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Numero d'incarto:
11.1996.93
Data decisione, Autorità:
02.06.1997, ICCA
Incarto n.
11.96.00093
11.96.00101
Lugano
2 giugno 1997/cs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretario:
Romanzini,
vicecancelliere
sedente
per statuire nella causa __________. . (modifica di
servitù) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con
petizione del 4 agosto 1994 da
__________, __________
(patrocinato
dall’avv. __________ __________ __________, __________)
contro
__________, __________
(patrocinata
dall’avv. __________ __________ __________, __________)
__________, __________
(patrocinata
dall’avv. __________ __________, __________) e
__________ __________, __________;
giudicando
ora sul decreto del 22 maggio 1996
con cui il Pretore ha respinto un’eccezione di litisconsorzio necessario
sollevata da __________ __________ e da __________ __________ con risposta del
30 gennaio 1995, rispettivamente con duplica del 15 maggio 1995;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di
questione: 1. Se dev’essere accolta l’appellazione presentata il 31
maggio 1996 da __________ __________ contro il decreto emesso il 22 maggio 1996
dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3;
-
Se
dev’essere accolta l’appellazione presentata il 12 giugno 1996 da __________
__________ contro il medesimo decreto;
-
Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ è
proprietario della particella n. 831 RFD di Viganello. __________ __________,
__________ __________ e __________ __________ __________ sono comproprietarie
della particella n. __________RFD di __________, costituita in proprietà per
piani. Questi fondi, unitamente alle particelle n. __________e __________
(appartenenti attualmente alla comunione ereditaria fu __________ __________i),
666 (proprietà della comunione ereditaria fu __________ __________) e 1012
(intestata alla comunione ereditaria fu __________ __________), costituivano in
origine un unico appezzamento, nel tempo frazionato.
B. Il 6 aprile 1979 i
proprietari delle suddette particelle hanno stipulato la servitù seguente:
Servitù di limitazione di destinazione e di
costruzione nel senso che su ciascuna delle particelle n. __________,
__________, __________, __________, __________, __________non potrà sorgere che
una costruzione di civile abitazione della superficie massima di mq 150 e per
un’altezza massima di 3 piani abitabili più un seminterrato non abitabile la
cui altezza fuori terra dal ciglio naturale del terreno non deve superare m
1.50.
La convenzione è poi stata
completata il 23 maggio 1980 nel senso di tollerare un agio sulla superficie
edificabile di 1% del limite di 150 m2. Il 5 ottobre 1993 __________
__________ ha proposto a tutti gli altri proprietari che avevano firmato la convenzione
di modificare parzialmente la servitù di limitazione di destinazione e di
costruzione, nel senso di adeguarla alla superficie massima concessa dal piano
regolatore di ____________________hanno proposto di respingere la petizione.
__________ __________ ha eccepito la carenza di legittimazione attiva e
passiva, sostenendo in particolare che la sentenza avrà effetto costitutivo nei
confronti di tutti i proprietari partecipi alla convenzione, ragione per cui
dovevano essere convenuti anche gli altri proprietari nell’ambito di un
litisconsorzio necessario.
E. In sede di replica
l’attore non ha preso posizione sull’eccezione formulata da __________
__________, mentre nella duplica del 15 maggio 1995 __________ __________ ha
sollevato anch’essa la citata eccezione. All’udienza preliminare del 9 ottobre
1995 __________ __________ e __________ __________ hanno mantenuto la loro eccezione.
F. Sull’eccezione dei
convenuti il Pretore ha statuito il 22 maggio 1996, rigettandola. Le spese del
decreto, con una tassa di giustizia di fr. 300.–, sono state poste a carico di
__________ __________ e di __________ __________ in solido, con obbligo per
queste ultime di rifondere all’attore, sempre con vincolo di solidarietà, fr.
300.– per ripetibili.
G. Contro il decreto del
Pretore __________ __________ ha introdotto un appello il 31 maggio 1996 nel
quale postula, in riforma del querelato giudizio, l’accoglimento della sua
eccezione. Anche __________ __________ è insorta con un appello il 16 giugno
1996, nel quale chiede che, conferito al gravame effetto sospensivo, la sua
eccezione sia accolta. Il Pretore ha concesso effetto sospensivo all’appellazione
il 14 giugno 1996.
Nelle sue osservazioni del
9 luglio 1996 __________ __________ conclude per il rigetto degli appelli e la
conferma del decreto impugnato.
Considerando
in diritto: 1. Gli appelli presentati
da __________ __________ e da __________ __________ sono entrambi rivolti
contro il decreto con cui il Pretore ha respinto l’eccezione di carenza di
litisconsorzio necessario da loro sollevata. Derivanti dal medesimo fatto ed
atto giuridico, i ricorsi possono pertanto essere trattati simultaneamente ai
fini del giudizio (art. 72 lett. b CPC, Cocchi/Trezzini,
CPC annotato, Lugano 1993,n. 3 ad art. 72).
-
Il Pretore ha
respinto l’eccezione di improponibilità della petizione per mancata partecipazione
di tutti i convenuti poiché ha ritenuto che l’impostazione della causa, le
argomentazioni addotte e le domande di giudizio non permettevano di ravvisare
gli estremi di un litisconsorzio necessario. Egli ha considerato inoltre che la
costituzione delle servitù reciproche, menzionate nella convenzione del 6
aprile 1979, non significava ancora l’impossibilità per l’attore di avviare
un’azione di modifica di servitù solo nei confronti di una parte dei proprietari.
-
Per l’art. 97 n. 5
CPC il giudice esamina d’ufficio, in ogni stadio di causa, l’ammissibilità di
ogni singolo atto processuale ed in particolare del litisconsorzio necessario.
Il litisconsorzio necessario, che dipende dal diritto sostanziale (Ottaviani, Le parti nel processo civile
ticinese, Zurigo 1989, pag. 66 in fondo), è dato ove un diritto possa essere
esercitato soltanto da una comunione di persone e debba essere fatto valere
congiuntamente da tutte le persone interessate, se attrici, rispettivamente
contro tutte congiuntamente, se convenute (art. 41 cpv. 1 CPC); sussiste pure
nei casi in cui la sentenza avrà effetto costitutivo verso più persone (cpv.
2). La costituzione di un litisconsorzio necessario non è sempre imposta dal
diritto federale; può risultare anche dalla natura della causa (DTF 107 III 91 consid.
3).
-
Le appellanti
ritengono in sintesi che il tenore delle note servitù comporta assoluta
reciprocità e apparente indivisibilità dei diritti reali limitati voluti e
pattuiti da tutti i proprietari coinvolti, ciò che renderebbe impossibile una
semplice cancellazione del limite massimo della superficie di occupazione solo
per una parte di loro. Devono pertanto essere convenuti – a loro avviso – tutti
i firmatari della convenzione 6 aprile 1979 e non soltanto quelli convenuti
dall’attore. Esse reputano inoltre che, qualora si confermasse il decreto
pretorile, si creerebbe il rischio di sentenze contraddittorie ove in futuro
l’attore avviasse una nuova causa contro altri firmatari della convenzione.
-
Dal fascicolo
processuale risulta che il 6 aprile 1979 i proprietari delle particelle n.
__________, __________, __________, __________, __________e __________RFD di
__________ hanno costituito – tra l’altro – una servitù di limitazione di destinazione
a carico, rispettivamente a favore dei menzionati fondi, nel senso che su
ciascuna particella potesse sorgere solo una costruzione “di civile abitazione”
della superficie massima di 150 m² e di al massimo di 3 piani abitabili più un
seminterrato non abitabile la cui altezza fuori terra dal ciglio naturale non
superasse 1.50 m (doc. A). Il 23 maggio 1980 i suddetti proprietari hanno
convenuto di tollerare un agio sulla superficie edificabile dell’1% (doc. F).
L’attore ha chiesto
la modifica del contenuto della servitù a carico e a favore del suo fondo e del
fondo appartenente alle convenute, postulando – in particolare – la cancellazione
del limite massimo di superficie di occupazione fissato a 150 m2 .
Ora, è vero che nel 1979 i proprietari hanno costituito in pratica servitù
reciproche (doc. A), ma ciò non significa ancora che tali servitù siano
giuridicamente dipendenti l’una dall’altra. Intanto non risulta – e neppure è
stato sostenuto – che, in caso di modifica di una di esse, la medesima sorte
debba essere seguita dalle altre. In secondo luogo, se è vero che la servitù è
un diritto indivisibile (tant’è che in caso di divisione del fondo dominante o
del fondo serviente persiste su tutte le sue parti: art. 743 e 744 CC), nella
fattispecie il caso è diverso poiché vi sono più particelle che sono nel contempo
fondo dominante e fondo serviente. Poco importa che le servitù in questione
erano state costituite con lo scopo di imporre vincoli di destinazione a tutta
la zona; ciò non toglie che dal profilo giuridico esse siano indipendenti l’una
dall’altra, sicché nulla impedisce di modificarne o di sopprimerne anche una
soltanto. Si aggiunga che, contrariamente all’opinione delle appellanti, la
sentenza della presente causa non avrà effetto costitutivo nei confronti degli
altri beneficiari di servitù, poiché costoro non sono – appunto – stati
convenuti.
Certo, ci si può
interrogare sull’opportunità di convenire solamente una parte dei firmatari
della nota convenzione, ma ciò non pregiudica in alcun modo la posizione delle
appellanti. Dovesse l’attore costruire in violazione della restrizione di
destinazione (doc. Q), gli altri beneficiari della servitù potrebbero opporvisi,
senza che possa essere loro eccepito il giudizio di questa causa. Neppure può,
infine, essere ravvisata l’ipotesi di eventuali giudizi contraddittori, poiché
– in ogni caso – si tratterebbe di azioni relative a servitù giuridicamente
indipendenti e non a un’unica servitù. L’interesse di un proprietario
confinante, del resto, può essere diverso da quello di uno più lontano, ciò che
potrebbe giustificare giudizi diversi nelle eventuali cause. Ne segue, per
concludere, che gli appelli, sprovvisti di buon diritto, devono essere
respinti.
- Gli oneri
processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC) e sono posti a carico
delle appellanti, che rifonderanno alla controparte un’adeguata indennità per
ripetibili di appello.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Gli appelli sono
respinti e il decreto impugnato è confermato.
- Gli oneri del
presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 700.–
b) spese fr.
100.–
fr.
800.–
sono
posti a carico delle appellanti, che rifonderanno a __________ __________ fr.
600.– ciascuna per ripetibili di appello.
- intimazione a:
– avv. __________
__________ __________, __________;
– avv. __________
__________, __________;
– avv. __________
__________ __________, __________;
– __________ __________
__________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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