AIUTO
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Numero d'incarto:
11.1996.180
Data decisione, Autorità:
04.05.1998, ICCA
Incarto n.
11.96.00180
Lugano
4 maggio 1998/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti,
vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa ..__________
(.) della Pretura del Distretto di Bellinzona (azione di
divorzio) promossa con petizione del 3 maggio 1996 da
__________, __________
(patrocinato
dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________ __________, __________,
(patrocinata
dall’avv. __________ __________, __________);
giudicando ora sul decreto cautelare
del 5 novembre 1996 emesso dal Pretore del
Distretto di Bellinzona;
esaminati
gli atti,
posti
i seguenti
punti di
questione: 1. Se dev’essere accolto l’appello del 18 novembre 1995 (recte:
1996) presentato da __________ __________ contro il decreto cautelare emesso il
5 novembre 1996 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;
-
Se
dev’essere accolto l’appello adesivo del 9 dicembre 1996 presentato da
__________ __________ __________ contro il medesimo decreto;
-
Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________
__________ (1961) e __________ __________ (1953), cittadina __________, si sono
sposati il __________ 1992 a __________. Dal matrimonio non sono nati figli. La
moglie è madre di __________ (1976) e __________ (1977), avuti da una precedente
relazione. I coniugi vivono separati dal mese di luglio 1993: la moglie si è
trasferita a __________, dove l’hanno raggiunta i figli, mentre il marito è
rimasto a __________ nell’appartamento coniugale. __________ __________, di formazione
______, lavora alle dipendenze della __________ __________ di lingua __________
per 90 giorni l’anno; __________ __________ __________ lavora a ore come donna
delle pulizie presso la ditta __________ __________ & __________.
__________ di __________.
B. Un primo tentativo di
conciliazione, chiesto dal marito l’8 ottobre 1993, è andato deserto il 10
gennaio 1994. __________ __________ ha poi instato per una nuova conciliazione
il 24 marzo 1994, svoltasi senza esito il 19 maggio successivo. Il 30 maggio
1994 i coniugi hanno sottoscritto due convenzioni: nella prima essi hanno
adottato il regime della separazione dei beni, mentre nella seconda si sono
accordati nel senso che ognuno di essi avrebbe provveduto in futuro al proprio
sostentamento.
C. Il marito ha chiesto
un terzo tentativo di conciliazione il 18 gennaio 1996, decaduto infruttuoso il
26 febbraio successivo. Il 3 maggio 1996 __________ __________ ha promosso
azione di divorzio, negando alla moglie qualsiasi contributo alimentare. Nella
risposta del 30 agosto 1996 __________ __________ __________ si è opposta alla
petizione, formulando in subordine pretese alimentari. In via riconvenzionale
essa ha postulato la separazione, l’annulla-mento delle due note convenzioni,
avanzando pretese alimentari e in liquidazione dei rapporti patrimoniali, senza
cifrarle. Contestualmente essa ha instato per l’adozione di provvedimenti
cautelari, postulando in particolare un contributo alimentare di almeno fr.
1’500.– e una provvigione ad litem di fr. 3’000.–. Nella replica e
risposta riconvenzionale del 30 settembre 1996 il marito ha mantenuto la
domanda di divorzio, opponendosi alla riconvenzione. Anche la moglie, con la
duplica e replica riconvenzionale del 29 ottobre 1996, ha ribadito le sue
richieste, chiedendo inoltre la rifusione di fr. 637.95 a titolo di risarcimento
danni.
D. Nel frattempo, alla
discussione cautelare del 15 ottobre 1996 il marito si è opposto a ogni pretesa
alimentare della moglie e si è rimesso al giudizio del Pretore sulla
provvigione ad litem. Esperita l’istruttoria, alla discussione finale
del 31 ottobre 1996 le parti hanno riaffermato le rispettive domande di
giudizio.
E. Statuendo il 5
novembre 1996, il Pretore ha obbligato il marito a stanziare alla moglie, dal
1° settembre 1996, un contributo provvisionale di fr. 420.– mensili e a corrispondere
una provvigione ad litem di fr. 3’000.–. La tassa di giustizia di fr.
100.– e le spese di fr. 50.– sono state poste per un terzo a carico della
moglie e per il resto a carico del marito, tenuto a rifondere alla controparte
fr. 600.– per ripetibili.
F. __________ __________
è insorto contro tale decreto con un appello del 18 novembre 1996 nel quale
chiede che, in riforma del giudizio contestato, l’istanza cautelare presentata
dalla moglie sia respinta e gli oneri processuali posti interamente a carico di
lei. Il decreto del Pretore è stato impugnato anche da __________ __________
__________, che con un appello adesivo del 9 dicembre 1996 rivendica un
contributo alimentare mensile di fr. 1’500.–. Ogni parte postula la reiezione
del gravame avversario.
Considerando
in diritto: 1. L’art. 145 cpv. 2
CC stabilisce che il giudice, in pendenza di un’azione di separazione o di
divorzio, prende le opportune misure provvisionali, specialmente circa l’abitazione
e il mantenimento della famiglia, i rapporti patrimoniali e la custodia dei
figli. Il criterio per la definizione dei contributi alimentari a norma dell’art.
145 cpv. 2 CC è disciplinato dal diritto federale e si fonda sul riparto
dell’eccedenza – di regola a metà – una volta dedotto dal reddito familiare il
fabbisogno minimo dei coniugi e dei figli (DTF 114 II 31 consid. 7 e 8). Il
fabbisogno minimo dei coniugi è determinato sulla scorta del minimo
esistenziale del diritto esecutivo, cui vanno aggiunti gli oneri fiscali e le
spese correnti della famiglia, in particolare i premi della cassa malati e
delle assicurazioni domestiche (DTF 114 II 394 consid. 4b; Perrin, La méthode du minimum vital,
in: SJ 115/1993 pag. 429).
- Il Pretore ha
riconosciuto alla moglie un contributo alimentare di fr. 420.– mensili ritenendo
anzitutto che la convenzione del 30 maggio 1994 con cui l’interessata dichiarava
di rinunciare a pretese alimentari (doc. E) era inapplicabile, essendo decaduta
la condizione cui era vincolata (richiesta di divorzio solo dopo che fosse stata
regolarizzata la situazione della moglie relativamente al rinnovo del permesso
di dimora da parte della polizia degli stranieri). Egli ha quindi accertato il
reddito della moglie in fr. 1’600.– mensili e ha determinato il relativo
fabbisogno minimo in fr. 2’020.–, obbligando il marito a colmare la differenza
di fr. 420.– con l’argomento che non si giustificava di riconoscere un importo
superiore, in costanza di matrimonio i coniugi essendo sempre vissuti al limite
del minimo esistenziale.
I. Sull’appello principale
-
La documentazione
prodotta dall’appellante non è ricevibile. L’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC vieta
di addurre fatti o mezzi di prova nuovi in appello e il diritto federale non
impone una disciplina diversa, salvo per quanto riguarda le relazioni tra
genitori e figli minorenni, che sono rette dal principio inquisitorio
illimitato (DTF 120 II 231 consid. 1c, 119 II 203 consid. 1, Cocchi/Trezzini, Codice di procedura
civile ticinese annotato, Lugano 1993, n. 10 ad art. 86 e n. 1 ad art. 321).
Tali documenti potranno, se mai, fondare una richiesta di modifica di misure
cautelari da presentare al Pretore.
-
L’appellante chiede
di essere liberato dal pagamento di ogni contributo alla moglie, sostenendo che
a questa nulla spetterebbe poiché essa ha atteso tre anni per avanzare
richieste a tale titolo. L’assunto non può essere condiviso. È vero che durante
la separazione di fatto la moglie non ha mai preteso alimenti dal marito,
nondimeno l’obbligo di mantenimento trae origine dai doveri generali del
matrimonio e segnatamente dall’art. 163 cpv. 1 CC, che impone ai coniugi di
contribuire, ciascuno secondo le proprie forze, al mantenimento della famiglia
per tutta la durata del matrimonio (Deschenaux/Tercier/
Werro, Le mariage et le divorce, 4ª edizione, Berna 1995, n. 889 pag.
179 e n. 946 pag. 190). Nella determinazione dei contributi alimentari, l’unico
criterio pertinente in sede provvisionale è quello di sapere se il coniuge ne
ha realmente bisogno per la durata della causa di divorzio (DTF 118 II 226 consid.
2aa; I CCA, sentenza del 17 gennaio 1996 nella causa M. contro M., consid. 5a).
Il richiamo alla dottrina citato dall’appellante non è decisivo poiché in quel
caso i giudici cantonali, dopo avere esaminato le circostanze del caso, avevano
concluso che il contributo non era necessario. Né in concreto la richiesta non
appare abusiva, la moglie avendo fornito spiegazioni plausibili sui motivi che
l’hanno indotta a desistere temporaneamente dal pretendere contributi. Oltre a
ciò, dall’istruttoria risulta che essa, dopo la separazione di fatto, è vissuta
in condizioni economiche assai disagiate (deposizione Folladori; incarto
richiamato dal Servizio psicosociale, pag. 1), ciò che giustifica la richiesta
di aiuto al marito.
-
L’appellante
rimprovera al Pretore di non avere tenuto conto della tredicesima mensilità
percepita dalla moglie. Ora, dagli atti risulta che la moglie è impiegata a ore
come donna delle pulizie presso la ditta __________ __________ &
__________. __________ di __________, dove percepisce in media fr. 1’541.–
mensili netti (doc. 4 e 5). Dal conteggio paga del 1996 risulta invero che essa
riceve la tredicesima mensilità, ma il Pretore ha considerato ciò nell’ambito
del suo potere di apprezzamento, quanto meno nel risultato, accertando un
reddito mensile medio di fr. 1’600.–. Il che appare tanto più legittimo se si
pensa che tale stipendio fluttua di mese in mese e che ai fini di un giudizio
provvisionale il giudice vaglia gli atti sulla base di un esame meramente
sommario.
-
Argomenta ancora
l’appellante che i figli della moglie, suoi conviventi, sarebbero tenuti a
partecipare alle spese dell’economia domestica e di locazione, sicché il di lei
fabbisogno minimo sarebbe coperto.
a) La
circostanza che i due figli maggiorenni vivono con la madre non è decisiva. In
linea di principio i due coniugi, pendente causa di divorzio o di separazione,
debbono equitativamente beneficiare del medesimo tenore di vita, ciò che include
anche condizioni abitative sostanzialmente paritarie (I CCA, sentenza del 17
luglio 1991 nella causa C. c. C.). La giurisprudenza cantonale secondo cui
l’onere di locazione di un coniuge convivente deve essere ridotto (Rep. 1990
pag. 122 n. 22) è stata per altro precisata di recente alla luce della dottrina
più aggiornata (Hausheer/Spycher,
Handbuch des Unterhaltsrechts, Berna 1997, n. 2.33 e 2.34, pag. 79). Nel
fabbisogno del coniuge convivente viene inserito perciò l’onere di alloggio
presumibile che egli avrebbe come persona sola (I CCA, sentenza del 9 luglio
1997 nella causa S. c. S.). Nella fattispecie non si può dire che un
appartamento da fr. 650.– mensili sia eccessivo per le esigenze di una persona
sola (DTF 119 II 73 consid. 3c). Del resto, l’onere locativo a carico del
marito ammonta a fr. 620.– mensili (doc. S), ragione per cui i coniugi sono
posti in condizioni di sostanziale parità logistica. L’appello, su questo
punto, è quindi destinato all’insuccesso.
b) A
ragione l’appellante chiede invece la riduzione del minimo esistenziale del diritto
esecutivo calcolato nel fabbisogno della moglie, poiché tale minimo corrisponde
per analogia, nel caso in cui un coniuge viva in economia domestica con terzi
(convivente, figlio maggiorenne, genitori ecc.), a quello di “persone che vivono
presso parenti” (tabella dei minimi di esistenza agli effetti del diritto
esecutivo: Rep. 1993 pag. 265). Esso è pertanto di fr. 925.– mensili (I CCA,
sentenza del 9 luglio 1997 in re S. c. S.).
- Per quanto riguarda
la richiesta di stralciare dal fabbisogno minimo della moglie l’importo di fr.
100.– riconosciuto dal Pretore per il pagamento delle imposte (poiché non
documentato, né preteso e comunque eccessivo), l’assunto è infondato. A prescindere
dal fatto che la moglie ha fatto valere tale onere (risposta e azione riconvenzionale,
pag. 4 ad 4), l’aggravio tributario deve comunque essere considerato d’ufficio
dal giudice (DTF 114 II 394 consid. 4b; Rep. 1994 298). Del resto si cercherebbero
invano, nell’appello, le ragioni per cui il giudizio del Pretore andrebbe riformato.
Privo di motivazione, il ricorso è al proposito irricevibile (art. 309 cpv. 2
lett. f CPC con rinvio al cpv. 5). Si aggiunga che ove una parte si limiti a
contestare in modo generico, senza precisi riferimenti numerici, l’entità
dell’onere inserito nel fabbisogno dell’altra parte, non è compito del giudice
civile determinare con precisione l’aggravio tributario delle parti, tanto meno
in sede cautelare (I CCA, sentenza del 20 giugno 1997 nella causa P. contro P.,
consid. 5b; 15 novembre 1994 in causa M/M consid. 3c). Ciò posto, il fabbisogno
minimo della moglie deve essere stabilito – in definitiva – in fr. 1’920.– mensili.
II. Sull’appello adesivo
- L’appellante
sostiene che al marito dev’essere computato un reddito mensile netto di fr.
5’712.70 mensili. A tale importo essa giunge moltiplicando il reddito
lavorativo annuo di fr. 19’930.– per tre e sommando il provento della sostanza,
quantificato in fr. 8’762.55, il tutto diviso per 12 mensilità.
Secondo giurisprudenza e
dottrina, in caso di separazione i coniugi hanno il diritto di mantenere – per
principio – il tenore di vita precedente e, se il reddito non è sufficiente per
coprire le spese di due economie domestiche separate, entrambi devono affrontare
sacrifici in egual misura, oppure il coniuge che ne è in grado può essere
tenuto ad aumentare la sua attività lavorativa (DTF 114 II 31; Spühler/Frei-Maurer, op. cit., n. 112
ad art. 145 CC). In concreto, durante l’unione coniugale il marito ha sempre
lavorato per la __________ della __________ __________ a tempo parziale (si
vedano anche certificati di salario allegati alle dichiarazioni fiscali) e non
risulta che la moglie se ne sia mai doluta. Tenuto conto del fatto che, come si
vedrà, il fabbisogno della famiglia risulta coperto, non vi sono quindi motivi
per stravolgere l’assetto voluto dalle parti medesime, facendo obbligo al
marito di incrementare la propria attività lavorativa. Si volesse computare al
marito il reddito potenziale di fr. 5’712.70 mensili netti, come pretende
l’appellante, ciò garantirebbe alle parti un tenore di vita manifestamente
superiore a quello di cui esse hanno beneficiato durante la convivenza. Per
stessa ammissione della moglie (osservazioni e appello adesivo, punto 4), infatti,
in costanza di matrimonio essi vivevano del solo reddito del marito (da lavoro
e da sostanza) – grosso modo equivalente a quello attuale – che poteva
assicurare loro solo un tenore di vita modesto. Né del resto davanti al Pretore
l’istante ha mai sostenuto il contrario. La proposta dell’appellante adesiva
condurrebbe quindi a risultati inammissibili, il tenore di vita durante la comunione
domestica costituendo il limite superiore del diritto al mantenimento (DTF 118
II 376 consid. 20; Rep. 1994 298; Spühler/Frei-Maurer,
op. cit., n. 166 in fine ad art. 145 CC).
-
In mancanza di dati
più aggiornati, il reddito del marito va fissato in fr. 3’065.– mensili
(stipendio fr. 1’661.– [doc. Q], reddito della sostanza fr. 1’404.– [doc. AA]).
Il Pretore non ha determinato il fabbisogno minimo del marito, che può
prudentemente essere stimato in fr. 2’354.– mensili, come indicato dalla moglie
senza che il marito vi si sia opposto (appello adesivo, pag. 4).
-
In sintesi, il quadro
patrimoniale della famiglia si presenta come segue:
reddito
del marito fr. 3’065.—
mensili
reddito
della moglie fr. 1’600.—
mensili
reddito
coniugale fr. 4’665.—
mensili
fabbisogno
del marito fr. 2’354.—
mensili
fabbisogno
della moglie fr. 1’920.—
mensili
fabbisogno
complessivo fr. 4’274.— mensili
eccedenza
fr. 391.—
mensili
metà
eccedenza fr.
195.50 mensili
il
marito può conservare per sé:
(fr.
2’354.– + fr. 195.50) fr.
2’549.50 mensili
la
moglie ha diritto a:
(fr.
1’920.– + fr. 195.50 ./. fr. 1’660.–) fr. 515.50
mensili
L’appello principale deve
dunque essere respinto, mentre l’appello adesivo merita parziale accoglimento,
la moglie avendo diritto a un contributo mensile di fr. 515.50.
III. Sulle spese e le
ripetibili
- Gli oneri processuali
seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Per quanto concerne l’appello
principale, essi sono posti a carico dell’appellante. Per quanto attiene
all’appello adesivo, la moglie, pur vedendosi aumentare il contributo, risulta
maggiormente soccombente, ragione per cui si giustifica di porre a suo carico
tre quarti degli oneri processuali, con obbligo di rifondere alla controparte
un’adeguata indennità per ripetibili ridotte. L’esito dell’appello non incide
apprezzabilmente invece sugli oneri di prima sede, che possono rimanere
invariati.
Per
questi motivi,
vista
sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello principale è
respinto.
- Gli
oneri dell’appello principale, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 350.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
400.–
sono
posti a carico dell’appellante principale, che rifonderà alla controparte fr.
800.– per ripetibili.
- L’appello adesivo è
parzialmente accolto e il dispositivo n. 1 del decreto impugnato è così
modificato:
__________ __________ è condannato a versare alla moglie
__________ __________ __________, a titolo di contributo alimentare dal 1°
settembre 1996, l’importo mensile anticipato di fr. 515.50.
Per il resto il decreto
impugnato rimane invariato.
- Gli oneri dell’appello
adesivo, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 350.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
400.–
sono
posti per un quarto a carico di __________ __________ e per il resto a carico
dell’appellante adesiva, che rifonderà a __________ __________ fr. 600.– per ripetibili
ridotte.
- Intimazione:
–
avv. __________ __________, __________;
–
avv. __________ __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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