AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.1996.62
Data decisione, Autorità:
03.07.1996, ICCA
Incarto n..
11.96.00062
Lugano
3 luglio 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gianinazzi
sedente
per statuire nella causa n. ..__________ (già
/; misure cautelari in causa di stato) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna
promossa con istanza 24 ottobre 1995 da
__________, __________
(patrocinato
dall’avv. __________ __________ __________, __________)
contro
__________, nata __________, __________
(patrocinata
dall’avv. __________ __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione:
-
Se dev'essere
accolto l'appello del 22 aprile 1996 presentato da __________ __________ contro
il decreto cautelare emesso il 9 aprile 1996 dal Pretore della giurisdizione di
Locarno-Campagna;
-
Se deve essere
accolta l’istanza di ammissione all’assistenza giudiziaria presentata con
l’appello;
-
Il giudizio sulle
spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto:
A. __________
__________ (1932) e __________ nata __________ (1943) si sono sposati l’__________
__________ 1985 ad __________. Dalla loro unione non sono nati figli. I coniugi
vivono separati dal 1993. Il marito, dopo un periodo di disoccupazione, ha
avviato un’attività indipendente; la moglie non ha più trovato un lavoro dopo
il suo licenziamento. Con istanza 10 novembre 1994 __________ __________ ha
chiesto al Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna l’adozione di provvedimenti
a protezione dell’unione coniugale, in particolare la fissazione di un
contributo alimentare mensile a suo favore. All’udienza del 12 dicembre 1994, i
coniugi hanno perfezionato una transazione giudiziaria in forza della quale il
marito si è impegnato a versare alla moglie un contributo alimentare mensile di
fr. 400.– mensili, con riserva di riesaminare la situazione nel giugno 1995 in
caso di modifiche sostanziali (inc. n. /, doc. A).
B. In
data 23 ottobre 1995 il marito ha instato per l'esperimento di conciliazione,
decaduto infruttuoso il 20 novembre seguente. Il giorno successivo egli ha
chiesto la modifica dell’assetto cautelare a suo tempo concordato e
l’annullamento dell’accordo con effetto retroattivo al 1° giugno 1995.
__________ __________ sostiene che le sue previsioni di reddito al momento
della transazione si erano rivelate troppo ottimistiche e che l’evoluzione
della ditta non gli consentiva di percepire un reddito con cui versare il noto
contributo alimentare. All'udienza di discussione svoltasi il 20 novembre 1995
la moglie si è opposta alla richiesta di soppressione del contributo alimentare.
Esperita l'istruttoria, al dibattimento finale del 25 marzo 1996 il marito ha
confermato la richiesta di sopprimere il contributo alimentare dal 1° giugno
1995 e la moglie vi si è opposta.
C. Statuendo
il 9 aprile 1996, il Pretore ha respinto l'istanza del marito, ritenendo che
non era stata resa verosimile una modifica rilevante della situazione dopo il
dicembre 1994. Egli ha ammesso entrambi i coniugi al beneficio dell’assistenza
giudiziaria e del gratuito patrocinio e ha pertanto rinunciato a prelevare
tasse e spese di giustizia e a statuire sulle ripetibili.
D. Contro
tale decreto __________ __________ è insorto con appello del 22 aprile 1996 in
cui propone la riforma del querelato giudizio nel senso di liberarlo totalmente
dall'obbligo di mantenimento. Egli ha postulato anche in appello la concessione
dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.
E. __________
__________ ha rinunciato a presentare osservazioni.
Considerato
in diritto:
- Giusta
l'art. 145 cpv. 2 CC, proposta l'azione di divorzio o dopo l'inoltro di
un'istanza per l'esperimento di conciliazione, che pure crea litispendenza
(Rep. 1985 90), il giudice prende le opportune misure cautelari: tra di esse
quelle circa il mantenimento della famiglia, ritenuto che ad entrambi i coniugi
va garantito, per quanto possibile, un tenore di vita equivalente a quello precedente
la sospensione dell'economia domestica (DTF 114 II 26). I provvedimenti
cautelari adottati nell'ambito dell'art. 145 cpv. 2 CC non acquisiscono, se non
relativamente, forza di cosa giudicata e possono essere modificati qualora più
non corrispondano ai criteri di opportunità posti alla base della norma, in
specie quando circostanze influenti per la decisione siano state trascurate o
si siano modificate in modo rilevante e duraturo (Bühler/Spühler in Berner Kommentar, n. 437 ad art.
145; Hinderling/Speck,
Das schweizerische Ehescheidungsrecht, Zurigo 1995, n. 77 pag. 545).
La
transazione conclusa tra i coniugi il 12 dicembre 1994, approvata dal Pretore,
ha forza di cosa giudicata alla stregua di un decreto cautelare (art. 352 cpv.
1 CPC). Si tratta in concreto di esaminare se si sia verificata una modifica di
rilievo delle circostanze finanziarie dei coniugi.
- Il
Pretore ha respinto l’istanza del marito tendente alla soppressione del
contributo alimentare dovuto alla moglie, per il motivo che la situazione
finanziaria dell’istante non aveva subito modifiche di rilievo e che a ogni
modo egli era in grado di continuare a versare l’importo a suo tempo pattuito.
Egli ha accertato, dalla deposizione testimoniale Hosp, che il marito prelevava
fr. 1’500.– mensili oltre a spese non meglio precisate di fr. 1’000.– mensili,
e che egli avrebbe dovuto sapere già nel dicembre 1994 che la situazione
finanziaria della ditta, peraltro poco chiara viste le contraddizioni insite
nella deposizione __________, non consentiva prelievi più importanti.
L'appellante
censura tali conclusioni, adducendo che all’epoca della transazione egli
prelevava dalla ditta __________, di cui era contitolare unitamente a
__________ __________, un anticipo sull’utile di fr. 2’500.– mensili, persuaso
di poter contare su un reddito mensile di fr. 3’000.–. Nel giugno 1995 egli ha
tuttavia appreso da __________, incaricato degli aspetti contabili della
società, che il risultato 1994 della ditta non consentiva utili pari a quanto
già prelevato a titolo di anticipo. L’istante adduce ancora che il Pretore ha
tradotto malamente dal tedesco la deposizione rogatoriale di __________. Dal
testo della rogatoria emerge infatti, contrariamente a quanto ammesso dal
Pretore, che l’appellante ha prelevato fr. 1’500.– mensili più spese per circa
fr. 1’000.– / 1’500.– mensili. L’istante sostiene inoltre che le dichiarazioni
del socio sulla restituzione del capitale investito sono fantasiose e
inveritiere e contesta infine il fabbisogno calcolato dal Pretore.
3 a) In
primo luogo si tratta di verificare, come ha fatto il Pretore, se la situazione
finanziaria dell’appellante ha subito modifiche dopo il dicembre 1994.
Dall’istruttoria è emerso che il marito, dopo un lungo periodo di
disoccupazione, ha avviato una propria attività indipendente nel settore
sanitario, fondando con __________ __________ la ditta __________ __________
__________. Il socio ha dichiarato che la ditta era stata fondata nella
primavera del 1992 e che egli vi aveva investito fr. 150’000.–, recuperati poi
mediante prelievi mensili già alla fine del 1995. I soci avevano pattuito una
ripartizione degli utili in ragione di 2/3 a __________ e di 1/3 a __________ e
in media quest’ultimo aveva prelevato nel 1994 circa fr. 1’500.– mensili, oltre
alle spese in fr. 1’000.–/1’500.– (verbale 30 gennaio 1996). Non vi è quindi
stata alcuna difettosa traduzione del verbale rogatoriale da parte del Pretore,
poiché l’appellante, per stessa ammissione del socio oltre che sua, ha ritirato
dalla ditta circa fr. 2’500.– mensili nel 1994, comprensivi di indennità e
rimborsi spese. Tale fatto risulta in modo inequivocabile anche dalla
dichiarazione d’imposta 1995/1996 (doc. D) e precisamente dal certificato di
salario, in cui l’appellante ha esposto un introito annuo netto di fr. 22’491.–
(pari a fr. 1’874.– mensili) oltre a rimborsi di spese di rappresentanza per
fr. 11’204.– annui (pari a fr. 933,60). Il marito adduce invero di aver
prelevato troppo dalla ditta nel 1994, poiché l’utile di sua spettanza sarebbe
stato di fr. 15’291,30, pari a fr. 1’274,25 mensili, tanto che il bilancio 1994
della ditta (doc. B) indica a questo proposito un debito di __________ di fr.
9’538,70. Nulla si sa tuttavia della situazione della ditta nel 1992 e 1993 e
parimenti mancano informazioni sull’andamento nel 1995. L’appellante si è
limitato a produrre il bilancio 1994, sprovvisto del conto profitti e perdite,
asserendo che la situazione finanziaria della ditta non gli consentiva di
prelevare quanto necessario, contrariamente a quanto previsto nel dicembre
1994. Tale affermazione non è tuttavia stata resa verosimile già per l’assoluta
mancanza di elementi concreti di confronto con gli anni precedenti. L’istante
non ha del resto addotto né reso verosimile quali importi egli prelevava nel
1992 e 1993, così che è impossibile stabilire una modifica della situazione
finanziaria della ditta, anche ammettendo che egli abbia avuto conoscenza solo
nel giugno 1995 del bilancio 1994, come sembra doversi desumere dalla
corrispondenza con l’autorità fiscale di __________ (doc. D). In mancanza di
dati da confrontare, infatti, il bilancio 1994 non è di alcun ausilio alla tesi
dell’appellante. D’altra parte, come rilevato a giusta ragione dal Pretore, i
dati istruttori sulla situazione della __________ __________ __________ sono
contraddittori. Il socio __________ ha infatti dichiarato di aver potuto
recuperare sull’arco di quattro anni l’investimento iniziale di fr. 150’000.–
mediante i prelievi mensili dalla ditta e di essere disposto a liquidare la sua
partecipazione con il versamento di fr. 6’000.– a titolo di interessi scaduti.
L’appellante, dal canto suo, ha fatto valere di essere costretto a liquidare il
socio e di dover versare fr. 30’000.– (verbale di udienza del 20 novembre 1995,
pag. 3). Egli sostiene che le dichiarazioni del socio sarebbero fantasiose e
inveritiere poiché questi aveva nel bilancio 1994 un credito di fr. 47’495,70.
Sennonché la deposizione del socio si riferisce alla situazione a fine 1995,
ossia a un’epoca posteriore al dicembre 1994 e non è quindi in contraddizione
con il bilancio 1994. Semmai la deposizione parrebbe dimostrare che l’andamento
1995 della società è stato favorevole, tanto da consentire al socio __________
un prelievo considerevole. Non è a ogni modo possibile trarre conclusioni
affidabili dall’istruttoria, in mancanza, come si è visto, sia del bilancio
degli anni precedenti, che di quello del 1995, cui verosimilmente si riferisce
il teste Hosp. Né si possono tenere in considerazione gli estratti bancari
prodotti con l’appello (estratto __________ __________ e estratto __________ di
__________ __________), che dimostrerebbero, a detta dell’appellante, la fallacia
della deposizione __________. Tali documenti sono infatti improponibili in
questa sede (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC). In siffatte circostanze si deve
ritenere che l’istante non ha reso sufficientemente verosimile una modifica
della situazione finanziaria della ditta dopo il dicembre 1994. L’appello è
quindi infondato su questo punto.
b) L’appellante
contesta infine la determinazione del suo fabbisogno operata dal Pretore. Ci si
può tuttavia dispensare dall’esaminare in dettaglio tali censure, già per il fatto
che è pacifico che gli oneri ricorrenti dell’istante sono rimasti immutati nel
1995. Il marito ha disdetto il contratto di locazione relativo all’appartamento
che occupava a Locarno e si è trasferito ad __________ nella casa della propria
convivente. Per l’uso di tali locali, a uso privato e professionale, egli
dichiara di versare fr. 900.– mensili (doc. E), importo che per sua stessa
ammissione è pari a quello pagato a suo tempo per la locazione a __________.
Non risulta che le altre voci del fabbisogno siano mutate, né l’istante lo
sostiene, così che dal punto di vista del fabbisogno la situazione del marito è
da considerare immutata rispetto al dicembre 1994. Anzi, come indica a giusta
ragione il Pretore, la situazione di convivenza è semmai atta a ridurre
l’importo minimo di base. Le critiche formulate nell’appello a questo proposito
sono quindi irrilevanti ai fini del presente giudizio, dal momento che
l’appellante stesso non contesta che i suoi oneri ricorrenti siano rimasti invariati.
-
In
conclusione, pertanto, l’appellante non ha reso sufficientemente verosimile la
deteriorazione della sua situazione finanziaria dopo il dicembre 1994, così che
in concreto manca la rilevante mutazione delle circostanze di fatto, condizione
indispensabile per una modifica dell’assetto cautelare. Il giudizio impugnato
va dunque confermato e l'appello respinto.
-
Gli
oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 CPC) e sono quindi posti a
carico dell’appellante, integralmente soccombente. Quest’ultimo ha chiesto
anche in sede di appello di essere ammesso al beneficio dell’assistenza
giudiziaria e del gratuito patrocinio, che gli è stato concesso in prima sede.
In concreto il requisito dell’indigenza è pacifico (art. 155 CPC), ma visto
l’esito dell’appello difetta il requisito cumulativo della probabilità di esito
favorevole (art. 157 CPC), così che l’istanza deve essere respinta. Si tiene
conto tuttavia della situazione finanziaria precaria dell’appellante nella
determinazione della tassa di giustizia, mentre si prescinde dalla concessione
di ripetibili alla controparte, che ha rinunciato a presentare osservazioni
all’appello.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria
pronuncia:
-
L'appello è
respinto e il decreto impugnato è confermato.
-
L’istanza di
assistenza giudiziaria presentata da __________ __________ è respinta.
-
Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 200.–
b)
spese fr.
50.–
fr. 250.–
sono
posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
- Intimazione a:
–
avv. __________ __________ __________, __________;
–
avv. __________ __________ __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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