AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.1997.109
Data decisione, Autorità:
06.11.1997, ICCA
Incarto n.
11.97.00109
Lugano,
6 novembre 1997/cs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti,
vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa ..__________ (azione di divorzio) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città
promossa con petizione del 1° febbraio 1995 da
__________, nata __________, __________
(patrocinata
dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________, __________
(patrocinato
dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di
questione: 1. Se dev’essere accolto l’appello del 24 giugno 1997
presentato da __________ contro la sentenza emessa il 2 giugno 1997 dal Pretore
della giurisdizione di Locarno Città;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ (1945), cittadino
italiano, e __________ __________ (1956) si sono sposati a __________ il
__________ 1978. Pochi giorni dopo le nozze si sono trasferiti a __________, in
provincia di __________, paese d’origine del marito. Dal matrimonio sono nati i
figli __________ (__________1980) e __________ (__________1983). Durante la
permanenza in Italia il marito ha lavorato come agricoltore e muratore; la
moglie non ha esercitato attività lucrativa. Nel 1986 i coniugi si sono
avveduti che il figlio maggiore aveva seri problemi di sviluppo (era praticamente
__________), sicché la moglie è tornata dai suoi genitori a __________, in modo
che il ragazzo potesse frequentare l’istituto per logopatici del __________ a
__________. Il 22 ottobre 1986 __________ ha acquisito la cittadinanza
svizzera. L’anno dopo __________ ha raggiunto la moglie, che aveva ripreso
l’attività di venditrice (esercitata prima del matrimonio), portando con sé il
figlio minore e stabilendosi a sua volta presso i suoceri a __________. Nel
Ticino egli ha poi ricominciato a lavorare come muratore, mestiere che già
svolgeva prima di sposarsi.
B. Il 5 settembre 1987
__________ si è rivolta al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna
perché decretasse la sospensione dell’economia domestica, le fossero assegnati
i figli, fosse regolato il diritto di visita del padre e le fosse attribuito un
congruo contributo alimentare. Nell’agosto del 1988 __________ __________ ha lasciato
__________ ed è andato a vivere per conto proprio a __________. Da allora i
coniugi non hanno più abitato insieme. Con decreto dell’8 maggio 1989 il
Pretore ha autorizzato le parti a vivere separate, ha assegnato i figli alla
madre (riservato il diritto di visita del padre) e ha condannato __________
__________ __________ a versare un contributo alimentare di fr. 300.– mensili
per ogni figlio (oltre gli assegni familiari).
C. __________ ha instato
il 9 febbraio 1994 davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno Città per
il tentativo di conciliazione, che è decaduto infruttuoso il 18 aprile
successivo. Un secondo tentativo di conciliazione chiesto dalla moglie il 7
dicembre 1994 è fallito il 31 gennaio 1995. Con petizione del
1° febbraio 1995
__________ ha postulato quindi lo scioglimento del matrimonio per divorzio,
l’attribuzione dei figli (riservato il diritto di visita del padre) e un
contributo alimentare di fr. 600.– mensili per ogni figlio (oltre gli assegni
familiari). __________ __________ ha aderito al divorzio, ma ha rivendicato
l’affidamento dei figli (fatto salvo il diritto di visita della madre) e un
contributo alimentare non precisato per ciascuno di loro. La moglie ha
mantenuto le proprie posizioni, ribadendole nel memoriale conclusivo del 1°
aprile 1997. Il marito ha confermato le sue, precisando in fr. 650.– mensili,
nel memoriale conclusivo del 2 aprile 1997, il contributo alimentare preteso
per ciascuno dei figli. Le parti hanno rinunciato al dibattimento finale.
D. Statuendo il 2 giugno
1997, il Pretore ha sciolto il matrimonio per divorzio, ha affidato i figli al
padre, ha disciplinato il diritto di visita della madre e ha fissato in fr.
150.– indicizzati per ogni figlio (oltre gli assegni familiari) il contributo
mensile a carico dell’attrice. La tassa di giustizia di fr. 600.– e le spese di
complessivi fr. 2736.70 sono state poste per due terzi a carico di __________ e
per il resto a carico del convenuto. Su indennità per ripetibili il primo
giudice non si è pronunciato.
E. Contro la sentenza
del Pretore è insorta __________ con un appello del 24 giugno 1997 in cui
postula l’attribuzione dei figli, un contributo alimentare di fr. 600.– mensili
indicizzati per ciascuno di essi, l’addebito degli oneri processuali al
convenuto e un’adeguata indennità per ripetibili. Nelle sue osservazioni del 21
agosto 1997 __________ propone di respingere l’ap-pello e di confermare la
sentenza impugnata.
F. Le parti sono state
convocate da questa Camera per un dibattimento orale del 3 settembre 1997. In
tale occasione __________ ha ammesso di avere accompagnato i figli a __________,
dopo la fine dell’anno scolastico 1996/97, e di non essere più in grado di
ricondurli in Svizzera, i ragazzi opponendo strenua resistenza. Ciò posto,
l’appellante si è dichiarata disposta a lasciare i figli al convenuto, purché
questi si impegnasse a risiedere insieme con loro nel __________. Il 26
settembre 1997 l’avvocato del convenuto ha reso noto a questa Camera di essersi
adoperato in tutti i modi – d’intesa con il cliente – per far rientrare i
ragazzi del Ticino, ma di avere incontrato ferme opposizioni, i ragazzi
appoggiandosi finanche all’assistenza di un patrocinatore italiano. Su tale
comunicazione, come pure su due lettere fatte pervenire da __________ e
__________ __________ __________ a questa Camera, l’appellante ha potuto
esprimersi il 10 ottobre 1997.
Considerando
in diritto: 1. In caso di divorzio o di
separazione il giudice, udito il parere dei genitori (e occorrendo
dell’autorità tutoria) ordina le misure necessarie circa l’esercizio
dell’autorità dei genitori e le loro relazioni personali con i figli (art. 156
cpv. 1 CC). Le relazioni personali del coniuge con i figli toltigli e il suo
contributo per mantenerli sono regolati secondo le disposizioni sugli effetti
della filiazione; il contributo può essere mantenuto anche oltre la maggiore
età (cpv. 2). L’attribuzione dell’autorità parentale all’ uno o all’altro
genitore dopo il divorzio o la separazione dipende dal bene del figlio (DTF 117
II 354 consid. 3 con richiami). Per determinare quale sia il bene del figlio in
un caso concreto la giurisprudenza ha elaborato più criteri. Ha stabilito che i
figli vanno affidati al genitore con la maggiore disponibilità di tempo a occuparsene
in persona (DTF 117 II 355, 114 II 202 consid. 3b), rispettivamente al genitore
che garantisce maggiore stabilità (DTF 117 II 355, 114 II 203 consid. 5) –
quindi non sempre la madre, nemmeno trattandosi di bambini piccoli (DTF 117 II
356 consid. 4a, 114 II 202 consid. 3b) – e che occorre considerare anche il
punto di vista del figlio, evitando per esempio di separare i fratelli (DTF 115
II 319 consid. 2), accertando quali mancanze educative possano imputarsi
all’uno o all’altro genitore durante il matrimonio (DTF 117 II 358 consid. 3d),
indagando per quali motivi il figlio assuma eventuali atteggiamenti di difesa
verso il genitore non affidatario (DTF 111 II 406 consid. 1 e 4) e verificando
che quest’ultimo non alteri i rapporti del ragazzo con l’altro genitore o
intralci il compito dell’educatore (DTF 119 II 203 consid. 2 e 4, 117 II 357
consid. 3c). Il desiderio di attribuzione del figlio è viepiù importante nella
misura in cui, vista l’età e lo sviluppo del minorenne, tale desiderio appaia
come una decisione consolidata e sia l’espressione di una stretta relazione
affettiva con il genitore (DTF 122 III 401).
-
Nella fattispecie il
Pretore ha appurato, interrogando i figli in camera di consiglio (16 anni
__________, 14 anni __________), che costoro desiderano inequivocabilmente
restare con il padre, che tale desiderio è autentico e consapevole, che il padre
del resto si è sempre occupato dei ragazzi ogni fine settimana dal venerdì alla
domenica e ogni sera dopo la scuola (dopo il lavoro, tra le 17.00 e le 17.30) e
che nulla impediva al convenuto di trovare un appartamento più grande,
“evitando un trasferimento all’estero per lo meno sino alla conclusione della
formazione speciale avviata da __________ a __________ ” (sentenza, pag. 7 in
alto). Quanto al diritto di visita della madre, se ne imponeva una
regolamentazione minima (due fine settimana ogni mese), con obbligo
contributivo a carico di quest’ultima nella misura di fr. 150.– mensili per
figlio, un importo maggiore ledendo il fabbisogno minimo della debitrice.
-
L’appellante si
duole anzitutto di non aver potuto esaminare il verbale relativo all interrogatorio
dei figli in camera di consiglio. Nel merito sostiene che __________ è
influenzato manifestamente da __________, a sua volta “plagiato” dal padre, il
quale lo aizza nei suoi confronti. Il convenuto asseconderebbe inoltre i figli
senza limiti, e non senza fini strumentali. Il perito giudiziario ha accertato
del resto l’idoneità di entrambi i genitori ad assumere l’affidamento, mentre
il criterio della stabilità non giova sicuramente al padre. Il rischio di
emarginazione della figura materna, rilevato anche dal perito, è poi tanto più
evidente se si pensa che il padre intende lasciar decidere ai figli se
trasferirsi definitivamente in Italia. In simile ipotesi il bene di __________
si troverebbe seriamente compromesso, poiché il ragazzo deve ancora concludere
la sua formazione speciale. Infine il padre avrebbe una personalità
inaffidabile, “troppo servile e morbosa”, a tratti violenta, mancherebbe di
attitudini domestiche e ostacolerebbe i rapporti dei figli con lei.
L’affidamento al convenuto si tradurrebbe, per finire, in “un vero e proprio
salto nel buio”.
-
Dalla perizia
giudiziaria allestita il 17 novembre 1995 dal Servizio medico-psicologico di
__________ risulta – in estrema sintesi – che l’attrice è sostanzialmente
idonea ad assumere l’affidamento dei figli, ma che la sua fragile personalità
non agevola le relazioni con i ragazzi e la fa anzi sembrare un po’ fredda,
nervosa e non sempre ponderata nelle scelte. Il convenuto ha un’indole più
stabile, più affettiva e si presenta ai figli come un punto di riferimento; la
sua presenza a tutto campo può tuttavia oscurare l’immagine materna e rischia
di far degradare i rapporti dei figli con l’attrice. Figli che, senza alcun
dubbio, gradiscono molto più il padre, anche perché alla loro età essi tendono
a identificarsi nella sua figura. Il legame con il padre apparendo più solido,
l’affidamento al convenuto è “un’idea da prendere seriamente in considerazione”
(perizia, pag. 16 in basso), tanto più che il figlio maggiore è felice solo
quando è in Italia e svolge mansioni agricole. In tale ipotesi andrebbe
definito bene però il ruolo della madre e il relativo diritto di visita “con la
massima precisione possibile” (perizia, pag. 17).
-
Se l’appello dovesse
essere giudicato sulla base degli stessi fatti accertati dal Pretore, la
sentenza impugnata meriterebbe verosimile conferma. Di per sé entrambe le parti
risultano sostanzialmente idonee ad assumere l’affidamento dei figli, entrambe
hanno la medesima disponibilità di tempo ed entrambe garantivano – al momento
in cui ha statuito il Pretore – un ambiente stabile. Nessuno dei coniugi
inoltre ha denotato durante il matrimonio carenze educative, nessuno dei due
suscita reazioni di difesa nei figli e nessuno dei due constava alterare – al momento
in cui ha statuito il Pretore – i rapporti della prole con l’altro genitore o
intralciarne i compiti educativi. A giusto titolo il Pretore si è fondato
quindi su altri criteri di distinzione, in specie sul miglior rapporto
affettivo tra padre e figli (perizia, pag. 16) e sulla dichiarata volontà dei
ragazzi, che al perito sono parsi in grado di valutare appieno il senso della
loro scelta (loc. cit.). Le altre risultanze istruttorie non adducono alcunché
di decisivo; se mai confermano i riscontri del perito sull’effettiva volontà
dei figli (verbali, pag. 6 e 11).
-
L’appellante censura
l’impossibilità di consultare il verbale relativo all’interrogatorio dei figli.
Il Tribunale federale ha già avuto modo di stabilire tuttavia – come
l’appellante mostra di conoscere (DTF 122 I 53) – che il giudice del divorzio
non è tenuto a intimare il verbale dell’eventuale colloquio avuto con i figli;
anzi, egli non è obbligato nemmeno a tenere un verbale. Sotto il profilo
dell’art. 4 Cost. è sufficiente che i genitori, prima della decisione – anche
solo provvisionale – circa l’attribuzione dei figli, possano esprimersi sulle
risultanze del colloquio. La procedura ticinese non garantisce alle parti
diritti più estesi (anzi, non prevede alcuna norma sull’audizione dei figli in
un processo di divorzio) e l’appellante non pretende che in concreto il Pretore
avrebbe rifiutato di renderle noto il contenuto della conversazione da lui
avuta con i ragazzi. A torto essa lamenta perciò una violazione del suo diritto
d’essere sentita (art. 84 CPC).
-
Nel merito le
doglianze dell’attrice non sarebbero state destinate a miglior sorte. Che il
figlio minore __________ influenzi il maggiore __________ è possibile, ma dagli
atti non risultava che ciò fosse dovuto a un deliberato intervento del padre
per mettere in cattiva luce la figura della madre. Più delicato sarebbe stato valutare
la reale autorevolezza del padre sui figli, che poteva destare qualche
perplessità ove si consideri che il convenuto si sarebbe dichiaratamente
adagiato a risiedere “dove vogliono i figli, dove stanno e si sentono meglio”
(verbali, pag. 9). Considerato nondimeno ch’egli non dava alcuna impressione di
volersi trasferire altrove e che quindi il figlio __________ avrebbe potuto concludere
la sua formazione speciale mentre __________ avrebbe frequentato l’ultimo anno
di scuola media, tale arrendevolezza non sarebbe apparsa pregiudizievole per il
bene dei figli. Inoltre la madre avrebbe potuto esercitare senza difficoltà il
suo diritto di visita, marcando la sua presenza accanto a quella del padre.
Oltre a ciò, l’8 agosto 1998 il figlio __________ sarebbe divenuto maggiorenne
e avrebbe potuto gestire autonomamente le proprie relazioni personali con i
genitori. In realtà tutte queste ragionevoli previsioni sono venute meno proprio
per il comportamento del convenuto durante la procedura di appello. E che ciò
vada considerato ai fini del giudizio è indubbio, nel diritto di filiazione
applicandosi il principio inquisitorio illimitato (DTF 120 II 231 consid. 1c
con rinvio, 122 I 55 consid. 4a; Cocchi/Trezzini,
CPC annotato, Lugano 1993, n. 10 ad art. 86). Contrariamente al divieto
dell’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, fatti e prove ed eccezioni nuove sono quindi
ammissibili anche in sede di ricorso.
-
Interpellato da
questa Camera al dibattimento orale del 3 settembre 1997, il convenuto ha
confermato di avere portato con sé i figli al suo paese d’origine (__________,
in provincia di __________) alla fine dell’anno scolastico 1996/97. Ciò è avvenuto
nell’eser-cizio del diritto di visita, poiché a quel momento la sentenza del
Pretore non era ancora passata in giudicato (solo i dispositivi in materia di
prestazione di alimenti erano “provvisoriamente esecutivi” sin dalla loro
emanazione: art. 310 cpv. 4 lett. a CPC). Alla fine delle vacanze estive i
ragazzi sarebbero dovuti tornare nel Ticino, come gli altri anni (deposizione
__________: verbali, pag. 6). In realtà, all’inizio delle scuole il convenuto
non ha ricondotto i figli in Svizzera, sostenendo che i ragazzi rifiutavano di
rientrare e che ogni sforzo da parte sua risultava inutile. Ma che un
trasferimento dei figli in Italia prima del 1998 sia contrario all’interesse
dei ragazzi è evidente. Il maggiore, __________, deve ancora frequentare
l’ultimo anno di scuola speciale, un periodo di formazione che lo stesso ispettore
delle Scuole speciali cantonali del Sopraceneri non ha esitato a definire “estremamente
importante” per il futuro professionale dell’allievo (lettera 13 giugno 1997
prodotta con l’appello). Il minore, __________, deve finire la scuola media, in
modo da ottenere un certificato di fine ciclo. Anche il Pretore, attribuendo i
figli al convenuto, era partito dall’idea che il padre assicurasse almeno la
formazione scolastica di __________ (sopra, consid. 2). L’interesse dei figli –
nel senso correttamente inteso della parola – consiste difatti, in primo luogo,
in un’adeguata istruzione. Poco importa che ciò richieda sforzo e impegno.
Compito del genitore affidatario è anche quello di saper interpretare il bene
della prole, agendo di conseguenza.
-
Accertato che
l’interesse di entrambi i figli è prima di tutto quello di concludere l’ultimo
anno di formazione scolastica nel Ticino, rimane da esaminare il comportamento
del convenuto, che asserisce di non essere in grado di far rientrare i minorenni
in Svizzera. Già quest’ultima circostanza, invero, desta serie perplessità sul
credito del genitore agli occhi dei ragazzi e induce a domandarsi se il padre
non si dimostri incapace – alla prova dei fatti – di agire con la necessaria autorevolezza
per il loro bene. Ma quanto più inquieta è che con ogni verosimiglianza
l’atteg-giamento del genitore non denota solo la chiara incapacità di farsi
rispettare, ma è in relazione con l’atteggiamento stesso dei figli. Le tre
lettere dattiloscritte pervenute a questa Camera da __________ con la firma di
__________ e __________– due indirizzate al Tribunale di appello, del 12 e 30
agosto 1997, e una alla madre, dell’11 settembre 1997 – dimostrano con ogni
evidenza come terze persone facciano sottoscrivere dai figli invettive e
malevoli insinuazioni sul conto della madre. E che il convenuto non sia
estraneo a tale stato di cose è indubbio, poiché nelle lettere si richiamano
atti della causa di divorzio che solo il convenuto può avere esibito. Del resto,
se il convenuto fosse davvero estraneo all’atteggiamento dei figli, mal si comprenderebbe
come questi ultimi possano rimunerare un avvocato a __________ (lettera 26
settembre 1997 del patrocinatore dell’appellante a questa Camera), il convenuto
non avendo mai preteso che i ragazzi possano disporre autonomamente di liquidità
finanziarie. Tutti gli indizi che precedono, valutati nel loro complesso, inducono
a ritenere che all’atto pratico il convenuto non solo è incapace di perseguire
il bene dei figli, ma che per finire egli agisce – foss’anche inconsapevolmente
– contro il loro interesse.
-
Si facesse pure
astrazione dal comportamento del convenuto, nel caso in esame un affidamento
dei figli a quest’ultimo non potrebbe in ogni modo entrare in linea di conto. A
parte l’inop-portunità di legittimare un fatto compiuto, basti rilevare che attualmente
il convenuto nemmeno esercita la custodia sui figli, ma delega tale prerogativa
a parenti, a novecento chilometri di distanza, mentre egli continua a risiedere
a __________ (verbale del dibattimento orale, pag. 2). Ciò offende il principio
per cui i figli vanno affidati anzitutto al genitore che se ne occupa in
persona (sopra, consid. 1). Sulle scuole cui sono iscritti i figli, poi, manca
qualsiasi precisazione, nonostante questa Camera abbia invitato l’appellante a
produrre un attestato sul titolo di studio rilasciato da siffatti istituti
(verbale del 3 settembre 1997). Nel caso di __________, che ha notevoli
problemi uditivi e di eloquio, questa Camera aveva domandato altresì quali
provvedimenti di assistenza sarebbero stati garantiti al ragazzo. Dalla
documentazione pervenuta risulta unicamente che è stata postulata
l’assegnazione di un docente di sostegno per 9 ore settimanali. Quale sia stato
l’esito della richiesta non è dato di sapere. Ora, un affidamento fondato su
premesse tanto labili è fuori questione, quand’ anche il convenuto fosse idoneo
ad assumere tale mansione.
-
Nelle circostanze
descritte non rimane che disporre l’affidamen-to dei figli alla madre, per
quanto aleatorio ciò possa apparire. Conferire l’affidamento al padre significherebbe
avallare la situazione odierna, non conforme all’interesse dei figli e iniqua
per la madre, che non può praticamente esercitare alcun diritto di visita, i
figli non avendo un’abitazione propria e vivendo presso persone che sono ostili
all’attrice (si veda il contenuto delle tre lettere dattiloscritte citate
poc’anzi). Ciò è finanche contrario a quanto il perito aveva raccomandato in
caso di affidamento al padre. L’affidamento alla madre comporta l’obbligo, per
il convenuto, di partecipare al mantenimento dei figli. L’appellante ha chiesto
un contributo di fr. 600.– mensili indicizzati per ogni figlio, assegni
familiari compresi. La cifra appare ragionevole, né il convenuto muove critiche
a tale riguardo. Tutt’al più potrebbe entrare in linea di conto, per __________
(14 anni), un contributo scalare secondo la fascia d’età, ma nell’odierna
situazione di incertezza (anche sul futuro domicilio del convenuto) non sono
possibili previsioni serie. Dandosi il caso e verificandosene i presupposti,
l’attrice chiederà un adeguamento del contributo al Pretore competente. La
disciplina fissata in questa sentenza circa il diritto di visita del padre è
una regolamentazione minima. Potrà essere ampliata, su richiesta del convenuto,
non appena i figli saranno riconsegnati alla madre (sull’esecutività della presente
sentenza in Italia v. Hegnauer,
Droit suisse de la filiation, 3ª edizione, pag. 24 n. 1.15 e pag. 203 n. 27.79
segg. con rinvii).
-
Gli oneri processuali
di appello seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). L’esito del giudizio
odierno impone la modifica del dispositivo pretorile sulle spese e le
ripetibili, che vanno a carico del convenuto, perdente su tutta la linea.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L’appello è accolto e la
sentenza impugnata è così riformata:
- La petizione è accolta. Il matrimonio contratto a
Locarno il 6 giugno 1978 fra
__________, di __________ e di
__________ nata , cittadino italiano nato a __________ ()
il __________ 1945, domiciliato a __________, e
__________, di __________ __________
e __________ __________ nata __________, attinenente di __________, nata a __________
il __________ 1956, domiciliata a __________
è sciolto per divorzio.
-
La riconvenzione è respinta.
-
I figli __________ (1980) e __________ (1983) sono
affidati alla madre __________. Il padre __________ dovrà essere interpellato
prima di ogni decisione importante al loro riguardo.
-
Il diritto di visita minimo del padre è fissato
come segue:
– due fine settimana ogni mese (dalle ore 9.00 del
sabato alle ore 20.00 della domenica),
– tre settimane di vacanza durante le ferie estive,
– una settimana alternativamente durante le vacanze di
Natale o Pasqua.
-
A titolo di contributo alimentare __________
verserà la somma di fr. 600.– mensili per ogni figlio (compreso l’assegno
familiare), anticipatamente nelle mani della madre. La somma è ancorata
all’indice nazionale dei prezzi al consumo del gennaio 1997 e sarà adeguata la
prima volta il 1° gennaio 1998.
-
La tassa di giustizia unica di fr. 600.– e le spese
di complessivi fr. 2736.70 sono poste a carico del convenuto, che rifonderà
all’attrice fr. 4000.– per ripetibili.
II. Gli oneri processuali di
appello, consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 300.–
b) spese fr.
50.–
fr.
350.–
già
anticipati dall'appellante, sono posti a carico di __________, che rifonderà
all’appellante fr. 2000.– per ripetibili.
III. Intimazione:
– avv. __________,
__________;
– avv. __________,
__________.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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