AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
11.1997.113
Data decisione, Autorità:
31.07.1997, ICCA
Incarto n..
11.97.00113
Lugano
31 luglio 1997/cs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti,
vicecancelliera
sedente
per statuire nelle cause / e __/(misure provvisionali in pendenza di
separazione) della Pretura del distretto di Bellinzona prom ossa con petizione 16 agosto 1996 da
__________, nata __________, __________
(patrocinata
dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________, __________
(patrocinato
dall’avv. __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di
questione: 1. Se dev’essere accolto l’appello del 27 giugno 1997
presentato da __________ contro il decreto cautelare emesso il 20 giugno 1997
dal Pretore del Distretto di Bellinzona;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ (1949) e
__________ (1952) si sono sposati a __________ il __________ 1974. Dall’unione
è nata __________ (1979). Il marito è __________ delle __________; la moglie,
__________, durante il matrimonio ha svolto attività lucrativa parziale per
circa un anno. __________ è apprendista __________.
B. Il marito ha
presentato il 6 aprile 1995 al Pretore del Distretto di Bellinzona istanza per
il tentativo di conciliazione (inc. /), la cui procedura è
stata sospesa in seguito alla ripresa della vita in comune. I coniugi si sono
nuovamente separati nel dicembre 1995. __________ ha instato il 14 dicembre
1995 davanti al medesimo Pretore per un nuovo tentativo di conciliazione,
decaduto infruttuoso il 12 febbraio 1996 (inc. /). Con
petizione 16 agosto 1996 __________ ha promosso azione di separazione a tempo
indeterminato e nel contempo ha chiesto in via provvisionale l’assegnazione
dell’abitazione coniugale e un contributo alimentare di fr. 2’600.– per sé e di
fr. 1’200.– per la figlia. Alla discussione cautelare del 27 agosto 1996 essa
ha confermato le proprie richieste, mentre il marito ha offerto per moglie e
figlia un contributo alimentare complessivo di fr. 2’629.25 (riassunto scritto
27 agosto 1996). Dopo discussione e su proposta del giudice le parti hanno
definito l’assetto provvisionale con l’assegnazione dell’abitazione coniugale
alla moglie, l’affidamento di __________ alla moglie stessa e il versamento da
parte del marito di un contributo alimentare di fr. 1’200.– (già compreso
l’assegno familiare) per __________ e di fr. 2’300.– per la moglie, dedotto il
premio di cassa malati pagato direttamente dal marito. L’accordo è stato omologato
dal Pretore in calce al verbale di udienza.
C. La causa di merito è
attualmente allo stadio dello scambio degli allegati scritti. Il 22 aprile 1997
__________ ha presentato la risposta con domanda riconvenzionale e cautelare,
chiedendo la soppressione del contributo alimentare per la moglie e la riduzione
di quello per __________ a fr. 800.– mensili. Alla discussione del 27 maggio
1997 egli ha confermato la richiesta di modifica, alla quale si è opposta la moglie.
Esperita l’istruttoria, alla discussione finale del 19 giugno 1997 le parti
hanno ribadito le rispettive domande di giudizio.
D. Statuendo il 20 giugno
1997, il Pretore ha respinto l’istanza di modifica e ha confermato l’assetto
cautelare del 27 agosto 1996. Le spese processuali, con una tassa di giustizia
di fr. 150.–, sono state poste a carico dell’istante, con obbligo di rifondere
alla moglie un’indennità di fr. 500.– per ripetibili.
E. __________ è insorto
contro il decreto del Pretore con un appello del 27 giugno 1997 tendente a
ottenere la modifica del contributo per la moglie e la riduzione a fr. 800.–
mensili di quello per la figlia. Nelle sue osservazioni del 21 luglio 1997
__________ __________ propone di respingere l’appello e di confermare il giudizio
pretorile.
Considerando
in diritto: 1. Con l’istanza 22 aprile
1997 il convenuto ha postulato la modifica dell’assetto provvisionale, nel
senso di versare un contributo alimentare di fr. 800.– mensili solo per la
figlia __________, sopprimendo quello per la moglie. Nell’appello egli chiede
che il contributo alimentare per la moglie sia modificato, senza indicare in
che misura, e quello per la figlia ______ ridotto a fr. 800.– mensili fino al
termine della formazione professionale. Ora, l’atto di appello deve contenere –
sotto pena di nullità (art. 309 cpv. 5 CPC) – non solo l’indicazione precisa
dei punti che si intendono impugnare (art. 309 cpv. 2 lett. d CPC), ma anche le
richieste di giudizio (art. 309 cpv. 2 lett. e CPC). Nel caso concreto la domanda
volta a una modifica indeterminata del contributo dovuto alla moglie non è
ammissibile. Dandosi contestazioni patrimoniali, l’appellante non può limitarsi
a postulare modificazioni indeterminate, ma deve cifrare le sue pretese (Rep.
1993 pag. 227; I CCA, sentenza del 12 gennaio 1993 nella causa D. c. D.,
consid. 1; analogo principio vige del resto sul piano federale: Messmer/Imboden, Die eidgenössischen
Rechtsmittel in Zivilsachen, Zurigo 1992, pag. 151 nota 9). Sulla pretesa
modifica del contributo alimentare per la moglie l’appello potrebbe quindi essere
dichiarato irricevibile senza ulteriore disamina. Si volesse, in ogni modo,
entrare nel merito di tali censure, il gravame non appare – come si vedrà oltre
– destinato a miglior sorte.
-
L’art. 145 cpv. 2 CC
prescrive che il giudice, in pendenza di un’azione di separazione o di
divorzio, prende le opportune misure provvisionali, specialmente circa
l’abitazione e il mantenimento della famiglia, i rapporti patrimoniali e la
custodia dei figli. Il criterio per la definizione dei contributi alimentari a
norma dell’art. 145 cpv. 2 CC è disciplinato dal diritto federale e si fonda
sul riparto dell’eccedenza – di regola a metà – una volta dedotto dal reddito
familiare il fabbisogno minimo dei coniugi e dei figli (DTF 114 II 31 consid. 7
e 8). Il fabbisogno minimo è determinato sulla scorta del minimo esistenziale
del diritto esecutivo, cui vanno aggiunti gli oneri fiscali e le spese correnti
della famiglia, in particolare i premi della cassa malati e delle assicurazioni
domestiche (DTF 114 II 394 consid. 4b; Perrin,
La méthode du minimum vital, in: SJ 115/1993 pag. 429). Il fabbisogno dei figli
è stabilito, per prassi costante di questa Camera, secondo le raccomandazioni
pubblicate dall’Ufficio della gioventù del Canton Zurigo (edizione 1996 in: RDT
1996 pag. 33), adattate caso per caso in virtù del principio inquisitorio che
governa il diritto di filiazione.
-
Le misure
provvisionali adottate durante una causa di separazione o di divorzio (art. 145
cpv. 2 CC) possono sempre essere modificate dal giudice, non solo ove siano
mutate in maniera rilevante e duratura le circostanze considerate al momento
della decisione, ma anche quando le previsioni formulate in base alla
situazione di quel momento non si siano avverate o si siano avverate solo in
parte (Hinderling/Steck, Das
schweizerische
Ehescheidungsrecht, Zurigo
1995, pag. 545, nota 77 con richiami di dottrina e giurisprudenza). Un decreto
cautelare non più impugnabile con un rimedio giuridico ordinario acquisisce
forza di giudicato (formelle Rechtskraft). Per contro, esso non acquisisce
mai – o mai completamente – autorità di forza giudicata (materielle Rechtskraft:
Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht,
3ª edizione, pag. 583; Pelet,
Mesures provisionnelles: droit fédéral ou cantonal?, Losanna 1987, pag. 6 in
alto con richiami di dottrina), di modo che il giudice può statuire nuovamente
sull’oggetto del litigio. Nell’ambito di un’istanza di modifica non è decisivo
sapere, quindi, se l’istante avrebbe potuto far valere prima la causa di
modifica invocata: decisivo è sapere se tale causa sia rilevante e duratura.
Solo a tali premesse il giudice può statuire nuovamente sulla controversia.
- Il Pretore ha
respinto l’istanza di modifica dell’appellante per il motivo che non risultavano
essersi verificati fatti nuovi dopo l’accordo del 27 agosto 1996. Egli ha a
ogni modo constatato che il marito dispone di un reddito complessivo di fr.
7’200.– mensili (stipendio fr. 6’901.– e reddito della sostanza fr. 300.–), che
il suo fabbisogno minimo ammonta a fr. 3’286.– mensili e che dopo aver versato
a moglie e figlia gli importi pattuiti a suo tempo egli può ancora conservare
per sé fr. 400.– mensili. La moglie, per contro, non è in grado di svolgere
attività lucrativa e la sua unica entrata consiste nel contributo versato dal
marito, che le consente a stento di far fronte al proprio fabbisogno.
L’appellante sostiene
di aver dimostrato già con l’istanza 22 aprile 1997 le circostanze che
giustificano la soppressione del contributo alimentare per la moglie. Egli
adduce che quest’ultima, sarta diplomata e monitrice di ginnastica, potrebbe
lavorare almeno qualche ora al giorno e trovare un’attività lucrativa
confacente con cui coprire il suo fabbisogno di fr. 3’082.20 mensili, tanto più
che essa dispone del reddito di una casa a __________, di almeno fr. 300.–
mensili. Il convenuto contesta inoltre il reddito che gli è computato dal
Pretore, sostenendo di non aver alcun reddito della sostanza e ribadisce che il
suo fabbisogno mensile è di fr. 3’859.–, come documentato in prima sede. Per
ottenere la modifica richiesta l’istante deve, nondimeno, rendere verosimili le
circostanze che sono mutate in maniera rilevante e duratura rispetto al momento
della decisione, ovvero rendere verosimili le previsioni che non si sono
avverate o che si sono avverate solo in parte. La modifica di singoli fattori
del reddito o del fabbisogno non basta per rimettere in discussione un assetto
provvisionale nel suo intero, tanto meno se tale assetto è stato liberamente
pattuito (in materia di contributi alimentari tra coniugi, del resto, il
diritto federale non prescrive l’applicazione del principio inquisitorio: Bühler/Spühler, op. cit., note 252 e
418 ad art. 145 CC).
- Nell’istanza volta
alla modifica dell’assetto cautelare inoltrata il 22 aprile 1997 il marito ha
asserito che il contributo alimentare provvisionale non corrispondeva alla situazione
di fatto effettiva (risposta, pag. 11), senza tuttavia spiegare che cosa era cambiato
dal 27 agosto 1996. Nel gravame l’istante fa valere che la moglie, autosufficiente,
non ha diritto a un contributo alimentare, potendo percepire un reddito di fr.
2’000.– mensili se svolgesse un’attività lucrativa. Inoltre essa disporrebbe
del canone di locazione della casa di . Al momento in cui è stato concluso
l’accordo sull’assetto provvisionale, poi omologato dal Pretore, il convenuto
aveva preso atto che la moglie non svolgeva attività lucrativa e aveva
riconosciuto un fabbisogno dell’attrice e della figlia di fr. 3’333.20,
rivendicando per sé un fabbisogno di fr. 3’160.55 (riassunto scritto 27 agosto
1996). L’attrice non svolge tuttora attività lucrativa e durante il matrimonio
ha lavorato a tempo parziale per un periodo relativamente breve, dall’ottobre
1994 al dicembre 1995, con un reddito lordo mensile di fr. 600.–
(interrogatorio formale, verbale del 19 giugno 1997). Essa soffre inoltre, dal
1995, di gravi disturbi statici alla schiena e di ernia discale, tant’è che il
medico curante la ritiene inabile al lavoro nella misura del 75% e precisa che
non potrebbe lavorare né come __________ e in attività che richiedano lavori
fisici (doc. L, certificato dott. __________ - del 20 maggio 1997).
L’appellante ribadisce che
la moglie non è invalida e potrebbe iniziare un’attività lucrativa, visto che
la sua domanda di rendita è stata respinta, ma tale argomentazione è ai limiti
della temerarietà. La domanda di rendita d’invalidità presentata dall’attrice
il 27 giugno 1996 è stata respinta proprio a causa della mancanza di attività
lucrativa della richiedente. La valutazione del grado d’invalidità è di
conseguenza avvenuta limitatamente all’attività di casalinga, tenendo conto
dell’impedimento a svolgere le consuete mansioni domestiche (art. 27 OAI;
proposta di decisione negativa del 19 settembre 1996, doc. N). Alla luce del
certificato medico del 20 maggio 1997 non si può ragionevolmente pretendere
dall’attrice che essa riprenda, quanto meno in procedura provvisionale,
un’attività lucrativa. Secondo gli accertamenti del Pretore il reddito del
marito è sufficiente a coprire le spese supplementari derivanti dall’esistenza
di due economie domestiche separate e non vi è quindi motivo per imputare alla
moglie un reddito ipotetico (DTF 114 II 17 consid. 5 e 302 con rinvii). Del
resto l’appellante non spiega neppure quali attività lucrative potrebbe
svolgere in concreto una donna quarantacinquenne, affetta da ernia del disco,
che durante il matrimonio ha lavorato solo per un breve periodo e a tempo
parziale.
-
L’appellante adduce
inoltre che la moglie potrebbe locare a terzi la casa di __________ di sua
proprietà, procurandosi così un reddito di almeno fr. 300.– mensili.
Dall’istruttoria è emerso che l’immobile potrebbe essere locato durante
l’estate per fr. 1’500.– mensili (interrogatorio formale, verbale del 19 giugno
1997). L’appellante trascura tuttavia la circostanza che egli doveva dimostrare
l’esistenza di fatti nuovi rispetto alla situazione esistente il 27 agosto
-
Ora, al momento della firma dell’accordo provvisionale l’attrice era
unica proprietaria del fondo n. __________di __________ dal 12 giugno 1995
(doc. 13, atto di cessione del 12 giugno 1995) e già allora avrebbe potuto
ricavare dall’immobile un certo reddito. La possibilità teorica di locare a
terzi la casa di __________ è invero stata dimostrata, ma non costituisce un
fatto nuovo e rilevante e non giustifica una modifica dell’assetto provvisionale.
-
L’appellante
rimprovera ancora al Pretore di aver calcolato erroneamente il suo reddito,
computando in aggiunta allo stipendio mensile di fr. 6’901.– il reddito della sostanza.
A torto. Agli atti è stato prodotto l’estratto 1995 del conto di risparmio intestato
al marito presso la Cassa di risparmio __________, che indica un attivo di fr.
61’796.05 (doc. G). Il marito ha ammesso di essere titolare, oltre a tale
conto, di altri depositi bancari fruttiferi (libretti ecc., risposta pag. 8). A
giusta ragione pertanto il Pretore ha inserito nel suo reddito anche gli
interessi sulla sostanza. L’appellante sostiene di non avere alcun reddito, ma
non tenta neppure di spiegare i motivi per cui il decreto del primo giudice è
errato e non spende una parola per confutare in modo concreto l’esistenza del
reddito della sostanza, reso verosimile dai documenti prodotti agli atti. Al
proposito l’appello è quindi irricevibile (art. 309 cpv. 5 in relazione al cpv.
2 lett. f CPC) e non può essere esaminato oltre.
-
Secondo l’appellante
al momento dell’accordo non era stato eseguito un calcolo preciso dei
fabbisogni delle parti, in particolare non era stato considerato il suo onere
di alloggio, che ammonta a fr. 950.–. La censura è ai limiti della temerarietà.
Alla discussione del 27 agosto 1996 il convenuto aveva infatti prodotto un
riassunto scritto (art. 119bis CPC) nel quale riconosceva a moglie e
figlia un fabbisogno di fr. 3’333.20 e quantificava il proprio fabbisogno
mensile in fr. 3’160.55, comprensivo di fr. 800.– per l’alloggio, fr. 335.55
per la cassa malati e fr. 1’000.– per le imposte. Con l’istanza 22 aprile 1997
egli ha rivendicato un fabbisogno, ribadito anche nell’appello, di fr. 3’859.–,
mentre il primo giudice ha ammesso solo fr. 3’286.– (minimo di base fr.
1’025.–, alloggio fr. 950.–, cassa malati fr. 335.–, imposte fr. 832.–, imposte
di circolazione fr. 42.– e assicurazione RC veicolo fr. 102.–). Le spese di
elettricità, luce, telefono, acqua e altre simili non rientrano, per
giurisprudenza di questa Camera (Rep. 1994 pag. 297 consid. 5) nella nozione di
supplemento ai minimi esecutivi, né nel fabbisogno allargato definito dal Tribunale
federale (che comprende imposte e oneri assicurativi, DTF 114 II 393) e a giusta
ragione il primo giudice non ne ha tenuto conto. Nel gravame il convenuto si
limita a ribadire i suoi costi, senza tuttavia contestare il calcolo eseguito
dal Pretore, di modo che anche su questo punto l’appello si rivela
irricevibile. Altrettanto vale per le spese di trasferta, ammesse dal primo
giudice limitatamente alle spese di RC del veicolo e dell’imposta di circolazione.
Mancando su tali voci ogni riscontro critico sull’apprezzamento operato in
prima sede, il gravame sfugge a un esame di merito.
-
L’appellante
ribadisce la richiesta di diminuire il contributo alimentare dovuto alla figlia
da fr. 1’200.– a fr. 800.– mensili. Egli non spiega tuttavia quali modifiche
delle circostanze imporrebbero una riduzione di tale ampiezza e il gravame è
del tutto silente al riguardo. La situazione dei genitori, come si è visto, non
è mutata e la figlia è tuttora in formazione professionale come apprendista
__________ (interrogatorio formale, verbale del 19 giugno 1997). Anche la sua
situazione personale non è cambiata, se non per una modesta variazione del
reddito mensile di apprendista, passato da fr. 600.– a fr. 800.–. Tale modifica
non è tale da giustificare una riduzione del contributo alimentare di fr.
400.–. Ad ogni modo l’appellante non ha addotto alcuna circostanza relativa
alla figlia che possa giustificare una riduzione del contributo alimentare e
per il resto egli non ha reso verosimile una mutazione rilevante e duratura
delle circostanze dopo l’accordo del 27 agosto 1996, condizione indispensabile
per una modifica dell’assetto provvisionale. Non spetta d’altra parte al
giudice intervenire d’ufficio a favore dei genitori nella determinazione dei
contributi alimentari per i figli, poiché il principio inquisitorio giova
principalmente al figlio minorenne, non ai genitori (Rep. 1994 pag. 239 consid.
2b).
In conclusione, quindi,
anche se si volesse ammettere la parziale ricevibilità dell’appello, lo stesso
dovrebbe essere respinto, non essendo stata resa verosimile una qualsiasi
modifica delle circostanze di fatto determinanti per il calcolo del contibuto
alimentare.
- Gli oneri processuali
seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC) e sono posti a carico
dell’appellante, con obbligo di rifondere alla controparte un’adeguata indennità
per ripetibili di appello.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è
ricevibile, l’appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.
- Gli oneri processuali,
consistenti in:
a) tassa di giustizia fr.
250.–
b) spese fr.
50.–
fr.
300.–
sono
posti a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte l’importo di fr.
800.– per ripetibili di appello.
- Intimazione a:
– avv. __________,
__________;
– avv. __________,
__________.
Comunicazione alla
Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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