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Numero d'incarto:
11.1996.154
Data decisione, Autorità:
28.02.1998, ICCA
Incarto n.
11.96.00154
Lugano
28 febbraio 1998/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Baranovic
sedente
per statuire nella causa ..__________ (/) della Pretura del Distretto di
Bellinzona (contestazione dell’inventario) promossa con petizione del 2 dicembre 1994 da
__________, __________, e
__________, __________
(entrambe
patrocinate dall’avv. __________ __________ __________, __________)
Contro
__________, __________ ____________________, e
__________, __________
(entrambe
patrocinate dall’avv. __________ __________, __________)
e nella causa
..__________ (/) della medesima Pretura
(contestazione dell’inven-tario) promossa con petizione del 7 dicembre 1994
dalle convenute contro le attrici; esaminati gli atti;
posti i seguenti
punti di
questione : 1. Se deve essere accolta l’appellazione del 23
settembre 1996 presentata da __________ __________ ed __________ __________
contro la sentenza emessa il 6 settembre 1996 dal Pretore del Distretto di
Bellinzona.
Il giudizio sulle spese e ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________
(1917) e __________ nata __________ (1919) si sono uniti in matrimonio il
__________ 1938. Dalla loro unione sono nate le figlie __________, __________
ed __________. Il 19 luglio 1986 i coniugi hanno stipulato una convenzione
matrimoniale in virtù della quale gli aumenti della sostanza coniugale
sarebbero spettati per intero al coniuge superstite. __________ __________, con
ultimo domicilio a __________, è deceduto a __________ il __________ 1992 senza
lasciare testamento. Sue eredi sono la moglie e le figlie __________
__________, __________ __________ ed __________ __________.
B. Il 26 maggio 1992 il
Pretore del Distretto di Bellinzona, così richiesto da __________ ed __________
__________, ha incaricato il notaio __________ __________ di confezionare
l’inventario dei beni del defunto. Successivamente, il 28 maggio 1993
__________ __________ e ____________________ __________ hanno presentato
un’azione di divisione, accolta dal Pretore il 20 gennaio 1994, con contestuale
nomina a notaio divisore dell’avv. __________ __________. Il notaio ha
allestito l’inventario della successione l’8 settembre 1994. Con decreto del 16
novembre 1994 il Pretore ha assegnato alle eredi un termine di 20 giorni per
far riconoscere giudizialmente le rispettive pretese.
C. Il 2 dicembre 1994
__________ __________ e __________ __________ hanno presentato nei confronti
delle altre due eredi un’azione di contestazione dell’inventario, chiedendo al
Pretore di accertare che gli attivi sono costituiti unicamente da aumenti
dell’unione coniugale, di estrometterle pertanto dall’inventario (poiché di
esclusiva pertinenza e proprietà di __________ __________), di cancellare il
credito di fr. 2’000.– della comunione ereditaria verso __________ __________,
di accertare l’inesistenza dei crediti di fr. 1’300.– e fr. 7’200.– fatti valere
da __________ ed __________ __________ nei riguardi delle eredi e di iscrivere
nei passivi l’importo di fr. 2’455.70 quale debito di tutte le eredi nei
confronti di __________ __________. Nella loro risposta del 16 dicembre 1994
__________ ed __________ __________ si sono opposte alla petizione (inc.
/).
D. Nel frattempo, il 7
dicembre 1994, __________ ed __________ __________ hanno a loro volta
presentato una petizione nella quale hanno chiesto l’iscrizione negli attivi
della successione di un credito nei confronti di __________ __________ di fr.
4’500.– (per il maggior valore ricavabile dalla vendita degli oggetti inventariati
come n. 26, 28, 30 e 31 dell’inventario), di fr. 2’230.– (corrispondenti al
valore degli oggetti inventariati come n. 32, 33 e 34, di cui __________
__________ ha indebitamente disposto), di fr. 24’502.90 (depositati su un
libretto di risparmio presso l’__________ di __________), di fr. 41’000.–
(depositati su un libretto di risparmio presso __________ __________ di
__________),e di fr. 2’000.– (corrispondenti al ricavo della vendita dell’oggetto
inventariato come n. 6), iscrivendo nei passivi della successione il debito
verso la coerede __________ __________ per la raccolta dell’uva sul fondo n.
__________ RFD di __________. Nella loro risposta del 21 dicembre 1994
__________ __________ e __________ __________ hanno proposto di respingere la
petizione (inc. /).
E. All’udienza
preliminare del 25 gennaio 1995 le cause sono state congiunte. Esperita
l’istruttoria, __________ __________ e __________ __________ hanno presentato
un memoriale conclusivo nel quale si sono confermate nelle loro domande di giudizio.
Al dibattimento finale del 26 giugno 1996 __________ ed __________ __________
hanno riaffermato le loro domande, salvo rinunciare all’iscrizione tra i
passivi di un debito verso __________ __________ per la raccolta dell’uva.
F. Statuendo il 9
settembre 1996, il Pretore ha accolto parzialmente la petizione di __________
__________ e __________ __________ e ha accertato che gli attivi inventariati
sono costituiti esclusivamente da aumenti della sostanza coniugale (con
estromissione delle attrici dall’inventario poiché i beni appartengono
esclusivamente a __________ __________ in base alla convenzione matrimoniale
del 19 luglio 1986). Inoltre egli ha cancellato il credito di fr. 7’200.– di
__________ ed __________ __________ nei confronti della successione, rigettando
le altre domande. Le spese di fr. 2’650.– e la tassa di giustizia di fr.
2’000.– sono state poste per 1/10 a carico delle attrici
e per 9/10 a carico delle convenute, tenute a rifondere
alle controparti fr. 6’000.– complessivi per ripetibili. La petizione di
__________ ed __________ __________ è stata respinta e le spese, con una tassa
di giustizia di fr. 1’200.–, sono state poste a carico delle attrici, tenute a
rifondere alle convenute fr. 2’000.– complessivi a titolo di ripetibili.
G. Contro la citata
sentenza __________ ed __________ __________ sono insorte con un appello del 23
settembre 1996 in cui chiedono che la petizione presentata dalle altre coeredi
sia respinta e che la loro petizione sia accolta. Con osservazioni del 18
ottobre 1996 __________ __________ e __________ __________ concludono per il
rigetto del gravame e la conferma del giudizio impugnato.
Considerando
in diritto: 1. Il Pretore, accertato che
il regime matrimoniale applicabile era quello dell’unione dei beni, ha rilevato
che il 19 luglio 1986 i coniugi avevano sottoscritto una convenzione nella
quale avevano stipulato di lasciare l’intero aumento della sostanza coniugale al
coniuge superstite. Preso atto della modifica delle norme sui regime dei beni
entrate in vigore il 1° gennaio 1988, il Pretore ha ritenuto che la convenzione
era valida anche in base al nuovo diritto poiché sulla base dell’art. 10 cpv. 3
tit. fin. CC essa non pregiudica i diritti alla legittima di figli non comuni e
dei loro discendenti.
- Le appellanti
criticano tale conclusione e sostengono che la convenzione matrimoniale non è
valida poiché non era stata sottoposta per approvazione all’autorità tutoria,
come prevedeva l’art. 181 cpv. 2 vCC. Tale convenzione lederebbe la loro porzione
legittima e a torto il Pretore avrebbe ritenuto che solo i discendenti non
comuni sarebbero protetti.
a) Dal
fascicolo processuale si evince anzitutto che il 23 luglio 1986 la Delegazione
tutoria di __________ ha comunicato all’avv. __________ __________, patrocinatore
delle appellanti, di avere esaminato e approvato la nota convenzione (doc. A).
La censura relativa alla carenza di approvazione rasenta pertanto la temerarietà.
b) Per
quanto riguarda la tutela della porzione legittima dei discendenti
comuni il Tribunale federale, modificando la sua precedente giurisprudenza,
aveva invero stabilito a suo tempo che l’attribuzione dell’intero aumento
coniugale al coniuge superstite era riducibile se ledeva la quota legittima dei
discendenti (DTF 102 II 313, 106 II 277). Se non che, il nuovo diritto
matrimoniale entrato in vigore il 1° gennaio 1988 prevede espressamente che le
convenzioni con cui è pattuita una diversa ripartizione dell’aumento non devono
pregiudicare i diritti alla legittima dei figli non comuni e dei loro
discendenti (art. 216 cpv. 2 CC). L’art. 10 tit. fin. CC riprende in sostanza
il medesimo principio. Certo, anche dopo l’introdu-zione del nuovo diritto
matrimoniale il Tribunale federale ha avuto ancora modo di ribadire che simili
convenzioni possono essere soggette a riduzione se pregiudicano la quota legittima
dei discendenti (DTF 115 II 321 consid. 3; 116 II 243), ma a prescindere dal
fatto che per discendenti non devono intendersi necessariamente i discendenti
comuni, in entrambi i casi citati si trattava di rivendicazioni di figli non
comuni. Nel caso di discendenti comuni, come in concreto, la volontà del legislatore
di escludere la riduzione in caso di lesione della quota legittima è chiara e
non lascia spazio a interpretazioni (Hausheer/Reusser/Geiser
in: Berner Kommentar, n. 56 ad art. 216 CC; Deschenaux/Steinauer,
Le nouveau droit matrimonial, pag. 393; Piotet
in: RSJ 86/1990 pag. 41). Nella fattispecie risulta dalla perizia Germann che
tutta la sostanza coniugale, salvo il ricavato della vendita del fondo n.
__________ RFD di __________, è costituita da aumenti. A ragione dunque il
Pretore ha estromesso tutti gli attivi inseriti nell’inventario dell’8
settembre 1994. L’appello su questo punto è di conseguenza infondato.
-
Le appellanti
sostengono che in sede di inventario __________ __________ ha rivendicato 13/16
dell’asse successorio, riconoscendo la legittima delle figlie, ciò che contrasterebbe
con la domanda n. 1 della petizione, intesa ad accertare che tutti i beni
inventariati sono costituiti da aumenti. Ora, a prescindere dal fatto che tale
contestazione è tardiva poiché sollevata per la prima volta in appello (art.
321 cpv. 1 lett. b CPC), nel caso specifico non è in discussione la quota
legittima delle appellanti sui beni propri del defunto padre. Del resto
__________ __________ con la petizione ha chiesto di accertare che gli attivi
inventariati sono aumenti della sostanza coniugale, e di estrometterli quindi
dall’inventario poiché di sua proprietà, di modo che non è data a divedere
nessuna diversità nelle domande. Si aggiunga che nel Cantone Ticino la
procedura di divisione ereditaria si scinde in tre fasi essenziali (Rep. 1971
pag. 252, 1962 pag. 170): le prime due fasi, relative all’accertamento del
diritto della divisione e alla determinazione della consistenza ereditaria (art.
475-479 CPC), hanno carattere preliminare: l’una è intesa a verificare che il
richiedente abbia qualità di erede e che non sussistano impedimenti alla
divisione (norme legali o clausole testamentarie), l’altra è volta a chiarire che
cosa suddividere. Solo l’ultima fase, quella della divisione effettiva (art.
480 segg. CPC), che riguarda come ripartire, ha per effetto di
attribuire agli eredi la corrispondente quota della successione. Ne discende
che solo in quella fase saranno determinate le eventuali rispettive quote, di
modo che l’appello è nuovamente destinato all’insuccesso.
-
Il Pretore ha
rilevato che la particella n. __________ RFD di __________ era un bene proprio
del defunto, poiché gli era stata ceduta nel 1970 dal fratello come corrispettivo
della cessione delle ragioni ereditarie nella successione dei genitori. Egli ha
accertato che, sebbene tale fondo sia stato venduto il 19 maggio 1984 per fr.
100’000.–, l’importo non è stato rinvenuto nei beni del defunto, ragione per
cui non è stato inserito nell’inventario. Le appellanti sostengono che tale
importo non può che essere finito sui libretti di risparmio e negano che possa
essere stato impiegato per estinguere altri debiti. Esse sostengono inoltre che
le dichiarazioni della madre durante l’interrogatorio formale non sono
credibili e ritengono che quest’ultima abbia operato diversi spostamenti sui
libretti di risparmio prima e dopo la morte del marito per danneggiarle.
Ora, è possibile che
__________ __________ sia stata reticente nelle sue risposte in occasione
dell’interrogatorio formale, ma ciò non dimostra ancora la tesi delle
appellanti. Dal fascicolo processuale si evince che il conto cifrato presso la
__________ __________ di __________ è stato aperto il 27 agosto 1985 con un
versamento di fr. 3’117.– della __________ assicurazioni, mentre il libretto di
risparmio “terza età” intestato a __________ __________ presso l’__________ di
__________ è stato aperto il 3 luglio 1991 con il deposito di fr. 29’039.05
(fascicolo edizioni). Tali conti sono dunque successivi – e di molto tempo –
alla vendita della particella __________ RFD di . Inoltre l’atto
notarile menziona che il compratore aveva già versato l’importo di fr. 99’000.–
al momento della firma del rogito. In base a simili dati non si può pertanto
concludere nel senso voluto dalle appellanti. Sulla destinazione di questa
somma nulla è dato di sapere e in mancanza di qualsiasi elemento probatorio le
argomentazioni delle appellanti cadono nel vuoto. Dagli atti, inoltre, risulta
unicamente che il 20 maggio 1992 __________ __________ ha estinto il conto
risparmio “terza età” e che l’11 settembre 1992 __________ __________ ha
prelevato dal conto __________ di __________ fr. 41’000.– per depositarli su un
libretto all’ di __________. In circostanze siffatte non è dato di
vedere quali siano le manovre messe in atto dalla madre per danneggiare le due
figlie, di modo che su questo punto la sentenza del Pretore merita conferma.
-
Le appellanti
affermano che gli oggetti inventariati come n. 26, 28, 30, 31, 32, 33 e 34 non
possono costituire patrimonio della sola madre. Come si è visto però (consid.
2), tutti i beni inventariati, salvo il provento della vendita del fondo
__________ RFD di __________, costituiscono aumenti della sostanza coniugale,
di esclusiva spettanza della moglie in virtù della nota convenzione. Essa
poteva pertanto disporne liberamente. Lo stesso vale per il provento della
vendita delle particelle n. __________ e __________ RFD di __________, già
appartenenti ai coniugi in ragione di metà ciascuno (perizia Germann pag. 3 e
5). Si aggiunga che, contrariamente alla tesi delle appellanti, la procedura
seguita non è quella di camera di consiglio, bensì quella accelerata (art. 389
segg. CPC), che non prevede particolari limitazioni nei mezzi di prova. Ciò
posto, l’appello non merita su questo punto quindi ulteriore disamina.
-
Le appellanti
contestano infine sia il valore litigioso della causa promossa dalle appellate
sia le ripetibili assegnate dal Pretore.
a) Per
quanto riguarda il valore litigioso esse ritengono che per determinare il valore
della particella n. __________ RFD di __________ il Pretore avrebbe dovuto
attenersi a quello di stima (fr. 104’960.–). Il primo giudice ha fissato tale
valore riprendendo quello di fr. 170’000.–, corrispondente alla metà del valore
del fondo in questione, desumibile dall’inventario. Ora, è vero che per
calcolare il valore di un immobile il Pretore può, in difetto di altre
indicazioni, legittimamente attenersi al valore di stima (Cocchi/ Trezzini, CPC annotato, Lugano
1993, n. 3 ad art. 9). Dagli atti risulta tuttavia che lo stesso __________
__________, dando seguito a un incarico del patrocinatore delle appellanti, ha
indicato in fr. 340’000.– il valore di mercato del fondo in questione (inserto
A all’inventario 8 settembre 1994). Non vi sono dunque ragioni per scostarsi
dalla valutazione del Pretore.
b) Per
quanto riguarda il calcolo delle ripetibili, la giurisprudenza ha già avuto
modo di precisare che in caso di contestazioni patrimoniali l’appellante non
può limitarsi a pretese indeterminate, ma deve cifrare le sue conclusioni (Rep.
1985 pag. 95 consid. 1; Cocchi/Trezzini,
CPC annotato, Lugano 1993, n. 2 ad art. 309), tranne che il Pretore abbia
completamente omesso di statuire sulla domanda (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 1 ad art. 309). Analogo
principio vige, del resto, sul piano federale (Messmer/ Imboden, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen,
Zurigo 1992, pag. 151 nota 9; Poudret,
Commentaire de la loi fédérale d’organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990,
pag. 420, n. 1.4.1.2 ad art. 55). In concreto le appellanti si limitano a
definire severa la fissazione delle ripetibili, ma non dicono a quanto esse
dovrebbero ammontare, ossia in che misura dovrebbero essere riformate le
indennità stabilite dal Pretore (fr. 6000.–). Al proposito il ricorso non
adempie perciò i requisiti minimi dell’art. 309 cpv. 1 lett. e CPC e dev’essere
dichiarato irricevibile (art. 309 cpv. 5 CPC). Si aggiunga che, come indicato
in precedenza, la procedura seguita non è quella di camera di consiglio e che
per l’art. 13 della tariffa dell’Ordine degli avvocati, ancorché non vincolante
per il giudice (Cocchi/Trezzini,
op. cit., n. 3 ad art. 150), l’onorario per le cause in procedura accelerata è
quello normale, calcolato come agli art. 8 e segg. della tariffa stessa. Ciò
posto, l’appello, infondato, deve essere respinto.
- Gli oneri
processuali di appello seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC).
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia : 1. L’appello è respinto e
la sentenza impugnata confermata
- Gli oneri
dell’appello principale consistenti in :
a) tassa di
giustizia fr. 1’450.–
b) spese fr.
50.–
fr.
1’500.–
sono
posti in solido a carico delle appellanti, che rifonderanno alle controparti –
sempre con vincolo di solidarietà – fr. 2’000.– complessivi per ripetibili
d’appello.
- Intimazione a
– avv. __________
__________, __________;
– avv. __________
__________ __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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