costanza di matrimonio,
con conseguente pericolo d’indigenza (Rep. __________ 310; SJ __________380).
La rendita dipende in primo luogo dai bisogni della beneficiaria, dal suo
reddito attuale e dalle risorse di cui fruirà o potrà fruire, ivi comprese
quelle risultanti dalla liquidazione del regime del regime dei beni (Deschenaux/Tercier/Werro, op. cit., n.
760, pag. 152), come pure delle possibilità del debitore che devono essere
tenute in giusta considerazione. L’età delle parti, la formazione del coniuge
beneficiario e il suo stato di salute sono elementi da valutare nel computo
(DTF 108 II 81, applicabile anche all’art. 152 CC).
b) Nel calcolare
l’importo della rendita d’indigenza occorre pertanto apprezzare alla luce dei
summenzionati criteri le circostanze del caso concreto. Il giudizio sulle pensioni
alimentari, conseguenza accessoria del divorzio, è soggetto nel Cantone Ticino
alla massima dispositiva e al principio attitatorio (Rep. __________; Spühler/Frei-Maurer, Berner Kommentar,
Ergänzungsband __________, n. 84 ad art. 151). Incombe pertanto alle parti allegare
e provare fatti su cui fondano le loro pretese.
c) La rendita
d’indigenza è fissata dal giudice secondo il suo apprezzamento (art. 4 CC; Spühler/Frei-Maurer, op. cit. n. 25 ad
art. 152). L’ammontare del contributo è, in ogni caso, determinato a termini di
equità e non solo di diritto (Hinderling/Steck,
op. cit. pag. 314 in alto). Il minimo del diritto esecutivo è solo un punto di
partenza indicativo per il calcolo della rendita (Rep. __________), che può
essere modificato quando le circostanze del caso lo consentano, in particolare
quando le condizioni economiche dell’obbligato sono buone (Rep. 194 citato; DTF
114 II 13 in fondo).
- L’appellante
assevera che il reddito della moglie ammonta a fr. 2’200.–, al quale vanno
aggiunti almeno fr. 1’000.– quale reddito del capitale ricevuto in liquidazione
del regime dei beni. L’argomentazione è fondata.
a) Dal fascicolo
processuale risulta che la moglie percepisce mensilmente fr. 1’520.– (compresa
la tredicesima mensilità) dalla __________ di __________ (doc. III richiamato),
al quale dev’essere aggiunto l’importo di fr. 600.– percepito dalla __________
(doc. P). Tenuto conto della sostanza ottenuta a liquidazione del regime dei
beni, che come si vedrà in appresso (consid. 8g) ammonta a oltre fr. 240’000.–,
e degli interessi che la stessa frutterà, si giustifica di aggiungere alle entrate
mensili della moglie il reddito della sostanza, che può legittimamente essere
fissato in fr. 1’000.– (5% annui). La moglie dispone pertanto di un reddito
mensile di fr. 3’120.–.
b) Benché il fabbisogno
dell’attrice, accertato dal primo giudice in fr. 3’104.60, non sia stato
contestato, esso dev’essere calcolato in conformità al diritto federale. Secondo
la recente giurisprudenza (DTF 121 II 51 consid. 1c; 118 II 100; 115 II 424;
114 II 301) il fabbisogno da tenere in considerazione per il calcolo
dell’indigenza equivale - di regola - al fabbisogno minimo maggiorato del 20%
(I CCA sentenza dell’11 maggio 1995 in re C./C.). Nel fabbisogno della moglie
il Pretore ha incluso voci che esulano sia dal concetto di minimo stabilito dal
diritto esecutivo che da quello allargato definito dal Tribunale federale (DTF
114 II 393), come le spese per telefono e televisione, oppure spese relative
all’utilizzazione dell’autovettura, di cui già tiene conto l’adeguamento del
20% sul totale del fabbisogno minimo. Queste voci, per un importo complessivo
di fr. 266.10, devono quindi essere stralciate d’ufficio. Il fabbisogno della
moglie ai fini della rendita d’indigenza ammonta pertanto a fr. 3’406.– (fr.
3’104.60 ./. fr. 266.10 + supplemento del 20%).
In definitiva, tenuto
conto del reddito mensile a disposizione, la moglie ha un ammanco mensile di
fr. 300.– (arrotondati). L’appello deve pertanto essere, su questo punto,
accolto in tale misura, e il contributo alimentare per l’attrice stabilito in
fr. 300.-- mensili.
- Le altre
argomentazioni esposte dall’appellante non possono essere condivise. La
circostanza che la moglie è diventata comproprietaria di un fondo a __________
è un fatto nuovo inammissibile in sede di appello (art. 321 lett. b CPC). Non
si giustifica neppure di imporre alla moglie un’estensione della sua capacità
lucrativa. Come già rilevato da questa Camera (cfr. inc. n.
/) essa ha già ampliato in maniera sostanziale la sua
attività lucrativa, assumendo, oltre al lavoro che già svolgeva (insegnante di
ballo a ore) un’occupazione a metà tempo. In queste circostanze non è più
esigibile, nel caso in esame, un aumento dell’attività stessa. Si aggiunga che
in mancanza di una precisa contestazione, la rendita deve essere riconosciuta
illimitatamente nel tempo tanto più che non risulta probabile un completo
reinserimento dell’attrice nel mondo del lavoro.
II. Sull’appello di
- L’appellante chiede
che la rendita d’indigenza sia aumentata a fr. 2’000.– per tenere conto
dell’elevato reddito del marito, nonché per motivi di equità. A torto.
La rendita d’indigenza non
è destinata ad assicurare al coniuge divorziato lo stesso tenore di vita che
aveva in costanza di matrimonio, e ciò anche se la situazione dell’obbligato lo
permette (Spühler/Frei-Maurer,
op. cit. n. 23 ad art. 152). Essa è unicamente destinata a preservare in via
equitativa la beneficiaria dal bisogno e non dovrebbe eccedere in maniera
consistente le sue necessità (SJ __________383 con richiami di dottrina). Certo
lo stipendio del marito supera i fr. 10’000.– mensili, ma questa circostanza è
già considerata rivalutando del 20% il fabbisogno minimo dell’appellante
(consid. 5b), di modo che non vi è più spazio per un ulteriore aumento.
Come si è visto in
precedenza, l’ammontare della pensione d’indigenza dev’essere fissato in fr.
300.– mensili, di modo che, su questo punto, l’appello va respinto.
- L’appellante
contesta inoltre l’importo riconosciutole a liquidazione del regime dei beni.
Il Pretore, ritenendo che il marito ha sufficientemente provato l’acquisto del
terreno su cui sorge l’abitazione coniugale con mezzi propri, e deducendo
dall’attuale valore dell’immobile (fr. 637’000.–) gli interessi pagati sino al
momento della liquidazione (fr. 229’016.95) e il valore del terreno (fr.
215’000.–), ha riconosciuto alla moglie l’importo di fr. 96’491.50, al quale ha
aggiunto fr. 5’000.– per il mobilio, fr. 3’500.– per le autovetture e fr.
29’185.– per gli averi depositati su un conto bancario, per un importo
complessivo di fr. 134’176.50.
a) Sostiene l’appellante
che il debito ipotecario da tenere in considerazione è quello fissato al 31
settembre 1990, giorno della presentazione dell’istanza di tentativo di
conciliazione, corrispondente al momento dello scioglimento del regime dei
beni. Essa contesta inoltre che il marito abbia sufficientemente provato
l’acquisto del terreno con mezzi propri, asseverando che al contrario
l’acquisto è stato finanziato con il reddito del marito.
b) Contrariamente
all’opinione dell’appellante, se lo scioglimento del regime dei beni si ha per
avvenuto al momento della presentazione dell’istanza (in Ticino con
l’introduzione dell’istanza di tentativo di conciliazione), la determinazione
degli attivi e passivi avviene solo al momento della liquidazione, e cioè in
caso di azione di divorzio il giorno dell’emanazione della sentenza (art. 214
cpv. 1 CC; DTF 121 III 154 consid. 3a con riferimenti). Ne discende che il
debito ipotecario gravante attualmente il fondo corrisponde a quello esistente
al momento della liquidazione, ossia fr. 229’000.– (arrotondati: doc. 35).
c) In merito al
finanziamento per l’acquisto del terreno, dal fascicolo processuale risulta che
il 10 febbraio 1975 __________ ha acquistato la particella n. __________RFD di
__________ e ha versato anticipatamente al venditore il prezzo d’acquisto di
fr. 54’600.– (doc. 29). Il marito ha sostenuto che per tale acquisto egli ha
fatto capo a mezzi propri, costituiti da risparmi apportati nel matrimonio
(osservazioni pag. 3). Ora se da un lato non può essere seriamente contestato
che al 1° gennaio 1973 il marito disponeva di un libretto di risparmio con un
saldo di fr. 52’459.95 (doc. 28 e 32), dall’altro non vi è alcuna prova che
tale importo sia servito per finanziare l’acquisto del terreno in questione. A
prescindere dalla circostanza che il matrimonio ha avuto luogo nel mese di
maggio 1972, l’acquisto del terreno nel 1975 per un importo approssimativamente
uguale al saldo del libretto del marito di tre anni prima non significa ancora
che esso sia stato finanziato esclusivamente con questo denaro. Tale prova
sarebbe stata facilmente documentabile con l’indicazione del prelievo dal
libretto bancario dell’importo destinato all’acquisto o il saldo dello stesso
al 1° gennaio 1976, ciò che per contro manca agli atti. Tenuto conto che
incombe al coniuge che rivendica la qualità di un determinato bene proprio, e
che nel caso in cui la prova non è fornita si deve ritenere il bene in
contestazione come un acquisto (art. 200 cpv. 1 e 3 CC), in mancanza di
ragguagli in merito, a torto il Pretore ha ritenuto che l’acquisto del fondo
sia avvenuto con mezzi liquidi appartenenti al marito. D’altronde nel diritto
ticinese lo scioglimento del regime dei beni non è retto dal principio
inquisitorio (cfr. per altri Cantoni: Bühler/Spühler,
Berner Kommentar, n. 44 e 47 ad art. 158); non è quindi compito del Pretore
assumere prove, tantomeno su fatti che la parte medesima avrebbe potuto
agevolmente dimostrare. In sostanza incombeva al marito dimostrare la
provenienza degli averi occorsi per l’acquisto del fondo. In mancanza di ogni
ragguaglio sulla provenienza del capitale, il terreno dev’essere considerato un
acquisto e pertanto computato nel calcolo degli aumenti della sostanza
immobiliare.
In sintesi il valore
dell’abitazione coniugale al momento della liquidazione del regime matrimoniale
dev’essere confermato in fr. 637’000.– così come stabilito dall’arch.
__________, poiché corrispondente al valore venale dell’immobile (art. 211 CC).
Dedotta l’ipoteca di fr. 229’000.–, rimane un importo da considerare ai fini
della liquidazione del regime dei beni di fr. 408’000.–, di cui fr. 204’000.– a
favore dell’appellante.
d) In merito al valore
della mobilia domestica, che l’appellante ritiene debba essere quantificato in
fr. 50’000.–, la censura è priva di fondamento. Il perito ha stimato il valore
dei mobili fr. 10’000.–, senza poter calcolare il valore dei quadri, tappeti e
altre suppellettili, poiché non specificatamente indicate dall’attrice (perizia
risposte 3 e 3.1). In queste circostanze, e in assenza di ulteriori precisazioni,
spettava alla moglie meglio sostanziare la sua richiesta chiedendo la
completazione o la delucidazione della perizia, senza che possa essere mosso un
rimprovero al primo giudice per aver considerato il valore stabilito dal
perito. Del resto la dichiarazione fiscale redatta dal marito risale al 1991, ossia
due anni prima dell’erezione della perizia, ciò che non esclude una diminuzione
del valore degli oggetti (cfr. anche la risposta 3 del perito, per il quale non
vi sono mobili di particolare valore). Inoltre non è dato di sapere se le
suppellettili domestiche inserite nella dichiarazione del marito siano le
stesse considerate dalla moglie o quelle poi stimate dal perito. Ciò posto, in
assenza di precise indicazioni non si giustifica di scostarsi dalla valutazione
del primo giudice, ragione per cui la moglie ha diritto a fr. 5’000.– quale
liquidazione del mobilio esistente.
e) Analogo è il discorso
per il valore dell’autovettura attribuita al marito, che il perito ha stabilito
in fr. 10’000.–, e che l’appellante propone di aumentare a fr. 20’000.–. A
prescindere dalla circostanza che la dichiarazione fiscale del marito risale a
due anni prima della stima peritale, spettava ancora una volta all’appellante
chiedere al perito delucidazioni in merito agli eventuali accessori in
dotazione al veicolo. In mancanza di ulteriori ragguagli, anche in questo caso
si giustifica di confermare la valutazione del Pretore e di riconoscere
all’appellante l’importo di fr. 3’500.–.
f) L’appellante postula
infine che l’importo in liquidazione per il saldo del conto nominativo
n__________sia aumentato a fr. 38’090.–, contro i fr. 29’185.– riconosciuti dal
Pretore. La richiesta è ancora una volta priva di fondamento.
Dal fascicolo processuale
risulta che il 14 maggio 1993 il saldo del citato conto ammontava a fr.
71’370.– (doc. 31). Certo nella sua dichiarazione relativa agli anni 1991/1992
il marito ha dichiarato un importo di fr. 102’180.– (doc. I richiamato), ma
ritenuto che il momento decisivo è quello della liquidazione, e non risultando,
e neppure essendo stato preteso, che il marito abbia abusivamente diminuito le
sue disponibilità, si giustifica nuovamente di confermare il giudizio pretorile
e di riconoscere all’appellante l’importo di fr. 29’185.–.
g) In definitiva ne
consegue che, in parziale accoglimento dell’appello, il marito dovrà versare
alla moglie a titolo di liquidazione del regime matrimoniale l’importo di fr.
241’685.– (fr. 204’000.– + fr. 5’000.– + fr. 3’500.– + fr. 29’185.–).
III. Sulle spese
- Il marito postula
una diversa ripartizione delle spese e ripetibili di prima sede nel senso di
considerare la moglie soccombente in ragione di 3/4 e di obbligarla a versargli
fr. 6’000.– a titolo di ripetibili.
Contrariamente
all’opinione del convenuto, la circostanza che la moglie sia in grado di pagare
il proprio patrocinatore è ininfluente. Per l’art. 148 cpv. 1 CPC il giudice
condanna la parte soccombente a rimborsare all’altra le tasse, le spese
giudiziarie e le ripetibili. Nel caso concreto il Pretore, invero senza motivazione,
ha posto a carico del convenuto i 3/4 degli oneri processuali, con l’obbligo di
rifondere all’attrice fr. 3’000.– per ripetibili. Ora, tenuto conto
dell’odierno pronunciato, tale ripartizione dev’essere modificata. L’attrice
risulta vincente sul principio del divorzio - l’adesione del marito in sede di
conclusioni equivalendo ad acquiescenza -, sul contributo alimentare a favore
della figlia e, in misura maggiore, sulla liquidazione del regime dei beni; per
contro essa soccombe pressoché totalmente sul contributo alimentare a suo
favore. Ciò posto, si giustifica di ripartire gli oneri di prima sede in
ragione di 1/3 a carico dell’attrice e di 2/3 a carico del convenuto, con
l’obbligo per quest’ultimo di versare l’importo di fr. 2’600.– per ripetibili
ridotte.
- Per quanto riguarda
gli oneri processuali dell’appello __________, questi appare maggiormente
vincente sia sulla riduzione del contributo alimentare in favore dell’attrice
che per la ripartizione degli oneri di prima sede, ciò che giustifica di porre
a suo carico 1/5 delle spese e la rimanenza a carico dell’appellata, tenuta a
rifondere alla controparte un’indennità ridotta per ripetibili.
Gli oneri dell’appello di
__________, vista la maggior soccombenza, sono posti a suo carico per 2/3 e la
rimanenza a carico del marito. L’appellante le rifonderà inoltre un’equa
indennità per ripetibili ridotte.
Per
questi motivi,
vista
sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia:
- L’appello di
__________ è parzialmente accolto e la sentenza impugnata è così modificata:
“V. __________
è tenuto a versare a __________ a titolo di pensione alimentare giusta l’art.
152 CC un importo mensile anticipato di fr. 300.–, vita natural durante.
Il
contributo sarà adeguato all’inizio di ogni anno in base all’aumento
dell’indice nazionale dei prezzi al consumo, la prima volta il 1° gennaio 1995,
valendo come base di calcolo i punti al 1° gennaio 1994.
VIII. Le
spese, con una tassa di giustizia di fr. 500.–, già anticipata o da anticiparsi
dall’attrice, restano a suo carico in ragione di 1/3, e per la rimanenza a
carico del convenuto, il quale rifonderà alla controparte fr. 2’600.– a titolo
di ripetibili.”
- Gli oneri
processuali dell’appello di __________ i, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr.
450.–
b) spese fr.
50.–
fr.
500.–
già anticipati
dall’appelllante, sono posti a suo carico in ragione di 1/5 e dell’appellata in
ragione di 4/5, con l’obbligo per quest’ultima di rifondere alla controparte
fr. 1’200.– per ripetibili ridotte di appello.
- L’appello di
__________ è parzialmente accolto e la sentenza impugnata è così modificata:
VI. A titolo di
liquidazione del regime dei beni
a) __________
è tenuto a versare a __________, entro 30 giorni dal passaggio in giudicato
della presente sentenza, l’importo di fr. 241’685.–.
b) invariato.
c) invariato.”
- Gli oneri
processuali dell’appello di __________, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr.
550.–
b) spese fr.
50.–
fr.
600.–
da anticipare
dall’appellante, sono posti a suo carico in ragione di 2/3 e dell’appellato in
ragione di 1/3. __________ rifonderà alla controparte fr. 1’000.– per
ripetibili ridotte di appello.
- Intimazione a:
-
avv. __________,
__________;
-
avv. __________,
__________.
Comunicazione alla pretura
della giurisdizione di Mendrisio Nord.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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