AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
11.1996.118
Data decisione, Autorità:
26.08.1997, ICCA
Incarto n.
11.96.00118
Lugano,
26 agosto 1997/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi, Giani
segretaria:
Galfetti,
vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa _____________ (.______) della Pretura del Distretto
di Bellinzona (azione di separazione)
promossa con petizione del 23 aprile 1996
da
__________, __________
(patrocinato
dall’avv. __________, __________)
contro
__________, __________, __________
(patrocinata
dall’avv. __________, __________)
giudicando
ora sul decreto cautelare del 28 giugno 1996 emesso dal Pretore del Distretto di Bellinzona;
esaminati
gli atti,
posti
i seguenti
punti di
questione: 1. Se dev’essere accolto l’appello del 12 luglio
1996 presentato da __________ contro il decreto cautelare emesso il 28 giugno
1996 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;
-
Se
deve essere accolta la richiesta di provvigione ad litem formulata da
__________ con le osservazioni all’ap-pello;
-
Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________
__________ (1948) e __________ __________ (1947) si sono sposati a __________
il __________ 1972. Dal matrimonio sono nati __________ (__________1977) e
__________ (__________1981). Il marito è __________; la moglie, esaurite le
indennità di disoccupazione, percepisce una prestazione assicurativa per
malattia di fr. 25.– il giorno (fr. 750.– mensili). La figlia è apprendista di
commercio, __________ frequenta la scuola media. I coniugi vivono separati
dall’agosto 1995, quando il marito è andato ad abitare per conto proprio. La
moglie e i figli sono rimasti nella casa di __________, costruita dai coniugi
su un terreno in proprietà della moglie.
B. __________ __________
ha instato il 24 agosto 1995 per il tentativo di conciliazione, decaduto
infruttuoso il 25 settembre 1995. Con istanza dell’11 aprile 1996 __________
__________ ha chiesto in via provvisionale l’affidamento del figlio minorenne
(riservato il diritto di visita del padre), l’attribuzione dell’alloggio
coniugale, un contributo mensile di complessivi fr. 4775.– per sé e i figli,
oltre la condanna del marito al pagamento di due fatture (una di fr. 246.50 per
il consumo di acqua potabile e l’altra di fr. 1595.35 per la revisione di
serbatoi del gasolio). Alla discussione cautelare del 2 maggio 1996 le parti si
sono intese sull’affidamento del figlio alla madre, sul diritto di visita, sui
contributi alimentari per i figli (fr. 500.– mensili per __________, fr. 400.–
mensili per __________) e sull’attribuzione dell’alloggio coniugale alla
moglie. Non si sono accordate invece sul contributo alimentare per quest’ultima,
il marito limitando la sua offerta a fr. 1800.– mensili, né sul pagamento delle
due fatture, che il marito ha rifiutato. Con decreto cautelare emanato il 3 maggio
1996 senza contraddittorio il Pretore ha condannato __________ __________ a
erogare un contributo per moglie e figli di complessivi fr. 3400.– mensili.
C. Nel frattempo, il 23
aprile 1996, __________ __________ ha introdotto la causa di merito, chiedendo
la separazione dalla moglie per due anni. La moglie deve ancora presentare la
risposta. Alla discussione finale cautelare del 25 giugno 1996 il marito ha
offerto alla moglie un contributo alimentare di fr. 1664.– mensili; __________
ha postulato il versamento di complessivi fr. 3723.90 mensili (inclusi i
contributi per i figli concordati all’udienza del 2 maggio 1996) e ha chiesto
la condanna del marito al pagamento anche di una terza fattura, riguardante il
premio dell’assicurazione incendi per l’abitazione coniugale, di fr. 399.40.
D. Statuendo il 28
giugno 1996, il Pretore ha condannato __________ __________ a stanziare in via
provvisionale dal 1° aprile 1996 contributi mensili per fr. 3280.– complessivi
(fr. 1935.– destinati alla moglie, fr. 845.– al figlio __________ e fr. 500.–
alla figlia __________, compresi gli assegni familiari) e a pagare anche le tre
note fatture. La tassa di giustizia (fr. 200.–) e le spese processuali (fr.
120.–) sono state poste a suo carico, con obbligo di rifondere alla moglie fr.
500.– per ripetibili.
E. Contro il decreto
appena citato __________ __________ è insorto con un appello del 12 luglio 1996
nel quale chiede che il contributo mensile a suo carico sia fissato in fr.
1254.– per la moglie, in fr. 797.– per il figlio e in fr. 500.– per la figlia
(compresi gli assegni familiari), che le tre fatture litigiose siano pagate
dalla moglie e che il giudizio del Pretore sia riformato di conseguenza. Nelle
sue osservazioni del 30 luglio 1996 __________ __________ propone di respingere
l’appello, sollecitando una provvigione ad litem di fr. 1000.– per la
procedura di ricorso.
Considerando
in diritto: 1. L’art. 145 cpv. 2
CC stabilisce che il giudice, in pendenza di un’azione di separazione o di
divorzio, prende le opportune misure provvisionali, specialmente circa
l’abitazione e il mantenimento della famiglia, i rapporti patrimoniali e la
custodia dei figli. Il criterio per la definizione dei contributi alimentari a
norma dell’art. 145 cpv. 2 CC è disciplinato dal diritto federale e si fonda
sul riparto dell’eccedenza – di regola a metà – una volta dedotto dal reddito
familiare il fabbisogno minimo dei coniugi e dei figli (DTF 114 II 31 consid. 7
e 8). Il fabbisogno minimo dei coniugi è determinato sulla scorta del minimo
esistenziale del diritto esecutivo, cui vanno aggiunti gli oneri fiscali e le
spese correnti della famiglia, in particolare i premi della cassa malati e
delle assicurazioni domestiche (DTF 114 II 394 consid. 4b; Perrin, La méthode du minimum vital,
in: SJ 115/1993 pag. 429). Il fabbisogno dei figli è stabilito, per prassi
costante di questa Camera (Rep. 1994 pag. 301 in alto), secondo le raccomandazioni
pubblicate dall’Ufficio della gioventù del Canton Zurigo (edizione 1996 in: RDT
51/1996 pag. 33), adattate caso per caso in virtù del principio inquisitorio
che governa il diritto di filiazione.
- Nella fattispecie il
Pretore ha accertato il reddito coniugale in
fr. 7170.– mensili
(stipendio del marito fr. 6420.– netti, indennità assicurativa della moglie fr.
750.–) e il fabbisogno minimo del marito in fr. 3139.– mensili. Ciò premesso,
egli ha dedotto dallo stipendio del marito (fr. 6420.–) il rispettivo
fabbisogno, obbligandolo a versare alla famiglia la rimanenza (fr. 3280.–, di
cui
fr. 1935.– per la moglie,
fr. 845.– per il figlio __________ e fr. 500.– per la figlia __________). Quanto
alle tre fatture litigiose, il primo giudice ha ritenuto ch’esse si riferiscono
a spese per l’economia domestica precedenti l’istanza di misure provvisionali;
le ha poste pertanto a carico del marito.
-
L’appellante
sostiene anzitutto che il suo stipendio mensile è di fr. 6340.– netti, non di
fr. 6420.–. A torto. Dai conteggi mensili agli atti (rubrica “richiami”)
risulta che, tra gennaio e maggio del 1996, il suo stipendio medio (senza
rimborso spese) è ammontato a fr. 5926.50 mensili. A ciò va aggiunta la quota
di tredicesima, che consiste nello stipendio di base (fr. 6254.15), senza
indennità di sorta, meno il contributo AVS/AI del 5.05% (fr. 315.85) e il
contributo AD (1.5% sui primi fr. 8100.– mensili, 0.5% sul resto, ovvero 1.5%
su fr. 1845.85 e 0.5% su fr. 4408.30, per un totale di fr. 49.75). Non va
dedotto dalla tredicesima mensilità invece – come pretende l’appellante – il
contributo dell’8.4% alla cassa pensione, che è prelevato 12 volte l’anno, non
-
Ne segue che la tredicesima mensilità ammonta a fr. 5888.55. Lo stipendio
medio del marito assomma pertanto a fr. 6417.20 (fr. 6254.15 più fr. 490.70).
Arrotondata, la cifra è esattamente quella calcolata dal Pretore (fr. 6420.–).
-
Il fabbisogno in
denaro del figlio __________ (pressoché quindicenne al momento del giudizio) è
stato fissato dal Pretore in fr. 845.– mensili sulla scorta delle raccomandazioni
pubblicate dall’Ufficio della gioventù del Canton Zurigo (edizione 1993).
L’appellante ne chiede la riduzione a fr. 797.–. Senza motivo. Intanto è appena
il caso di ricordare che in materia di filiazione il giudice di ogni grado
applica il principio inquisitorio (DTF 120 II 231 consid. 1c con rinvio; Cocchi/Trezzini, CPC annotato, Lugano
1993, nota 10 ad art. 86) e può aumentare d’ufficio il contributo in favore del
figlio pattuito dai genitori. In secondo luogo la fascia di reddito cui si
riferivano le raccomandazioni del 1993 (attorno ai fr. 6600.–/6700.– mensili)
era inferiore alle entrate delle parti nel caso in esame (fr. 6420.– il marito,
fr. 750.– la moglie). Oltre a ciò, il Pretore ha applicato le raccomandazioni
del 1993 senza alcun adeguamento al rincaro. Avesse fatto capo all’edizione del
1996 (sopra, consid. 1), il fabbisogno medio in denaro di un ragazzo
quindicenne sarebbe risultato – in una famiglia con due figli e con reddito
attorno ai fr. 7000.– mensili – di fr. 885.– mensili. Fissando l’ammontare a
fr. 845.–, il Pretore ha tenuto calcolo in concreto del costo della vita
lievemente inferiore a __________ per rapporto all’area urbana di __________. Tale
valutazione non configura né un abuso né un eccesso di apprezzamento. Non v’è
ragione quindi per modificarla.
-
Il contributo di fr.
500.– mensili a favore della figlia maggiorenne __________ non è contestato.
L’appellante soggiunge però che dall’agosto 1996 la figlia percepisce, come
apprendista, fr. 800.– anziché fr. 500.– mensili. Se non che, oltre a non
essere stata resa verosimile, quest’ultima circostanza non è nemmeno stata
fatta valere davanti al Pretore (contrariamente a quanto asserito
nell’appello). Qualora il maggior guadagno della figlia dovesse influire
sull’assetto provvisionale decretato dal primo giudice, incomberà pertanto
all’interessato postulare una modifica di tale regolamentazione davanti al
Pretore medesimo. La questione non può, comunque sia, essere considerata per la
prima volta in questa sede.
-
Il Pretore ha
calcolato il fabbisogno minimo dell’appellante, come detto, in fr. 3139.–
mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1’025.–, premio della
cassa malati fr. 290.50, locazione fr. 900.–, leasing dell’automobile fr.
328.20, manutenzione dell’automobile fr. 125.–, assicurazione responsabilità
civile automobile fr. 50.–, spese per l’automobile fr. 200.–, imposte stimate
fr. 100.–, pasti fuori casa fr. 120.–). L’appellante ne chiede l’aumento a fr.
3789.– mensili.
a) L’interessato
rivendica spese per l’automobile nella misura di almeno fr. 300.– e oneri di
trasferta per ulteriori fr. 200.– mensili. La richiesta non può trovare accoglimento.
In primo luogo l’appellante equivoca sui termini quando sostiene che davanti al
Pretore la moglie gli avrebbe riconosciuto fr. 300.– di spese mensili per
l’automobile. In prima sede la moglie ha ammesso bensì fr. 300.– per “spese
macchina”, ma tale cifra poteva solo intendersi come onnicomprensiva, e non in
aggiunta alla quota di leasing e alla manutenzione del veicolo. In secondo
luogo il Pretore ha già inserito nel fabbisogno dell’appellante oneri di
trasferta in automobile per complessivi fr. 703.20 mensili, una cifra generosa
e senz’altro superiore a quanto generalmente ammesso in casi analoghi. È vero
che – contrariamente a quanto ritiene il Pretore – l’appellante ha la libera
scelta del domicilio, nel senso che può andare a risiedere anche in luoghi relativamente
lontani dal posto di lavoro, ma tale facoltà ha i suoi limiti nella disponibilità
del bilancio familiare e non può prevalere su quanto moglie e figli necessitano
per il loro sostentamento. Il diritto di conservare il tenore di vita anteriore
alla cessazione della vita in comune, invocato nell’appello, entra in considerazione
solo in quanto le entrate coniugali siano sufficienti a coprire gli oneri di
due economie domestiche separate (DTF 114 II 26). Ciò che nella fattispecie non
è il caso, il Pretore avendo assegnato alla moglie un contributo inferiore al
fabbisogno minimo proprio per garantire il fabbisogno minimo al marito (DTF 123
III 1). Riconoscere altri fr. 500.– mensili all’appellante per spese di
trasferta in automobile è, nelle circostanze descritte, fuori questione.
b) L’appellante
si duole che il Pretore non gli ha riconosciuto
fr. 300.–
mensili per spese di lavanderia, l’importo non essendo documentato. Egli
pretende che la somma sia verosimile già per il fatto che “corrisponde a 15 ore
di lavoro mensile a fr. 15.–, salario usuale nel settore, per non dire modico”.
Ciò non basta manifestamente, tuttavia, a rendere credibile la spesa. Che poi
la moglie non abbia esplicitamente contestato la cifra (senza per altro
ammetterla: memoriale conclusivo, pag. 6 seg.) non esonerava il marito dal suo
onere di allegazione. Anche su questo punto l’appello è destinato pertanto
all’insuccesso.
c) Insiste
il marito nel chiedere che gli sia riconosciuta una spesa di fr. 50.– mensili
per spese telefoniche. Se non che, la prassi di questa Camera, che lo stesso
appellante mostra di conoscere (Rep. 1994 pag. 297 consid. 5), non prevede
alcuna aggiunta per spese telefoniche al minimo di esistenza del diritto esecutivo,
né la stessa tabella emanata dalla Camera di esecuzioni e fallimenti (Rep. 1993
pag. 265) prescrive supplemento di sorta. Un’altra questione è sapere se le
condizioni economiche della famiglia consentano di aumentare il minimo esistenziale
del diritto esecutivo – a entrambi i coniugi – di un 20% (DTF 115 II 425 consid.
2), in modo da lasciar loro un certo margine per spese individuali. Il fabbisogno
minimo del diritto civile, in effetti, non si identifica necessariamente con il
minimo esistenziale del diritto esecutivo (DTF 114 II 394 consid. 4b). Per aumentare
il minimo esistenziale del diritto esecutivo occorre tuttavia che le entrate
dei coniugi siano sufficienti a coprire tale maggiorazione. Nel caso in esame –
come si è appena accennato – tale presupposto manca.
- L’appellante reputa
che il Pretore non avrebbe dovuto porre a suo carico le fatture per il consumo
di acqua potabile (fr. 246.50, doc. 1), la revisione di serbatoi del gasolio
nell’abitazione coniugale (fr. 1595.35, doc. 2) e il premio dell’assicurazione
incendi (fr. 399.40, doc. 17). Ora, la prima fattura si riferisce al periodo
compreso tra dicembre 1994 e novembre 1995 (il marito ha lasciato l’abitazione
coniugale nell’agosto del 1995), la seconda è stata emessa il 15 febbraio 1996
e la terza concerne il premio assicurativo dal 1° gennaio al 1° luglio 1996.
L’assetto cautelare decretato dal Pretore decorre dal 1° aprile 1996. Come i
coniugi abbiano regolato internamente i loro rapporti fra l’agosto del 1995
(separazione di fatto) al 1° aprile 1996 non è chiaro e dagli atti emergono
solo indicazioni frammentarie (doc. 18, ultimo foglio, doc. 19; interrogatorio
formale dell’istante, risp__________ 1996, pag. 3 e 5). Nell’appello il marito
afferma di avere versato “almeno fr. 2700.– mensili, in più occasioni fr.
3200.–” (pag. 11 in fondo), ma ciò è contestato dalla moglie (osservazioni,
pag. 11 seg.). Sia come sia, tutte e tre le fatture attestano debiti
dell’economia domestica. Certo, l’appellante asserisce che la revisione dei
serbatoi è stata ordinata autonomamente dalla moglie, ma non nega che l’opera
fosse necessaria alla normale manutenzione dello stabile. Non vi è quindi
ragione – tanto meno a un esame di mera verosimiglianza come quello che presiede
all’emanazione di misure provvisionali – per ritenere che le tre fatture
riguardino uno solo dei coniugi.
Ciò posto, per sostenere
che incombesse alla moglie saldare le tre fatture, l’appellante avrebbe dovuto
rendere verosimile almeno di avere versato alla stessa – tra l’agosto 1995 e il
31 marzo 1996 – tutto quanto eccedeva il proprio fabbisogno minimo. La moglie
non avendo mezzi sufficienti nemmeno per coprire il suo fabbisogno personale,
non si vede altrimenti come la medesima potesse provvedere ai pagamenti. Il
fatto è che l’appellante non ha reso per nulla verosimile una premessa del
genere. Nell’ap-pello egli si vale di versamenti sparsi e di dati disorganici
(pag. 11 seg.), i quali non permettono lontanamente di concludere ch’egli abbia
almeno stanziato alla moglie l’indispensabile. Nelle circostanze descritte l’appello
è destinato perciò all’insuccesso.
-
Da ultimo
l’appellante censura il dispositivo di prima sede sulle spese e le ripetibili
argomentando che, foss’anche confermato il decreto del Pretore, nulla
giustificava di considerarlo soccombente per intero. In caso di contestazioni
patrimoniali – compresi i litigi in materia di spese e ripetibili –
l’appellante non può limitarsi tuttavia a domande indeterminate: egli deve
cifrare le sue pretese (Cocchi/Trezzini,
op. cit., n. 1, 2 e 6 ad art. 309; analogo principio vige, del resto, sul piano
federale: Messmer/ Imboden, Die eidgenössischen
Rechtsmittel in Zivilsachen, Zurigo 1992, pag. 151 nota 9). In concreto
l’appellante adduce che “condannarlo al pagamento delle spese globali e delle
tasse è stato sicuramente eccessivo”, però non indica quale riparto avrebbe
dovuto – a suo avviso – adottare il primo giudice. Nelle richieste di giudizio
egli chiede finanche di addebitare alla moglie tutti i costi della procedura,
ma senza spiegare perché e ammettendo anzi la sua parziale soccombenza
(appello, pag. 13). Su questo punto il gravame, insufficientemente motivato,
non adempie i requisiti dell’art. 309 cpv. 2 lett. f CPC e dev'essere
dichiarato irricevibile.
-
Gli oneri
processuali di appello seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). La
richiesta di provvigione ad litem avanzata dalla moglie diviene senza
oggetto, l’appellata ottenendo un’adeguata indennità per ripetibili.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile,
l’appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 250.–
b)
spese fr. 50.–
fr. 300.–
sono
posti a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1000.– per
ripetibili di appello.
-
L’istanza di
provvigione ad litem di __________ è dichiarata senza oggetto.
-
Intimazione:
– avv. __________,
__________;
– avv. __________,
__________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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