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Numero d'incarto:
11.1995.91
Data decisione, Autorità:
09.06.1995, ICCA
Incarto n.
11.95.00091
Lugano
9 giugno 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa n. __________ della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con istanza del 21 settembre
1992 da
__________, nata __________, __________
(patrocinata dall’avv. __________, __________),
contro
__________, __________
e ora sul decreto del __________ 1992 con cui il
Pretore ha parzialmente accolto l’istanza __________ 1992 formulata dal
convenuto;
letti ed esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione:
-
Se dev’essere
accolta l’appellazione di __________ contro il decreto emesso il __________
1992 dal Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna;
-
Il giudizio sulle
spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto:
A. __________ (1956),
cittadino __________ domiciliato a __________, e __________ (1961), cittadina
svizzera, si sono sposati a __________ il __________ 1988. Dalla loro unione è
nata la figlia __________ (__________1989). L’11 agosto 1992 il marito ha
introdotto davanti la Superior Court of the State of California for the County
of __________, Central district, una petizione di divorzio, con allegata una
convenzione privata (“marital settlement agreement”) nella quale i coniugi
avevano, in particolare, disposto l’autorità parentale congiunta sulla figlia
__________, l’affidamento di quest’ultima alla madre e l’impegno della madre a
riportare la figlia negli Stati Uniti entro il 15 dicembre 1992 (doc. B).
Giunta in Svizzera, con
istanza del 21 settembre 1992 __________ ha chiesto al Pretore della
giurisdizione di Locarno-Campagna l’adozione di misure supercautelari e
cautelari a protezione della figlia __________, in particolare il divieto per
il padre di portare la figlia all’estero. Con decreto supercautelare dello
stesso giorno, il Pretore ha fatto divieto a __________ di portare la figlia
__________ all’estero. All’udienza del 6 ottobre 1992, indetta per la
discussione, l’istante ha confermato la propria richiesta, alla quale si è
opposto il convenuto. A seguito del divorzio pronunciato nel frattempo dal
tribunale americano, il quale ha ripreso essenzialmente la convenzione
sottoscritta dai coniugi e ritenuto che la figlia non risulta essere minacciata
da serio pericolo, il Pretore ha revocato il decreto supercautelare del 21 settembre
1992.
B. Il 27 ottobre 1992
__________ ha adito nuovamente il Pretore instando per l’adozione delle stesse
misure cautelari richieste il 21 settembre 1992. Con decreto supercautelare del
4 novembre 1992 il Pretore ha nuovamente fatto divieto a __________ di portare
la figlia __________ all’estero.
Il 12 novembre 1992
__________ ha chiesto al Pretore di ordinare alla madre la riconsegna della
figlia, unitamente al di lei passaporto. Egli ha chiesto inoltre la revoca del
decreto supercautelare emanato il 4 novembre 1992. All’udienza del 17 novembre
1992, indetta per il contraddittorio, le parti si sono confermate nelle proprie
domande, opponendosi a quelle avversarie.
C. Statuendo il 18
novembre 1992, il Pretore ha parzialmente accolto l’istanza del padre,
ordinando alla madre di riconsegnare la figlia affinché possa fare ritorno a
__________, ma limitando la permanenza di __________ al tempo necessario per la
Superior Court of the State of California for the County of __________ di
esperire una “psychological evaluation”, ma al massimo per due mesi.
D. Insorto contro il
predetto decreto con appello del 26 novembre 1992, __________ chiede, previa
concessione dell’effetto sospensivo, la riforma del giudizio impugnato, nel
senso di non limitare nel tempo la permanenza della figlia a __________.
Nelle sue osservazioni
dell’11 dicembre 1992 __________ propone la reiezione del gravame e la conferma
del decreto pretorile. Essa ha prodotto inoltre copia del decreto 19 novembre
1992 della Superior Court of the State of California for the County of
__________ con il quale il giudice californiano ha ordinato a __________ di
organizzare il ritorno della figlia __________ in Svizzera al più tardi entro
60 giorni dal momento in cui costui e la figlia avranno lasciato la Svizzera
per __________.
E. Con decreto del 16
dicembre 1992 la presidente di questa Camera ha negato al gravame l’effetto
sospensivo.
Considerando
in diritto:
- Il Pretore,
richiamata la sentenza cautelare del 9 novembre 1992 della Superior Court of
the State of California for the County of __________ con cui il giudice californiano
ha chiesto allo stesso giudice svizzero di ordinare il ritorno immediato di
__________ a __________ e ha dichiarato di attenersi a qualsiasi ordine emanato
da quest’ultimo per la cura temporanea della minorenne, ha ordinato alla madre
di riconsegnare la figlia al padre per portarla a __________. Egli ha nondimeno
limitato la permanenza della bambina a 60 giorni, affinché fosse esperita una
“psychological evaluation” da parte dell’autorità __________.
L’appellante contesta
quest’ultima decisione, asseverando che il giudice californiano ha decretato la
custodia della figlia unicamente in favore del padre e ha ingiunto al Pretore
della giurisdizione di Locarno-Campagna di ordinare il ritorno di __________ a
__________ senza limitazione di tempo. Egli precisa inoltre che il primo
giudice ha violato la Convenzione dell’Aia sugli aspetti civili del rapimento
internazionale dei minori (RS 0.211.230.02), avendo limitato a due mesi la
permanenza della figlia negli Stati Uniti.
-
Nell’ambito del
diritto di filiazione vige la massima ufficiale illimitata (DTF 120 II 231
consid. 1c; Hegnauer, Grundriss
des Kindesrecht, 3a edizione, 1989, n. 14.9 seg. e 21.5; Spühler/Frei-Maurer, Berner Kommentar,
Ergänzungsband 1991, n. 33 e 42 ad art. 156). Il giudice di ogni grado accerta
d’ufficio e apprezza liberamente le prove, senza essere legato alle
dichiarazioni delle parti né alle loro offerte di mezzi probatori e chiarisce
la fattispecie di propria iniziativa (DTF 118 II 93). La decisione del primo
giudice non limita il potere cognitivo dell’autorità di ricorso, che può
assumere le prove ritenute più idonee a formare il proprio convincimento (Vogel, Freibeweis in der
Kinderzuteilung, in: Festscrift Hegnauer, Berna 1986, pag. 610 seg.). Il
divieto di addurre nuovi fatti e prove in appello sancito dall’art. 321 cpv. 1
lett. b CPC non vale quindi per le procedure che concernono i rapporti tra genitori
e figli. Ne discende che il documento prodotto dall’appellata con le osservazioni
all’appello può essere ammesso nel fascicolo processuale.
-
Dal fascicolo
processuale risulta che l’11 aprile 1992 il marito ha postulato il divorzio e
l’omologazione della convenzione (“marital settlement agreement”) sottoscritta
dai coniugi. In base a questa convenzione essi hanno convenuto, in particolare,
di esercitare congiuntamente l’autorità parentale sulla figlia __________, affidata
alla custodia della madre (doc. B). Contro la sentenza di divorzio del 10
settembre 1992 (doc. 1) la madre non ha interposto appello, ma ha presentato
una domanda di restituzione in intero, asserendo di aver sottoscritto la
convenzione sotto la minaccia del marito di portarle via la bambina (doc. M). A
seguito di una domanda provvisionale richiesta dal padre, il 3 novembre 1992 il
Tribunale di __________ ha ordinato in particolare alla moglie di ritornare con
la figlia a __________, ha condizionato la custodia fisica della madre al
ritorno negli Stati Uniti della figlia, con l’avvertenza che in caso di
inosservanza la custodia sarebbe stata trasferita al padre, e ha richiesto al
Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna di rispettare l’ordine di
ritorno di __________ a __________ (doc. N). Successivamente, il 9 novembre
1992, lo stesso giudice ha decretato la custodia fisica della figlia al padre,
ha richiesto alle autorità svizzere di ordinare il rientro della minore negli
Stati Uniti, e, infine, ha comunicato alle autorità svizzere di voler
rispettare qualsiasi ordine da queste emanato per la cura della figlia (doc.
2). Sulla scorta di questa decisione il Pretore ha ordinato alla madre di
riconsegnare la figlia al padre affinché possa fare ritorno a __________,
limitando la permanenza della minore negli Stati Uniti a 60 giorni (decreto
impugnato). Infine il giudice californiano ha ordinato al padre di riconsegnare
la figlia alla madre entro 60 giorni dal suo arrivo a __________ (decreto del
19 novembre 1992).
-
A prescindere dalla
circostanza che l’applicazione della Convenzione sugli aspetti civili del
rapimento internazionale di minori, conchiusa all’Aia il 25 ottobre 1980 (RS
0.211.230.02), entrata in vigore per la Svizzera il 1° gennaio 1984 e per gli
Stati Uniti il 1° luglio 1988, appare dubbia, il mancato ritorno di __________
a __________ non potendo essere considerato come abusivo ai sensi dell’art. 3
della Convenzione, va rilevato che lo stesso giudice californiano ha
espressamente ordinato al padre di organizzare la riconsegna di __________ alla
madre in Svizzera al più tardi entro 60 giorni dal giorno in cui il padre e la
figlia avranno lasciato la Svizzera per __________ (decreto del 19 novembre
1992), così come deciso dal Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna con
il decreto impugnato. Pur dovendo ritenere che questa circostanza era
sconosciuta al primo giudice, essa dev’essere considerata in questa sede in
virtù della massima ufficiale illimitata cui sottostà il diritto della
filiazione.
Certo il decreto del 9
novembre 1992 della Corte suprema dello Stato della __________ per la contea di
__________ non prevedeva una limitazione della permanenza della minore negli
Stati Uniti, ma quand’anche si volesse considerare che il Pretore ha esaminato
il merito della decisione straniera, lo stesso giudice statunitense ha in un
secondo tempo modificato la sua decisione nel senso decretato dal giudice
svizzero. Ciò posto la misura adottata dal Pretore sfugge a critica e non vi è
ragione di annullarla per il semplice motivo che essa è stata emanata prima
dell’ordine impartito dal giudice californiano. Ne discende che l’appello
dev’essere respinto e il decreto impugnato confermato.
- Gli oneri del
presente giudizio sono posti a carico dell’appellante, integralmente soccombente
(art. 148 cpv. 1 CPC), che rifonderà alla controparte un’adeguata indennità per
ripetibili d’appello.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia:
-
L’appello è respinto
e il decreto impugnato è confermato.
-
Gli oneri del
presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 200.--
b) spese fr. 50.--
fr. 250.--
sono posti a carico
dell’appellante che rifonderà alla controparte l’importo di fr. 800.-- a titolo
di ripetibili d’appello.
- Intimazione a :
avv. __________,
__________,
avv. __________,
__________.
Comunicazione alla
Pretura della giurisdizione di Locarno- Campagna
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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