AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
11.1996.171
Data decisione, Autorità:
06.05.1997, ICCA
Incarto n..
11.96.00171
Lugano
6 maggio 1997/cs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gronchi
sedente
per statuire nella causa ..__________ (petizione di eredità
e azione di riduzione) della Pretura del Distretto di Riviera, promossa con petizione
29 dicembre 1994 da
__________, __________
(patrocinato
dall’avv. __________. __________ __________, __________)
contro
__________, __________
(patrocinata
dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di
questione: 1. Se deve essere accolto l’appello del 16 ottobre 1996
presentato da __________ __________ contro la sentenza emessa il 17 settembre
1996 dal Pretore del Distretto di Riviera;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 9
febbraio 1953 il Pretore di Riviera ha dichiarato __________ __________
__________ padre naturale di __________ __________, nato il __________ 1950 da
__________ __________ (doc. A), obbligandolo a corrispondere al figlio un
contributo alimentare mensile fino al compimento del suo diciottesimo anno di
età. La sentenza pretorile è stata confermata l’8 ottobre 1953 dal Tribunale di
appello e il 18 gennaio 1954 dal Tribunale federale (doc. B e C).
B. Il 1° aprile 1976
__________ __________ __________ ha depositato presso il notaio __________ __________
__________ ____________________ di __________ un testamento olografo con il
quale istituiva sue eredi le sorelle __________ e __________ __________,
disponendo inoltre che l’eredità sarebbe passata interamente alla sorella
superstite nell’eventuale premorienza di una di loro.
C. __________
__________ è premorta al fratello il 13 febbraio 1992 e __________ __________
__________ è deceduto a __________ il __________ 1994. Il notaio __________.
__________ __________ ha pubblicato il 3 febbraio 1994 il testamento olografo
di __________ __________ davanti al Pretore del Distretto di Riviera (doc. D).
D. Con scritto dell’8
febbraio 1994 __________ __________, falliti i tentativi di vedere riconosciuto
il proprio diritto successorio in qualità di figlio naturale, si è opposto al
rilascio del certificato ereditario (doc. H) e con petizione del 29 dicembre
1994 ha convenuto davanti al Pretore del Distretto di Riviera __________
__________, unica erede istituita, chiedendo che fosse riconosciuta la propria
qualità di erede, che fosse fatto ordine ad __________ __________ di restituire
alla massa successoria tutti i beni mobili e immobili in suo possesso facenti
parte dell’eredità (con la comminatoria dell’art. 292 CP), di rifondere il
valore dei beni eventualmente alienati o donati dopo la morte del testatore, e
infine che le disposizioni testamentarie del 3 febbraio 1994 fossero ridotte
sino a costituire la porzione legittima spettantegli come discendente del
testatore. In via cautelare egli ha postulato inoltre la conferma
dell’opposizione al rilascio del certificato ereditario, l’annotazione di una
restrizione della facoltà di disporre su tutti i beni immobili intestati al de
cuius nel Distretto di Riviera, il blocco di tutti gli averi depositati
presso gli istituti bancari di __________ e di __________, la confezione di un
inventario e la nomina di un amministratore della successione.
E. Alla discussione
del 31 gennaio 1995 le parti hanno convenuto di regolare l’assetto
provvisionale con la conferma dell’opposi-zione al rilascio del certificato
ereditario e con la nomina di un amministratore della successione nella persona
dell’avv. __________ __________.
F. Con risposta del 9
maggio 1995 __________ __________ si è opposta alla petizione, sostenendo che
le istanze giudiziarie a suo tempo interpellate si erano limitate ad attribuire
al fratello __________ __________ __________ la cosiddetta paternità alimentare
nei confronti di __________ __________.
G. All’udienza
preliminare dell’11 luglio 1995 le parti si sono riconfermate nelle loro
domande di giudizio e non essendovi prove da assumere hanno rinunciato a comparire
al dibattimento finale. Nel suo memoriale conclusivo del 22 novembre 1995
l’attore ha ribadito le domande di petizione, mentre la convenuta ha rinviato
agli argomenti illustrati nella risposta.
H. Statuendo il 17
settembre 1996, il Pretore ha accolto la petizione, ha dichiarato __________
__________ erede legittimo del defunto __________ __________ e ha ridotto le
disposizioni del testamento 1° aprile 1975 fino a costituire la porzione
legittima spettante al figlio giusta l’art. 471 CC. La tassa di giustizia di
fr. 4’000.– e le spese di fr. 200.– sono state poste a carico della convenuta,
con obbligo di rifondere all’attore fr. 8’000.– di ripetibili, mentre le spese
per l’erezione dell’inventario sono state poste a carico delle parti in ragione
di un mezzo ciascuno.
I. Contro la
sentenza pretorile __________ __________ è insorta con un appello del 16
ottobre 1996 nel quale postula il rigetto della petizione e un nuovo giudizio
sulle spese e le ripetibili.
Nelle sue osservazioni
del 29 novembre 1996 __________ __________ propone di respingere l’appello e di
confermare la sentenza impugnata.
Considerando
in diritto: 1. Il Pretore ha
riconosciuto l’attore come erede di __________ __________ __________ a norma dell’art.
457 cpv. 1 CC, abilitato di conseguenza a rivendicare la sua porzione legittima
della successione, anche se, in virtù del diritto di filiazione anteriore al 1°
gennaio 1978 e della novella legislativa del 1° gennaio 1978 (art. 13a tit.
fin. CC), l’attore non ha con il defunto un rapporto di filiazione con effetti
di stato civile e non ne è quindi erede legittimo. Secondo il primo giudice,
queste ultime disposizioni sono però in contrasto con gli art. 8 e 14 CEDU. La
circostanza che lo statuto di figlio illegittimo dell’attore non equivalga a
quello di un figlio legittimo sarebbe in aperto contrasto con il diritto a una
vita privata e familiare senza ingiuste ingerenze dell’autorità pubblica (art.
8), come pure al godimento di questo stesso diritto senza distinzioni di specie
(art. 14). Per la riconosciuta prevalenza del diritto internazionale sul
diritto nazionale si giustificherebbe, quindi, il riconoscimento all’attore dei
vantaggi propri di una paternità con gli effetti di stato civile, tra cui anche
la partecipazione in qualità di erede legittimo alla divisione della
successione paterna.
-
L’appellante
contesta le conclusioni del primo giudice. Sostiene che il rapporto di
filiazione tra il defunto e l’attore era limitato al mantenimento fino alla
maggiore età e non aveva effetti di stato civile, come risulta senza dubbio
alcuno dal fascicolo processuale. D’altra parte il legislatore ha
definitivamente regolato le paternità alimentari con un’apposita norma
transitoria al momento dell’entrata in vigore del nuovo diritto di filiazione,
parificando diritti e doveri dei figli illegittimi a quelli dei figli
legittimi. L’art. 13a tit. fin. CC, che ha limitato nel tempo la possibilità di
promuovere un’azione di paternità con effetti di stato civile, non lascerebbe
spazio ad alcuna interpretazione, tanto meno a quella proposta dall’attore, e
non sarebbe neppure in contrasto con i disposti della CEDU, di cui il Pretore
avrebbe travisato la reale portata.
-
I rapporti di
diritto successorio sono regolati secondo il diritto vigente al momento in cui
il testatore è deceduto (art. 15 cpv. 1 tit. fin. CC e contrario; Tuor/Schnyder/Schmid, Das schweizerische
Zivilgesetzbuch, 11a edizione, pag. 906 con richiami). Nella fattispecie
il testatore è deceduto nel 1994 e alla sua successione è pertanto applicabile
il diritto attualmente in vigore. Giusta l’art. 457 cpv. 1 CC i prossimi eredi
del defunto sono i suoi discendenti e i primi eredi nell’ordine di successione
legale sono i figli del defunto. Tali si definiscono i figli legittimi e
naturali riconosciuti agli effetti dello stato civile, ovvero dei quali la
paternità è stata ufficialmente accertata mediante dichiarazione paterna davanti
all’ufficiale di stato civile, per testamento o davanti al giudice (art. 255 CC
combinato con l’art. art. 33 LAC, art. 260 cpv. 3 CC).
a) Prima
della modifica entrata in vigore nel 1978 il Codice civile distingueva la paternità
"tributaria" da quella con effetti di stato civile (art. 309, 319 e
323 vCC). Riservate particolari condizioni, l’azione di paternità accordava al
figlio solo una pretesa alimentare nei confronti del padre e il rapporto di filiazione
esisteva unicamente con la madre. Un figlio illegittimo disponeva dei diritti e
dei doveri inerenti alla filiazione, tra i quali principalmente l’obbligo di
soccorso (art. 328 vCC) e il diritto di ereditare (art. 461 vCC), solo qualora
fosse stato accertato che il concepimento era avvenuto con violenza o abusando
dei rapporti di potestà, oppure in presenza di una promessa di matrimonio. In
tutti gli altri casi il figlio era privato di ogni diritto ereditario nei
riguardi della successione paterna, a meno che non fosse inserito nel
testamento dal padre (Piotet, Traité
de droit privé suisse, vol . IV, Friburgo 1975, pag. 31). È indubbio, e neppure
contestato dall’attore, che in sede giudiziaria la paternità del testatore è
stata accertata solo agli effetti alimentari. Chiari riferimenti in questo
senso, come giustamente riconosciuto dal Pretore, costituiscono il tenore del
dispositivo, le norme giuridiche richiamate nel giudizio, l’assenza di
notificazione ai competenti organi di Stato civile e, soprattutto, i considerandi
della sentenza, dai quali si evince che il concepimento non avvenne in presenza
di una promessa di matrimonio né con violenza. Il fatto stesso che l’attore
porti il cognome della madre e non quello del padre indica chiaramente, del
resto, che non è insorta paternità con effetti di stato civile (art. 324 cpv. 1
e 325 cpv. 1 vCC).
b) Sulla
base del vecchio diritto l’attore non era figlio del defunto con effetti di
stato civile e non aveva pertanto alcun diritto nella successione paterna (art.
461 cpv. 2 vCC). La situazione giuridica non è mutata neppure il 1° gennaio
1978, con l’entrata in vigore del nuovo diritto di filiazione, che ha parificato
la posizione dei figli nati fuori dal matrimonio a quella dei figli legittimi.
L’acceso dibattito parlamentare sull’opportu-nità di accordare gli stessi
diritti e doveri dei figli legittimi a quelli illegittimi senza limiti di
tempo, con effetto retroattivo, ha condotto all’adozione del compromesso
contenuto nell’art. 13a tit. fin. CC (FF 1974 II pag. 106 seg.; Hegnauer, in: Mélanges en l’honneur de Henri
Deschenaux, Die Übergangs-bestimmungen zum neuen Kindesrecht, Friburgo 1977,
pag. 169, nota 63; DTF 112 Ia 102). In forza di tale norma soltanto i figli che
al momento dell’entrata in vigore della nuova legge non avevano ancora compiuto
il decimo anno di età potevano, entro due anni, proporre l’azione di paternità
e vedersi riconoscere lo statuto di figlio con effetti di stato civile. Il 1°
gennaio 1978 l’attore, nato nel 1950, non adempiva i requisiti posti dal
diritto transitorio per promuovere contro il padre alimentare un’azione intesa
all’accertamento della paternità con effetti di stato civile. Ne discende che
non esiste nella fattispecie un rapporto di filiazione con effetti di stato
civile fra il testatore e l’attore, di modo che quest’ultimo non è erede del defunto
ai sensi dell’art. 457 cpv. 1 CC.
- L’appellante
contesta che l’art. 13a tit. fin. CC sia inoperante per effetto degli articoli
8 e 14 CEDU, così come deciso dal Pretore.
a) Il
quesito di sapere se la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti
dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) prevalga sul diritto interno è
stato oggetto di ampia discussione in dottrina e in giurisprudenza. Secondo il
Tribunale federale la priorità del diritto federale su quello internazionale è
un’eccezione e di regola le convenzioni internazionali prevalgono sul diritto
interno, sia esso anteriore o posteriore alla Convenzione (DTF 117 Ib 39; 112
II 13; Pra 62 n. 106). Una deroga a questo principio è eccezionalmente ammessa
nei casi in cui il legislatore ha espressamente voluto creare una norma
incompatibile con il diritto internazionale (DTF 118 Ib 281). Tale
giurisprudenza è stata confermata nell’ambito dell’assistenza giudiziaria
internazionale in materia penale (DTF 122 II 487 consid. 3a). Per contro il Tribunale
federale ha in un primo tempo negato la possibilità di procedere a una verifica
della compatibilità tra le norme del Codice civile svizzero e la CEDU,
lasciando aperto il quesito di sapere se la CEDU prevalga sul diritto interno
(DTF 120 II 384 consid. 5a, 387, 122 III 416 consid. 3a). Nel caso concreto non
è tuttavia necessario statuire su questo punto, poiché, come si vedrà in
seguito, non si ravvisa alcuna lesione dei diritti garantiti dagli art. 8 e 14
CEDU.
b) L’art.
8 CEDU consacra il diritto a una vita privata e familiare senza ingiuste ingerenze
dell’autorità pubblica. Una limitazione del suo esercizio è possibile se è
prevista dalla legge e se costituisce una misura che, in una società
democratica, è necessaria per la sicurezza pubblica, il benessere economico del
paese, la tutela dell’ordine, la prevenzione di infrazioni penali, la
protezione della salute e della moralità, la protezione dei diritti e delle
libertà altrui (DTF 120 Ib 4). Il primo giudice ha ritenuto che gli argomenti
addotti dal legislatore per giustificare la dimenticanza dei doveri dei padri
tributari mal si conciliano con la natura delle limitazioni ammesse dalla giurisprudenza.
Questa tesi sarebbe confortata dalle decisioni della Corte europea del 28
ottobre 1976 in re Inze vs. Austria e del 13 marzo 1978 in re Marckx vs.
Belgio, con le quali si è sancito il divieto di ogni discriminazione fondata
sulla nascita, a meno che esistano valide ragioni che potrebbero giustificare
una differenza per i figli nati fuori dal matrimonio (sentenza Marckx, § 34;
sentenza Inze, § 41). In questo senso, il fatto che l’art. 13a tit. fin. CC
trovi la sua origine nella necessità di garantire la sicurezza giuridica
all’interno della famiglia non sarebbe sufficiente per privare l’individuo dei
suoi diritti fondamentali (sentenza Marckx, § 48).
Contrariamente
a quanto ritiene il Pretore, tuttavia, l’art. 13a tit. fin. CC non opera una
discriminazione fra figli legittimi e figli illegittimi, ma ha delimitato nel
tempo la possibilità di far accertare i rapporti di paternità e di riconoscere
effetti di stato civile anche alle paternità alimentari. Non adempiendo i requisiti
posti dalla norma transitoria, l’attore non ha potuto promuovere causa di
paternità nei confronti del defunto, al quale non è quindi legato da alcun
rapporto di filiazione con effetti dello stato civile. L’argomentazione del
Pretore, secondo cui nell’ambito dei lavori per la revisione sul diritto di
filiazione non si sarebbe tenuto conto della CEDU, è inconferente, poiché – come
si è visto – non vi è nella fattispecie alcun rapporto familiare da proteggere,
in assenza di un rapporto di filiazione con effetti di stato civile. Il
Tribunale federale ha d’altra parte ricordato che il Consiglio d’Europa ha
promulgato, allo stesso rango della CEDU, l’apposita convenzione europea sullo
statuto giuridico dei figli nati fuori matrimonio, del 15 ottobre 1975 (RS
0.211.221.131, in vigore per la Svizzera dall’11 agosto 1978), la quale lascia
alla legislazione interna dei paesi firmatari la competenza di designare le
persone abilitate a promuovere l’azione di paternità e i termini entro cui
avviare la causa (DTF 112 Ia 107, consid. 7). L’art. 13a tit. fin. CC delimita
appunto nel tempo la possibilità di promuovere azione di paternità con effetti
di stato civile in favore di coloro che beneficiavano della cosiddetta
paternità alimentare, così come esplicitamente previsto dalla citata
convenzione europea sullo statuto giuridico dei figli nati fuori matrimonio. La
norma transitoria introdotta dal nuovo diritto di filiazione è dunque conforme
al diritto europeo e non vi è necessità di scostarsene, contrariamente a quanto
addotto dal primo giudice.
Se ne conclude che
l’appello, provvisto di buon diritto, e deve essere accolto e che la sentenza del
Pretore va riformata di conseguenza.
- Gli oneri
processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC) e sono posti a carico dell’appellato,
che rifonderà alla controparte un’adeguata indennità per ripetibili di questa
sede. L’esito dell’appello impone anche una modifica del pronunciato pretorile
sulle spese e le ripetibili, che devono essere sopportate dall’attore, integralmente
soccombente.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L’appello è accolto e la sentenza
impugnata è riformata come segue:
-
La petizione è respinta.
-
La tassa di giustizia di fr. 4’000.–
e le spese di fr. 200.– sono poste a carico dell’attore, che rifonderà alla
convenuta fr. 8’000.– a titolo di ripetibili.
II. Gli oneri processuali,
consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 2’000.--
b) spese fr.
50.–
fr.
2’050.–
sono
posti a carico di __________ __________, che rifonderà ad __________ __________
fr. 3’000.– a titolo di ripetibili di appello.
III. Intimazione:
– avv. __________.
__________ __________, __________
– avv. __________
__________, __________
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Riviera.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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